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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/08/2025, n. 6383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6383 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
Sentenza divorzio con figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti udienza sostituita
N. 9209/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11 marzo 2025 da
1) Parte_1 nata a [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Cimellaro presso il quale ha eletto domicilio telematico e
pagina 1 di 7 2) Parte_2 nato a [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in 21049 – Tradate (VA), Corso Bernacchi n. 53 con gli Avv.ti Maria Livia Mura e Lara Costi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Tradate in data 02/10/2004
(anno 2004 atto n. 50 parte II serie A)
X separati consensualmente con verbale in data 09/01/2023 omologato con decreto del 12/01/2023 n. cronol. 307/2023
con i seguenti figli: nata il [...], a [...], cittadinanza italiana Parte_3 nato il [...] a [...], cittadinanza italiana Parte_4 nata il [...] a [...], cittadinanza italiana Parte_5
FATTO
I coniugi sopra indicati, comparsi giudizialmente avanti al Tribunale di Milano in data 08/07/2025, hanno raggiunto in quella sede un accordo per la risoluzione della controversia ed hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 7 La figlia resta affidata congiuntamente al padre ed alla madre, con collocamento presso Pt_5 quest'ultima anche ai fini della residenza anagrafica. Il Sig. acconsente al trasferimento della Pt_2 minore con la madre ed i fratelli a Tradate. Per effetto del rilascio dell'immobile locato, la sig.a si obbliga a restituire al sig. l'importo di €1.050 e relativi interessi legali versati a Parte_1 Pt_2 titolo di deposito cauzionale dal sig. al locatore dell'ex casa coniugale. Il sig. potrà Pt_2 Pt_2 vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, dal venerdì dalle ore 20.30 fino alla domenica successiva ad ore 21.00, con accompagnamento presso la casa materna. Il periodo di vacanza natalizio verrà trascorso dalla minore dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio alternativamente di anno in anno con l'uno o l'altro dei genitor.i Durante le vacanze pasqualo Pt_5 trascorrerà alternativamente di anno in anno con l'uno o con l'altro dei genitori il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con la figlia due settimane anche non continuative previo accordo con la madre da prendersi entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno. Il tutto, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori. Il padre continuerà a corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli ( più i due maggiorenni ma Pt_5 economicamente non ancora autosufficienti) € 1.530,15 (somma rivalutata dei 1.500 euro stabiliti nel
2023, pari ad € 500 a figlio) mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. L'assegno Unico continuerà ad essere integralmente percepito dalla madre. Ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese come da linee guida del
Tribunale e della Corte di Appello di Milano del giugno 2025 secondo il seguente schema e con le seguenti modalità: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: pagina 3 di 7 a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsidi recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria. - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori. - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Le parti stabiliscono che le spese relative all'assicurazione della Fiat 500X, a decorrere dal passaggio di proprietà dalla madre alla figlia pagina 4 di 7 affinchè la possa usare in maniera prevalente, sarà sempre anticipata dal padre. Il trapasso Pt_3 dovrà avvenire entro e non oltre il 15.9.2025. Le spese di manutenzione e del bollo della predetta vettura saranno ripartite al 50% tra i genitori, mentre carburante e multe saranno a carico della figlia.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente. Le parti si rilasciano fin d'ora il proprio consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti di espatrio per il minore.
Le parti convengono altresì che, a propria volta, il sig. continuerà a trattenere integralmente Pt_2 gli importi che percepisce dall'ente svizzero a titolo di assegno unico (o similari). Al riguardo, i ricorrenti si impegnano a collaborare per quanto di propria spettanza onde consentire all'altro l'ottenimento degli importi al predetto titolo di rispettiva competenza.
Le parti convengono che il costo relativo al trapasso della Fiat 500X sarà interamente sostenuto dal sig. il quale dovrà altresì provvedere al pagamento della relativa assicurazione Pt_2 tempestivamente, al fine di consentire l'immediato utilizzo del veicolo da parte di , senza Pt_3 ritardi rispetto al trapasso.
Le parti, inoltre, stabiliscono che le spese dell'odierno procedimento di divorzio devono considerarsi integralmente compensate tra le parti.
