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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/07/2025, n. 2997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2997 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
in funzione di Giudice Unico, in persona della Dott.ssa Paola Cesaroni,
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al N. 14370 dell'anno 2021
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'avv. DOMENICO ROMITO, elettivamente domiciliato come in atti
ATTORE
E
GIA' , in persona del legale CP_1 Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ARCUCCI GENNARO,
elettivamente domiciliato come in atti
CONVENUTO
***************
All'udienza del 6.5.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate nelle note di trattazione inviate in ossequio al decreto del 31.3.2025, la causa era riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
e unitamente ad altri investitori,
[...] Parte_2
1 lamentavano di essere titolari di conto corrente e di conto titoli presso la filiale di Mola di Bari della su cui Controparte_2
erano state addebitate operazioni di acquisto di azioni della predetta operate in violazione degli obblighi informativi sanciti dal CP_1
T.U.I.F.
Evocavano in giudizio la invocando, in via Controparte_2
principale, la declaratoria di nullità delle operazioni di investimento ed, in via subordinata, l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della convenuta con condanna al risarcimento del CP_1
danno.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando CP_1
integralmente il contenuto della domanda, perché infondata in fatto e in diritto.
Eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione delle azioni e la necessità di detrarre le somme riscosse a titolo di dividendi nel corso del rapporto nonché quale concorso di colpa del danneggiato.
Disposta la separazione delle cause ed espletata ctu, all'udienza del
6.5.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa era riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
In sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice insisteva unicamente nella domanda risarcitoria.
La domanda attorea è fondata e viene accolta.
Gli attori hanno contestato le seguenti operazioni di investimento:
2 La documentazione prodotta ha confermato la sostanziale veridicità
dell'assunto difensivo, con alcune precisazioni sul quantum.
Alla vicenda in esame trova applicazione la disciplina contenuta nel
D. Lgs n.58/98 ed il Reg. Consob n. 16190/2007 del 29.10.2007, entrato in vigore il 02.11.2007, conseguente all'entrata in vigore della direttiva MiFID 2004/39/EC (Markets in financial instruments directive), vigente dal 31 gennaio 2007 al 2 gennaio 2018, allorquando
è entrata in vigore la nuova direttiva MiFID II (2014/65/EU).
Preliminarmente, si impone la delibazione dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, da ritenersi infondata.
L'eccezione va esaminata con riferimento alla sola domanda residuata rispetto alle domande contenute in citazione, come da precisazione delle conclusioni, ossia l'azione risarcitoria conseguente ad inadempimento contrattuale, soggetta al termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.
Deve premettersi, sul punto, che la giurisprudenza di legittimità ha già preso posizione circa l'ammissibilità di una tale domanda, “non
3 sussistendo alcun ostacolo a che la pretesa risarcitoria per inadempimento contrattuale possa essere azionata anche separatamente dalla domanda di risoluzione del contratto” facendo l'art. 1453 cod.
civ. espressamente salvo il risarcimento del danno, “con la conseguenza che non può ritenersi implicita nella proposizione della domanda risarcitoria quella, autonoma, di risoluzione del contratto
(tra le altre, Cass., 27 ottobre 2006, n. 23723; Cass., 24 novembre
2010, n. 23820)” (Cassazione Civile n. 12996 del 23/06/2016).
La domanda attorea, dunque, è rimasta circoscritta unicamente alla pretesa, svolta ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., del danno patito quale conseguenza dell'illecito contrattuale, in ragione del dedotto inadempimento della banca convenuta nella prestazione degli obblighi informativi.
Ciò chiarito, si era negli ultimi anni registrato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in relazione alla individuazione del dies a quo della domanda risarcitoria derivante da responsabilità
contrattuale.
Secondo un primo orientamento (Cassazione civile sez. I, 24/01/2023,
n.2066), il dies a quo deve essere ancorato al momento della percezione del pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore e del danno e, quindi, nella materia in oggetto, al default dell'emittente
(Cass., 5 aprile 2012, n. 5504), richiamando l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità
aquiliana.
Tale orientamento, tuttavia, si è sostenuto, non consente di individuare con esattezza un momento iniziale di decorrenza della prescrizione valido per tutte le operazioni di investimento, che resta collegato ad eventi del tutto occasionali, quali il default
4 dell'emittente, o, addirittura, a scelte meramente discrezionali dell'investitore, quali la vendita del titolo.
