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Ordinanza 20 marzo 2025
Ordinanza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, ordinanza 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il G.I.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Paolo Petrolo, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 11 marzo 2025, nella causa civile iscritta al n.
328/2019 R.G., promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), e (C.F. , in C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 proprio e nella qualità di eredi di , elettivamente domiciliati Persona_1
in Roma, Via Romeo Romei n. 27, presso lo studio dell'avv. Francesco Lauri, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
Contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Messina, Corso Cavour n. 123, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Grasso, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lacagnina, giusta procura in atti;
- resistente -
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 23.01.2019, Parte_1 Parte_2
e in proprio e quali eredi di (nato il
[...] Parte_3 Persona_1
04.05.1948 e deceduto il 26.08.2016), convenivano in giudizio l' Controparte_1
chiedendo di dichiararne la responsabilità per il decesso del congiunto e la
[...]
condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti sia iure proprio sia iure hereditatis a causa ed in conseguenza della asserita condotta negligente, imprudente ed imperita tenuta dai medici della suddetta struttura ospedaliera. A sostegno della domanda, i ricorrenti, dopo aver ripercorso tutto l'iter sanitario che aveva caratterizzato la vicenda in esame, evidenziavano in dettaglio le gravi inadempienze di cui si erano resi responsabili i medici e la sussistenza di un preciso nesso di causalità diretta tra le condotte e le condizioni del paziente poi deceduto.
In particolare, gli stessi esponevano che a seguito di diagnosi di “adenocarcinoma del retto sottoperitoneale” lo veniva ricoverato presso l' ” ed in data Parte_4 Controparte_2
21.07.2015 lo stesso veniva sottoposto ad intervento chirurgico di resezione di carcinoma rettale. Senonchè, a distanza di pochi giorni, il paziente presentava stato febbrile ed una secrezione purulenta dalla ferita chirurgica. In ragione di ciò veniva richiesta una TAC addominale, che rilevava una “deiscenza dell'anastomosi colorettale”. Sulla base del suddetto quadro clinico e radiologico, lo stesso, in data 02.08.2015, veniva sottoposto ad ulteriore intervento chirurgico, consistito nel lavaggio del cavo peritoneale e nel posizionamento di due drenaggi, senza tuttavia effettuare alcuna manovra sull'anastomosi colrettale deiscente.
Successivamente, dato il persistere dello stato febbrile, il paziente veniva sottoposto ad altro esame TAC, che evidenziava la presenza di un ascesso in sede pararenale dovuto allo stato infettivo che si era cronicizzato col passare del tempo, e che ha determinato il decesso del paziente in data 26.08.2015 per edema polmonare con arresto cardio-circolatorio conseguente a stato settico. Ciò premesso, ritenevano che la morte del congiunto fosse stata provocata dai sanitari in servizio, colpevoli di non aver tempestivamente diagnosticato né adeguatamente curato le patologie insorte nel paziente successivamente all'intervento chirurgico di resezione del retto.
Gli odierni ricorrenti rilevavano, inoltre, di aver esperito, per i medesimi fatti di causa, procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., iscritto al n.
2146/2017 R.G. del Tribunale di Messina, nell'ambito del quale è stata disposta e redatta consulenza medico – legale dalla quale sarebbe emerso che “i fatti clinici esaminati … agirono in termini di concorsualità nel determinismo di una subentrata condizione patologica (stato settico), la cui permanenza fu esito di scelte professionali mediche e chirurgiche non conformi alle regole della lege artis. A tale condotte, quindi, va attribuito un ruolo causale/concorsuale a cui rapportare in termini di analisi medico legale la morte dello ” Parte_2
Il professionista incaricato assumeva, in particolare, come la responsabilità dei sanitari fosse da ricondurre ad una condotta chirurgica negligente ed imprudente consistita nella mancata ispezione del giunto sigmo – rettale nel corso del secondo intervento, eseguito in data 02.08.2015, la quale, se posta in essere, avrebbe certamente svelato l'esistenza del focolaio infettivo che ha determinato in concreto il decesso del paziente poche ore dopo l'avvenuta dimissione.
