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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/04/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
In nome del Popolo italiano Opposizione ad avviso di addebito TRIBUNALE DI PERUGIA Componente del C.d.a.
Sezione Lavoro Iscrizione alla gestione commercianti.
Il Tribunale, in persona del G.O.P. dott. Paolo Sconocchia, nella causa civile iscritta al n.
250/2019 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., cui è riunito il giudizio iscritto al N.R.G. 849/2019, promossa da
(avv. Michela Rocchi – avv. Fabrizio Domenico Mastrangeli) Parte_1
- ricorrente -
nei confronti di
(avv. Stefania Di Cato) CP_1
- convenuto - ha emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del 14 aprile 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente
SENTENZA
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27/02/2019 si è rivolto al Tribunale di Parte_1
Perugia, Sezione Lavoro, Previdenza e Assistenza, chiedendo che venisse accertata l'infondatezza della pretesa contributiva avanzata nei propri confronti mediante l'avviso di addebito n. 380 2018 00035749 80 000, notificato in data 18/01/2019, con cui l' gli ha CP_1
intimato il pagamento della somma complessiva di euro 15.969,05, di cui euro 10.641,67 a titolo di contributi, euro 4.862,47 a titolo di somme aggiuntive per omesso versamento ed euro
465,01 per oneri di riscossione;
come risulta dall'avviso di addebito, ad esclusione del trimestre
10/2012-12/2012, la pretesa creditoria attiene al trimestre gennaio-marzo degli anni dal 2013 al
2017.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha premesso di avere ricevuto in data 08/11/2017 il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017014235/T01 del 06/11/2017, con cui l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia aveva provveduto a contestare alla società
[...]
(che gestisce la struttura alberghiera sita in località San Martino in Campo, CP_2
Pag. 1 di 14 denominata “Alla Posta dei Donini - Residenza d'epoca”) diverse irregolarità, tra le quali l'omessa iscrizione alla Gestione Autonomi Commercianti di tutti i soci membri del Consiglio di Amministrazione in ragione dell'attività dai medesimi svolta.
Nello specifico, il ricorrente, iscritto alla gestione separata quale Consigliere di C.d.A. della suddetta società, ha evidenziato come gli Ispettori gli avessero contestato di essersi occupato in via personale e prevalente anche della gestione del personale e dell'aspetto della ristorazione nonché della cura dei banchetti e dei ricevimenti, con conseguente recupero dal 01/10/2012 dei contributi omessi e non prescritti, e sua iscrizione d'ufficio presso la Gestione Autonoma
Commercianti, cui era seguita in data 20/11/2017 anche la notifica di una diffida ad adempiere.
A sostegno dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Decreto legislativo n.
26 del 26/02/1999, il ricorrente ha, anzitutto, eccepito la violazione dell'art. 13, comma 4, del
Decreto legislativo n. 124 del 23/04/2004 e della normativa regolamentare ministeriale, stante le generiche indicazioni riportate nel verbale in ordine agli esiti dettagliati dell'accertamento, alle fonti di prova e agli illeciti rilevanti, circostanza che, a suo dire, gli avrebbero impedito di difendersi in maniera specifica ed adeguata dalle contestazioni mosse nei suoi confronti.
Nel merito, ha contestato la pretesa contributiva avanzata all' deducendo di non essersi CP_1 mai occupato, in modo prevalente e abituale, del personale e dell'aspetto della ristorazione e della cura dei banchetti e dei ricevimenti, attività a cui erano, invece, preposti maître professionisti, essendosi egli invece occupato, in tale ambito, del compimento dei soli atti tipici di amministrazione, quali la sottoscrizione di contratti con i fornitori e di contratti di lavoro con il personale, nonché di svolgere attività di supervisione.
