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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/10/2025, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa ZA GN ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente R.G. 1838/2025, all'esito dell'udienza tenuta in data 16 settembre 2025, ai sensi dell'art. 281sexies con riserva di motivazione, tra e (P. Iva ), in persona dell'Amministratore Delegato, Sig. Pt_1 Parte_2 P.IVA_1
, corrente in Genova, Via Ferri n. 34, ed elettivamente domiciliata in Genova, Via Parte_3
Fieschi 3/30 presso lo studio dell'Avv. Adolfo Barra Caracciolo, ricorrente, contro
Controparte_1
e
CP_2
Convenuti contumaci.
Motivi in fatto e diritto della decisione e da ora , con ricorso regolarmente notificato ai convenuti ha chiesto in Pt_1 Parte_4 Pt_1
via principale l'esecuzione del contratto, rectius dei due contratti, sottoscritti tra le parti e, in via alternativa o subordinata, la risoluzione degli stessi. In udienza il difensore ha precisato la domanda
“come formulata in via principale ferma la permanenza del sequestro fino all'adempimento dei contratti”.
La ricorrente ha ottenuto, nel marzo di quest'anno, sequestro giudiziario sui beni mobili oggetto dei contratti di fornitura del 18 dicembre 2023 e del 23 aprile 2024, relativi ad apparecchiature per ristorazione, di cui alle fatture n. 184/2024 e n. 395/2024 – doc. nn. 2 e 3 ricorso-. Nel provvedimento cautelare la scrivente, in merito all'esistenza dell'obbligazione, all'esecuzione della stessa da parte della ricorrente e all'inadempimento parziale con la conseguente operatività del previsto patto di riservato dominio, ha scritto “le parti hanno pattuito l'esecuzione della fornitura di
1 attrezzature da parte di e con patto di riservato dominio, clausola contenuta Pt_1 Parte_2
nell'art.
5.1. di entrambi i contratti, in cui si afferma che “la fornitura viene effettuata con riserva di proprietà a favore di e e, pertanto, i macchinari oggetto della presente Pt_1 Parte_2
commissione non diventano di proprietà del Committente prima dell'integrale pagamento del prezzo
e di ogni altra obbligazione del Committente in relazione alla fornitura in questione, in conformità a quanto previsto dagli art. 1523 e seguenti del Codice Civile. Fino al completo pagamento di tutti i debiti, il Committente non potrà cedere a terzi la merce, né costituirla in pegno, né comunque disporne, se non previa autorizzazione scritta da parte di ” (cfr. docc. 2 e 3 Parte_5
ricorso); che risulta provata in atti la consegna da parte della ricorrente di tutte le attrezzature oggetto dei due contratti alla società all'indirizzo indicato in contratto (cfr. Controparte_1
DDT Docc. 4, 5 e 6 ricorso); ……… la ricorrente ha dedotto e documentato il mancato integrale pagamento da parte della convenuta delle somme pattuite e previste nelle fatture emesse dalla ricorrente in data 8 marzo 2024 (doc. 8 ricorso) e 22 maggio 2024 (doc. 9 ricorso) per complessivi euro 33.284,04, essendosi parte convenuta limitata a pagare una sola parte dell'attrezzatura, così riducendo il proprio debito ad euro 22.924,04; la ricorrente ha documentato la messa in mora della debitrice con PEC del 10 gennaio 2025 (cfr. doc. 10 ricorso), la risposta ottenuta dalla convenuta, contenente la dichiarazione della propria intenzione di “pagare il saldo delle fatture N. 184/2024 e
N. 395/2024” (cfr. doc. 11 ricorso) e della lettera – trasmessa a mezzo PEC in data 14 febbraio 2025
– con cui è stata chiesta la restituzione delle attrezzature (cfr. doc. 12 ricorso);”. In quella sede, attesa la documentazione ricordata, è stato concesso il sequestro giudiziario dei beni oggetto della fornitura, prima con decreto poi con ordinanza, in assenza di reclamo e financo di costituzione dei convenuti. Introdotto il necessario giudizio di merito, la ricorrente ha depositato documentazione relativa all'esecuzione del sequestro- sub. doc. 18-, nella quale si legge della presenza presso la sede di , ove erano allocati i beni, del sig. , non legale rappresentante della società CP_1 CP_2
- dalla visura camerale al 31.12.2024, prodotta sub. 1, risulta che AU sia , con nomina del Parte_6
10.10.2023 fino a revoca- ma fideiussore della stessa con riferimento ai due ordini oggetto di causa.