Le parti, da ultimo, dichiarano di non volersi riconciliare e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
pagina 5 di 7 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Tradate (VA) tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tradate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Tradate dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 23.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 6 di 7 Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 7 di 7
N. 9209/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11 marzo 2025 da
1) Parte_1 nata a [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Cimellaro presso il quale ha eletto domicilio telematico e
pagina 1 di 7 2) Parte_2 nato a [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in 21049 – Tradate (VA), Corso Bernacchi n. 53 con gli Avv.ti Maria Livia Mura e Lara Costi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Tradate in data 02/10/2004
(anno 2004 atto n. 50 parte II serie A)
X separati consensualmente con verbale in data 09/01/2023 omologato con decreto del 12/01/2023 n. cronol. 307/2023
con i seguenti figli: nata il [...], a [...], cittadinanza italiana Parte_3 nato il [...] a [...], cittadinanza italiana Parte_4 nata il [...] a [...], cittadinanza italiana Parte_5
FATTO
I coniugi sopra indicati, comparsi giudizialmente avanti al Tribunale di Milano in data 08/07/2025, hanno raggiunto in quella sede un accordo per la risoluzione della controversia ed hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 7 La figlia resta affidata congiuntamente al padre ed alla madre, con collocamento presso Pt_5 quest'ultima anche ai fini della residenza anagrafica. Il Sig. acconsente al trasferimento della Pt_2 minore con la madre ed i fratelli a Tradate. Per effetto del rilascio dell'immobile locato, la sig.a si obbliga a restituire al sig. l'importo di €1.050 e relativi interessi legali versati a Parte_1 Pt_2 titolo di deposito cauzionale dal sig. al locatore dell'ex casa coniugale. Il sig. potrà Pt_2 Pt_2 vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, dal venerdì dalle ore 20.30 fino alla domenica successiva ad ore 21.00, con accompagnamento presso la casa materna. Il periodo di vacanza natalizio verrà trascorso dalla minore dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio alternativamente di anno in anno con l'uno o l'altro dei genitor.i Durante le vacanze pasqualo Pt_5 trascorrerà alternativamente di anno in anno con l'uno o con l'altro dei genitori il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con la figlia due settimane anche non continuative previo accordo con la madre da prendersi entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno. Il tutto, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori. Il padre continuerà a corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli ( più i due maggiorenni ma Pt_5 economicamente non ancora autosufficienti) € 1.530,15 (somma rivalutata dei 1.500 euro stabiliti nel
2023, pari ad € 500 a figlio) mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. L'assegno Unico continuerà ad essere integralmente percepito dalla madre. Ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese come da linee guida del
Tribunale e della Corte di Appello di Milano del giugno 2025 secondo il seguente schema e con le seguenti modalità: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: pagina 3 di 7 a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsidi recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria. - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori. - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Le parti stabiliscono che le spese relative all'assicurazione della Fiat 500X, a decorrere dal passaggio di proprietà dalla madre alla figlia pagina 4 di 7 affinchè la possa usare in maniera prevalente, sarà sempre anticipata dal padre. Il trapasso Pt_3 dovrà avvenire entro e non oltre il 15.9.2025. Le spese di manutenzione e del bollo della predetta vettura saranno ripartite al 50% tra i genitori, mentre carburante e multe saranno a carico della figlia.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente. Le parti si rilasciano fin d'ora il proprio consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti di espatrio per il minore.
Le parti convengono altresì che, a propria volta, il sig. continuerà a trattenere integralmente Pt_2 gli importi che percepisce dall'ente svizzero a titolo di assegno unico (o similari). Al riguardo, i ricorrenti si impegnano a collaborare per quanto di propria spettanza onde consentire all'altro l'ottenimento degli importi al predetto titolo di rispettiva competenza.
Le parti convengono che il costo relativo al trapasso della Fiat 500X sarà interamente sostenuto dal sig. il quale dovrà altresì provvedere al pagamento della relativa assicurazione Pt_2 tempestivamente, al fine di consentire l'immediato utilizzo del veicolo da parte di , senza Pt_3 ritardi rispetto al trapasso.
Le parti, inoltre, stabiliscono che le spese dell'odierno procedimento di divorzio devono considerarsi integralmente compensate tra le parti.
Le parti, da ultimo, dichiarano di non volersi riconciliare e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
pagina 5 di 7 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Tradate (VA) tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tradate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Tradate dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 23.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 6 di 7 Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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