Ribadita la propria iscrizione alla Gestione separata come anche il regolare versamento dei relativi contributi, il ricorrente ha eccepito l'illegittimità formale dell'avviso di addebito opposto in quanto:
- fondante la pretesa contributiva ed il relativo regime sanzionatorio sull'art. 116, comma 8, della L. n. 388/2000, pur non sussistendo nel caso di specie le ipotesi dell'evasione e dell'omissione contributive in difetto del presupposto dell'esistenza di un rapporto irregolare;
- avente ad oggetto anche la richiesta di somme aggiuntive a titolo di sanzioni connesse all'omesso versamento dei contributi I.V.S., avendo il ricorrente provveduto sempre al regolare versamento dei contributi alla Gestione separata e in misura superiore rispetto a quella pretesa con l'avviso di addebito opposto;
Pag. 2 di 14 - il dettaglio degli addebiti e degli importi pretesi conterrebbe diverse incongruenze, essendo richiesti due volte i contributi per lo stesso trimestre (dal 10/2012 al 12/2012) ed essendo stata richiesta, per il periodo dal 01/2017 al 03/2017, una somma ritenuta eccessiva.
Infine, in via subordinata, nel caso in cui venissero riconosciuti i presupposti per la sua iscrizione alla gestione autonoma commercianti, il ricorrente ha avanzato richiesta di ricalcolo dei contributi già versati alla Gestione separata quale amministratore di società mediante applicazione dell'aliquota ridotta e di restituzione dell'importo versato in eccedenza.
Previa istanza di sospensione dell'avviso di addebito impugnato, nel merito, il ricorrente ha concluso, in via principale, per l'accertamento e la dichiarazione d'inammissibilità e/o di illegittimità dell'avviso di addebito opposto e di conseguente infondatezza della pretesa contributiva, e, in via subordinata, affinché il Tribunale:
“a) Accerti e dichiari, in ogni caso, non dovute le somme indicate nell'avviso di addebito così come richieste, per i titoli di cui sopra;
b) Accerti e dichiari che, per l'iscrizione alla Gestione separata, il Dott. osse tenuta Parte_1
al versamento dei contributi in base ad aliquota agevolata, in ragione alla contestuale iscrizione alla Gestione Autonoma Commercianti e, per l'effetto, ordini la restituzione dei contributi liquidati in base all'aliquota eccedente;
c) operata la compensazione fra i contributi che risulteranno effettivamente dovuti alla
Gestione Autonoma Commercianti e quelli già versati alla Gestione Separata, condanni l' CP_1 alla restituzione delle somme eccedenti già versate nella misura che verrà quantificata all'esito di idonea C.T.U.”.
In data 24/04/2020 si è costituito in giudizio l' il quale, pregiudizialmente, ha eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività del deposito del ricorso nonché il difetto di legittimazione passiva della società Controparte_3
In secondo luogo, l' resistente ha eccepito l'irrilevanza delle censure sollevate dal CP_4
ricorrente con riferimento agli asseriti vizi formali del procedimento amministrativo e dell'avviso di addebito impugnato, osservando che l'opposizione ad avviso di addebito comporterebbe l'introduzione di un giudizio di cognizione piena sulla pretesa creditoria dell' , con conseguente necessità di verificare, comunque, nel merito, la sussistenza dei CP_4 presupposti costitutivi del credito e sostenendo che l'avviso di addebito opposto presenterebbe tutti i requisiti previsti dalla legge e dalla specifica normativa di riferimento, mentre la mancata indicazione in esso del presupposto verbale ispettivo era stata determinata dal fatto che
Pag. 3 di 14 l'accertamento iniziato in data 11/8/2017 aveva portato all'iscrizione d'Ufficio del ricorrente alla Gestione Commercianti, comunicatagli con missiva raccomandata A/R datata 20/11/2017, ed osservando come il diritto di difesa del ricorrente non fosse stato affatto scalfito essendosi pienamente difeso.
