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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2696/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3- CONT/CONTRATTUALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2696/2023 promossa da:
, (P.I.V.A. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Michele Musci, giusta procura apposta su foglio separato trasmesso nel fascicolo telematico
- OPPONENTE
Contro rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Luigi Maria Cervellera, Controparte_1
giusta procura apposta su foglio separato trasmesso nel fascicolo telematico
- OPPOSTO
Oggetto: pagamento del corrispettivo – Indennità di avviamento – ripetizione di indebito
Conclusioni delle parti (come da udienza di p.c. del 07.11.2024):
Opponente: “a) Revocare il decreto ingiuntivo n. 185/2012 emesso dal Giudice del Tribunale di
Trani = Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia in data 15/6/2012 per i motivi tutti esposti nel predetto atto di opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 28/9/2012; b) Dichiarare e ritenere che nulla è dovuto al GE. , titolare della omonima impresa edile;
c) In via Controparte_1 subordinata dichiarare e ritenere che il corrispettivo dell'appalto ammonta a € 65.866,75 e che
l'importo dovuto a saldo del corrispettivo ammonta a € 13.673,75 (€ 65.866,75 – acconti €
52.193,00); d) In via riconvenzionale dichiarare la responsabilità della Impresa GE. CP_1 [
per la non corretta esecuzione dei lavori a seguito dei vizi e difformità dell'opera
[...] evidenziatesi e condannare il medesimo al pagamento della somma di € 24.518,70 a titolo di importo necessario per la esecuzione dei lavori necessari alle opere di ripristino;
e) Nella ipotesi in cui sarà dovuto un qualsivoglia importo a saldo del corrispettivo, compensare parzialmente
l'importo dei danni suddetti, con l'importo del corrispettivo dovuto a saldo e condannare il GE.
al pagamento della differenza;
f) Con vittoria di spese e compensi del Controparte_1 giudizio.”;
Opposta: “ Voglia il Tribunale di Trani, previo integrale rigetto di ogni avversa istanza ed eccezione, disporre la rinnovazione della CTU per tutti i motivi già esposti;
all'esito e in ogni caso, rigettare in toto l'avversa opposizione a decreto ingiuntivo, sia con riferimento all'eccezione preliminare di nullità, che con riguardo a tutte le domande di merito, in particolare alla spiegata riconvenzionale e alla richiesta compensazione;
per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, n. 185/2012 pronunciato dall'intestato Tribunale, nella articolazione territoriale all'epoca esistente;
condannare il opponente al pagamento delle spese, diritti e onorari del Parte_1 presente giudizio di opposizione.”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27.6.2023 il , ha Parte_1
convenuto in giudizio dinanzi a codesto Tribunale il GE. , riassumendo il Controparte_1
giudizio già instaurato dinanzi a codesto Tribunale – Sez. Distaccata di Ruvo di Puglia - con atto di citazione del 28.9.2012 e con il quale il condominio si era opposto al decreto ingiuntivo n.
182/2012, emesso in data 15/6/2012, di condanna al pagamento in favore del GE. – CP_1 quale titolare dell'omonima impresa edile - delòa somma di € 34.428,52 oltre interessi e spese di lite, quale corrispettivo dovuto per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti in favore del medesimo, giusta contratto di appalto intercorso tra le parti. Parte_1
Nell'atto di citazione in opposizione il aveva eccepito, in estrema sintesi: a) in Parte_1 rito, “la nullità della procura alle liti del ricorso per decreto ingiuntivo e del decreto stesso”, essendo stata la procura conferita su foglio separato nonostante vi fosse lo spazio per l'apposizione in calce al ricorso monitorio;
b) nel merito, la infondatezza della pretesa creditoria, in primo luogo per la esecuzione dei lavori non a regola d'arte, nei termini specificamente indicati in atti, con conseguente costi per eliminare i vizi pari ad euro 24.518,70; c) la erronea quantificazione del corrispettivo, in quanto il DL, padre dell'opposto, senza procedere a verifica e collaudo, avrebbe erroneamente contabilizzato le somme dovute in euro 82.565,02, a fronte dell'importo contrattuale pari ad euro 62.662,00 oltre iva e di un corrispettivo dovuto pari ad euro 65.866,76 oltre iva;
nonché tenendo conto del versamento a titolo di acconto della somma di euro 52.193,00. Aveva, quindi, invocato in via riconvenzionale: d) la declaratoria della responsabilità dell'impresa per la non corretta esecuzione dei lavori;
e) la condanna della stessa al risarcimento dei danni pari ai costi per emendare i vizi.
Aveva concluso, dunque, nei seguenti termini: “1) Revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto;
2) Dichiarare la nullità della procura alle liti del ricorso e del decreto ingiuntivo;
3) Dichiarare e ritenere che nulla è dovuto al GE.
, titolare della omonima impresa edile;
4) In via subordinata dichiarare e Controparte_1 ritenere che il corrispettivo dell'appalto ammonta a € 65.866,75 e che l'importo dovuto a saldo del corrispettivo ammonta a € 13.673,75 (€ 65.866,75 – acconti € 52.193,00); 5) In via riconvenzionale dichiarare la responsabilità della Impresa GE. per la non corretta Controparte_1
esecuzione dei lavori a seguito dei vizi e difformità dell'opera evidenziatesi e condannare il medesimo al pagamento della somma di € 24.518,70 a titolo di importo dovuto per la esecuzione dei lavori necessari alle opere di ripristino;
6) Nella ipotesi in cui sarà dovuto un qualsivoglia importo
a saldo del corrispettivo, compensare parzialmente l'importo dei danni suddetti, con l'importo del corrispettivo dovuto a saldo e condannare il GE. al pagamento della Controparte_1 differenza;
7) Condannare l'opposto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Con comparsa del 21.12.2012 si era costituito in giudizio l'opposto, invocando il rigetto dell'avversa opposizione e deducendo, in sintesi: i) che l'opposta, in forza del contratto di appalto del 1.12.2011 e del disciplinare del 21.9.2011, aveva eseguito le opere di manutenzione straordinaria in favore del il quale non aveva corrisposto il saldo dovuto pari ad euro 44.621,52, Parte_1
giusta fattura n. 3/2012; ii) la regolarità della procura, in forza del più recente orientamento di legittimità; iii) che il corrispettivo era stato determinato sulla base di quantità non misurate, essendo quindi stato rideterminato all'esito delle corrette misurazioni effettuate in sede esecutiva, in ossequio alle clausole contrattuali;
iv) che in data 16.4.2012 lo stesso Amministratore, nel contestare la contabilità finale dei lavori, aveva confessoriamente indicato la corretta somma dovuta nell'importo di euro 81.089,36; v) che le opere sarebbero state eseguite in conformità alle regole dell'arte e che mai alcuna contestazione sarebbe stata mossa;
che l'impresa avrebbe suggerito accorgimenti tecnici rifiutati dalla committente e che avrebbe comunicato in data 27.4.2012 la propria disponibilità a verificare l'esistenza dei vizi, non ricevendo riscontro. Aveva concluso richiedendo di “Rigettare in toto l'avversa opposizione a decreto ingiuntivo, sia con riferimento all'eccezione preliminare di nullità, che con riguardo a tutte le domande di merito, in particolare alla spiegata riconvenzionale e alla richiesta di compensazione;
Per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto numero 158/2012 pronunciato dall'intestato tribunale;
condannare il condominio ponente al pagamento delle spese, diritti in orari del presente giudizio di opposizione”.