L' , costituendosi in giudizio, eccepiva, preliminarmente Controparte_1
la nullità della procura speciale notarile rilasciata dai ricorrenti in favore dell'avv. Lauri, in quanto avente ad oggetto l'accertamento ed il riconoscimento del risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi subiti a seguito del decesso del loro congiunto e non anche la conseguente condanna, richiesta, invero, attraverso l'instaurazione dell'odierno giudizio. Formulava, pertanto, un'eccezione per difetto di ius postulandi, stante l'esorbitanza della domanda rispetto alla procura, rilevando, in particolare, che i ricorrenti avevano agito in forza della procura conferita nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.. Nel merito contestava le domande avversarie, evidenziando, in particolare, la correttezza dell'operato dei propri sanitari e l'esclusione di ogni responsabilità ad essa riconducibile. Invocava, pertanto il rigetto, delle pretese avversarie.
Il giudizio veniva, quindi, istruito con l'espletamento di CTU medico legale al fine di accertare se l'evento morte fosse o meno riconducibile a condotta colposa dei sanitari che ebbero in cura il paziente.
A seguito del deposito della CTU la causa è stata assunta in decisione.
Quanto alla preliminare eccezione di nullità della procura speciale notarile va rilevato che la stessa è infondata e va rigettata.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., la parte conferisce all'avvocato l'incarico di rappresentarla e assisterla in giudizio tramite la procura. Essa, se conferita per una determinata controversia, è detta procura speciale. In particolare, la procura deve definire il proprio ambito di operatività e i relativi poteri. Al riguardo occorre evidenziare che la ratio della disciplina ad essa sottesa consiste nello “scopo di conferire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza” (Cass. Civ. n. 6541/2019; Cass. Civ. n. 3451/2019; Cass.
Civ. n. 3470/2018). Secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, il difensore deve essere in condizione di “esperire tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell'interesse dalla parte assistita” (Cass. S.U. n. 4909/2016). Viceversa, l'unico limite invalicabile consiste nell'impossibilità di proporre le domande con le quali si dia vita ad una nuova e diversa lite. Ciò posto, la resistente lamenta che, tra i poteri spettanti al difensore, non rientra quello di proporre una domanda di condanna, in quanto non espressamente specificato nella suddetta procura. Tuttavia, come recentemente sottolineato dalla Suprema Corte, “il difensore può proporre tutte le domande che non eccedano l'ambito della lite originaria” (ordinanza n. 22380/2021; Cass. Civ. n. 19223/2015)
Nel caso in esame, come si evince chiaramente dal tenore letterale della procura allegata in atti (cfr. all.1, ricorso ex. art. 702 bis c.p.c.) trattasi di procura conferita in termini ampi e omnicomprensivi, la quale attribuisce di certo al difensore la facoltà di proporre domanda di condanna, quale richiesta intrinsecamente collegata con la domanda originaria di riconoscimento del diritto al risarcimento del danno e ciò anche se non espressamente menzionata nel suddetto mandato.
Parimenti destituita di fondamento risulta essere l'ulteriore eccezione di nullità della suddetta procura in quanto non sottoscritta digitalmente dal difensore su foglio separato.
Ed invero, la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto difensivo cui si riferisce e ad esso allegato.
Nel caso di specie, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. è stato firmato digitalmente dall'avv.
Lauri e la sottoscrizione risulta apposta in chiusura dell'atto introduttivo nel quale la procura – conferita con scrittura privata autenticata dal notaio - è inserita.
Tale firma, esprimendo da parte del difensore assunzione della paternità dell'atto in tutte le sue componenti, inclusa la procura in calce od a margine (che ne è elemento non separabile), non può non integrare un'attestazione inequivoca, ancorché indiretta, tanto della sussistenza e dell'effettività del mandato, quanto dell'autenticità della sottoscrizione, vale a dire della sua provenienza dal soggetto (identificato o comunque conosciuto) che si dichiara conferente, trattandosi di presupposti per il corretto espletamento dell'incarico ricevuto. La qualità, la competenza e la responsabilità professionale del difensore non sono logicamente conciliabili con una redazione dello scritto processuale, in espressa rappresentanza della persona che nel corpo di esso ha rilasciato la procura, senza l'implicita certificazione di detta autenticità, tenendosi conto che l'articolo 83, comma 3, c.p.c., per l'esercizio del particolare potere certificatorio attribuito all'avvocato deputato alla difesa, non esige enunciazioni predeterminate o specifiche e che inoltre tale esercizio è insito nell'utilizzazione per il compimento di quell'atto della procura in calce od a margine. L'esigere una seconda firma del difensore, appositamente collocata in sequela dopo la firma del mandato da parte del soggetto rappresentato, non risponderebbe ad alcun apprezzabile scopo, e sarebbe del tutto ultroneo, dato che la rilevata unitarietà dell'atto e la non scindibilità della procura dal documento che la contiene ostano alla possibilità di riferire la firma del difensore ad una sola porzione del documento stesso, con esclusione di quella in cui si trova la procura.