Nel merito, l' ha ribadito la fondatezza della propria pretesa contributiva e la sussistenza CP_1 dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione dei Commercianti con decorrenza da ottobre 2012, evidenziando che dall'attività ispettiva compiuta e dalle dichiarazioni raccolte, rilasciate anche con valore confessorio dai componenti del C.d.A., al pari dell'attività amministrativa, anche la gestione della struttura aziendale (gestione del personale, promozione commerciale, organizzazione di eventi, scelte finanziare), sotto i vari profili, era stata sempre affidata ai soci della società, vale a dire ai componenti della famiglia e che, in Parte_1
particolare, il ricorrente si era occupato prevalentemente della organizzazione relativa ai banchetti, ai ricevimenti ed alla ristorazione, alla gestione del personale addetto alla sala, garantendo negli anni negli anni oggetto di accertamento la propria presenza quasi quotidiana.
A sostegno di detti assunti, l' resistente ha richiamato le dichiarazioni raccolte dagli CP_4 ispettori, dalle quali sarebbe emerso che il ricorrente, all'interno della società avrebbe svolto, in maniera abituale e prevalente, attività avente le caratteristiche proprie del lavoro autonomo, tale da determinarne l'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613.
Con riferimento alla richiesta compensazione fra i contributi dovuti alla Gestione Commercianti
e quelli già versati alla Gestione Separata l' convenuto, pur contestando la CP_4
quantificazione offerta in ricorso sul punto e depositando apposito proprio conteggio, ha riconosciuto che la doppia iscrizione (Gestione Separata / Gestione Commercianti) avrebbe dovuto e dovrebbe …
Su tali premesse, l' ha così concluso: CP_1
“- in via preliminare e/o pregiudiziale:
- dichiarare l'inammissibilità del ricorso per la sua tardività;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva di con vittoria di spese di lite;
Controparte_3
in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che parte ricorrente è debitrice di CP_1
in persona del legale rapp.te pro tempore, a titolo di contribuzione da versare alla Gestione
Commercianti, per il periodo: 10/2012 - 12/2018, per i titoli e per gli importi di cui all'AVA opposto;
Pag. 4 di 14 in via gradata accertare e dichiarare che parte ricorrente è debitrice di in persona CP_1
del legale rapp.te pro tempore, a titolo di contribuzione da versare alla Gestione
Commercianti, per il periodo: 10/2012 - 12/2018, in misura diversa, maggiore o minore rispetto a quella indicata nell'AVA, a titolo di contributi, sanzioni ed interessi, con condanna del ricorrente a favore di di quanto risultante dovuto ed accertato in corso di causa, CP_1
comunque con vittoria di spese di lite;
in via ancor più subordinata, si chiede che, anche in caso di accoglimento del ricorso, le spese di lite vengano compensate per intero”.
Con decreto emesso in data 03/01/2020, l'originaria giudice assegnataria, quale coordinatrice della Sezione Lavoro, ha disposto la riassegnazione a sé medesima, nonché la riunione al procedimento iscritto al N.R.G. 250/2019, del giudizio iscritto al N.R.G. 849/2019, pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di addebito n. 380 2019
00013808 70 000, notificato a mezzo raccomandata consegnata il 03/08/2019, la con cui è stato ingiunto a il pagamento della somma complessiva di euro 16.017,12 (di cui Parte_1
€ 10.669,15 a titolo di contributi omessi, oltre somme aggiuntive, oneri di riscossione e spese di notifica); da quanto in esso esposto, detto avviso di addebito riguarda contributi di cui l' CP_1
ha richiesto il versamento alla gestione commercianti per i trimestri ottobre-dicembre degli anni
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, luglio-settembre degli anni 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, aprile-giugno 2018 e luglio-settembre 2018.
Con ordinanza del 30/09/2021 l'originaria giudice assegnataria ha provveduto sulle istanze istruttorie delle parti.
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi nel corso delle udienze del 29/04/2022,
24/05/2023, 05/02/2024 e 03/06/2024.
Con ordinanza del 24/05/2023 la originaria assegnataria ha disposto l'estromissione di CP_3
[...]