La causa era stata istruita con l'assunzione delle prove orali e con l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio affidata all'Ing. Persona_1
In seguito ad istanza del 5.10.2017 dell'avv. Cervellera Letizia, già difensore dell'opposto, con la quale la stessa aveva comunicato la avvenuta cancellazione dall'albo degli Avvocati, il processo era stato dichiarato interrotto con ordinanza del 27.10.2017.
Con ricorso del 3.11.2017 il processo era stato riassunto e con sentenza n. 1443/2018 emessa in data 2/7/2018, codesto Tribunale, in accoglimento dell'eccezione formulata dalla difesa del aveva dichiarato estinto in giudizio, compensando le spese di lite e ponendo quelle CP_1
di ctu definitivamente a carico delle parti in solido.
Il in data 27/9/2018 aveva formulato appello avverso la predetta sentenza e la Parte_1
Corte d'Appello di Bari, con sentenza n. 528/2023 depositata in Cancelleria in data 30/3/2023, ha così statuito: “1) dichiara la nullità dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 345 c.p. (ante riforma); 2) rimette la causa innanzi al Tribunale di Bari, assegnando alle parti termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della sentenza, per la riassunzione innanzi al predetto giudice;
3) condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente gravame che liquida in complessivi euro 814,00 per spese ed euro 5.000,00 per compenso oltre rimborso spese forfettarie (15%) IVA e CPA come per legge;
4) da atto della ricorrenza dei presupposti a carico dell'appellante incidentale, ex L. 228/2012, per l'imposizione di un Controparte_1 importo pari al contributo unificato già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa di appello.”
Con ordinanza del 22/6/2023, su istanza di parte, la predetta sentenza è stata emendata degli errori materiali relativi al numero del provvedimento e al Tribunale di emissione e rimessione.
Con atto di citazione sopra indicato il ha quindi riassunto il giudizio dinanzi a Parte_1
codesto Tribunale, ivi convenendovi il rassegnando le conclusioni indicate in CP_1
intestazione, sostanzialmente conformi a quelle già formulate nel giudizio svoltosi innanzi alla
Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia. Con comparsa del 22.11.2023 si è costituito in giudizio l'opposto, invocando il rigetto dell'avversa opposizione e deducendo, in sintesi: i) che residuerebbe, quale profilo di contesa, la determinazione della pretesa creditoria del geom. ii) che, sul punto, la CTU svolta in CP_1
corso di causa non sarebbe condivisibile, in quanto non avrebbe svolto i necessari “saggi invasivi”, non avrebbe esaustivamente esaminato le osservazioni di parte e i relativi allegati, non avrebbe
“valorizzato l'utilizzo del metodo “vuoto per pieno”, liberamente concordato dalle parti”; non avrebbe valutato “delle opere fuori preventivo nonostante mai disconosciute dal Condominio”; avrebbe espresso valutazioni giuridiche degli accordi tra le parti e non avrebbe tenuto conto della pattuizione del prezzo contenuta nel preventivo.
Ha concluso, dunque, nei termini indicati in intestazione, richiedendo il rinnovo della ctu e il rigetto dell'avversa opposizione e domande riconvenzionali.
La causa è stata istruita a mezzo documentale e all'udienza del 7.11.2024, previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, nel senso riportato in intestazione, la stessa è stata rimessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.-
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L'opposizione e le domande riconvenzionali articolate dall'opponente sono fondate soltanto in parte e devono essere accolte nei limiti e per le ragioni di seguito enunciate.
1. In via preliminare, deve esser superata l'eccezione di insussistenza dei presupposti per la concessione della tutela monitoria, all'uopo essendo sufficiente rilevare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incardina un ordinario giudizio di cognizione nel quale occorre sindacare la fondatezza della pretesa creditoria e ciò a prescindere dalla legittimità o meno della fase monitoria.
Nondimeno, occorre rilevare sin da ora che è soltanto la suddetta pretesa, così come cristallizzata in sede monitoria, a costituire il perimetro all'interno del quale, ai sensi dell'art. 112
c.p.c., può muoversi il vaglio cognitorio dell'odierno giudizio, in assenza di domande riconvenzionali (reconventio reconventionis) tempestivamente articolate dall'opposto, e ferma l'azionabilità in separata sede delle eventuali pretese non avanzate o non accolte in fase monitoria.
2. Tanto premesso, deve anzitutto ritenersi acclarato il credito azionato dall'opposto a titolo di saldo dovuto per l'esecuzione di opere effettuate presso l'immobile di proprietà della committente.
A tal riguardo, invero, deve anzitutto chiarirsi che l'opposta, tanto in sede monitoria, quanto nel presente giudizio di opposizione, ha invocato il pagamento della somma di euro 7.306,03, iva inclusa, a titolo di corrispettivo dei lavori “contrattuali” ed “extracontrattuali” eseguiti in favore della committente. Ciò lo si evince non soltanto dal contenuto della fattura n. 25/2018 – che, infatti, fa riferimento al saldo dei lavori di cui al P.d.C. n. 36/2015, ai lavori di manutenzione della facciata e a quelli di assistenza fabbro, idraulica ed elettrica – ma anche dall'esame della comparsa di costituzione e risposta, nella quale l'opposta ha specificato che il predetto P.d.C. ha subito varianti dovute a richieste della proprietaria, che hanno comportato la necessità di eseguire opere aggiuntive rispetto a quelle contrattuali.
Tanto premesso – ed essendo, dunque, pacifico il titolo alla base dell'avanzata pretesa creditoria, costituito pur sempre dal sottostante rapporto contrattuale di appalto intercorso tra le parti
– in ordine alla quantificazione del valore delle opere “extracontrattuali” ben può aversi riguardo all'esito della svolta ctu, che ha quantificato il costo complessivo di tali opere in euro € 57.788,23, iva inclusa, di cui soltanto € 7.378,88 per le opere di assistenza.
Sicché, l'accertamento, sia pure incidentale, di tale importo, consente di superare ogni discussione intercorsa tra le parti in ordine all'espletamento, da parte dell'appaltatrice, delle opere di assistenza al fabbro, elettricista ed idraulica giacché - anche a voler prescindere dalla circostanza che l'istruttoria svolta appare aver comprovato l'adempimento dell'appaltatrice in relazione alle prime due prestazioni (cfr. in particolare i testi e , sulla realizzazione e copertura Tes_1 Tes_2 Tes_3 delle tracce e sull'assistenza al fabbro) – vi è che in ogni caso il credito rivendicato dall'opposto in sede monitoria – relativo come detto anche alle altre opere extracontrattuali e contrattuali – risulta di importo inferiore rispetto a quello accertato dal ctu e, dunque, ampiamente “ricompreso” nel credito spettante.
Ed infatti, essendo pacifico l'avvenuto pagamento, da parte dell'opponente, del complessivo importo di € 124.156,25, a fronte di un credito complessivo per l'esecuzione di opere contrattuali ed extracontrattuali pari ad euro 138.088,23 (73.000,00, a titolo di corrispettivo dell'appalto, oltre iva 10% + il costo delle opere extracontrattuali, di euro 57.788,23), ne deriva l'accertamento (sia pure in via meramente incidentale) di un saldo creditorio in favore dell'opposto pari ad euro 13.931,98.