Secondo altro indirizzo ermeneutico, in passato condiviso dalla scrivente, la ratio dell'individuazione del dies a quo al momento in cui il titolare del diritto ha contezza del pregiudizio va circoscritta alle ipotesi di responsabilità aquiliana, per la quale sono stabiliti ristretti limiti temporali. Al contrario, in caso di responsabilità
contrattuale, il termine prescrizionale va individuato nella data dell'inadempimento, in quanto una corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 2935 e 2946 c.c. non consente di procrastinare il dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale, rispetto al momento in cui il diritto può essere fatto valere, se non nell'ipotesi di impedimento legale al detto esercizio e non anche, salve le eccezioni espressamente stabilite dalla legge e regolate con gli istituti della sospensione e dell'interruzione, nell'ipotesi di impedimento di fatto al qual genere va ricondotta l'ignoranza del titolare, colpevole o meno ch'esso sia, salvo che derivi da un comportamento doloso della controparte come desumibile dalla ratio dell'art. 2941 n. 8, c.c. (Cass. civ. n. 1547/2004).
Deve, tuttavia, prendersi atto del sopravvenire di una recente pronuncia della Suprema Corte (Cassazione civile sez. I, 12/12/2024,
n.32226), che ha chiarito in modo netto e convincente le ragioni di condivisione della prima tesi, operando alcune precisazioni.
Si afferma, in particolare, "In tema di intermediazione finanziaria,
il termine prescrizionale decennale per l'esercizio, da parte del cliente/investitore, dell'azione di risarcimento danni nei confronti dell'intermediario, per responsabilità contrattuale dello stesso derivante da inadempimento agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento
5 compiute in esecuzione di un "contratto quadro" stipulato con il primo,
inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto, per il cliente/investitore medesimo, il pregiudizio patrimoniale, e cioè la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, questo essendo il momento in cui il diritto al risarcimento può esser fatto valere rispetto ad un danno effettivamente determinatosi".
"L'individuazione di quale sia il momento in cui, per il cliente/investitore, divenga o sia divenuto realmente percepibile il danno da ascriversi all'intermediario inadempiente ai propri obblighi informativi dipende dalle circostanze del singolo caso concreto e la relativa indagine deve necessariamente tenere conto, tra l'altro: i)
della natura affatto peculiare dei beni (titoli azionari e/o obbligazionari;
derivati e prodotti simili;
etc.) generalmente oggetto delle fattispecie di intermediazione mobiliare, trattandosi di beni che, proprio per le loro caratteristiche tipiche, non sono assimilabili ad altri beni mobili;
ii) del fatto che, nel caso degli investimenti finanziari, un danno risarcibile ex art. 1223 cod. civ.
non può essere provocato dal normale andamento del valore e/o prezzo del titolo sul mercato secondario, in quanto tale circostanza, vale a dire la fluttuazione del titolo stesso, è ontologicamente connaturata alla natura mutevole della valorizzazione degli investimenti finanziari (soprattutto laddove si sia al cospetto di titoli azionari). È necessario, invece, un quid pluris, se del caso anche un evento "anomalo", che, al contempo, disveli il rischio taciuto dall'intermediario e concretizzi la lesione patrimoniale” (Cass.
n.32226/24 cit.).
6 In ogni caso, nella specie, la circostanza che le operazioni contestate risalgano al 2011 ed al 2013 consente di superare in radice l'eccezione di prescrizione, applicato il termine di prescrizione decennale valido per la responsabilità contrattuale, tenuto conto della costituzione in mora operata nel 2020 ed allegata in atti.
Nel merito, l'investitore, prima di poter porre in essere operazioni di investimento finanziario, è tenuto a sottoscrivere con l'intermediario un c.d. contratto – quadro, che regolerà i futuri rapporti tra le parti e che, ai sensi dell'art. 23. deve CP_3
avere la forma scritta a pena di nullità, rilevabile solo dal cliente,
al quale deve essere consegnata una copia del contratto medesimo,
debitamente sottoscritta dalle parti.
Dopo la stipula del contratto quadro, l'investitore potrà procedere alla sottoscrizione delle operazioni di investimento attraverso la predisposizione di ordini.
Secondo la normativa primaria e secondaria di settore, l'intermediario
è tenuto ad adempiere ad una serie di obblighi informativi in favore dell'investitore, in modo da consentirgli di effettuare scelte consapevoli.
Il rapporto fra intermediario e investitore è caratterizzato da una forte asimmetria informativa e pertanto il cliente, in qualità di contraente debole del rapporto, è legittimato, in caso di inadempimento agli obblighi informativi al momento della vendita dei prodotti finanziari, ad ottenere la risoluzione del contratto quadro e dei singoli ordini di investimento e il conseguente risarcimento del danno.
