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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/05/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 741 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 741 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 18.12.2024 e promossa
[...]
con gli Avvocati PERILLI Parte_1 C.F._1
GIAMPIERO e DE LUCA PATRIZIA Indirizzo Telematico
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. BRANZOLI MICHELE VIA CARDANO 4 PAVIA . CP_1 P.IVA_1
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Pesaro n.478/2022 del 28.06.2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto ancora qui di interesse ha citato , in qualità di titolare CP_1 Parte_1
di Fotostudio Dueci, per sentirla condannare al pagamento della somma di € 4.840,00, oltre interessi, in forza del contratto di fornitura di servizi stipulato fra le parti in data 28.6.2012.
pagina 1 di 3 si è costituita resistendo, e deducendo che la somma pretesa consiste nel Parte_1
corrispettivo del servizio prestato dalla in forza di rinnovo tacito del contratto per mancata CP_1
disdetta, come previsto dalla clausola C6 del contratto, rubricata “Durata e cessazione del rapporto”, la quale prevede per l'appunto il rinnovo tacito del contratto alla sua scadenza, in assenza di tempestiva disdetta.
La clausola, secondo la sarebbe nulla per non essere oggetto di specifica approvazione ai Parte_1
sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c..
In via subordinata la ha dedotto la mancata esecuzione da parte di nel periodo di Parte_1 Pt_2
riferimento, delle prestazioni di cui chiede il pagamento.
Il Tribunale ha così deciso:
-accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna al Parte_1
pagamento in favore di della somma di € 4.840,00, oltre interessi dalla domanda al saldo;
CP_1
-condanna parte convenuta alla rifusione delle spese processuali, liquidate in € 2.187,00 per compenso e in € 125,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e Ca come per legge.
Ha tempestivamente appellato la si è costituita resistendo. Parte_1 Pt_2
Primo motivo: violazione artt. 1341 e 1342 c.c..
Lamenta l'appellante che il primo giudice ritenendo sufficiente la firma della contraente nella sezione dedicata alla specifica approvazione delle clausole vessatorie (quale è quella di tacito rinnovo) avrebbe violato gli articoli 1341 e 1342 c.c. che imporrebbero la necessità di sottoscrivere dapprima tutte le condizioni generali di contratto, quali esse siano, e successivamente richiedere un'ulteriore sottoscrizione, in calce alla precedente firma, per l'approvazione di tutte quelle clausole svantaggiose e vessatorie, in modo sia certo che chi sottoscrive presti la necessaria attenzione a queste clausole per lui anomale e onerose.
Il motivo non ha pregio.
Indiscusso il fatto che le norme in discorso richiedono la firma specifica per richiamare l'attenzione del contraente debole, esaminando il contratto si può constatare che il requisito è soddisfatto.
La clausola C13 indica espressamente le clausole da approvare specificamente sia mediante un richiamo numerico (clausola C6) sia mediante una sommaria descrizione del loro oggetto e contenuto, come si evince dalla rubrica riportata (“Durata e cessazione del rapporto-rinnovo tacito”).
La ha apposto la propria sottoscrizione in calce alla pagina contenente le condizioni generali Parte_1
del contratto, comprensive della clausola C13, denominata “Specifica approvazione ex artt. 1341 e
1342 delle clausole onerose/vessatorie”.
pagina 2 di 3 Non si vede come possa sostenere di non aver avuto la necessaria consapevolezza di sottoscrivere, specificatamente approvandole, delle clausole vessatorie.
Secondo motivo: omesso esame della eccezione subordinata di mancata esecuzione delle prestazioni.
Lamenta l'appellante che il primo giudice non ha per nulla considerato l'eccezione per cui avendo dimostrato che il sito Internet oggetto del contratto è stato chiuso dall'attrice nel 2012 nessuna Parte_1
attività è stata svolta dalla e dunque nulla può esserle dovuto. CP_1
Tuttavia, ha documentato che le prestazioni sono state eseguite sino all'anno 2014. CP_1
I report, le pagine cache e l'estratto dell'anagrafica ufficiale del sito www.fotostudiodueci.it (ditta della riportano chiaramente che negli anni 2012-2013-2014 il sito era operativo ed esistente. Parte_1
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da ei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
rigetta l'appello, condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 1923,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge ed accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 13 maggio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 741 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 18.12.2024 e promossa
[...]