Onde, anche scomputando in ipotesi l'importo delle opere di assistenza – in particolare di quella idraulica - permarrebbe comunque un credito dell'appaltatrice almeno pari a quello richiesto in sede monitoria e, dunque, esaminabile nel presente giudizio.
Ne deriva, in definitiva, la spettanza, in favore dell'opposta, a titolo di corrispettivo dovuto per le opere effettuate, la somma di euro 7.306,03. Su tale somma, costituente debito di valuta, non è dovuta la rivalutazione monetaria, mentre spettano gli interessi di mora, al saggio legale, dalla diffida stragiudiziale del 22.10.2018 e sino al soddisfo, con determinazione del credito, alla data attuale, nella misura pari ad € 7.966,81.
3. Venendo, dunque, all'esame della domanda riconvenzionale risarcitoria articolata dall'opponente, la stessa deve ritenersi fondata.
Ed infatti, l'esistenza dei vizi è risultata comprovata, oltre che dalla documentazione in atti
(cfr. doc. all. fasc. opponente nonché doc. fotografica allegata alla ctu) e dall'istruttoria orale svolta
(cfr. le dichiarazioni rese dal teste , incaricato di redigere una pratica edilizia sui Testimone_4
luoghi per cui è causa, e che ha confermato per conoscenza diretta la verificazione dei fenomeni infiltrativi e gli ulteriori vizi), dagli accertamenti espletati dal ctu.
L'ausiliario, in particolare, con motivazione condivisibile e congruamente motivata, ha osservato che:
“L'appartamento, seppure oggetto di recente opere di ristrutturazioni, presentava evidenti segni di infiltrazioni, così come evincibile anche dalla documentazione fotografica (Allegato n.13).
Durante le operazioni peritali, all'interno dell'appartamento, in particolare nel disimpegno che permette l'accesso alla zona notte, era evidente come il pannello di ispezione, presente all'interno del controsoffitto, avesse ceduto a seguito delle infiltrazioni da acque meteoriche (vedi foto n.5-6). Il
Sig. , delegato della parte resistente, lamentava la fuoriuscita di acqua meteorica Testimone_5
anche dal lucernaio apribile del bagno, (foto n.7-18), ove era evidente il distacco e danneggiamento della pittura e dell'intonaco, segno di una non perfetta tenuta all'acqua. Segni di infiltrazioni e muffe risultavano altresì visibili nelle camere da letto dei due bimbi, negli angoli all'intradosso del solaio. (vedi foto n. 8-9) Durante il sopralluogo, nella zona soggiorno/soppalco, sulla muratura in corrispondenza della superficie finestrata, che permette l'accesso a lastrico solare, erano evidenti macchie di umidità e distacco di intonaco. (vedi foto nn. 14-15) Scrostamenti di intonaco erano visibili anche sulle murature perimetrali del lastrico solare, al di sopra del battiscopa. (vedi foto n.
16) Vizi ulteriori si presentavano in corrispondenza della gronda del tetto in legno, ad opera della stessa ditta ricorrente, non adeguatamente impermeabilizzata e in assenza di adeguata conformazione, motivo per cui era stato necessario un riempimento mediante l'utilizzo di silicone e resina per ovviare ai problemi di errata pendenza. (vedi foto nn.19-20-21-22)”.
Acclarata, dunque la sussistenza dei vizi, deve rilevarsi l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza e di prescrizione sollevata dall'opposta soltanto nella comparsa conclusionale, trattandosi di eccezioni in senso stretto che la parte è tenuta a formulare nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata (cfr. l'art. 167, comma 2, c.p.c.). Né, al riguardo, varrebbe richiamare il generico riferimento, formulato nella predetta comparsa, al rilievo tardivo dei vizi
(“Inoltre, gli asseriti difetti oggetto delle doglianze di controparte, di cui solo ora e dunque tardivamente se ne apprende l'esistenza, sono assolutamente pretestuosi e finalizzati esclusivamente
a sottrarsi al pagamento di quanto ancora dovuto”), non potendo tale formulazione concretare il substrato minimo delle eccezioni di decadenza e prescrizione dall'azione di garanzia ex art. 1667 cod. civ.-
D'altro canto, è stato lo stesso opposto a riconoscere la sussistenza di tali vizi, allegando di esser intervenuto per porvi rimedio (“è d'uopo puntualizzare come l'impresa sia CP_2
prontamente intervenuta per ripristinare lo stato dei luoghi, benché i difetti e i danni non fossero dipesi da inesatto adempimento dell'esecuzione delle opere, ma conseguenze di modifiche richieste espressamente dai committenti, nonostante il parere negativo dell'impresa appaltatrice”, pag. 6 comparsa di costituzione e risposta), così rendendo inoperante la necessità della denuncia (ex art. 1667, comma 2, c.c.), non occorrendo a tal fine formule sacramentali o di valenza confessoria, potendo anche ravvisarsi in un riconoscimento del difetto con imputazione ad altri della relativa responsabilità (v. Cass. civ. n. 2733/2013; Cass. civ. n. 27948/2008).
Acclarata, dunque, l'esistenza dei vizi/difetti accertati dal ctu – e ritenutane l'imputabilità all'impresa, non essendo stata comprovata l'assenza di colpa – deve ritenersi sussistente il danno patito dalla committente, mentre sul piano quantificatorio ben può aversi riguardo a quanto accertato dal ctu.
L'ausiliario, in merito, ha quantificato il danno avendo riguardo tanto ai costi per le “opere da realizzare al fine di eliminare le cause di dette infiltrazioni”, quanto alle spese necessarie a porre rimedio ai danni verificatisi all'interno dell'appartamento, addivenendo ad un conteggio complessivo pari ad euro 18.606,19 (“per le opere in copertura: - Importo da computo metrico estimativo: € 10.467,37 - I.V.A. al 10 %: € 1.046,73 Totale € 11.514,10”; per i “lavori da eseguire per l'eliminazione dei danni causati all'interno dell'unità immobiliare… si ricava un importo di €
6.447,36 (oltre l'IVA)….Totale € 7.092,09”).
La pretesa risarcitoria, tuttavia, deve esser contenuta nei limiti della somma richiesta a tale titolo dall'opponente (euro 10.000,00), in aderenza al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.). Né, a tale ultimo riguardo, il riferimento nell'atto introduttivo alla generica formula “di quell'altra somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia” può consentire al giudicante di travalicare il limite della domanda specifica laddove, come nel caso di specie, l'importo maggiore (rispetto a quello originariamente richiesto) sia risultato all'esito dell'istruttoria compiuta, mentre la parte, nelle conclusioni rassegnate, si sia limitata a richiamare le richieste originarie contenenti la menzionata formula. Ciò in quanto l'omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile della formula utilizzata (cfr., sul punto, di recente, Cass. Civ., ord. n. 5854/ 2024).
Sulla somma dovuta, pari dunque ad euro 10.000,00, costituenti debito risarcitorio di valuta, spetta (anche in assenza di domanda: Cass. Civ. sez. I, 10/03/2021, n. 6711) la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat del costo della vita, dalla data del danno, collocabile alla luce delle deduzioni dell'opponente, nei mesi immediatamente antecedenti alla proposizione della domanda giudiziale (dal 1.1.2019) e sino alla data odierna, per la complessiva somma di euro 11.750,00.
Non sono dovuti, viceversa, in difetto di esplicita domanda e in applicazione degli artt.
99 e 112 c.p.c. gli interessi c.d. compensativi (Cass. n. 4938/2023), in assenza peraltro di dimostrazione del danno subito.