La soluzione non può mutare nel caso della procura in calce. La stessa, espressamente indicata all'interno dell'atto processuale quale titolo in forza del quale il difensore opera in rappresentanza del cliente, è componente e parte integrante del relativo documento, unitariamente inteso, e non configura un elemento separato ed aggiunto, di modo che non si sottrae al valore certificatorio della firma, con la quale il difensore fa proprio l'atto nella sua globalità. In conclusione, la certificazione dell'autografia della sottoscrizione del conferente il mandato alla lite, richiesta dall'articolo 83 comma 3 c.p.c., è assicurata, sia per la procura a margine che per la procura in calce, dall'unica firma con la quale il difensore, avvalendosi della procura, dà paternità all'atto processuale (Cassazione civile, SS.UU., n.
25032/2005).
La piena assimilazione di quest'ultima situazione, rispetto a quella in cui la procura in calce od a margine sia dotata di autonoma certificazione, ed il conseguenziale riconoscimento dell'osservanza della predetta norma in entrambe le ipotesi portano ad escludere la configurabilità di violazione di legge, sia pure in termini di mera irregolarità non invalidante, e così rendono non pertinente ogni questione sulla consistenza della violazione (ove sussistente) e sulla sua superabilità in base all'attività processuale svolta dal difensore nominato (Cass., Civ., ordinanza n. 34747/2019). Nel caso in esame tale procura
è stata apposta in calce al ricorso, redatto e sottoscritto dal difensore incaricato, con specifico richiamo della procura stessa.
Ciò posto, ritiene questo Giudice che, alla stregua delle risultanze processuali, la domanda formulata dai ricorrenti sia fondata e debba essere accolta nei termini di seguito precisati.
Si osserva come la questione che occupa involge la richiesta di risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale a seguito del decesso di in cura Persona_1 presso l' convenuta. Controparte_1 Invero, in tema di richiesta di risarcimento danni avanzata dagli stretti congiunti di un paziente ricoverato presso una struttura sanitaria e poi ivi deceduto, qualora essi facciano valere il danno patito “iure proprio” da perdita del rapporto parentale, deve escludersi che l'azione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato;
ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati
“terzi protetti dal contratto”, potendo postularsi l'efficacia protettiva verso i terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale (tra le tante, da ultimo Cass. n. 3267/2024; Cass. n.
21404/2021; Cass. n. 14258/2020).
In buona sostanza, la natura contrattuale della responsabilità sanitaria e del personale sanitario da essa dipendente è predicabile solo limitatamente al risarcimento del danno richiesto iure successionis; invero, soltanto con riguardo ai pregiudizi che hanno attinto la sfera personale e giuridico-patrimoniale della c.d. vittima primaria può trovare applicazione il principio di diritto secondo cui il rapporto che si instaura tra paziente e struttura sanitaria ha fonte in un autonomo contratto a prestazioni corrispettive, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal s.s.n. o da altro ente), insorgono a carico dell'ente sanitario, accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
Diversamente, l'azione esperita dal congiunto jure proprio va per l'appunto ricondotta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale di cui agli artt. 2049 e 2043 c.c., non essendo le cc.dd. vittime secondarie legate alla struttura sanitaria ed al personale medico operante presso la stessa da alcun rapporto contrattuale.
Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato come “Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale. (Nella specie, la S.C. ha escluso la spettanza dell'azione contrattuale "iure proprio" alla moglie di un soggetto che, affetto da
Morbo di Parkinson, si era allontanato dalla struttura sanitaria presso cui era ricoverato e non era stato mai più ritrovato, precisando che la stessa avrebbe potuto eventualmente beneficiare della tutela aquiliana, con le conseguenti regole in tema di ripartizione dell'onere della prova). (Cass. Civ. n.
11320/2022)
Ed ancora “La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale” (Cass. Civ. n. 3267/2024;
n. 2104/2021)
Ciò posto, il congiunto del paziente che agisce per il risarcimento del danno iure proprio subìto avrà, pertanto, l'onere di provare tutti gli elementi di cui all'art. 2043 c.c., ossia l'esistenza del danno, il nesso di causalità tra condotta ed evento e la colpa o dolo del sanitario (Trib. Napoli, 6 maggio 2021), mentre sulla struttura sanitaria ricadrà la prova di aver esattamente adempiuto la prestazione richiesta ovvero la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatto adempimento. Sul medico curante così come sull'azienda sanitaria grava, dunque, l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della prestazione, l'aver prestato le cure mediche in modo corretto e nella piena osservanza e rispetto dei protocolli terapeutici previsti per la patologia in esame “adottando tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis.” (Cass. Civ. n. 6386/2023)
Orbene, soffermandosi sulla vicenda processuale che qui occupa, occore evidenziare che i ricorrenti hanno agito sia “iure proprio” che “iure hereditario” e, pertanto, facendo valere sia una responsabilità contrattuale che extracontrattuale, chiedendo esplicitamente la condanna dell'istituto ospedaliero resistente.
Fatte queste doverose precisazioni e passando ad esaminare il merito della fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale per ciò che concerne la posizione dell'Azienda sanitaria, va detto che occorre stabilire quindi se il decesso dello possa essere ricondotto Parte_2 causalmente alle condotte negligenti e imperite tenute dai sanitari della predetta struttura nelle cure prestate, negli esami e negli accertamenti effettuati sul paziente sin dal suo ricovero.
Ebbene, i due ctu nominati, dott.ri e sulla base della Persona_2 Persona_3
disamina della documentazione medica versata in atti hanno rilevato che “ Persona_1
di anni 67, il 18.7.2015 venne ricoverato all' di Messina, per essere
[...] Controparte_2 sottoposto ad intervento chirurgico di resezione di carcinoma rettale con sospette metastasi polmonari. Dopo gli accertamenti di rito , acquisiti anche i sottoscritti consensi informati, il 21.7 venne eseguito il programmato intervento secondo tecnica di NI (asportazione del retto
a circa 4-5 cm dalla rima anale con anastomosi termino-terminale e con confezionamento di ileostomia escludente). Nessun dato anomalo fu segnalato durante l'intervento in questione ed il post-chirurgico venne dichiarato come di norma sino al 30.7., momento in cui il paziente presentava stato febbrile, edema scrotale, tracce nel drenaggio intraddominale. Sulla scorta di tale dato veniva richiesta valutazione TAC dell'addome, che rilevava spandimento di mdc alla giunzione retto-sigma.