con gli Avvocati PERILLI Parte_1 C.F._1
GIAMPIERO e DE LUCA PATRIZIA Indirizzo Telematico
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. BRANZOLI MICHELE VIA CARDANO 4 PAVIA . CP_1 P.IVA_1
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Pesaro n.478/2022 del 28.06.2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto ancora qui di interesse ha citato , in qualità di titolare CP_1 Parte_1
di Fotostudio Dueci, per sentirla condannare al pagamento della somma di € 4.840,00, oltre interessi, in forza del contratto di fornitura di servizi stipulato fra le parti in data 28.6.2012.
pagina 1 di 3 si è costituita resistendo, e deducendo che la somma pretesa consiste nel Parte_1
corrispettivo del servizio prestato dalla in forza di rinnovo tacito del contratto per mancata CP_1
disdetta, come previsto dalla clausola C6 del contratto, rubricata “Durata e cessazione del rapporto”, la quale prevede per l'appunto il rinnovo tacito del contratto alla sua scadenza, in assenza di tempestiva disdetta.
La clausola, secondo la sarebbe nulla per non essere oggetto di specifica approvazione ai Parte_1
sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c..
In via subordinata la ha dedotto la mancata esecuzione da parte di nel periodo di Parte_1 Pt_2
riferimento, delle prestazioni di cui chiede il pagamento.
Il Tribunale ha così deciso:
-accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna al Parte_1
pagamento in favore di della somma di € 4.840,00, oltre interessi dalla domanda al saldo;
CP_1
-condanna parte convenuta alla rifusione delle spese processuali, liquidate in € 2.187,00 per compenso e in € 125,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e Ca come per legge.
Ha tempestivamente appellato la si è costituita resistendo. Parte_1 Pt_2
Primo motivo: violazione artt. 1341 e 1342 c.c..
Lamenta l'appellante che il primo giudice ritenendo sufficiente la firma della contraente nella sezione dedicata alla specifica approvazione delle clausole vessatorie (quale è quella di tacito rinnovo) avrebbe violato gli articoli 1341 e 1342 c.c. che imporrebbero la necessità di sottoscrivere dapprima tutte le condizioni generali di contratto, quali esse siano, e successivamente richiedere un'ulteriore sottoscrizione, in calce alla precedente firma, per l'approvazione di tutte quelle clausole svantaggiose e vessatorie, in modo sia certo che chi sottoscrive presti la necessaria attenzione a queste clausole per lui anomale e onerose.
Il motivo non ha pregio.
Indiscusso il fatto che le norme in discorso richiedono la firma specifica per richiamare l'attenzione del contraente debole, esaminando il contratto si può constatare che il requisito è soddisfatto.
La clausola C13 indica espressamente le clausole da approvare specificamente sia mediante un richiamo numerico (clausola C6) sia mediante una sommaria descrizione del loro oggetto e contenuto, come si evince dalla rubrica riportata (“Durata e cessazione del rapporto-rinnovo tacito”).
La ha apposto la propria sottoscrizione in calce alla pagina contenente le condizioni generali Parte_1
del contratto, comprensive della clausola C13, denominata “Specifica approvazione ex artt. 1341 e
1342 delle clausole onerose/vessatorie”.
pagina 2 di 3 Non si vede come possa sostenere di non aver avuto la necessaria consapevolezza di sottoscrivere, specificatamente approvandole, delle clausole vessatorie.
Secondo motivo: omesso esame della eccezione subordinata di mancata esecuzione delle prestazioni.
Lamenta l'appellante che il primo giudice non ha per nulla considerato l'eccezione per cui avendo dimostrato che il sito Internet oggetto del contratto è stato chiuso dall'attrice nel 2012 nessuna Parte_1
attività è stata svolta dalla e dunque nulla può esserle dovuto. CP_1
Tuttavia, ha documentato che le prestazioni sono state eseguite sino all'anno 2014. CP_1
I report, le pagine cache e l'estratto dell'anagrafica ufficiale del sito www.fotostudiodueci.it (ditta della riportano chiaramente che negli anni 2012-2013-2014 il sito era operativo ed esistente. Parte_1
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da ei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
rigetta l'appello, condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 1923,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge ed accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 13 maggio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 3 di 3