4. Può essere accolta soltanto in parte la domanda restitutoria avente ad oggetto le spese sostenute per l'acquisto dei materiali e che invece, ad avviso dell'opponente, erano state incluse nel corrispettivo dell'appalto.
In primo luogo, premesso che appare pacifico che l'opponente abbia sostenuto le spese per l'acquisto delle ringhiere metalliche, per la pavimentazione e per il ponteggio (circostanza evincibile documentalmente e non contestata dalla controparte), giova osservare che non risultano dirimenti né
l'ammontare di tali costi, né la motivazione che ha portato le parti a orientarsi in senso difforme dalle pattuizioni contrattuali, ma, piuttosto, la circostanza che – di fatto - dal corrispettivo pattuito dell'appalto, deve essere detratto quanto originariamente previsto in favore dell'appaltatore a tale titolo (di fornitura dei predetti materiali), essendo venuta meno in parte qua la ragione giustificativa del compenso, in assenza di prestazione, ed essendo pacifico che l'opponente ha corrisposto somme superiori a quelle dovute per le prestazioni originariamente pattuite in contratto. Non può esser riconosciuto, viceversa, in sé e per sé, il costo delle spese sostenute, essendo tale scelta frutto dell'autonomia contrattuale delle parti.
Così, in relazione alle ringhiere, può esser riconosciuta la restituzione di un importo pari al
50% di quello contrattualmente pattuito (trattandosi di importo unitario comprensivo di fornitura e mano d'opera e dovendo esser detratta la sola voce relativa alla fornitura), per euro 500,00. In relazione alla pavimentazione, essendo prevalente il costo della manodopera, può riconoscersi un corrispettivo similare a quello richiesto dallo stesso opponente, pari a circa ¼ dell'unitario costo contrattuale, per euro 650,00.- L'importo dovuto in restituzione, dunque, è pari ad euro 1.150,00, esclusa ogni rivalutazione, trattandosi di importo restitutorio.
Nulla deve esser riconosciuto in ordine ai costi sostenuti dalla committente per il posizionamento del ponteggio, atteso che, l'opposta, sul punto, ha dedotto (senza che l'opponente sul punto muovesse alcuna contestazione) che il ponteggio era stato installato “per consentire la manutenzione ordinaria della facciata posta su Via V. Veneto e di quella su C.so Vittorio Emanuele che, […] rappresentano opere extra contratto”, sicché, tenuto conto del maggior credito spettante all'opposta rispetto a quello concretamente azionato in giudizio a tale titolo, alcuna “detrazione” può essere applicata sul punto.
5. Deve essere respinta, infine, la domanda di riconoscimento delle somme dovute in applicazione della penale contrattuale. Anche a voler prescindere dalla esatta qualificazione o meno della clausola contrattuale di cui all'art. 8 (“Per ogni giorno di ritardo l'impresa sarà soggetta ad una decurtazione di euro 100,00 che il scomputerà dallo stato di avanzamento a Testimone_5 saldo”) in termini di clausola penale, sia sufficiente rilevare, al riguardo, che l'opposta in merito, ha dedotto specificamente: a) che i lavori erano stati autorizzati dal Comune di Terlizzi con Permesso di Costruire n. 36/2015 rilasciato in data 23.03.2016 e che “In seguito, in data 29.3.2016 il committente, sig. comunicava l'avvio dei lavori richiesti”; b) che nel corso Controparte_3 dell'esecuzione delle opere appaltate, la sig.ra aveva “richiesto diverse Parte_2
variazioni sostanziali al P.d.C. n. 36/2015 e lavori ulteriori non contemplati nel contratto di appalto che necessitavano di nuovi titoli abilitativi, in particolare: - con oggetto “Frazionamento e CP_4
fusione U.I.U. a secondo piano di immobile sito in C.so Vittorio Emanuele n. 44, protocollata il
30.3.2016, con comunicazione di fine lavori 1.2.2017; - S.C.I.A. con oggetto “Realizzazione vano ascensore esterno a servizio di immobili facenti parte di fabbricato di maggiore consistenza con accesso dal civico 44 di C.so Vittorio Emanuele”, protocollata il 5.12.2016, con comunicazione fine lavori 9.3.2018; - con oggetto” Variante al permesso di costruire n. 36/2015 del 23.3.2016 CP_5
relativi ad ampliamento di piccola entità di terrazza a livello e realizzazione di pergolato in legno a secondo piano in atrio interno di immobile sito in Terlizzi al C.so Vittorio Emanuele n. 44”, protocollata in data 25.1.2017, con comunicazione fine lavori il 15.10.2018; - manutenzione ordinaria della facciata posta su Via V. Veneto, come da autorizzazione da parte del SUAP all'occupazione temporanea del suolo pubblico, del 29/04/2016; - realizzazione soppalco ligneo interno con annessa scala, nell'immobile posto a secondo piano sito a C.so Vittorio Emanuele n°44;
- manutenzione ordinaria della facciata posta su C.so Vittorio Emanuele, come da autorizzazione da parte del SUAP all'occupazione temporanea del suolo pubblico, del 29/03/2017”; c) che, pertanto, in ragione di tali richieste variazioni, il ritardo non poteva essere imputato all'Impresa.
A fronte di tali specifiche deduzioni, l'opponente nulla ha
contro
-dedotto, con rilievo anche ex art. 115 c.p.c.; per non dire del fatto che anche la condotta delle parti – ed in particolare del committente, che non ha “decurtato” le somme in ipotesi dovute, procedendo al pagamento della quasi integralità del compenso spettante all'appaltatrice, depone nel senso della concreta rinuncia a far valere la clausola predetta.
6. In definitiva, acclarato, dunque, il credito dell'opposta a titolo di corrispettivo per le prestazioni espletate pari ad euro 7.966,81 e il controcredito dell'opponente a titolo restitutorio- risarcitorio per euro 12.900,00, effettuata la compensazione c.d. impropria (v. Cass. Civ. sez. III,
13/08/2015, n.16800) tra i rispettivi crediti e la parziale estinzione di quello maggiore vantato dall'opponente sino alla concorrenza con la parte del controcredito vantato dall'opposta, ne deriva un credito finale in favore della pari ad euro 4.933,19. Parte_2
7. Le spese di lite devono esser compensate, stante la soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 5229/2020, così provvede:
1. accoglie in parte l'opposizione, per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 1931/2018 emesso da codesto Tribunale;
2. accoglie soltanto parzialmente le domande riconvenzionali articolate dall'opponente, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, accerta la sussistenza di un credito di
[...] nei confronti dell'impresa Edile Albrizio s.r.l.s., a titolo restitutorio-risarcitorio, pari ad Parte_2
euro 12.900,00, già rivalutato alla data odierna;
3. pronunciando nel merito sulla pretesa creditoria dell'opposta, accoglie in parte la domanda della stessa e per l'effetto accerta la sussistenza di un credito della medesima nei riguardi dell'opponente pari ad euro 7.966,81, già comprensiva di interessi alla data odierna;
4. per l'effetto, operata la compensazione c.d. “atecnica” tra i rispettivi crediti e la parziale estinzione di quello maggiore vantato dall'opponente sino alla concorrenza con la parte del controcredito vantato dall'opposta, condanna la Edile Albrizio s.r.l.s., al pagamento, in favore
, dell'importo pari ad euro 4.933,19. Parte_2
5. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trani, il 7 gennaio 2025 Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3- CONT/CONTRATTUALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2696/2023 promossa da:
, (P.I.V.A. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Michele Musci, giusta procura apposta su foglio separato trasmesso nel fascicolo telematico
- OPPONENTE
Contro rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Luigi Maria Cervellera, Controparte_1
giusta procura apposta su foglio separato trasmesso nel fascicolo telematico
- OPPOSTO
Oggetto: pagamento del corrispettivo – Indennità di avviamento – ripetizione di indebito
Conclusioni delle parti (come da udienza di p.c. del 07.11.2024):
Opponente: “a) Revocare il decreto ingiuntivo n. 185/2012 emesso dal Giudice del Tribunale di
Trani = Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia in data 15/6/2012 per i motivi tutti esposti nel predetto atto di opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 28/9/2012; b) Dichiarare e ritenere che nulla è dovuto al GE. , titolare della omonima impresa edile;
c) In via Controparte_1 subordinata dichiarare e ritenere che il corrispettivo dell'appalto ammonta a € 65.866,75 e che
l'importo dovuto a saldo del corrispettivo ammonta a € 13.673,75 (€ 65.866,75 – acconti €
52.193,00); d) In via riconvenzionale dichiarare la responsabilità della Impresa GE. CP_1 [
per la non corretta esecuzione dei lavori a seguito dei vizi e difformità dell'opera
[...] evidenziatesi e condannare il medesimo al pagamento della somma di € 24.518,70 a titolo di importo necessario per la esecuzione dei lavori necessari alle opere di ripristino;
e) Nella ipotesi in cui sarà dovuto un qualsivoglia importo a saldo del corrispettivo, compensare parzialmente
l'importo dei danni suddetti, con l'importo del corrispettivo dovuto a saldo e condannare il GE.
al pagamento della differenza;
f) Con vittoria di spese e compensi del Controparte_1 giudizio.”;
Opposta: “ Voglia il Tribunale di Trani, previo integrale rigetto di ogni avversa istanza ed eccezione, disporre la rinnovazione della CTU per tutti i motivi già esposti;
all'esito e in ogni caso, rigettare in toto l'avversa opposizione a decreto ingiuntivo, sia con riferimento all'eccezione preliminare di nullità, che con riguardo a tutte le domande di merito, in particolare alla spiegata riconvenzionale e alla richiesta compensazione;
per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, n. 185/2012 pronunciato dall'intestato Tribunale, nella articolazione territoriale all'epoca esistente;
condannare il opponente al pagamento delle spese, diritti e onorari del Parte_1 presente giudizio di opposizione.”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27.6.2023 il , ha Parte_1
convenuto in giudizio dinanzi a codesto Tribunale il GE. , riassumendo il Controparte_1
giudizio già instaurato dinanzi a codesto Tribunale – Sez. Distaccata di Ruvo di Puglia - con atto di citazione del 28.9.2012 e con il quale il condominio si era opposto al decreto ingiuntivo n.
182/2012, emesso in data 15/6/2012, di condanna al pagamento in favore del GE. – CP_1 quale titolare dell'omonima impresa edile - delòa somma di € 34.428,52 oltre interessi e spese di lite, quale corrispettivo dovuto per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti in favore del medesimo, giusta contratto di appalto intercorso tra le parti. Parte_1
Nell'atto di citazione in opposizione il aveva eccepito, in estrema sintesi: a) in Parte_1 rito, “la nullità della procura alle liti del ricorso per decreto ingiuntivo e del decreto stesso”, essendo stata la procura conferita su foglio separato nonostante vi fosse lo spazio per l'apposizione in calce al ricorso monitorio;
b) nel merito, la infondatezza della pretesa creditoria, in primo luogo per la esecuzione dei lavori non a regola d'arte, nei termini specificamente indicati in atti, con conseguente costi per eliminare i vizi pari ad euro 24.518,70; c) la erronea quantificazione del corrispettivo, in quanto il DL, padre dell'opposto, senza procedere a verifica e collaudo, avrebbe erroneamente contabilizzato le somme dovute in euro 82.565,02, a fronte dell'importo contrattuale pari ad euro 62.662,00 oltre iva e di un corrispettivo dovuto pari ad euro 65.866,76 oltre iva;
nonché tenendo conto del versamento a titolo di acconto della somma di euro 52.193,00. Aveva, quindi, invocato in via riconvenzionale: d) la declaratoria della responsabilità dell'impresa per la non corretta esecuzione dei lavori;
e) la condanna della stessa al risarcimento dei danni pari ai costi per emendare i vizi.
Aveva concluso, dunque, nei seguenti termini: “1) Revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto;
2) Dichiarare la nullità della procura alle liti del ricorso e del decreto ingiuntivo;
3) Dichiarare e ritenere che nulla è dovuto al GE.
, titolare della omonima impresa edile;
4) In via subordinata dichiarare e Controparte_1 ritenere che il corrispettivo dell'appalto ammonta a € 65.866,75 e che l'importo dovuto a saldo del corrispettivo ammonta a € 13.673,75 (€ 65.866,75 – acconti € 52.193,00); 5) In via riconvenzionale dichiarare la responsabilità della Impresa GE. per la non corretta Controparte_1
esecuzione dei lavori a seguito dei vizi e difformità dell'opera evidenziatesi e condannare il medesimo al pagamento della somma di € 24.518,70 a titolo di importo dovuto per la esecuzione dei lavori necessari alle opere di ripristino;
6) Nella ipotesi in cui sarà dovuto un qualsivoglia importo
a saldo del corrispettivo, compensare parzialmente l'importo dei danni suddetti, con l'importo del corrispettivo dovuto a saldo e condannare il GE. al pagamento della Controparte_1 differenza;
7) Condannare l'opposto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Con comparsa del 21.12.2012 si era costituito in giudizio l'opposto, invocando il rigetto dell'avversa opposizione e deducendo, in sintesi: i) che l'opposta, in forza del contratto di appalto del 1.12.2011 e del disciplinare del 21.9.2011, aveva eseguito le opere di manutenzione straordinaria in favore del il quale non aveva corrisposto il saldo dovuto pari ad euro 44.621,52, Parte_1
giusta fattura n. 3/2012; ii) la regolarità della procura, in forza del più recente orientamento di legittimità; iii) che il corrispettivo era stato determinato sulla base di quantità non misurate, essendo quindi stato rideterminato all'esito delle corrette misurazioni effettuate in sede esecutiva, in ossequio alle clausole contrattuali;
iv) che in data 16.4.2012 lo stesso Amministratore, nel contestare la contabilità finale dei lavori, aveva confessoriamente indicato la corretta somma dovuta nell'importo di euro 81.089,36; v) che le opere sarebbero state eseguite in conformità alle regole dell'arte e che mai alcuna contestazione sarebbe stata mossa;
che l'impresa avrebbe suggerito accorgimenti tecnici rifiutati dalla committente e che avrebbe comunicato in data 27.4.2012 la propria disponibilità a verificare l'esistenza dei vizi, non ricevendo riscontro. Aveva concluso richiedendo di “Rigettare in toto l'avversa opposizione a decreto ingiuntivo, sia con riferimento all'eccezione preliminare di nullità, che con riguardo a tutte le domande di merito, in particolare alla spiegata riconvenzionale e alla richiesta di compensazione;
Per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto numero 158/2012 pronunciato dall'intestato tribunale;
condannare il condominio ponente al pagamento delle spese, diritti in orari del presente giudizio di opposizione”.
La causa era stata istruita con l'assunzione delle prove orali e con l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio affidata all'Ing. Persona_1
In seguito ad istanza del 5.10.2017 dell'avv. Cervellera Letizia, già difensore dell'opposto, con la quale la stessa aveva comunicato la avvenuta cancellazione dall'albo degli Avvocati, il processo era stato dichiarato interrotto con ordinanza del 27.10.2017.
Con ricorso del 3.11.2017 il processo era stato riassunto e con sentenza n. 1443/2018 emessa in data 2/7/2018, codesto Tribunale, in accoglimento dell'eccezione formulata dalla difesa del aveva dichiarato estinto in giudizio, compensando le spese di lite e ponendo quelle CP_1
di ctu definitivamente a carico delle parti in solido.
Il in data 27/9/2018 aveva formulato appello avverso la predetta sentenza e la Parte_1
Corte d'Appello di Bari, con sentenza n. 528/2023 depositata in Cancelleria in data 30/3/2023, ha così statuito: “1) dichiara la nullità dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 345 c.p. (ante riforma); 2) rimette la causa innanzi al Tribunale di Bari, assegnando alle parti termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della sentenza, per la riassunzione innanzi al predetto giudice;
3) condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente gravame che liquida in complessivi euro 814,00 per spese ed euro 5.000,00 per compenso oltre rimborso spese forfettarie (15%) IVA e CPA come per legge;
4) da atto della ricorrenza dei presupposti a carico dell'appellante incidentale, ex L. 228/2012, per l'imposizione di un Controparte_1 importo pari al contributo unificato già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa di appello.”
Con ordinanza del 22/6/2023, su istanza di parte, la predetta sentenza è stata emendata degli errori materiali relativi al numero del provvedimento e al Tribunale di emissione e rimessione.
Con atto di citazione sopra indicato il ha quindi riassunto il giudizio dinanzi a Parte_1
codesto Tribunale, ivi convenendovi il rassegnando le conclusioni indicate in CP_1
intestazione, sostanzialmente conformi a quelle già formulate nel giudizio svoltosi innanzi alla
Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia. Con comparsa del 22.11.2023 si è costituito in giudizio l'opposto, invocando il rigetto dell'avversa opposizione e deducendo, in sintesi: i) che residuerebbe, quale profilo di contesa, la determinazione della pretesa creditoria del geom. ii) che, sul punto, la CTU svolta in CP_1
corso di causa non sarebbe condivisibile, in quanto non avrebbe svolto i necessari “saggi invasivi”, non avrebbe esaustivamente esaminato le osservazioni di parte e i relativi allegati, non avrebbe
“valorizzato l'utilizzo del metodo “vuoto per pieno”, liberamente concordato dalle parti”; non avrebbe valutato “delle opere fuori preventivo nonostante mai disconosciute dal Condominio”; avrebbe espresso valutazioni giuridiche degli accordi tra le parti e non avrebbe tenuto conto della pattuizione del prezzo contenuta nel preventivo.
Ha concluso, dunque, nei termini indicati in intestazione, richiedendo il rinnovo della ctu e il rigetto dell'avversa opposizione e domande riconvenzionali.
La causa è stata istruita a mezzo documentale e all'udienza del 7.11.2024, previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, nel senso riportato in intestazione, la stessa è stata rimessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.-
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L'opposizione e le domande riconvenzionali articolate dall'opponente sono fondate soltanto in parte e devono essere accolte nei limiti e per le ragioni di seguito enunciate.
1. In via preliminare, deve esser superata l'eccezione di insussistenza dei presupposti per la concessione della tutela monitoria, all'uopo essendo sufficiente rilevare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incardina un ordinario giudizio di cognizione nel quale occorre sindacare la fondatezza della pretesa creditoria e ciò a prescindere dalla legittimità o meno della fase monitoria.
Nondimeno, occorre rilevare sin da ora che è soltanto la suddetta pretesa, così come cristallizzata in sede monitoria, a costituire il perimetro all'interno del quale, ai sensi dell'art. 112
c.p.c., può muoversi il vaglio cognitorio dell'odierno giudizio, in assenza di domande riconvenzionali (reconventio reconventionis) tempestivamente articolate dall'opposto, e ferma l'azionabilità in separata sede delle eventuali pretese non avanzate o non accolte in fase monitoria.
2. Tanto premesso, deve anzitutto ritenersi acclarato il credito azionato dall'opposto a titolo di saldo dovuto per l'esecuzione di opere effettuate presso l'immobile di proprietà della committente.
A tal riguardo, invero, deve anzitutto chiarirsi che l'opposta, tanto in sede monitoria, quanto nel presente giudizio di opposizione, ha invocato il pagamento della somma di euro 7.306,03, iva inclusa, a titolo di corrispettivo dei lavori “contrattuali” ed “extracontrattuali” eseguiti in favore della committente. Ciò lo si evince non soltanto dal contenuto della fattura n. 25/2018 – che, infatti, fa riferimento al saldo dei lavori di cui al P.d.C. n. 36/2015, ai lavori di manutenzione della facciata e a quelli di assistenza fabbro, idraulica ed elettrica – ma anche dall'esame della comparsa di costituzione e risposta, nella quale l'opposta ha specificato che il predetto P.d.C. ha subito varianti dovute a richieste della proprietaria, che hanno comportato la necessità di eseguire opere aggiuntive rispetto a quelle contrattuali.
Tanto premesso – ed essendo, dunque, pacifico il titolo alla base dell'avanzata pretesa creditoria, costituito pur sempre dal sottostante rapporto contrattuale di appalto intercorso tra le parti
– in ordine alla quantificazione del valore delle opere “extracontrattuali” ben può aversi riguardo all'esito della svolta ctu, che ha quantificato il costo complessivo di tali opere in euro € 57.788,23, iva inclusa, di cui soltanto € 7.378,88 per le opere di assistenza.
Sicché, l'accertamento, sia pure incidentale, di tale importo, consente di superare ogni discussione intercorsa tra le parti in ordine all'espletamento, da parte dell'appaltatrice, delle opere di assistenza al fabbro, elettricista ed idraulica giacché - anche a voler prescindere dalla circostanza che l'istruttoria svolta appare aver comprovato l'adempimento dell'appaltatrice in relazione alle prime due prestazioni (cfr. in particolare i testi e , sulla realizzazione e copertura Tes_1 Tes_2 Tes_3 delle tracce e sull'assistenza al fabbro) – vi è che in ogni caso il credito rivendicato dall'opposto in sede monitoria – relativo come detto anche alle altre opere extracontrattuali e contrattuali – risulta di importo inferiore rispetto a quello accertato dal ctu e, dunque, ampiamente “ricompreso” nel credito spettante.
Ed infatti, essendo pacifico l'avvenuto pagamento, da parte dell'opponente, del complessivo importo di € 124.156,25, a fronte di un credito complessivo per l'esecuzione di opere contrattuali ed extracontrattuali pari ad euro 138.088,23 (73.000,00, a titolo di corrispettivo dell'appalto, oltre iva 10% + il costo delle opere extracontrattuali, di euro 57.788,23), ne deriva l'accertamento (sia pure in via meramente incidentale) di un saldo creditorio in favore dell'opposto pari ad euro 13.931,98.