La casistica giurisprudenziale è ormai granitica nell'escludere che gli eventuali difetti di informazione possano comportare vizi incidenti sulla validità del contratto, purché stipulato per iscritto,
7 residuando spazio unicamente per profili di inefficacia e di responsabilità contrattuale.
Tale conclusione si basa su due considerazioni: l'assenza di una comminatoria espressa di nullità da parte della normativa di settore
–pur nella consapevolezza del carattere imperativo della predetta normativa- e l'omessa incidenza dell'eventuale violazione degli obblighi di informazione sulla presenza del consenso del sottoscrittore alla conclusione del contratto.
In particolare, secondo l'impostazione sposata dalla Suprema Corte,
le norme disciplinanti l'attività di intermediazione mobiliare (art. 6 L. n. 1 del 1991 e successive modificazioni) hanno carattere imperativo: esse sono, cioè, dettate non solo nell'interesse del singolo contraente di volta in volta implicato ma anche nell'interesse generale all'integrità dei mercati finanziari e si impongono inderogabilmente alla volontà delle parti contraenti. La violazione di una o più tra dette norme non comporta, però, automaticamente, la nullità dei contratti stipulati dall'intermediario col cliente,
vigendo anche nello specifico settore dell'intermediazione finanziaria la tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto: la violazione delle prime, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto,
genera responsabilità e può esser causa di risoluzione del contratto,
ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità (Cass. civ., Sez. Unite, 19/12/2007, n.26724; Sez. Unite,
19/12/2007, n.26725; Cass. civ., Sez. I, 29/09/2005, n.19024).
8 Per quanto concerne il riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore, deve osservarsi che l'investitore è tenuto ad allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche avvalendosi di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni con la specifica diligenza richiesta dalla natura dell'affare.
Quanto alle presunzioni, va rilevato che “pur non potendo mai il danno derivante all'investitore dall'inadempimento degli obblighi informativi dell'intermediario considerarsi in re ipsa, tuttavia, in assenza dell'assolvimento dell'obbligo informativo dell'intermediario previsto dalla legge, sussiste una presunzione dell'esistenza del nesso di causalità, quanto all'avvenuta effettuazione di una scelta non consapevole da parte dell'investitore, senza che la precedente o la contestuale condotta di investimento in altri titoli rischiosi esoneri dall'adempimento degli obblighi informativi in capo all'intermediario, né integri la prova contraria su di lui gravante”
(cfr. Cass. n. 18153/2020).
Riassumendo, la disciplina applicabile per un ordinario prodotto finanziario è quella contemplata, da un lato, dagli artt. 21 e 23 del
TUIF, che prevedono la forma scritta del contratto di intermediazione finanziaria, l'obbligo informativo a carico degli operatori finanziari e un'inversione dell'onere della prova, nei giudizi risarcitori, circa l'adozione della specifica diligenza prevista e, dall'altro, dagli artt.28 e 29 del Reg. che sanciscono l'obbligo di profilatura CP_4
dell'investitore circa la sua esperienza, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi e la sua propensione al rischio e
9 l'obbligo per l'intermediario di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
Passando all'esame della fattispecie sottoposta al giudizio del
Tribunale, si deve rilevare quanto segue.
Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità,
“il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,
art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente” (Cass. SS.UU. n. 898/2018);
inoltre, “in tema di intermediazione finanziaria la forma scritta è
prevista dalla legge per il contratto quadro e non anche per i singoli ordini, a meno che non siano state le parti stesse a prevederla per la sua validità ai sensi dell'art. 1352 c.c.” (Cass. civ. sez. I,
14/06/2019, n.16106; Cass. 2 agosto 2016, n. 16053; in senso conforme:
Cass. 9 agosto 2017, n. 19759).
Parte attrice non ha riproposto la domanda di nullità, insistendo unicamente in quella risarcitoria.
Per quanto concerne la pretesa violazione degli obblighi informativi in capo all'intermediario, l'esame della documentazione in atti porta a ritenere configurabile un inadempimento della convenuta nella prestazione dei predetti obblighi in relazione alle operazioni di investimento impugnate.
Infatti, dall'esame del questionario di profilatura del 2008, valevole per le prime operazioni di investimento del 2011, emergono le seguenti dichiarazioni:
10 11 Nel questionario successivo, di dicembre 2011, e nell'ultimo del 2012
le risposte non mutano in modo sostanziale, dichiarandosi gli attori unicamente disponibili ad una piccola perdita di capitale:
12 La lettura dei dati riportati induce ad attribuire agli attori un profilo di rischio basso o al limite medio-basso, come del resto operato dalla banca, che risulta incompatibile e del tutto incoerente con la rischiosità delle operazioni censurate.