All'indomani, descritto stato febbrile e secrezione di pus dalla ferita. Il 02.8. s'evidenziava deiscenza completa della ferita chirurgica, per cui il paziente veniva condotto in sala operatoria per revisione chirurgica. Dal corrispettivo report descritta la presenza di liquido siero-ematico tra le anse intestinali senza materiale enterico, per cui veniva effettuato accurato lavaggio del cavo peritoneale e posizionati due drenaggi. Il controllo post-operatorio evidenziava stomia funzionante ed in data. 05.8 , in base all'emocromo, veniva praticata emotrasfusione. Il 07.8 rimosso uno dei drenaggi ed all'indomani impiantato CVC per emodialisi. Il 13.8 segnalata temperatura febbrile e il 15.8 rilevata canalizzazione dell'ano naturale con feci semiformate. Nei giorni successivi, con la sola eccezione di rilievo febbrile alla data del 15., le condizioni del pazienti si mantenevano stazionarie (apiretico, non dolore addominale, stomia funzionante, alimentazione senza problemi). Il 21.8 segnalata iperpiressia trattata con paracetamolo. Il 22.8 praticata emotrasfusione con registrato rialzo dell'emoglobina. II
25.8. emissione di liquido giallastro dall'ano, paziente soporoso, programmata TAC addome per il
26.8 , paziente febbrile. In esito dell'esame TAC, presenza di raccolta ipodensa in sede retro peritoneale
a livello della fascia pararenale anteriore, posizionato drenaggio in sede perirenale sinistra e si contattava il rianimatore per alterazione dell'EGA e stato febbrile ( 39° C). Alle ore 18.00 ulteriore peggioramento dello stato clinico per cui i parenti chiedevano ed ottenevano le dimissioni contro il parere dei sanitari. Nella stessa giornata si registrava l'exitus per “ edema polmonare con arresto cardio-circolatorio in soggetto con setticemia”. Nel caso di specie, i consulenti incaricati sono stati concordi nel ritenere che, sulla base dei dati documentali disponibili “se pur corretta e condivisibile fu la scelte chirurgica di sottoporre lo all'intervento di resezione Parte_2 del retto, con confezionamento di un anastomosi termino-terminale tra moncone rettale e sigma, previa ileostomia escludente, altrettanto non può affermarsi in ordine alla gestione ed all'interpretazione dei dati clinici avversi, ricadenti nell'ambito delle complicanze, registrati dopo pochi giorni dal praticato atto chirurgico. Nello specifico, è dato oggettivo che il 30.7. già la condotta Tac con mdc dell'addome, rilevava uno spandimento del mezzo di contrasto a livello della giunzione retto-sigma, quale equivalente per immagine dell'avvenuta deiscenza dei punti di sutura sul moncone chirurgico. Tale condizione, di fatto, anche per la sussistenza di stato febbrile
e di pus sulla ferita chirurgica, nel sospetto di un possibile interessamento del cavo peritoneale, comportò in seconda giornata una revisione chirurgica. Dall'atto descrittivo, fu apprezzato solo liquido siero-ematico tra le anse intestinali senza materiale enterico, per cui veniva effettuato accurato lavaggio del cavo peritoneale e posizionati due drenaggi. Nell'iter chirurgico non fu esplorato il giunto sigmo-rettale, ove verosimilmente era avvenuta la deiscenza dei punti di sutura, il che fa supporre che il chirurgo ritenne di non dove intervenire su tale tratto intestinale, in quanto la sua sede sotto peritoneale, ricordiamo nel merito che la resezione del retto era stata fatta a 4-5 cm dalla rima anale, non integrava un concreto rischio per una possibile diffusione di materiale enterico nel cavo peritoneale, anche in virtù dell'esistenza di una ileostomia escludente sino a quel momento del tutto funzionante. Nonostante tale scelta operativa, il paziente presentava, nei giorni successivi stato febbrile fluttuante, poco responsivo alla terapia anti-biotica praticata, edemi, insufficienza renale, per cui fu praticata emodialisi, calo dell'emoglobina, trattata con emotrasfusioni, e reperto Tac alla data del 26.8 indicativo di una raccolta ipodensa con alcune bolle gassose (germi anaerobi) in sede retro peritoneale a livello della fascia pararenale anteriore di sinistra. Il quadro in questione, nella sua lettura clinica, si rapportava a stato settico da contaminazione batterica del retro peritoneo in esito a primitivo focolaio infettivo rimasto misconosciuto nel corso della revisione chirurgica del 02.8 ovvero a conseguente contaminazione di materiale enterico defluito dal giunto sigmo-rettale.” Gli stessi hanno ulteriormente chiarito che “Entrambe le ipotesi si rapportano ad una condotta chirurgica negligente ed imprudente essendo di chiaro rilevo che una perfetta bonifica del campo operatorio o una accurata ispezione del giunto- sigmo-rettale avrebbe di fatto evitato la permanenza e/o la propagazione dell'infezione batterica. Altrettanta censura professionale va mossa a carico di chi gestiva il paziente in reparto, atteso che i dati clinici registrati attestanti lo stato febbrile, la deiscenza dei punti di sutura della ferita chirurgica, la compromissione della funzionalità renale, il calo dell'emoglobina, avrebbero dovuto precocemente orientare le indagini diagnostiche verso l'esistenza di un focolaio infettivo, in realtà svelato solo con l'esame Tac del 26.8, momento in cui lo versava in condizioni gravissime, pervenendo a morte poche ore dopo Parte_2
l'avvenuta dimissione. I fatti clinici sin qui narrati, quindi, nella pur evidenza della preesistente gravità delle condizioni del soggetto, ricordiamo affetto da carcinoma rettale con metastasi polmonari, che condizionava come tale il giudizio prognostico quoad vitam, agirono in termini di concorsualità nel determinismo di una subentrata condizione patologica (stato settico), la cui permanenza fu esito, come già accennato, di scelte professionali mediche e chirurgiche non conformi alle regole dell'ars medica. A tale condotte, pertanto, va attribuito ruolo causale/concorsuale a cui rapportare in termini di analisi medico legale la morte dello
” Parte_2
Quanto sopra appurato in corso di giudizio consente di ritenere accertata la dinamica dei fatti e la responsabilità dei sanitari in servizio presso la struttura sanitaria nella causazione dell'evento mortale.
