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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/10/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione Presidenziale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott.ssa NA De NC Presidente rel.
- dott.ssa Giusi Ianni Giudice
- dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. del R.G.V.G. 3487/2024, trattenuta in decisione in data 02/09/2025, sulla domanda congiunta promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRA CALORI;
Parte_1
E
, rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCA COLISTRA MARIA;
CP_1
Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi premesso di aver contratto matrimonio in Cosenza in data 20/09/2008 e di essere genitori affidatari del minore dall'anno 2015, chiedono dichiararsi la cessazione degli effetti civili del Per_1 matrimonio.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
Risulta dagli atti che con sentenza n.273/2023 del Tribunale di Cosenza pubblicata il 07/02/2024, è stata dichiarata la separazione dei coniugi.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione consente e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, prendersi atto della comune volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni dagli stessi concordate nei termini di cui al ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni dalle stesse concordate;
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 01/10/2025.
Il Presidente est.
NA De NC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione Presidenziale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott.ssa NA De NC Presidente rel.
- dott.ssa Giusi Ianni Giudice
- dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. del R.G.V.G. 3487/2024, trattenuta in decisione in data 02/09/2025, sulla domanda congiunta promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRA CALORI;
Parte_1
E
, rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCA COLISTRA MARIA;
CP_1
Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi premesso di aver contratto matrimonio in Cosenza in data 20/09/2008 e di essere genitori affidatari del minore dall'anno 2015, chiedono dichiararsi la cessazione degli effetti civili del Per_1 matrimonio.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
Risulta dagli atti che con sentenza n.273/2023 del Tribunale di Cosenza pubblicata il 07/02/2024, è stata dichiarata la separazione dei coniugi.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione consente e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, prendersi atto della comune volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni dagli stessi concordate nei termini di cui al ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni dalle stesse concordate;
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 01/10/2025.
Il Presidente est.
NA De NC