Gli investimenti oggetto di esame, infatti, riguardano le azioni emesse dalla banca convenuta, ossia azioni non quotate, qualificabili quali titoli di rischio quanto meno medio-alto, essendo scambiabili non in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti e perciò difficilmente liquidabili, potendo incontrare limitazioni nello smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole.
Allo stato, non residua alcun valore attribuibile alle predette azioni, come già accertato in numerosi precedenti giurisprudenziali anche di questo Tribunale.
La valutazione complessiva di tali elementi porta a ritenere che, se adeguatamente informati in ordine ai rischi ed alle caratteristiche dell'operazione oggetto di causa, gli attori non avrebbero optato per tale forma di investimento;
in tal senso si configura l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata.
Sulla scorta di quanto sin qui esposto, consegue un danno di € 9758,72
(importo addebitato per l'acquisto come da estratto conto in atti per
13 € 10006,50 meno i dividendi riscossi) per la sig.ra e di € Per_1
20.152,62 per il sig. , come specificato nella comparsa Parte_2
conclusionale di parte attrice:
1. n. 100 azioni BPB in data 20.05.2011 per € 940,00
2. in AUCAP del 2013 - 18.01.2013 n. 16 azioni per €.128,00 e diritto di prelazione ex art. 2441, co. 3, c.c. per n. 559 azioni (eseguito per n. 439 azioni pagate €. 3512,00 poi aumentate di altre 115 azioni pagate €. 920,00;
3. in pari data acquisto obbligazioni convertibili per euro 4.277,00
ed altre per € 1.090,20 poi convertite in 627 azioni BPB in data
01.09.2014;
4. n. 1.050 azioni BPB in data 16.07.2013 per €. 10.006,50;
detratte cedole e dividendi riscossi come da documenti in atti.
Non può condividersi, perché erronea, la diversa quantificazione operata dal ctu.
Non è configurabile un concorso di colpa degli attori, non adeguatamente dimostrato e circostanziato in atti.
“In tema di risarcimento del danno cagionato dall'intermediario per violazione dei doveri informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998,
spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della sottoscrizione delle obbligazioni (giorno di verificazione dell'evento dannoso), poiché, in assenza di risoluzione del contratto, l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli”
(Cassazione civile sez. I, 06/09/2022, n.26202).
14 La Suprema Corte ha al riguardo precisato che: “a) l'obbligazione di risarcimento del danno costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito, non di valuta,
ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta nel periodo intercorso fra evento dannoso e liquidazione giudiziale del danno, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2,
detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento,
ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie (in questo senso, cfr.: Cass. n. 1627 del 2022; Cass. n. 7948 del 2020; Cass. n.
9517 del 2002; Cass. n. 11937 del 1997); b) al creditore in discorso spettano di diritto gli interessi aventi natura compensativa (cfr.
Cass. n. 5584 del 1987; Cass. n. 2240 del 1985), secondo un saggio giudizialmente determinato in via equitativa (cfr. Cass. 25817 del
2017), che si cumulano con la rivalutazione monetaria, assolvendo funzioni diverse la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata (Cass. n. 9517 del 2002), in quanto la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno e a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi intesi come strumento per compensare il creditore del lucro cessante in dipendenza del ritardo nel conseguimento materiale della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento (cfr. Cass. n. 11937 del 2002).
15 Infine, gli interessi sono da liquidare al tasso legale e non al maggior tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., stante la tardiva proposizione della domanda sul punto.
Pertanto, la domanda è accolta in parte qua.
Le spese legali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi ai sensi del D.M.
10.03.2014 n. 55, tenuto conto del decisum, applicando i medi tariffari, con riduzione al minimo delle prime due fasi, in virtù
della unificazione di più domande in un unico atto.
In ragione della parziale riduzione del quantum accertato, si compensano le spese di ctu.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione civile, in funzione di Giudice
Unico, in persona della Dott. Paola Cesaroni, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione regolarmente notificato, da Parte_1 Parte_2
nei confronti della (già
[...] Controparte_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
- ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento della somma di € 9758,72 per la sig.ra CP_1
e di € 20.152,62 per il sig. , a titolo di Pt_1 Parte_2
risarcimento del danno, oltre al danno da svalutazione monetaria,
determinato in applicazione dell'Indice Istat anno per anno vigente a decorrere dai rispettivi ordini di investimento qui censurati e con la maggiorazione degli interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata a decorrere dalle rispettive date di acquisto;
- Condanna la convenuta a rifondere, in favore degli attori, le spese di giudizio, liquidate complessivamente in € 4000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), IVA
16 e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- compensa le spese di CTU.
Bari, 29/07/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Paola Cesaroni
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