TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 30/04/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1039/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 337bis e ss. cod. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1039/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Sara Milanesi parte ricorrente e nato a [...] il [...] CP_2
(C.F. ) C.F._2 parte resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
in cui le parti hanno precisato le conclusioni parte ricorrente: come da nota datata 5.3.2025;
e hanno avuto una relazione more uxorio Controparte_1 CP_2 durata dal 2013 al 2021 da cui sono nati a Crema il 19.9.2015, e Per_1
, a Crema il 19.9.2019. Per_2
Con ricorso del 16.5.2023 la ha adito il presente Tribunale per una CP_1 prima regolamentazione dell'affido e del mantenimento dei minori.
Il è rimasto contumace, nonostante la regolarità delle notifiche. CP_2
Adottati i provvedimenti provvisori ala prima udienza -in particolare venendo disposto l'affido condiviso dei minori, un diritto di visita paterno da esercitarsi a fine settimana alterni e per un giorno infrasettimanale, l'obbligo per il padre di versare un assegno di mantenimento di € 600,00, oltre al 70% delle spese straordinarie-, l'unica attività istruttoria che si è reso necessario svolgere è stata un'indagine mediante Guardia di Finanza sulla situazione reddituale e bancaria del della sua nuova compagna e dei suoi genitori. CP_2
All'udienza del 6.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Va premesso che sono dati molti elementi di opacità riguardo la condizione personale, di vita, e reddituale del CP_2
Quanto alla sua condizione personale e di vita, è dato che lo stesso abbia mantenuto la residenza nella località di Sesto ed Uniti (CR) in Via Cavatigozzi
n. 241, ma è pacifico che questo sia l'indirizzo dei suoi genitori, dove egli si reca ancora ad oggi solo ogni due settimane per esercitare il suo diritto di visita verso i figli2: non è dato sapere il luogo esatto dove viva, potendosi solo presumere che il suo domicilio sia presso la sua compagna Testimone_1
in Peschiera Borromeo3.
[...]
Quanto alla sua condizione reddituale, è dato che il da sempre CP_2 nell'ambito dell'edilizia, avendo aperto e chiuso varie imprese individuali e società (attualmente esso è rappresentante legale della;
è dato Controparte_3 che esso negli ultimi due anni non abbia presentato una dichiarazione dei redditi e che le sue dichiarazioni per i periodi di imposta 2020 e 2021 mostrano redditi positivi esegui se non negativi5; è dato, altresì, che tutti i conti correnti intestati al abbiano saldi negativi o saldi positivi irrisori6. CP_2
Pur dati questi elementi, in sede di suo interrogatorio libero la ricorrente - molto correttamente, ha riconosciuto:
che il sia sufficientemente collaborativo con essa madre nel presentarsi
CP_2 per apporre le firme necessarie per i minori7;
che il sia regolare nel tenere i bambini con sé nel fine settimana, presso la
CP_2 casa dei nonni -mentre non li preleva mai nel giorno infrasettimanale stabilito-;
che il abbia sempre mostrato adeguate capacità genitoriali, anche in
CP_2 costanza di vita di coppia8;
che le uniche criticità rilevabili in relazione all'esercizio del diritto di vista paterno, a far data dalla introduzione del presente giudizio, sono che Per_1 mostri una certa ritrosia nell'andare dal padre, sicché necessità di essere incoraggiata e, che sembrerebbe essere accaduto che in una occasione che il abbia fatto vedere una pistola al figlio9, senza però potersi parlare di un
CP_2 vero e proprio pregiudizio o condizione di pericolo per i bambini dalla frequentazione con il padre10;
che sin dalla pronuncia dei provvedimenti provvisori il -nonostante risulti
CP_2 privo di rediti- ha regolarmente provveduto a pagare l'assegno di mantenimento disposto, peraltro con la desueta modalità di pagare la somma di
€ 600,00 in contanti11 -ma nulla ha mai versato a titolo di contributo alle spese straordinarie12-.