Gli anzidetti accertamenti medico-legali, che qui devono intendersi integralmente richiamati e ai quali più in dettaglio si rimanda, basati su un attento esame della documentazione clinica prodotta in atti, appaiono coerenti e scevri da vizi logici e devono essere condivisi.
Vi è, conseguentemente, da vagliare il profilo dell'an della pretesa risarcitoria attorea.
Il danno non patrimoniale è una categoria unitaria che non è scindibile in sottocategorie autonome, risolvendosi sempre in unico dato psicologico e cioè nella sofferenza (c.d. pati), che può avere cause, e intensità diverse e può derivare dalla lesione di posizioni diversificate.
L'unitarietà deve, però, assolvere ad una stessa funzione, che è quella di evitare duplicazioni e assicurare, al tempo stesso, la risarcibilità del danno in tutte le sue manifestazioni.
L'onere probatorio è posto a carico del danneggiato che è tenuto a dimostrare, non solo l'evento, ma anche le conseguenze dannose, in termini di sofferenza, di una determinata lesione, mediante il ricorso a qualunque mezzo di prova, comprese le presunzioni di cui all'art. 2727 c.c.
Tra le voci di danno non patrimoniale iure proprio in astratto risarcibili vi è sicuramente il c.d. danno parentale, classico esempio di danno esistenziale, che consiste nella sofferenza patita per il peggioramento delle proprie condizioni di vita a causa della perdita di un parente.
In questi casi, in cui la sofferenza non è consequenziale ad un dato scientificamente accertabile, è evidente che la prova dell'evento e delle conseguenze dannose è affidata ad una valutazione equitativa e prudenziale del giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2056 e 1226 c.c.
Come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di porre in rilievo, la morte di un prossimo congiunto determina per i prossimi congiunti superstiti un danno iure proprio
(Cass. civ. 2019, n. 21837), di carattere patrimoniale e non patrimoniale, in particolare in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore) cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro.
L'evento morte, quindi, determina per i congiunti superstiti la perdita di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti. Ciò comporta la violazione di interessi essenziali della persona quali il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, di diritto o di fatto, che trovano rispettivo riconoscimento nelle norme di cui agli artt. 2, 29, 30, Cost.
(Cass. civ. 2006 n. 13546).
Da tale perdita può al congiunto superstite derivare un danno morale (sofferenza interiore o emotiva) e/o un danno biologico relazionale, laddove venga a risultare intaccata l'integrità psicofisica del medesimo con riflessi sulla sua capacità di relazionarsi con il modo esterno, financo di carattere eccezionale laddove venga a determinare per il medesimo fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita ( cfr. Cass. civ. 2016, n. 21060; Cass. civ. 2015, n. 16992; Cass. civ. 2014, n. 1361).