Con provvedimento del 19/09/2024 la causa è stata delegata allo scrivente per la sua trattazione e definizione e la stessa viene decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies del c.p.c, all'esito dell'odierna udienza di precisazione e delle conclusioni, con concessione alle parti di un termine per il deposito di note conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
01. Questioni preliminari
Pag. 5 di 14 In via del tutto preliminare va rilevata (anche ex officio, cfr, per tutte, Cass. sez. VI-lavoro,
19226/2018) ai sensi del combinato disposto dell'art. 30, comma 14, del Decreto legge n.78/2010 e dell'art. 24 del Decreto legislativo n. 46/1999 la tempestività dei due ricorsi riuniti, come, del resto, riconosciuto dallo stesso Istituto resistente con riferimento al giudizio portante in occasione dell'udienza del 29/09/2021, quando ha dichiarato di rinunciare alla relativa eccezione.
Sempre in via preliminare, va ribadita l'intervenuta estromissione, per difetto di legittimazione passiva, della società non essendovi prova dell'intervenuta cessione del credito Controparte_3
CP_ in capo a detta compagine da parte di coerentemente con i termini temporali indicati dall'art. 13 della Legge n. 448/1998.
Sempre sul piano preliminare, va osservato che la presente controversia, ai sensi del combinato disposto dei già richiamati artt. 30, comma 14, del Decreto legge n. 78/2010 e 24, comma 5, del
Decreto legislativo n. 46/1999, ha ad oggetto la fondatezza della pretesa contributiva vantata CP_ dall' e non la regolarità formale del procedimento ispettivo o degli avvisi di addebito, i vizi del quale devono essere denunciati nel giudizio avente ad oggetto l'opposizione all'ordinanza ingiunzione eventualmente emessa dall'autorità competente ai sensi della Legge n. 689/1981, potendo nella presente sede, al più, essere eccepita la carenza dei requisiti indefettibili dei titoli, per come prescritti dal secondo comma del menzionato art. 30 del Decreto legge n. 78/2010.
Del resto, deve pure osservarsi che, a differenza di quanto genericamente eccepito dal ricorrente, i denunciati vizi di forma non hanno in alcun modo inficiato le facoltà difensive dell'opponente che si sono ampiamente dispiegate nel presente giudizio: ne consegue l'infondatezza e/o l'irrilevanza delle doglianze sollevate in relazione alla presunta irregolarità di notificazione dell'atto di intimazione oggetto di opposizione.
Le ulteriori censure qualificate dall'opponente come formali, attengono, in realtà, alla CP_ quantificazione del credito vantato dall' e devono essere trattate solo dopo avere verificato la sussistenza dei presupposti costitutivi.
Da ultimo, con riferimento all'eccezione sull'illegittimità dell'avviso di addebito n. 380 2019
00013808 70 000, impugnato nel giudizio riunito, per avere l' resistente provveduto CP_4 all'iscrizione a ruolo del credito nonostante l'emissione del precedente avviso di addebito e l'instaurazione del relativo giudizio di opposizione (aspetto sul quale la difesa del ricorrente si
è ampliamente soffermata anche nelle proprie note difensive conclusionali del 03/01/2025), deve osservarsi che, nel caso di specie, risulta sicuramente violato l'art. 24, comma 3°, del
Pag. 6 di 14 Decreto legislativo n. 46/1999 (secondo cui "se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice"), con la conseguenza che l' non poteva procedere CP_1 alla notifica dell'avviso di addebito impugnato nel giudizio riunito (e, prima ancora, all'iscrizione a ruolo del credito preteso) senza previa autorizzazione esecutiva del giudice.
Peraltro, di per sé, tale approdo, non è in grado di definire la res controversa in quanto, sempre in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi e con riferimento al giudizio di opposizione a cartella esattoriale, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, già con sentenza
14149/2012, ha affermato che “il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del
1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principî che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo”.