Alla luce di questo quadro, nonostante gli elementi di opacità dati: va disposto l'affido condiviso dei figli alla coppia con collocamento presso la madre;
va disposto che il diritto di visita paterno sia concentrato nel fine settimana, a fine settimana alterni -appare inutile confermare la disposizione adottata in via provvisoria di un diritto di visita anche infrasettimanale, in quanto risulta il non lo eserciti-; CP_2 va disposto il padre contribuisca al mantenimento dei minori versando €
700,00 al mese, nonché sostenendo nella misura del 70% le spese straordinarie per i minori, come da Protocollo di questo Tribunale, considerato che la madre ha una condizione reddituale non certo florida -avendo solo da pochi mesi trovato un lavoro a tempo indeterminato come o.s.s. in una RSA13, dovendo far fronte ad un'uscita mensile di € 450,00 per l'affitto dell'immobile in cui vive con i minori;
dovendo anticipare nell'interezza le spese straordinarie per i figli, in ragione dell'inadempimento del considerata che l'opacità delle CP_2 effettive possibilità reddituali del che depone nel senso che esso abbia CP_2 risorse celate;
considerato, infine, che l'importo di € 600,00 stabilito in via provvisoria era stato parametrato ipotizzando che il avrebbe tenuto i figli CP_2 anche per un giorno infrasettimanali, ciò che non è dato.
Ai sensi della recente sentenza Cass. 4672/2025 che, richiamandosi al disposto della circolare n. 23/2022 , ha sancito il principio per cui “In tema di CP_4 provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”, va disposto CP_4 che l'a.u. per i minori sia percepito interamente dalla madre , Controparte_1 essendo essa la collocataria principale dei minori.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate in misura della metà.
Infatti, se da un lato il presente giudizio ha carattere necessitato trattandosi della prima regolamentazione del regime dell'affido e dell'assegno di mantenimento per i figli della coppia, dall'altro lato si deve considerare - secondo il cd principio di causalità nei costi del processo14- che, se il si CP_2 fosse costituito il giudizio, esso avrebbe dovuto fare una discovery sulla propria condizione reddituale e patrimoniale, stante il disposto dell'art. 473bis.12 cod. proc. civ.; ciò avrebbe reso superfluo procedere ad indagini mediante Guardia di Finanza, sicché ne sarebbe derivata una minore durata del processo, con minor costi di lite per parte ricorrente. Operata la compensazione nella misura della metà, vista la nota spese di parte ricorrente15, parte va condannato alla rifusione della quota della restante CP_2 metà delle spese di lite di parte ricorrente, quota che si liquida in € 850,00 per la fase di studio;
in € 602,00 per la fase introduttiva;
in € 1542,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge e spese forfettarie nella misura del 15%.
Essendo che in pari data viene pronunciata la revoca della ricorrente dal patrocinio a spese dello Stato sin a far data dalla fase di studio del presente giudizio, non va data applicazione al disposto dell'art. 133 T.U. spese di
Giustizia.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa N. R.G.
1039/2023:
DISPONE
DICHIARA le spese di lite compensate;
le spese non ripetibili;
così deciso in Cremona, il 29/04/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria per la comunicazione a parte ricorrente 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo indirizzo è stato ricavato dalla Guardia di Finanza: cfr. la nota del Corpo del 31.1.2025; 2 Per un periodo esso aveva anche portato i bambini presso la casa della sua compagna;
ora risulta che invece li incontri sempre presso i nonni paterni: cfr. il verbale dell'udienza del 18.1.2024; 3 Questo indirizzo è stato ricavato dalla Guardia di Finanza: cfr. la nota del Corpo del 31.1.2025; 4 Cfr. la nota della Guardia di Finanza del 29.12.2023; 5 Cfr. la nota della Guardia di Finanza del 29.12.2023; 6 Cfr. la nota della Guardia di Finanza del 17.5.2024; 7 Cfr. l'interrogatorio libero della all'udienza del 7.2.2025; CP_1 8 Cfr. l'interrogatorio libero della all'udienza del 5.10.2023; CP_1 9 Cfr. la nota della ricorrente del , p. 6; 10 Cfr. l'interrogatorio libero della all'udienza del 5.10.2023; del 18.1.2024; del CP_1 25.9.2024; del 7.2.2025; 11 Cfr. la nota della ricorrente del 5.3.2025, p. 4; 12 Cfr. la nota della ricorrente del 5.3.2025, p. 4; 13 Tipo di lavoro questo che al massimo garantisce un reddito di € 1400,00 al mese: si veda il contratto prodotto dalla parte con la sua nota del 5.3.2025; 14 Principio espresso molto chiaramente nella motivazione della sentenza SS.UU. 32061/2022, cui si rimanda;
15 Allegata alla sua nota del 5.3.2025;