Escludendo che sia possibile limitare la «società naturale», cui fa riferimento l'art. 29
Cost., al ristretto ambito della sola c.d. famiglia nucleare, questa Corte ha avuto già occasione di precisare che il danno da perdita del rapporto parentale, in quanto danno iure proprio dei congiunti, è risarcibile ove venga provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, e in particolare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, non essendo al riguardo richiesto che essa risulti caratterizzata altresì dalla convivenza (come nel caso di cui ci si occupa), quest'ultima non assurgendo a connotato minimo di relativa esistenza (Cass. civ. 2019, n. 21837; Cass. civ. 2018, n. 29784;
Cass. civ. 2018, n. 3767; Cass. civ. 2017, n. 29332; Cass. civ. 2016, n. 21230).
Appare quindi opportuno chiarire che il danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito, in particolare il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai prossimi congiunti, riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno (Cass. civ. 2021, n.
18284).
In ordine all'onere della prova esso può considerarsi assolto anche a mezzo di presunzioni (Cass. civ. 2003, nn. 8827 e 8828; Cass. civ. 2003, n. 12124; Cass. civ. 2005, n.
15022), le quali al riguardo assumono anzi «precipuo rilievo» (v. Cass., Sez. Un. 2006, n.
6572), poiché esse non costituiscono uno strumento probatorio di rango “secondario” nella gerarchia dei mezzi di prova e “più debole” rispetto alla prova diretta o rappresentativa;
va anche sottolineato come, alla stessa stregua di quella legale, la presunzione vale sostanzialmente a facilitare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato, trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria.
Solo affinché possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti al di fuori dello stretto nucleo familiare (es. nonni, nipoti, genero, nuora) è necessaria la convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico.
La presenza di un dato esteriore certo, a fondamento costituzionale, che elimina le incertezze in termini di prevedibilità della prova caso per caso - della quale non può escludersi la compiacenza - di un rapporto affettivo intimo intenso, si sostituisce, così, al dato legalmente rilevante della parentela stretta all'interno della famiglia nucleare e, parificato a quest'ultimo, consente di usufruire dello stesso regime probatorio, per presunzione della particolare intensità degli affetti, che la giurisprudenza di legittimità ammette per i parenti stretti (Cass. civ. 2011, n. 10527).
Conseguentemente, la morte di un prossimo congiunto costituisce di per sé un fatto noto dal quale il giudice può desumere, ex art. 2727 cod. civ., che i familiari stretti dello scomparso, i quali sono stati privati di un valore non economico ma personale, costituito dal godimento della presenza del congiunto ed hanno subito la definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare, abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione della loro vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto, sicché nel giudizio di risarcimento del relativo danno non patrimoniale incombe al danneggiante dimostrare l'inesistenza di tali pregiudizi.
Una prova del genere non può, evidentemente, consistere, nel caso di detto legame parentale stretto, nella mera mancanza di convivenza, atteso che il pregiudizio presunto, proprio per tale legame e le indubbie sofferenze patite dai parenti, prescinde già, in sé, dalla convivenza;
la mancanza di quest'ultima, quindi, non può rilevare al fine di escludere o limitare il pregiudizio, bensì al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione, tenuto conto di ogni ulteriore elemento utile e così, ad esempio, della consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, delle abitudini di vita, dell'età della vittima, di quella dei singoli superstiti, ecc. (v. Cass. civ. 2018, n. 20844).
Anche la semplice lontananza non è una circostanza di per sé idonea a far presumere l'indifferenza dei familiari, in quanto interpretabile anche quale rafforzativo dei vincoli affettivi, “a misura che la mancanza della persona cara acuisce il desiderio di vederla” (in tal sento
Cass. civ. 2018 n. 3767).
È il convenuto, di contro, che deve dedurre e provare l'esistenza di circostanze serie, concrete e non meramente ipotetiche, dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite.
Ne consegue che, nel presente giudizio, non spettava ai ricorrenti (moglie e figli della vittima) provare di avere sofferto per la morte del rispettivo marito e padre, ma sarebbe stato onere della convenuta provare a mezzo di precise e concordanti circostanze, che, nonostante il rapporto di parentela, la morte di avesse lasciato Persona_1 indifferenti i prossimi congiunti della vittima. L'indice della convivenza rileverà, al più, solo al fine di dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo, ai fini della quantificazione del risarcimento (Cass. civ.
2021, n. 5228).
