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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/04/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il giudice, dott. Giovanni Favi, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 4263/2023 TRA
, nata a [...], il [...], rapp.ta e Parte_1 difesa dagli Avv.ti Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio presso i quali elegge domicilio in Indirizzo Telematico RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Ponte della Maddalena, n. 55;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note. Con ricorso depositato in data 05/07/2023 parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio il per Controparte_1 ottenere, previa disapplicazione dell'art. 7 del CCNL del 15/03/2001 e in forza dell'art. 4 Accordo Quadro allegato alla DIR CEE 1999/70, il riconoscimento della retribuzione professionale docenti (RPD), per il servizio prestato in forza dei reiterati contratti a tempo determinato per supplenze temporanee, stipulati con l'Amministrazione convenuta e specificamente indicati in ricorso, quantificando la propria pretesa in euro 552,58 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Spese vinte con attribuzione. Notificato regolarmente il ricorso, si costituiva in giudizio il
[...]
, inteso nelle sue articolazioni, che chiedeva il Controparte_1 rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese. Il CCNL del 15/03/2001 ha introdotto la c.d. retribuzione professionale docenti, prevedendo all'art. 7, comma 1, che “con l'obiettivo della 1 valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”, tra cui la retribuzione professionale docenti, da corrispondersi per 12 mensilità. Relativamente all'individuazione dei destinatari di tale emolumento accessorio, l'art. 7, comma 3, contiene un rinvio all'art. 25 del CCNI del 31/08/1999. Quest'ultima disposizione limita la cerchia dei destinatari ai docenti assunti a tempo indeterminato e al personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o, in ogni caso, fino al termine delle attività didattiche. Il combinato disposto delle suindicate disposizioni, escludendo dalla fruizione del compenso accessorio i docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato in base a supplenze temporanee e non annuali, determina un'illegittima ed irragionevole discriminazione. Il caso che occupa, infatti, involge direttamente l'interpretazione della normativa interna alla luce del diritto europeo, con particolare riferimento alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1990/70/CE. Tale clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della giurisprudenza europea e ha consentito alla giurisprudenza nazionale di legittimità di risolvere molteplici questioni inerenti all'interpretazione e all'applicazione del CCNL comparto scuola. In dettaglio, la Corte di Giustizia UE, a partire dalla nota sentenza C-466/17 del 20 settembre 2018 (c.d. sentenza Motter), ha sancito il principio generale per cui “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro vieta che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato siano trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Tale principio è stato recentemente applicato dalla Cassazione per risolvere una questione del tutto analoga a quella oggetto del presente giudizio. Infatti, la Suprema Corte ha avuto modo di stabilire che “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cassazione civile sez. lav., 27/07/2018, n.20015). Tale sentenza prevede l'applicazione della retribuzione professionale docenti a tutti i docenti senza distinzione di tipologia di incarico. Non si ravvisano
2 invero quelle ragioni oggettive per differenziare la posizione dei docenti a tempo determinato con supplenze brevi e saltuarie, soprattutto in considerazione della ratio della retribuzione in questione, finalizzata a valorizzare la funzione innovatrice dei docenti ed il riconoscimento del loro ruolo nelle strutture scolastiche. Dunque, l'interpretazione della normativa interna non può prescindere dal riferimento ai principi del diritto europeo, ragion per cui tra più opzioni astrattamente possibili deve essere privilegiata quella che consente di armonizzare la disciplina contrattuale con la normativa inderogabile di fonte comunitaria. Ne consegue, conformemente a quanto affermato dalla Suprema Corte nella citata pronuncia, che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo”. Diversamente opinando, si determinerebbe un contrasto tra la disciplina contrattuale e la richiamata clausola 4 dell'Accordo quadro. Tale soluzione, del resto, è condivisa anche dalla più recente giurisprudenza di merito, la quale, nell'occuparsi della medesima fattispecie in esame, ha statuito che “la retribuzione professionale docenti ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo. Quindi, non vi è dubbio che lo stesso rientri nelle condizioni di impiego che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo 4 allegato alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico
o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (Tribunale Alessandria sez. lav., 06/10/2020, n.97), e ha confermato che
“tutto il personale docente ed educativo a tempo determinato o indeterminato ha diritto alla retribuzione professionale docenti per il principio di non discriminazione” (Tribunale Bologna sez. lav., 18/03/2020, n.134). Alla luce di quanto appena detto, risulta fondata la domanda avanzata da parte ricorrente, diretta ad ottenere il riconoscimento della Retribuzione professionale docenti per il servizio prestato in forza di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato aventi ad oggetti supplenze temporanee e non annuali. Non risultano ragioni obiettive che possano giustificare un trattamento economico differenziato per i docenti che prestano servizio a tempo determinato in base a supplenze temporanee e non annuali. Infatti, per costante e consolidata giurisprudenza, la Retribuzione professionale docenti ha natura fissa e continuativa e non è collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente e educativo (cfr. ex multis Cass. n. 17773/2017).
3 Va, dunque, dichiarato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della Retribuzione professionale docenti per le supplenze temporanee e non annuali svolte in virtù di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato, per i periodi dal 25/11/2019 al 29/11/2019, dal 02/12/2019 al 06/12/2019, dal 09/12/2019 al 13/12/2019, dal 16/12/2019 al 16/12/2019, dal 16/01/2020 al 05/02/2020, dal 06/02/2020 al 06/03/2020, dal 07/03/2020 al 26/03/2020, dal 27/03/2020 al 03/04/2020, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento in favore della stessa della somma di euro € 552,58 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto e fino all'integrale soddisfo, somma come calcolata in ricorso, secondo i criteri indicati nei CcnI, e non contestata dall'amministrazione convenuta (secondo con le modalità di cui all'art.25 del CCNI del 31.08.1999, ovverosia, in euro 174,50 per ogni mese di servizio dal 01.03.2018 al 31.12.2021 ed euro 184,50 dal 01/01/2022, da rimodularsi nei casi di supplenze inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni assimilate al servizio -5,82 Euro giornalieri fino al 31/12/2021 ed € 6,15 giornalieri dal 01/01/2022-). Le spese processuali seguono il principio della soccombenza tenuto conto dell'importo e della serialità della causa.
P.Q.M
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento Parte_1 della Retribuzione professionale docenti per il servizio dalla stessa prestato a tempo determinato;
2) per l'effetto, condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro € 552,58, oltre accessori di legge;
3) pone le spese di giudizio a carico dell'Amministrazione resistente, che liquida in euro 321,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione per distrazione;
4) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c. Torre Annunziata, 10/04/2025
Il Giudice del lavoro (dott. Giovanni Favi)
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