Trattasi di un principio giurisprudenziale pacifico, che è stato poi ribadito dalla Corte di
Cassazione, Sezione L Civile, con la Sentenza 08 maggio 2014, n. 9959, nonché con la pronuncia del 19 maggio 2015, n. 10218, in cui si sostiene che, “secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr, ex plurimis, Cass., n. 14149/2012,
Cass. n. 11839 del 2014), in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale, che ritenga S illegittima l'iscrizione a ruolo, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione
a decreto ingiuntivo”.
Principio riaffermato, ex multis, con la sentenza di legittimità n. 20055 del 06/10/2016, con l'Ordinanza 05 marzo 2020, n. 6356 e, in tempi recentissimi, dalla Corte di Cassazione, Sezione
L Civile, con l'Ordinanza 31 marzo 2025, n. 8491, con cui è stato ribadito che “… ove tale iscrizione avvenga ugualmente, la ritenuta illegittimità del procedimento non esime il giudice dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi. Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (tra le tante Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311) che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633 c.p.c., art. 644
Pag. 7 di 14 cod. proc. civ. e segg.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.) (in tal senso, v. Cass., 15 giugno 2015, n.
12333). Si è pertanto affermato che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano
l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr., ex plurimis, Cass., 6 agosto 2012, n. 14149), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l' , di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere CP_4
dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., Cass., 19 gennaio 2015, n. 774; Cass. 26 novembre 2011, n. 26395)" (più di recente, Cass. 3360/2023, n. 13843/2023, n. 15016/2023 ex multis)”.
02. Merito della controversia
Come già premesso, oggetto della presente controversia è la verifica della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente, già iscritto quale membro del C.d.A. alla gestione separata, alla diversa gestione commercianti in considerazione della relativa attività dallo CP_1 stesso espletata in ambito societario ad esso imputata dagli organi accertatori e dall'Istituto oggi parte resistente.
Occorre, dunque, analizzare i dati del compendio probatorio a disposizione del giudicante.
Per quanto concerne il materiale probatorio raccolto in sede ispettiva, anzitutto, va premesso che, mentre il verbale delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva costituisce prova piena della dichiarazione, della sua provenienza, del suo contenuto, della data in cui la stessa è stata resa ed insomma di tutti i fatti avvenuti alla presenza dell'ispettore e da lui verbalizzati, il contenuto della dichiarazione non ha, invece, analoga efficacia probatoria, anche se possiede un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria;
in ogni caso, postula anche che la dichiarazione sia intrinsecamente coerente e compatibile con i dati aliunde noti.
In definitiva, le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva possono, da sole, possono anche essere poste a fondamento della decisione, salva l'ipotesi in cui sia acquisita prova contraria.
La Suprema Corte di Cassazione, in proposito, ha più volte affermato che “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui
Pag. 8 di 14 compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, le quali, pur potendo essere valutate ai fini del raggiungimento della prova, non possono mai assurgere al valore di vero e proprio accertamento, addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale esso non grava (cfr. Cass. n. 12108 del 2010): posto infatti che, per principio generale, le prove devono di norma raccogliersi nel processo nel contraddittorio delle parti e con le garanzie derivanti dalla responsabilità penale connessa alla falsa testimonianza, l'utilizzazione di fonti probatorie estranee al processo e con mero valore indiziario richiede che il giudice di merito dia adeguata ragione della non necessità di accertamenti ulteriori (arg. ex Cass. n. 11746 del 2007), i quali all'occorrenza possono e debbono disporsi eventualmente anche d'ufficio, in considerazione dell'ulteriore principio secondo cui, nel rito del lavoro e in particolare nella materia della previdenza e assistenza, caratterizzata dall'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, occorre che il giudice, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, eserciti anche in grado di appello, ex articolo 437
c.p.c., il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio già acquisito e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione (cfr. Cass. n. 2379 del 2007)” (Così, Cass., sentenza n. 13380 del 7/7/2016; cfr., altresì, recentemente, Corte di Cassazione, Sezione L Civile, Ordinanza 28 agosto 2024, n.