Ciò posto, in merito ai profili attinenti alla liquidazione di siffatto danno, la giurisprudenza ha chiarito che il giudice deve procedere alla sua quantificazione in via equitativa, attenendosi orientativamente ai parametri che sono suggellati dalle tabelle messe a punto dall'Osservatorio milanese.
Secondo il reiterato insegnamento della Corte di Cassazione, “nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunce delle Sezioni Unite del 2008” (cosi la massima di Cass. civ. 2018, n. 11754; negli stessi termini Cass. civ. 2018, n. 17018; Cass. civ. 2017, n. 9950; Cass. civ. 2015, n. 20895, in cui la giurisprudenza di legittimità riconosce al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, “la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c, salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino
l'abbandono”).
In più occasioni, d'altra parte, la Corte di Cassazione ha avallato l'utilizzo delle tabelle di
Milano come criterio di riferimento per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale (Cass. civ. 2020, n. 13269, Cass. civ. 2019, n. 22859, Cass. civ. 2019, n. 14746).
In definitiva, la liquidazione deve compendiare tutti gli elementi acquisiti al processo, e potrà condurre ad un giudizio negativo allorquando, in esito all'istruttoria condotta, emerga l'assenza di qualsivoglia rapporto affettivo, o di conoscenza e frequentazione tra i soggetti interessati.
La giurisprudenza ha avuto altresì modo di precisare come nella liquidazione del danno parentale occorra tenere a mente le tabelle vigenti all'epoca del giudizio di liquidazione, anche se una diversa applicazione di tabelle vigenti all'epoca del sinistro non implica automaticamente errore nella quantificazione operata “qualora al danneggiato sia riconosciuto un importo compreso nel range previsto dalle tabelle in uso all'epoca della decisione” (Cass. civ.
2020, n. 13269).
In punto di quantum si ritiene equo, tenuto conto degli indici previsti dall'osservatorio milanese nelle tabelle 2024 (punti in base all'età del congiunto, età della vittima, numero di familiari nel nucleo primario, qualità/intensità della relazione), liquidare: a favore della moglie la somma di € 234.660,00; a favore dei figli i seguenti importi: la somma Parte_1
di € 203.372,00 in favore di;
la somma di € 211.194,00 in favore di Parte_2
. Parte_3
Il risarcimento tiene conto del fatto che tra i figli e la vittima non vi fosse convivenza né coabitazione in senso proprio (tranne che per la moglie e per l'assenza di Parte_1
allegazione di elementi idonei ad una personalizzazione ulteriore del risarcimento.
Ciò posto, la convenuta deve essere, pertanto, Controparte_1 condannata al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme sopra specificate all'attualità.
Sulle somme sopra indicate devono riconoscersi, altresì, gli interessi legali come di seguito specificato: l'attuale credito innanzi determinato deve essere devalutato all'epoca della causazione del danno – agosto 2016 - e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat ad un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi
(cfr. Cass. sez. III n.23225/2005).
Successivamente alla pubblicazione della presente sentenza, sulle somme come sopra liquidate sono dovuti gli interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfacimento del credito.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate unitariamente in favore degli attori, in conformità al D.M. 55/2014 con riguardo ai giudizi innanzi al Tribunale, secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante;
ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di rigetto, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione” (Cass. 30999/2023), ai valori medi, con esclusione della fase istruttoria in concreto mancante, nella misura complessiva di Euro 15.659,00, oltre rimborso forfettario,
IVA, CPA e altri accessori, come per legge, oltre contributo unificato. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 328/2019 R.G. così provvede:
1. accoglie la domanda dei ricorrenti e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei limiti di cui in motivazione;
[...]
2. per l'effetto, condanna l' , Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento:
- in favore di dell'importo complessivo di € 234.660,00, oltre interessi Parte_1
legali come in parte motiva;
- in favore di dell'importo complessivo di € 203.372,00, oltre Parte_2 interessi legali come in parte motiva;
- in favore di dell'importo complessivo di € 211.194,00, oltre Parte_3 interessi legali come in parte motiva;
3. condanna l' al pagamento Controparte_1
delle spese del giudizio che liquida, in favore dei ricorrenti, complessivamente in €
15.659,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte resistente.
Messina, lì 20/03/2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo