Ordinanza cautelare 7 febbraio 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 24/11/2025, n. 20960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 20960 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 20960/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12678/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12678 del 2024, proposto da
MA BO, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito e Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari
- del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, prot. n. 43164 del 28.10.2024, a firma del Direttore Generale Antonella Tozza, con il quale è stata rigettata l’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna da parte ricorrente;
- ove occorrer possa, del parere n. 8644 del 5 giugno 2024 del Ministero dell’Università e della Ricerca, nella parte in cui risulta lesivo della posizione di parte ricorrente;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto al provvedimento impugnato, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti;
e la condanna dell’amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 30, comma 2, c.p.a.
al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione di un nuovo provvedimento inerente il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna dall’odierna parte ricorrente, successivo a un corretto riesercizio del potere amministrativo che sia rispettoso dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. Marco AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rigettato la sua istanza di riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Spagna (“Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo”, rilasciato dall’Università “San Jorge” di Saragozza in data 30 settembre 2021).
In data 20 dicembre 2024 l’amministrazione intimata si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n. 901 del 7 febbraio 2025 la Sezione ha accolto la domanda cautelare, sospendendo gli effetti del provvedimento impugnato.
All’udienza pubblica del 19 novembre 2025 il difensore della ricorrente ha dichiarato essere venuto meno l’interesse al ricorso, atteso che la ricorrente ha rinunciato alla domanda di riconoscimento per partecipare ai percorsi INDIRE indetti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, come documentato dagli allegati in atti.
All’esito della discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Collegio non può che prendere atto, infatti, della espressa dichiarazione del difensore di parte ricorrente in ordine all’assenza di un attuale interesse alla prosecuzione del giudizio.
Come chiarito dalla giurisprudenza univoca, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità del ricorso, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Cons. Stato Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, Sez. V , 21 settembre 2020, n. 5486; Cons. Stato, Sez. V, 2 gennaio 2020, n. 38; Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1278; Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848).
Si ravvisano giusti motivi, alla luce di tutte le circostanze e della peculiare fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI RE, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco AR | RI RE |
IL SEGRETARIO