Con specifico riguardo alla posizione del garante, non coinvolta nel procedimento cautelare, nell'art. 12 presente in entrambi i contratti il convenuto si è costituito fideiussore per euro 17.080,00 con riferimento all'ordine 18.12.2023 – di cui alla fattura n. 184- e per euro 16.287,00 con riguardo all'ordine del 23.4.2024, - di cui alla fattura n. 395, doc. nn- 2 e 3 ricorso-. Secondo l'identica dizione della clausola, la garanzia riguarda “quanto dovuto a fronte del presente contratto e/o per sue future integrazioni a titolo di capitale, interessi e spese”, ed è previsto il pagamento a semplice richiesta
2 con rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale. Al punto 2.3 si precisa ulteriormente che la garanzia “viene prestata in relazione al contratto di fornitura ivi comprese sue “eventuali modifiche e/o variazioni e/o integrazioni.”
La domanda di esecuzione dei contratti, nella misura del pagamento delle forniture ancora dovuto, pari ad euro 22.924,04 deve quindi essere accolta. Egualmente deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente a trattenere i beni oggetto delle forniture fino all'integrale pagamento della somma.
Quanto alla posizione debitoria del garante, negli assegni utilizzati per i pagamenti parziali non è contenuta specifica imputazione e dunque il creditore al momento dell'escussione dovrà procedere alla precisazione onde dare esecuzione nel rispetto del limite delle garanzie riferite alle due forniture, come da dispositivo e come precisato dallo stesso ricorrente.
Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno avendo il ricorrente precisato di insistere per l'adempimento.
Devono invece essere esaminate le domande relative alle somme allegate come dovute per oneri di smontaggio e trasporto delle attrezzature, pari ad euro 900,00 – doc. 21 ricorso- e per spese di custodia, calcolate sul peso dei beni oggetto di sequestro, ed indicate in euro 16,2/die dal 14 marzo
2025 fino alla riconsegna delle stesse – doc. 22 ricorso-.
Entrambe le somme sono fondate su atti di esclusiva provenienza della parte. Quanto alle prime, il documento contiene l'indicazione della data dell'intervento – 14 marzo 2025-, il numero delle ore e del personale occorso e trova un riferimento nel numero delle attrezzature oggetto di asporto, le quali hanno dovuto essere oggetto di smontaggio e successivo spostamento. Quanto alla voce relativa al deposito, in assenza di elementi che possano far ritenere adeguata la somma richiesta, considerato l'importo mensile conseguente, pari ad euro 593,1 su trenta giorni, pare equo individuare una somma pari ad euro 10,00/die. Trattandosi di oneri riconducibili a spese, delle somme risponderà anche il garante, sig. . CP_2
Come già precisato, la ricorrente potrà tenere presso di sé i beni già oggetto di sequestro giudiziario, che dovranno essere consegnati alla convenuta una volta ottenuto il Controparte_1
pagamento.
Spese di lite
La ricorrente ha chiesto la liquidazione della fase cautelare, della fase esecutiva e del presente merito. Il valore della controversia deve essere fissato nella somma richiesta in adempimento del contratto, pari ad euro 22.924,04 oltre spese in parte già liquide – 900 euro- ed in parte in maturazione giornaliera, essendo state individuate in euro 10/die.
3 Sia la fase cautelare che quella di merito si sono esaurite con la celebrazione di una sola udienza ed in assenza di difese da parte dei convenuti, dunque, le spese dovranno essere liquidate nel minimo.
Quanto alla fase esecutiva, la liquidazione deve essere fatta nella misura media – esecuzioni mobiliari valore fino a 26.000 euro-, oltre euro 44,64 liquidate dall'UG come da doc. 18.
PQM
Il Tribunale di Genova, in persona del Giudice dott.ssa ZA GN, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie la domanda formulata in via principale e, per l'effetto, accertato l'inadempimento della convenuta la dichiara tenuta e la condanna, in solido con il fideiussore Sig, Controparte_1
e nei limiti della fideiussione prestata, al pagamento a favore di e CP_2 Pt_1 Parte_2
dell'importo di euro 22.924,04 a saldo della fattura n. 184 del 8 marzo 2024 e della fattura n.
[...]
395 del 22 maggio 2024, oltre interessi moratori nella misura di cui al d.lgs. 231/2002, dalla scadenza indicata in fattura al saldo;
dichiara tenuti e condanna, in solido tra loro, il fideiussore Sig. Controparte_1 CP_2
nei limiti della fideiussione prestata, al pagamento delle spese pari ad euro 900,00 per trasporto e smontaggio dei beni oggetto dei contratti e ad euro 10/die per spese di deposito, dal 14 marzo 2025 al saldo della somma dovuta, oltre interessi legali decorrenti, quanto ad euro 900,00 dalla data della sentenza al saldo e quanto alle spese di deposito dalla scadenza delle singole mensilità al saldo;
autorizza il mantenimento in deposito dei beni oggetto delle forniture di cui alle fatture nn. 184 e
395 del 2024 fino al momento dell'intervenuto pagamento, quando dovranno essere consegnati all'avente diritto;
dichiara tenuti e condanna e , in solido tra loro, a pagare a parte Controparte_1 CP_2
ricorrente le seguenti spese di giudizio: fase cautelare euro 1752,00 oltre euro 145,5 per spese esenti, oltre IVA se dovuta, spese generali ed oneri accessori di legge;
fase esecutiva euro 702,00 oltre euro 44,64 per spese esenti, oltre IVA se dovuta, spese generali ed oneri accessori di legge;
fase di merito euro 2540,00 oltre euro 297,02 per spese esenti, oltre IVA se dovuta, spese generali ed oneri accessori di legge.
Così deciso in Genova il 16 settembre 2025
Il Giudice
ZA GN
4 5
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa ZA GN ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente R.G. 1838/2025, all'esito dell'udienza tenuta in data 16 settembre 2025, ai sensi dell'art. 281sexies con riserva di motivazione, tra e (P. Iva ), in persona dell'Amministratore Delegato, Sig. Pt_1 Parte_2 P.IVA_1
, corrente in Genova, Via Ferri n. 34, ed elettivamente domiciliata in Genova, Via Parte_3
Fieschi 3/30 presso lo studio dell'Avv. Adolfo Barra Caracciolo, ricorrente, contro
Controparte_1
e
CP_2
Convenuti contumaci.
Motivi in fatto e diritto della decisione e da ora , con ricorso regolarmente notificato ai convenuti ha chiesto in Pt_1 Parte_4 Pt_1
via principale l'esecuzione del contratto, rectius dei due contratti, sottoscritti tra le parti e, in via alternativa o subordinata, la risoluzione degli stessi. In udienza il difensore ha precisato la domanda
“come formulata in via principale ferma la permanenza del sequestro fino all'adempimento dei contratti”.
La ricorrente ha ottenuto, nel marzo di quest'anno, sequestro giudiziario sui beni mobili oggetto dei contratti di fornitura del 18 dicembre 2023 e del 23 aprile 2024, relativi ad apparecchiature per ristorazione, di cui alle fatture n. 184/2024 e n. 395/2024 – doc. nn. 2 e 3 ricorso-. Nel provvedimento cautelare la scrivente, in merito all'esistenza dell'obbligazione, all'esecuzione della stessa da parte della ricorrente e all'inadempimento parziale con la conseguente operatività del previsto patto di riservato dominio, ha scritto “le parti hanno pattuito l'esecuzione della fornitura di
1 attrezzature da parte di e con patto di riservato dominio, clausola contenuta Pt_1 Parte_2
nell'art.
5.1. di entrambi i contratti, in cui si afferma che “la fornitura viene effettuata con riserva di proprietà a favore di e e, pertanto, i macchinari oggetto della presente Pt_1 Parte_2
commissione non diventano di proprietà del Committente prima dell'integrale pagamento del prezzo
e di ogni altra obbligazione del Committente in relazione alla fornitura in questione, in conformità a quanto previsto dagli art. 1523 e seguenti del Codice Civile. Fino al completo pagamento di tutti i debiti, il Committente non potrà cedere a terzi la merce, né costituirla in pegno, né comunque disporne, se non previa autorizzazione scritta da parte di ” (cfr. docc. 2 e 3 Parte_5
ricorso); che risulta provata in atti la consegna da parte della ricorrente di tutte le attrezzature oggetto dei due contratti alla società all'indirizzo indicato in contratto (cfr. Controparte_1
DDT Docc. 4, 5 e 6 ricorso); ……… la ricorrente ha dedotto e documentato il mancato integrale pagamento da parte della convenuta delle somme pattuite e previste nelle fatture emesse dalla ricorrente in data 8 marzo 2024 (doc. 8 ricorso) e 22 maggio 2024 (doc. 9 ricorso) per complessivi euro 33.284,04, essendosi parte convenuta limitata a pagare una sola parte dell'attrezzatura, così riducendo il proprio debito ad euro 22.924,04; la ricorrente ha documentato la messa in mora della debitrice con PEC del 10 gennaio 2025 (cfr. doc. 10 ricorso), la risposta ottenuta dalla convenuta, contenente la dichiarazione della propria intenzione di “pagare il saldo delle fatture N. 184/2024 e
N. 395/2024” (cfr. doc. 11 ricorso) e della lettera – trasmessa a mezzo PEC in data 14 febbraio 2025
– con cui è stata chiesta la restituzione delle attrezzature (cfr. doc. 12 ricorso);”. In quella sede, attesa la documentazione ricordata, è stato concesso il sequestro giudiziario dei beni oggetto della fornitura, prima con decreto poi con ordinanza, in assenza di reclamo e financo di costituzione dei convenuti. Introdotto il necessario giudizio di merito, la ricorrente ha depositato documentazione relativa all'esecuzione del sequestro- sub. doc. 18-, nella quale si legge della presenza presso la sede di , ove erano allocati i beni, del sig. , non legale rappresentante della società CP_1 CP_2
- dalla visura camerale al 31.12.2024, prodotta sub. 1, risulta che AU sia , con nomina del Parte_6
10.10.2023 fino a revoca- ma fideiussore della stessa con riferimento ai due ordini oggetto di causa.
Con specifico riguardo alla posizione del garante, non coinvolta nel procedimento cautelare, nell'art. 12 presente in entrambi i contratti il convenuto si è costituito fideiussore per euro 17.080,00 con riferimento all'ordine 18.12.2023 – di cui alla fattura n. 184- e per euro 16.287,00 con riguardo all'ordine del 23.4.2024, - di cui alla fattura n. 395, doc. nn- 2 e 3 ricorso-. Secondo l'identica dizione della clausola, la garanzia riguarda “quanto dovuto a fronte del presente contratto e/o per sue future integrazioni a titolo di capitale, interessi e spese”, ed è previsto il pagamento a semplice richiesta
2 con rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale. Al punto 2.3 si precisa ulteriormente che la garanzia “viene prestata in relazione al contratto di fornitura ivi comprese sue “eventuali modifiche e/o variazioni e/o integrazioni.”
La domanda di esecuzione dei contratti, nella misura del pagamento delle forniture ancora dovuto, pari ad euro 22.924,04 deve quindi essere accolta. Egualmente deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente a trattenere i beni oggetto delle forniture fino all'integrale pagamento della somma.
Quanto alla posizione debitoria del garante, negli assegni utilizzati per i pagamenti parziali non è contenuta specifica imputazione e dunque il creditore al momento dell'escussione dovrà procedere alla precisazione onde dare esecuzione nel rispetto del limite delle garanzie riferite alle due forniture, come da dispositivo e come precisato dallo stesso ricorrente.
Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno avendo il ricorrente precisato di insistere per l'adempimento.
Devono invece essere esaminate le domande relative alle somme allegate come dovute per oneri di smontaggio e trasporto delle attrezzature, pari ad euro 900,00 – doc. 21 ricorso- e per spese di custodia, calcolate sul peso dei beni oggetto di sequestro, ed indicate in euro 16,2/die dal 14 marzo
2025 fino alla riconsegna delle stesse – doc. 22 ricorso-.
Entrambe le somme sono fondate su atti di esclusiva provenienza della parte. Quanto alle prime, il documento contiene l'indicazione della data dell'intervento – 14 marzo 2025-, il numero delle ore e del personale occorso e trova un riferimento nel numero delle attrezzature oggetto di asporto, le quali hanno dovuto essere oggetto di smontaggio e successivo spostamento. Quanto alla voce relativa al deposito, in assenza di elementi che possano far ritenere adeguata la somma richiesta, considerato l'importo mensile conseguente, pari ad euro 593,1 su trenta giorni, pare equo individuare una somma pari ad euro 10,00/die. Trattandosi di oneri riconducibili a spese, delle somme risponderà anche il garante, sig. . CP_2
Come già precisato, la ricorrente potrà tenere presso di sé i beni già oggetto di sequestro giudiziario, che dovranno essere consegnati alla convenuta una volta ottenuto il Controparte_1
pagamento.
Spese di lite
La ricorrente ha chiesto la liquidazione della fase cautelare, della fase esecutiva e del presente merito. Il valore della controversia deve essere fissato nella somma richiesta in adempimento del contratto, pari ad euro 22.924,04 oltre spese in parte già liquide – 900 euro- ed in parte in maturazione giornaliera, essendo state individuate in euro 10/die.
3 Sia la fase cautelare che quella di merito si sono esaurite con la celebrazione di una sola udienza ed in assenza di difese da parte dei convenuti, dunque, le spese dovranno essere liquidate nel minimo.
Quanto alla fase esecutiva, la liquidazione deve essere fatta nella misura media – esecuzioni mobiliari valore fino a 26.000 euro-, oltre euro 44,64 liquidate dall'UG come da doc. 18.
PQM
Il Tribunale di Genova, in persona del Giudice dott.ssa ZA GN, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie la domanda formulata in via principale e, per l'effetto, accertato l'inadempimento della convenuta la dichiara tenuta e la condanna, in solido con il fideiussore Sig, Controparte_1
e nei limiti della fideiussione prestata, al pagamento a favore di e CP_2 Pt_1 Parte_2
dell'importo di euro 22.924,04 a saldo della fattura n. 184 del 8 marzo 2024 e della fattura n.
[...]
395 del 22 maggio 2024, oltre interessi moratori nella misura di cui al d.lgs. 231/2002, dalla scadenza indicata in fattura al saldo;
dichiara tenuti e condanna, in solido tra loro, il fideiussore Sig. Controparte_1 CP_2
nei limiti della fideiussione prestata, al pagamento delle spese pari ad euro 900,00 per trasporto e smontaggio dei beni oggetto dei contratti e ad euro 10/die per spese di deposito, dal 14 marzo 2025 al saldo della somma dovuta, oltre interessi legali decorrenti, quanto ad euro 900,00 dalla data della sentenza al saldo e quanto alle spese di deposito dalla scadenza delle singole mensilità al saldo;
autorizza il mantenimento in deposito dei beni oggetto delle forniture di cui alle fatture nn. 184 e
395 del 2024 fino al momento dell'intervenuto pagamento, quando dovranno essere consegnati all'avente diritto;
dichiara tenuti e condanna e , in solido tra loro, a pagare a parte Controparte_1 CP_2
ricorrente le seguenti spese di giudizio: fase cautelare euro 1752,00 oltre euro 145,5 per spese esenti, oltre IVA se dovuta, spese generali ed oneri accessori di legge;
fase esecutiva euro 702,00 oltre euro 44,64 per spese esenti, oltre IVA se dovuta, spese generali ed oneri accessori di legge;
fase di merito euro 2540,00 oltre euro 297,02 per spese esenti, oltre IVA se dovuta, spese generali ed oneri accessori di legge.
Così deciso in Genova il 16 settembre 2025
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