Onde, anche scomputando in ipotesi l'importo delle opere di assistenza – in particolare di quella idraulica - permarrebbe comunque un credito dell'appaltatrice almeno pari a quello richiesto in sede monitoria e, dunque, esaminabile nel presente giudizio.
Ne deriva, in definitiva, la spettanza, in favore dell'opposta, a titolo di corrispettivo dovuto per le opere effettuate, la somma di euro 7.306,03. Su tale somma, costituente debito di valuta, non è dovuta la rivalutazione monetaria, mentre spettano gli interessi di mora, al saggio legale, dalla diffida stragiudiziale del 22.10.2018 e sino al soddisfo, con determinazione del credito, alla data attuale, nella misura pari ad € 7.966,81.
3. Venendo, dunque, all'esame della domanda riconvenzionale risarcitoria articolata dall'opponente, la stessa deve ritenersi fondata.
Ed infatti, l'esistenza dei vizi è risultata comprovata, oltre che dalla documentazione in atti
(cfr. doc. all. fasc. opponente nonché doc. fotografica allegata alla ctu) e dall'istruttoria orale svolta
(cfr. le dichiarazioni rese dal teste , incaricato di redigere una pratica edilizia sui Testimone_4
luoghi per cui è causa, e che ha confermato per conoscenza diretta la verificazione dei fenomeni infiltrativi e gli ulteriori vizi), dagli accertamenti espletati dal ctu.
L'ausiliario, in particolare, con motivazione condivisibile e congruamente motivata, ha osservato che:
“L'appartamento, seppure oggetto di recente opere di ristrutturazioni, presentava evidenti segni di infiltrazioni, così come evincibile anche dalla documentazione fotografica (Allegato n.13).
Durante le operazioni peritali, all'interno dell'appartamento, in particolare nel disimpegno che permette l'accesso alla zona notte, era evidente come il pannello di ispezione, presente all'interno del controsoffitto, avesse ceduto a seguito delle infiltrazioni da acque meteoriche (vedi foto n.5-6). Il
Sig. , delegato della parte resistente, lamentava la fuoriuscita di acqua meteorica Testimone_5
anche dal lucernaio apribile del bagno, (foto n.7-18), ove era evidente il distacco e danneggiamento della pittura e dell'intonaco, segno di una non perfetta tenuta all'acqua. Segni di infiltrazioni e muffe risultavano altresì visibili nelle camere da letto dei due bimbi, negli angoli all'intradosso del solaio. (vedi foto n. 8-9) Durante il sopralluogo, nella zona soggiorno/soppalco, sulla muratura in corrispondenza della superficie finestrata, che permette l'accesso a lastrico solare, erano evidenti macchie di umidità e distacco di intonaco. (vedi foto nn. 14-15) Scrostamenti di intonaco erano visibili anche sulle murature perimetrali del lastrico solare, al di sopra del battiscopa. (vedi foto n.
16) Vizi ulteriori si presentavano in corrispondenza della gronda del tetto in legno, ad opera della stessa ditta ricorrente, non adeguatamente impermeabilizzata e in assenza di adeguata conformazione, motivo per cui era stato necessario un riempimento mediante l'utilizzo di silicone e resina per ovviare ai problemi di errata pendenza. (vedi foto nn.19-20-21-22)”.
Acclarata, dunque la sussistenza dei vizi, deve rilevarsi l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza e di prescrizione sollevata dall'opposta soltanto nella comparsa conclusionale, trattandosi di eccezioni in senso stretto che la parte è tenuta a formulare nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata (cfr. l'art. 167, comma 2, c.p.c.). Né, al riguardo, varrebbe richiamare il generico riferimento, formulato nella predetta comparsa, al rilievo tardivo dei vizi
(“Inoltre, gli asseriti difetti oggetto delle doglianze di controparte, di cui solo ora e dunque tardivamente se ne apprende l'esistenza, sono assolutamente pretestuosi e finalizzati esclusivamente
a sottrarsi al pagamento di quanto ancora dovuto”), non potendo tale formulazione concretare il substrato minimo delle eccezioni di decadenza e prescrizione dall'azione di garanzia ex art. 1667 cod. civ.-
D'altro canto, è stato lo stesso opposto a riconoscere la sussistenza di tali vizi, allegando di esser intervenuto per porvi rimedio (“è d'uopo puntualizzare come l'impresa sia CP_2
prontamente intervenuta per ripristinare lo stato dei luoghi, benché i difetti e i danni non fossero dipesi da inesatto adempimento dell'esecuzione delle opere, ma conseguenze di modifiche richieste espressamente dai committenti, nonostante il parere negativo dell'impresa appaltatrice”, pag. 6 comparsa di costituzione e risposta), così rendendo inoperante la necessità della denuncia (ex art. 1667, comma 2, c.c.), non occorrendo a tal fine formule sacramentali o di valenza confessoria, potendo anche ravvisarsi in un riconoscimento del difetto con imputazione ad altri della relativa responsabilità (v. Cass. civ. n. 2733/2013; Cass. civ. n. 27948/2008).
Acclarata, dunque, l'esistenza dei vizi/difetti accertati dal ctu – e ritenutane l'imputabilità all'impresa, non essendo stata comprovata l'assenza di colpa – deve ritenersi sussistente il danno patito dalla committente, mentre sul piano quantificatorio ben può aversi riguardo a quanto accertato dal ctu.
L'ausiliario, in merito, ha quantificato il danno avendo riguardo tanto ai costi per le “opere da realizzare al fine di eliminare le cause di dette infiltrazioni”, quanto alle spese necessarie a porre rimedio ai danni verificatisi all'interno dell'appartamento, addivenendo ad un conteggio complessivo pari ad euro 18.606,19 (“per le opere in copertura: - Importo da computo metrico estimativo: € 10.467,37 - I.V.A. al 10 %: € 1.046,73 Totale € 11.514,10”; per i “lavori da eseguire per l'eliminazione dei danni causati all'interno dell'unità immobiliare… si ricava un importo di €
6.447,36 (oltre l'IVA)….Totale € 7.092,09”).
La pretesa risarcitoria, tuttavia, deve esser contenuta nei limiti della somma richiesta a tale titolo dall'opponente (euro 10.000,00), in aderenza al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.). Né, a tale ultimo riguardo, il riferimento nell'atto introduttivo alla generica formula “di quell'altra somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia” può consentire al giudicante di travalicare il limite della domanda specifica laddove, come nel caso di specie, l'importo maggiore (rispetto a quello originariamente richiesto) sia risultato all'esito dell'istruttoria compiuta, mentre la parte, nelle conclusioni rassegnate, si sia limitata a richiamare le richieste originarie contenenti la menzionata formula. Ciò in quanto l'omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile della formula utilizzata (cfr., sul punto, di recente, Cass. Civ., ord. n. 5854/ 2024).
Sulla somma dovuta, pari dunque ad euro 10.000,00, costituenti debito risarcitorio di valuta, spetta (anche in assenza di domanda: Cass. Civ. sez. I, 10/03/2021, n. 6711) la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat del costo della vita, dalla data del danno, collocabile alla luce delle deduzioni dell'opponente, nei mesi immediatamente antecedenti alla proposizione della domanda giudiziale (dal 1.1.2019) e sino alla data odierna, per la complessiva somma di euro 11.750,00.
Non sono dovuti, viceversa, in difetto di esplicita domanda e in applicazione degli artt.
99 e 112 c.p.c. gli interessi c.d. compensativi (Cass. n. 4938/2023), in assenza peraltro di dimostrazione del danno subito.