23252 e Corte di Cassazione, Sezione L Civile, Ordinanza 02 aprile 2025, n. 8788, secondo cui
“… per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli").
Ciò precisato, la soluzione della controversia presuppone l'analisi ed il confronto degli elementi di prova in atti.
Come anticipato, la causa è stata istruita mediante ampia attività istruttoria testimoniale, che deve essere posta a raffronto con il compendio probatorio raccolto in sede ispettiva.
La teste , sorella del ricorrente, dichiaratasi dipendente dal 2014 e socia Testimone_1
della con mansioni inerenti le aree commerciali della comunicazione e del Controparte_2
Pag. 9 di 14 marketing, ha affermato che il ricorrente si occupa della parte amministrativa della società, nonché della formalizzazione dei contratti, della definizione dei prezzi, dei rapporti con i fornitori;
e che, nell'espletamento di tali funzioni, “… si coordina con i dipendenti, sia nel settore amministrativo che nel settore operativo della gestione banchetti e ricevimenti;
nello staff ci sono dei responsabili per ogni settore dell'albergo; un maitre che si occupa della gestione operativa dei banchetti e dunque dell'allestimento sale e del coordinamento dei camerieri per l'evento. Confermo che uno dei maitre si chiama ora non Parte_2
c'è più ed è stato assunto al suo posto ”. CP_5
La teste ha precisato che alla gestione del magazzino è preposto un ON, “… mentre la parte relativa alla formalizzazione dei contratti è gestita da mio fratello. Nella fase di primo approccio con il cliente e di rappresentanza della struttura, parla con il cliente per le Pt_1
condizioni economiche richieste. Poi, per la gestione operativa, passa il contratto ai responsabili di settore per cui il maitre si occuperà del coordinamento di sale mentre lo chef si occuperà di tutta la parte legata ad aspetto ristorativo e coordinamento con lo Staff di cucina.
Sia il maitre che lo chef si coordinano con l'ON per gli ordini necessari relativamente all'allestimento sala e all'operatività della cucina”; la teste ha anche affermato che è rimesso alle decisioni del maître e dello chef la definizione del numero di personale occorrente, anche extra, nonché ad occuparsi della definizione di turni ed orari.
Il teste , dipendente di dall'aprile del 2011, con mansioni Testimone_2 Controparte_2 di magazziniere, occupandosi delle “… giacenze di magazzino, di effettuare gli ordini periodici
e della gestione operativa con i fornitori”, ha dichiarato che, per quanto a sua conoscenza, il maître e avevano avuto sempre ruoli e compiti distinti;
Parte_3 Parte_1 ha precisato che l'organizzazione aziendale di prevedeva per ognuno dei CP_2
dipendenti un ruolo specifico e che quando aveva iniziato a lavorare i gli avevano Parte_1
“… spiegato cosa dovessi fare ma poi, nel lavoro ordinario e di tutti i giorni, non ho contatti con loro, intendo dire con i membri della famiglia . Parte_1
La teste dipendente di dal 16 luglio 2001 con ruolo di Testimone_3 CP_2
addetta alla contabilità – segreteria amministrativa, ha dichiarato che il ricorrente, da quando era entrato in si era sempre occupato di “… selezionare il personale e della Controparte_2
gestione della ristorazione in genere, ma non so essere più precisa circa il singolo contenuto dei compiti di se non per quanto riguarda quei compiti che hanno a che fare Parte_1
con il mio lavoro, di segreteria contabile amministrativa … In relazione al mio lavoro, ho avuto
Pag. 10 di 14 necessità di contatti con che quale amministratore delegato della società si Parte_1
occupa di attività con le banche e di tipo amministrativo, essendo amministratore delegato della società. Mi capita, di frequente, di relazionarmi con per attività Parte_1 rientranti nei miei compiti”.
Infine, la teste ha dichiarato di non sapere nulla di specifico con riferimento all'organizzazione dei banchetti, anche se gli sembrava che per tale attività fosse coinvolta altra persona e, quanto al ruolo dei componenti della famiglia ha affermato: “Ogni membro della famiglia Parte_1
ha un settore di appartenenza: , amministratore, si occupa della direzione Parte_1 Pt_1 dell'azienda e delle connesse questioni di tipo contabile amministrativo;
è addetta al Tes_1
marketing; la signora attualmente legale rappresentante della società, si Persona_1
è sempre occupata della gestione del servizio ai piani, delle camere, delle attività relative alla gestione dei piani, non ho avuto mai modo o occasione di relazionarmi con lei, essendo addetta al altro settore”.
Il teste , dipendente di dal 2010 fino al mese di Parte_3 CP_2
novembre 2017, con funzioni di maître, responsabile di sala, ha dichiarato di avere sempre visto il ricorrente presente nella struttura “… quale membro della famiglia titolare della Parte_1
struttura di e non so dire se avesse compiti precisi ossia riferibili ad unico Controparte_2
settore; posso solo dire che avevo contatti con lui per esigenze legate al mio lavoro;
io operavo come maitre in quasi totale autonomia ma mi capitava di confrontarmi con la proprietà e, quindi, con quando necessario”. Parte_1
Circa le proprie mansioni, il teste ha dichiarato che “Per ogni banchetto ricevimento, io mi occupavo della preparazione sala ma anche di organizzare il necessario personale a chiamata;
vi provvedevo personalmente, salvo casi particolari: data l'esperienza conoscevo bene il numero e le necessità di personale legate al singolo evento”.
Il teste ha anche deposto sulle occasioni in cui era capitato di confrontarsi che l'ON
, precisando che questi si occupava delle giacenze del magazzino e degli ordini;
Testimone_2
e che “se, in relazione ad un evento, dovevamo confrontarci poi lui, , in base alle esigenze Tes_2
di sala da me prospettate, provvedeva alle verifiche di magazzino per le quantità nonché, se necessario, ad effettuare gli ordini;
era lui che si occupava della conclusione dell'ordine e di tutti gli aspetti relativi al prezzo ed alle condizioni di pagamento;
io mi occupavo di individuare le quantità necessarie al servizio di sala”.
Pag. 11 di 14 Il teste ex dipendente della società dal 2010 al 2019 Testimone_4 Controparte_2 con mansioni di chef, ha dichiarato che “Ai banchetti e ai ricevimenti ci pensavo io ed il maître
(all'epoca c'era ; il dott. semmai, si occupava di Parte_2 Parte_1
chiudere i contratti relativi agli eventi che svolgevano nel ristorante della struttura alberghiera
… io preparavo le pietanze mentre il maître provvedeva al servizio di sala … in sede contrattuale il dott. mostrava ai clienti i vari menù che potevano essere preparati Parte_1
per il singolo evento e la clientela poi si recava da me e dal maître e in tale occasione la clientela faceva la scelta del menù per l'evento”.
Il teste ha anche confermato che la gestione operativa dei rapporti con i fornitori era affidata all'ON della società rientrando nei suoi compiti la verifica delle Parte_4 giacenze e l'effettuazione degli ordini periodici.
La teste dipendente della dal 2008, con mansioni di Testimone_5 CP_2
receptionist, ha escluso che il personale impiegato negli anni dal 2012 al 2017 presso l'Hotel gestito dalla Società per ricevere disposizioni su ogni questione lavorativa e/o CP_2
organizzativa faceva riferimento ai membri della famiglia presenti in Albergo, tra Parte_1 cui avendo invece dichiarato che “ è l'amministratore della Parte_1 Parte_1
struttura e pertanto, con riferimento al periodo di cui mi si chiede, si occupava, come tuttora si occupa, di assunzione dei dipendenti, di accordi con i fornitori per quanto concerne esclusivamente la parte contrattualistica, mentre la parte operativa era ed è gestita dai capi servizio, quali il maître, l'ON e lo chef”.
La teste ha confermato una presenza costante del ricorrente presso la struttura aziendale, precisando che utilizzava “… sia per la suddetta attività contrattuale come anche per il ruolo di amministratore ricoperto;
sulla sua attività e su quella del personale a capo dei vari servizi ho già detto, vi era il personale preposto per ricoprire i vari ruoli operativi”.
Il teste dipendente della con mansioni di addetto Testimone_6 Controparte_2 ai ricevimenti (receptionist) sin dall'aprile del 2009 ha dichiarato di non avere “… ricevuto disposizioni da in quanto lo stesso svolte attività di amministrazione Parte_1 dell'azienda e non attività operativa. … Ogni reparto aziendale ha il proprio capo reparto che impartisce le dovute istruzioni, io sono il capo reparto dell'area reception”.
Il teste ha poi confermato la presenza del ricorrente in azienda ribadendo, tuttavia, che questi
“… si occupava di amministrare la società; pertanto non si occupava dell'operativo relativo ai banchetti, ricevimenti e ristorazioni. Dal punto di vista contrattuale si occupava della stipula
Pag. 12 di 14 di accordi con terzi anche sugli eventi, ma per quanto sopra detto non dava disposizioni ai lavoratori impegnati in sala, non si occupava della predisposizione dei turni dei lavoratori come anche dell'organizzazione degli eventi, in quanto di ciò si occupavano i vari capi-reparto presenti all'epoca (mi ricordo, ad esempio, che, nel periodo di cui mi si chiede, il maître era
”. Parte_2
Tutti i testimoni escussi nel corso del presente giudizio hanno, pertanto, fornito un quadro univoco in ordine all'attività e alle funzioni del ricorrente in seno all'organizzazione aziendale escludenti la riconducibilità delle stesse allo svolgimento di compiti di tipo operativo- commerciale, presupposto per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti.
A giudizio dello scrivente, in base al compendio probatorio sopra esposto, deve concludersi per l'accogliento, nel merito, del ricorso iscritto al N.R.G. 250/2019 e di quello riunito iscritto al
N.R.G.849/2019.
Infatti, sia dalle dichiarazioni raccolte dal personale ispettivo della DTL sia dall'escussione dei testimoni nel corso del presente giudizio non emerge la prova, che l' era onerato di fornire, CP_1
sullo svolgimento di attività di natura operativa da parte del ricorrente;
e, in ogni caso, quest'ultimo ha fornito prova diretta e univoca delle funzioni dallo stesso espletate all'interno della struttura aziendale della società per le quali è iscritto alla gestione Controparte_2
separata . CP_1
L'accoglimento del ricorso assorbe ogni altra questione dibattuta tra le parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto della natura previdenziale della controversia, nonché del suo valore, per come risultante dal totale degli importi ingiunti nei due avvisi di addebito impugnati, nonché dell'impegno professionale occorso.
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, Sezione Lavoro, Previdenza e Assistenza, ogni contraria eccezione e domanda rigettate e/o assorbite, definitivamente pronunciando, rilevata la tempestività del ricorso proposto;
- conferma l'estromissione dal giudizio della società Controparte_3
- dichiara l'illegittimità e l'inefficacia dell'avviso di addebito n. 380 2018 00035749 80 000, notificato in data 18/01/2019, nonché dell'avviso di addebito n. 380 2019 00013808 70 000, notificato in data il 03/08/2019, per cui nulla è dovuto dal ricorrente con riferimento ai contributi previdenziali di cui ai suddetti titoli;
Pag. 13 di 14 - condanna a rifondere il ricorrente le spese di lite sostenute, che qui si liquidano CP_1 nell'importo di euro 86,00 per C.U. ed euro 4.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Perugia, 14 aprile 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia
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