4. Può essere accolta soltanto in parte la domanda restitutoria avente ad oggetto le spese sostenute per l'acquisto dei materiali e che invece, ad avviso dell'opponente, erano state incluse nel corrispettivo dell'appalto.
In primo luogo, premesso che appare pacifico che l'opponente abbia sostenuto le spese per l'acquisto delle ringhiere metalliche, per la pavimentazione e per il ponteggio (circostanza evincibile documentalmente e non contestata dalla controparte), giova osservare che non risultano dirimenti né
l'ammontare di tali costi, né la motivazione che ha portato le parti a orientarsi in senso difforme dalle pattuizioni contrattuali, ma, piuttosto, la circostanza che – di fatto - dal corrispettivo pattuito dell'appalto, deve essere detratto quanto originariamente previsto in favore dell'appaltatore a tale titolo (di fornitura dei predetti materiali), essendo venuta meno in parte qua la ragione giustificativa del compenso, in assenza di prestazione, ed essendo pacifico che l'opponente ha corrisposto somme superiori a quelle dovute per le prestazioni originariamente pattuite in contratto. Non può esser riconosciuto, viceversa, in sé e per sé, il costo delle spese sostenute, essendo tale scelta frutto dell'autonomia contrattuale delle parti.
Così, in relazione alle ringhiere, può esser riconosciuta la restituzione di un importo pari al
50% di quello contrattualmente pattuito (trattandosi di importo unitario comprensivo di fornitura e mano d'opera e dovendo esser detratta la sola voce relativa alla fornitura), per euro 500,00. In relazione alla pavimentazione, essendo prevalente il costo della manodopera, può riconoscersi un corrispettivo similare a quello richiesto dallo stesso opponente, pari a circa ¼ dell'unitario costo contrattuale, per euro 650,00.- L'importo dovuto in restituzione, dunque, è pari ad euro 1.150,00, esclusa ogni rivalutazione, trattandosi di importo restitutorio.
Nulla deve esser riconosciuto in ordine ai costi sostenuti dalla committente per il posizionamento del ponteggio, atteso che, l'opposta, sul punto, ha dedotto (senza che l'opponente sul punto muovesse alcuna contestazione) che il ponteggio era stato installato “per consentire la manutenzione ordinaria della facciata posta su Via V. Veneto e di quella su C.so Vittorio Emanuele che, […] rappresentano opere extra contratto”, sicché, tenuto conto del maggior credito spettante all'opposta rispetto a quello concretamente azionato in giudizio a tale titolo, alcuna “detrazione” può essere applicata sul punto.
5. Deve essere respinta, infine, la domanda di riconoscimento delle somme dovute in applicazione della penale contrattuale. Anche a voler prescindere dalla esatta qualificazione o meno della clausola contrattuale di cui all'art. 8 (“Per ogni giorno di ritardo l'impresa sarà soggetta ad una decurtazione di euro 100,00 che il scomputerà dallo stato di avanzamento a Testimone_5 saldo”) in termini di clausola penale, sia sufficiente rilevare, al riguardo, che l'opposta in merito, ha dedotto specificamente: a) che i lavori erano stati autorizzati dal Comune di Terlizzi con Permesso di Costruire n. 36/2015 rilasciato in data 23.03.2016 e che “In seguito, in data 29.3.2016 il committente, sig. comunicava l'avvio dei lavori richiesti”; b) che nel corso Controparte_3 dell'esecuzione delle opere appaltate, la sig.ra aveva “richiesto diverse Parte_2
variazioni sostanziali al P.d.C. n. 36/2015 e lavori ulteriori non contemplati nel contratto di appalto che necessitavano di nuovi titoli abilitativi, in particolare: - con oggetto “Frazionamento e CP_4
fusione U.I.U. a secondo piano di immobile sito in C.so Vittorio Emanuele n. 44, protocollata il
30.3.2016, con comunicazione di fine lavori 1.2.2017; - S.C.I.A. con oggetto “Realizzazione vano ascensore esterno a servizio di immobili facenti parte di fabbricato di maggiore consistenza con accesso dal civico 44 di C.so Vittorio Emanuele”, protocollata il 5.12.2016, con comunicazione fine lavori 9.3.2018; - con oggetto” Variante al permesso di costruire n. 36/2015 del 23.3.2016 CP_5
relativi ad ampliamento di piccola entità di terrazza a livello e realizzazione di pergolato in legno a secondo piano in atrio interno di immobile sito in Terlizzi al C.so Vittorio Emanuele n. 44”, protocollata in data 25.1.2017, con comunicazione fine lavori il 15.10.2018; - manutenzione ordinaria della facciata posta su Via V. Veneto, come da autorizzazione da parte del SUAP all'occupazione temporanea del suolo pubblico, del 29/04/2016; - realizzazione soppalco ligneo interno con annessa scala, nell'immobile posto a secondo piano sito a C.so Vittorio Emanuele n°44;
- manutenzione ordinaria della facciata posta su C.so Vittorio Emanuele, come da autorizzazione da parte del SUAP all'occupazione temporanea del suolo pubblico, del 29/03/2017”; c) che, pertanto, in ragione di tali richieste variazioni, il ritardo non poteva essere imputato all'Impresa.
A fronte di tali specifiche deduzioni, l'opponente nulla ha
contro
-dedotto, con rilievo anche ex art. 115 c.p.c.; per non dire del fatto che anche la condotta delle parti – ed in particolare del committente, che non ha “decurtato” le somme in ipotesi dovute, procedendo al pagamento della quasi integralità del compenso spettante all'appaltatrice, depone nel senso della concreta rinuncia a far valere la clausola predetta.
6. In definitiva, acclarato, dunque, il credito dell'opposta a titolo di corrispettivo per le prestazioni espletate pari ad euro 7.966,81 e il controcredito dell'opponente a titolo restitutorio- risarcitorio per euro 12.900,00, effettuata la compensazione c.d. impropria (v. Cass. Civ. sez. III,
13/08/2015, n.16800) tra i rispettivi crediti e la parziale estinzione di quello maggiore vantato dall'opponente sino alla concorrenza con la parte del controcredito vantato dall'opposta, ne deriva un credito finale in favore della pari ad euro 4.933,19. Parte_2
7. Le spese di lite devono esser compensate, stante la soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 5229/2020, così provvede:
1. accoglie in parte l'opposizione, per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 1931/2018 emesso da codesto Tribunale;
2. accoglie soltanto parzialmente le domande riconvenzionali articolate dall'opponente, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, accerta la sussistenza di un credito di
[...] nei confronti dell'impresa Edile Albrizio s.r.l.s., a titolo restitutorio-risarcitorio, pari ad Parte_2
euro 12.900,00, già rivalutato alla data odierna;
3. pronunciando nel merito sulla pretesa creditoria dell'opposta, accoglie in parte la domanda della stessa e per l'effetto accerta la sussistenza di un credito della medesima nei riguardi dell'opponente pari ad euro 7.966,81, già comprensiva di interessi alla data odierna;
4. per l'effetto, operata la compensazione c.d. “atecnica” tra i rispettivi crediti e la parziale estinzione di quello maggiore vantato dall'opponente sino alla concorrenza con la parte del controcredito vantato dall'opposta, condanna la Edile Albrizio s.r.l.s., al pagamento, in favore
, dell'importo pari ad euro 4.933,19. Parte_2
5. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trani, il 7 gennaio 2025 Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto