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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/10/2025, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 332/2022
TRIBUNALE DI LATINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 23/10/2025, dinanzi al Dott. Paolo Bertollini, sono presenti:
per parte attrice , l'avv. ALBIANI MAURIZIO;
Parte_1
per parte convenuta , l'avv. ROMEO ANNAMARIA;
Controparte_1
È altresì presente ai fini della pratica forense la Dott.ssa Persona_1
L'avv. Albiani precisa le conclusioni come in atti e discute la causa riportandosi ai precedenti scritti difensivi ed insistendo per l'accoglimento integrale delle domande attoree. Rappresenta che l'impugnazione della delibera si fonda sull'illegittimo impedimento opposto dal CP_1 all'istallazione dell'ascensore senza spese per il condominio stesso. Insiste, altresì, per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie non ammesse.
L'avv. Romeo precisa le conclusioni come in atti e discute la causa riportandosi alle eccezioni preliminari e pregiudiziali ed insistendo per il rigetto della domanda attorea dal momento che la delibera impugnata non ha alcun tenore lesivo per i diritti dell'attrice e non è provato che la stessa abbia subito danni. Si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori indicati da controparte, per tutte le ragioni indicate nell'ordinanza del precedente giudice istruttore.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 8 R.G. N. 332/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 332/2022, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Aprilia, via Mascagni n. 62, presso lo studio dell'avv. Maurizio Albiani che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
- Attrice –
E
(P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Latina, corso della
Repubblica n. 257, presso lo studio dell'avv. Annamaria Romeo, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuto -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice: “Si conclude, pertanto, previa ammissione delle prove dirette così come richieste nella II memoria ex art. 183, 6 co., C.p.c., per l'accoglimento delle
pagina 2 di 8 domande formulate all'atto introduttivo del giudizio e precisamente: 1) preliminarmente per la sospensione l'efficacia della delibera assembleare del 24.09.2021; nel merito perché venga accertata e dichiarata nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del
24.09.2021 adottata dal “ ; e per la condanna Controparte_2 del convenuto al risarcimento di tutti i danni causati all'attrice con il CP_1
deliberato assembleare del 24.09.2021, danni da determinarsi secondo equità. Vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”;
Per parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, con rigetto di ogni avversa eccezione deduzione e/o istanza a) In via preliminare e pregiudiziale assorbente, accogliere le eccezioni preliminari svolte e per l'effetto dichiarare la nullità e/o
l'improcedibilità della domanda e/o la decadenza dall'azione, con ogni conseguenziale pronuncia in punto di spese di lite e condanna ex art. 96 co. 3 cpc;
b) Nel merito, rigettare tutte le domande svolte dalla IG.ra siccome temerarie, Parte_1
infondate in fatto ed in diritto, non sufficientemente allegate né determinate sia in punto di an che in punto di quantum debeatur ed in particolare: 1) confermare il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia del deliberato assembleare impugnato;
2) rigettare nel merito la richiesta declaratoria di nullità e/o annullabilità della delibera impugnata sia per essere indeterminata nel petitum sia per essere infondata nella causa petendi;
3) rigettarsi la domanda risarcitoria così come ex adverso formulata siccome temeraria, inammissibile, improcedibile, non sufficientemente allegata, non espresso oggetto di mediazione, e comunque indeterminata e generica. c) Con condanna di parte attrice ex art. 96 cpc. d) Con il favore delle spese di lite, oltre oneri ed accessori di legge”.
Oggetto: CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 8 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
, sito in via Valle n. 12, seconda traversa, Controparte_1 CP_2
dinanzi all'intestato , esponendo di essere la proprietaria di un appartamento sito CP_3
all'ultimo piano dello stabile e di aver quindi chiesto di essere autorizzata ad installare un ascensore per il superamento delle barriere architettoniche, senza alcun onere per il
CP_1
In data 18.09.2021, era stata dunque convocata un'assemblea condominiale con ordine del giorno “aggiornamento in merito alle opere d'installazione dell'impianto ascensore da parte della Condomina Di Filippo in esecuzione della Delibera Assembleare del 7
Maggio 2021 5°punto odg” e, all'esito dell'assemblea riunitasi in seconda convocazione il
24.09.2021, era stato deliberato quanto segue: “i lavori di ristrutturazione idonei ad impegnare le parti comuni dell'edificio non potranno essere eseguiti durante i mesi estivi ma solamente dal mese di Ottobre in poi, fermo restando che ogni tipo di lavoro, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Condominio, dovrà essere sottoposto alla previa verifica da parte dell'Assemblea dei Condomini. L'Assemblea rileva la mancata consegna della documentazione da parte del ”. Controparte_4
Premessa la contrarietà dei condomini alla realizzazione delle opere, costituenti esercizio di un proprio diritto sulle parti comuni dell'edificio, avendo essa attrice fornito alla controparte tutta la documentazione necessaria all'intervento, almeno a far data dal 2017, domandava al Tribunale di Latina di dichiarare nulla o comunque di annullare la delibera condominiale del 24.09.2021, previa eventuale sospensione della stessa.
Inoltre, chiedeva la condanna del al risarcimento di tutti i Controparte_1
danni da lei subiti e da quantificarsi in corso di causa, con vittoria di spese.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio il convenuto eccependo l'inammissibilità della domanda attorea per la carente indicazione degli elementi costitutivi della stessa, nonché la relativa improcedibilità per il mancato svolgimento della mediazione rispetto alla legittimità delle delibere adottate dall'assemblea dei condomini in data 7-8 maggio 2021 e in data 9-10 agosto 2018, oltre che a cagione della genericità della domanda di mediazione, non specificante il tipo di pagina 4 di 8 impugnativa da proporre (in termini di nullità o annullabilità) e priva di riferimenti alla domanda di risarcimento del danno.
Nel merito, concludeva per il rigetto dell'avversa domanda in quanto la delibera del
24.09.2021 non conteneva alcun espresso divieto all'esecuzione delle opere e l'assemblea aveva semplicemente preso atto della mancata comunicazione della documentazione tecnica richiesta in occasione della precedente assemblea del 7.05.2021. Né la controparte poteva aver subito un qualche tipo di danno in conseguenza della delibera impugnata.
Infine, chiedeva la condanna della controparte al risarcimento del danno per responsabilità processuale ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
All'esito della prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte, veniva respinta l'istanza di sospensione della delibera impugnata e la trattazione proseguiva con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Venivano quindi respinte le richieste di prova orale avanzate dalle parti e la causa subiva rinvio, dapprima, all'udienza dell'8.10.2024 e, successivamente, a quella del 16.10.2024 per la precisazione delle conclusioni;
mutata la persona fisica del giudice, veniva infine disposta la discussione orale della causa per l'odierna udienza, al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza contestuale.
2. Tutto ciò premesso, la domanda principale dell'attrice va dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Sul punto, va detto infatti che l'istante non ha proposto una domanda di mero accertamento avente ad oggetto il proprio diritto all'installazione dell'ascensore, a proprie spese, a fronte della contestazione proveniente dal convenuto (su cui v., in CP_1
via generale, Cass., sez. II, 14 giugno 2022), ma si è limitata ad impugnare la delibera condominiale adottata in data 24.09.2021, a motivo della sua nullità o annullabilità, e a richiedere il risarcimento del danno da lei subito a seguito dell'adozione della delibera illegittima (cfr. atto di citazione).
Né si potrebbe procedere ad una differente qualificazione giuridica della domanda attorea, che si risolverebbe in una sostanziale violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.; infatti, “in virtù del principio
pagina 5 di 8 "iura novit curia" di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti” (cfr. Cass., sez. III, 27 novembre 2018, n. 30607; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. III, 10 giugno 2020, n. 11103; Cass., sez. VI-1, 9 aprile 2018, n. 8645; Cass., sez. III,
11 maggio 2007, n. 10830; Cass., sez. lav., 5 ottobre 1994, n. 8090).
Non può, in altri termini, il Tribunale spingersi al punto tale da andare ultra petita et alligata partium attribuendo all'attrice un bene della vita diverso da quello oggetto di domanda e sul quale la controparte non ha avuto modo di difendersi.
Orbene, risulta dalla documentazione in atti che, in occasione dell'assemblea condominiale del 24.09.2021, non è stata adottata alcuna formale delibera di diniego all'esecuzione dei lavori, avendo la stessa semplicemente preso atto della mancata consegna della documentazione richiesta in occasione della precedente assemblea del
5.05.2021 (cfr. All. 3 all'atto di citazione).
Né si potrebbe identificare la volontà dell'assemblea condominiale con le dichiarazioni espresse, nell'occasione, dal condomino , rappresentato dalla IG.ra , Pt_2 Pt_3
secondo cui: “in merito al terzo punto all'ordine del giorno, si ribadisce quanto già chiaramente espresso e deliberato all'assemblea dell'8 maggio u.s., cioè di diffidare
l'inizio di qualsiasi attività inerente all'installazione dell'ascensore e si invita
l'amministratore, quale soggetto responsabile, di rivolgersi immediatamente alle forze dell'ordine in caso di inizio lavori ed impedirne il prosieguo. Ci si oppone in modo fermo all'installazione dello stesso ascensore per mancanza di tutti i criteri tecnici, strutturali, di agibilità ed estetici del fabbricato. Tra l'altro è assolutamente indispensabile
pagina 6 di 8 rimpicciolire le scale già strette e portare disagio a tutti i condomini. Per eventuali disabili con effettiva certificazione si potrà valutare l'installazione del Montacarichi per disabili”. Trattasi, infatti, di dichiarazioni rese a titolo personale dal singolo condomino e come tali inidonee ad impegnare la volontà dell'intero Condominio in sede di deliberazione.
Mancando una formale deliberazione sull'ordine del giorno, la domanda attorea va necessariamente dichiarata inammissibile per mancanza di interesse ad agire, a nulla rilevando quanto dedotto da parte attrice nelle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ovvero che la documentazione citata fosse già nella disponibilità della controparte.
Ciò che difetta è, infatti, il presupposto stesso dell'azione di impugnativa proposta dall'attrice, ovvero l'adozione di una delibera dal contenuto a sé sfavorevole.
3. Va invece respinta nel merito la domanda di risarcimento del danno.
L'attrice non ha, infatti, fornito prova di aver subito alcun danno in conseguenza di quanto disposto dall'assemblea dei condomini in data 24.09.2021, avendo la stessa unicamente dato atto della mancata consegna della documentazione già richiesta.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo (esclusa l'istruttoria che non si è svolta), attesa la particolare semplicità delle questioni affrontate e considerata altresì la natura documentale del giudizio, in relazione al valore indeterminabile della causa di bassa complessità.
Va inoltre respinta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96, terzo comma, c.p.c., dal momento che non vi è prova che l'attrice abbia agito in giudizio con mala fede.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa ed ogni ulteriore richiesta assorbita, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'impugnazione della delibera assembleare del 24.09.2021, proposta da in via principale;
Parte_1
2) Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da nei Parte_1
confronti del;
Controparte_1
pagina 7 di 8 3) Condanna alla refusione delle spese processuali a favore del Parte_1
convenuto, che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
4) Rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96, terzo comma, c.p.c. proposta da parte convenuta nei confronti dell'attrice.
Latina, 23 ottobre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI LATINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 23/10/2025, dinanzi al Dott. Paolo Bertollini, sono presenti:
per parte attrice , l'avv. ALBIANI MAURIZIO;
Parte_1
per parte convenuta , l'avv. ROMEO ANNAMARIA;
Controparte_1
È altresì presente ai fini della pratica forense la Dott.ssa Persona_1
L'avv. Albiani precisa le conclusioni come in atti e discute la causa riportandosi ai precedenti scritti difensivi ed insistendo per l'accoglimento integrale delle domande attoree. Rappresenta che l'impugnazione della delibera si fonda sull'illegittimo impedimento opposto dal CP_1 all'istallazione dell'ascensore senza spese per il condominio stesso. Insiste, altresì, per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie non ammesse.
L'avv. Romeo precisa le conclusioni come in atti e discute la causa riportandosi alle eccezioni preliminari e pregiudiziali ed insistendo per il rigetto della domanda attorea dal momento che la delibera impugnata non ha alcun tenore lesivo per i diritti dell'attrice e non è provato che la stessa abbia subito danni. Si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori indicati da controparte, per tutte le ragioni indicate nell'ordinanza del precedente giudice istruttore.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 8 R.G. N. 332/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 332/2022, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Aprilia, via Mascagni n. 62, presso lo studio dell'avv. Maurizio Albiani che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
- Attrice –
E
(P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Latina, corso della
Repubblica n. 257, presso lo studio dell'avv. Annamaria Romeo, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuto -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice: “Si conclude, pertanto, previa ammissione delle prove dirette così come richieste nella II memoria ex art. 183, 6 co., C.p.c., per l'accoglimento delle
pagina 2 di 8 domande formulate all'atto introduttivo del giudizio e precisamente: 1) preliminarmente per la sospensione l'efficacia della delibera assembleare del 24.09.2021; nel merito perché venga accertata e dichiarata nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del
24.09.2021 adottata dal “ ; e per la condanna Controparte_2 del convenuto al risarcimento di tutti i danni causati all'attrice con il CP_1
deliberato assembleare del 24.09.2021, danni da determinarsi secondo equità. Vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”;
Per parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, con rigetto di ogni avversa eccezione deduzione e/o istanza a) In via preliminare e pregiudiziale assorbente, accogliere le eccezioni preliminari svolte e per l'effetto dichiarare la nullità e/o
l'improcedibilità della domanda e/o la decadenza dall'azione, con ogni conseguenziale pronuncia in punto di spese di lite e condanna ex art. 96 co. 3 cpc;
b) Nel merito, rigettare tutte le domande svolte dalla IG.ra siccome temerarie, Parte_1
infondate in fatto ed in diritto, non sufficientemente allegate né determinate sia in punto di an che in punto di quantum debeatur ed in particolare: 1) confermare il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia del deliberato assembleare impugnato;
2) rigettare nel merito la richiesta declaratoria di nullità e/o annullabilità della delibera impugnata sia per essere indeterminata nel petitum sia per essere infondata nella causa petendi;
3) rigettarsi la domanda risarcitoria così come ex adverso formulata siccome temeraria, inammissibile, improcedibile, non sufficientemente allegata, non espresso oggetto di mediazione, e comunque indeterminata e generica. c) Con condanna di parte attrice ex art. 96 cpc. d) Con il favore delle spese di lite, oltre oneri ed accessori di legge”.
Oggetto: CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 8 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
, sito in via Valle n. 12, seconda traversa, Controparte_1 CP_2
dinanzi all'intestato , esponendo di essere la proprietaria di un appartamento sito CP_3
all'ultimo piano dello stabile e di aver quindi chiesto di essere autorizzata ad installare un ascensore per il superamento delle barriere architettoniche, senza alcun onere per il
CP_1
In data 18.09.2021, era stata dunque convocata un'assemblea condominiale con ordine del giorno “aggiornamento in merito alle opere d'installazione dell'impianto ascensore da parte della Condomina Di Filippo in esecuzione della Delibera Assembleare del 7
Maggio 2021 5°punto odg” e, all'esito dell'assemblea riunitasi in seconda convocazione il
24.09.2021, era stato deliberato quanto segue: “i lavori di ristrutturazione idonei ad impegnare le parti comuni dell'edificio non potranno essere eseguiti durante i mesi estivi ma solamente dal mese di Ottobre in poi, fermo restando che ogni tipo di lavoro, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Condominio, dovrà essere sottoposto alla previa verifica da parte dell'Assemblea dei Condomini. L'Assemblea rileva la mancata consegna della documentazione da parte del ”. Controparte_4
Premessa la contrarietà dei condomini alla realizzazione delle opere, costituenti esercizio di un proprio diritto sulle parti comuni dell'edificio, avendo essa attrice fornito alla controparte tutta la documentazione necessaria all'intervento, almeno a far data dal 2017, domandava al Tribunale di Latina di dichiarare nulla o comunque di annullare la delibera condominiale del 24.09.2021, previa eventuale sospensione della stessa.
Inoltre, chiedeva la condanna del al risarcimento di tutti i Controparte_1
danni da lei subiti e da quantificarsi in corso di causa, con vittoria di spese.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio il convenuto eccependo l'inammissibilità della domanda attorea per la carente indicazione degli elementi costitutivi della stessa, nonché la relativa improcedibilità per il mancato svolgimento della mediazione rispetto alla legittimità delle delibere adottate dall'assemblea dei condomini in data 7-8 maggio 2021 e in data 9-10 agosto 2018, oltre che a cagione della genericità della domanda di mediazione, non specificante il tipo di pagina 4 di 8 impugnativa da proporre (in termini di nullità o annullabilità) e priva di riferimenti alla domanda di risarcimento del danno.
Nel merito, concludeva per il rigetto dell'avversa domanda in quanto la delibera del
24.09.2021 non conteneva alcun espresso divieto all'esecuzione delle opere e l'assemblea aveva semplicemente preso atto della mancata comunicazione della documentazione tecnica richiesta in occasione della precedente assemblea del 7.05.2021. Né la controparte poteva aver subito un qualche tipo di danno in conseguenza della delibera impugnata.
Infine, chiedeva la condanna della controparte al risarcimento del danno per responsabilità processuale ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
All'esito della prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte, veniva respinta l'istanza di sospensione della delibera impugnata e la trattazione proseguiva con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Venivano quindi respinte le richieste di prova orale avanzate dalle parti e la causa subiva rinvio, dapprima, all'udienza dell'8.10.2024 e, successivamente, a quella del 16.10.2024 per la precisazione delle conclusioni;
mutata la persona fisica del giudice, veniva infine disposta la discussione orale della causa per l'odierna udienza, al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza contestuale.
2. Tutto ciò premesso, la domanda principale dell'attrice va dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Sul punto, va detto infatti che l'istante non ha proposto una domanda di mero accertamento avente ad oggetto il proprio diritto all'installazione dell'ascensore, a proprie spese, a fronte della contestazione proveniente dal convenuto (su cui v., in CP_1
via generale, Cass., sez. II, 14 giugno 2022), ma si è limitata ad impugnare la delibera condominiale adottata in data 24.09.2021, a motivo della sua nullità o annullabilità, e a richiedere il risarcimento del danno da lei subito a seguito dell'adozione della delibera illegittima (cfr. atto di citazione).
Né si potrebbe procedere ad una differente qualificazione giuridica della domanda attorea, che si risolverebbe in una sostanziale violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.; infatti, “in virtù del principio
pagina 5 di 8 "iura novit curia" di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti” (cfr. Cass., sez. III, 27 novembre 2018, n. 30607; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. III, 10 giugno 2020, n. 11103; Cass., sez. VI-1, 9 aprile 2018, n. 8645; Cass., sez. III,
11 maggio 2007, n. 10830; Cass., sez. lav., 5 ottobre 1994, n. 8090).
Non può, in altri termini, il Tribunale spingersi al punto tale da andare ultra petita et alligata partium attribuendo all'attrice un bene della vita diverso da quello oggetto di domanda e sul quale la controparte non ha avuto modo di difendersi.
Orbene, risulta dalla documentazione in atti che, in occasione dell'assemblea condominiale del 24.09.2021, non è stata adottata alcuna formale delibera di diniego all'esecuzione dei lavori, avendo la stessa semplicemente preso atto della mancata consegna della documentazione richiesta in occasione della precedente assemblea del
5.05.2021 (cfr. All. 3 all'atto di citazione).
Né si potrebbe identificare la volontà dell'assemblea condominiale con le dichiarazioni espresse, nell'occasione, dal condomino , rappresentato dalla IG.ra , Pt_2 Pt_3
secondo cui: “in merito al terzo punto all'ordine del giorno, si ribadisce quanto già chiaramente espresso e deliberato all'assemblea dell'8 maggio u.s., cioè di diffidare
l'inizio di qualsiasi attività inerente all'installazione dell'ascensore e si invita
l'amministratore, quale soggetto responsabile, di rivolgersi immediatamente alle forze dell'ordine in caso di inizio lavori ed impedirne il prosieguo. Ci si oppone in modo fermo all'installazione dello stesso ascensore per mancanza di tutti i criteri tecnici, strutturali, di agibilità ed estetici del fabbricato. Tra l'altro è assolutamente indispensabile
pagina 6 di 8 rimpicciolire le scale già strette e portare disagio a tutti i condomini. Per eventuali disabili con effettiva certificazione si potrà valutare l'installazione del Montacarichi per disabili”. Trattasi, infatti, di dichiarazioni rese a titolo personale dal singolo condomino e come tali inidonee ad impegnare la volontà dell'intero Condominio in sede di deliberazione.
Mancando una formale deliberazione sull'ordine del giorno, la domanda attorea va necessariamente dichiarata inammissibile per mancanza di interesse ad agire, a nulla rilevando quanto dedotto da parte attrice nelle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ovvero che la documentazione citata fosse già nella disponibilità della controparte.
Ciò che difetta è, infatti, il presupposto stesso dell'azione di impugnativa proposta dall'attrice, ovvero l'adozione di una delibera dal contenuto a sé sfavorevole.
3. Va invece respinta nel merito la domanda di risarcimento del danno.
L'attrice non ha, infatti, fornito prova di aver subito alcun danno in conseguenza di quanto disposto dall'assemblea dei condomini in data 24.09.2021, avendo la stessa unicamente dato atto della mancata consegna della documentazione già richiesta.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo (esclusa l'istruttoria che non si è svolta), attesa la particolare semplicità delle questioni affrontate e considerata altresì la natura documentale del giudizio, in relazione al valore indeterminabile della causa di bassa complessità.
Va inoltre respinta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96, terzo comma, c.p.c., dal momento che non vi è prova che l'attrice abbia agito in giudizio con mala fede.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa ed ogni ulteriore richiesta assorbita, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'impugnazione della delibera assembleare del 24.09.2021, proposta da in via principale;
Parte_1
2) Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da nei Parte_1
confronti del;
Controparte_1
pagina 7 di 8 3) Condanna alla refusione delle spese processuali a favore del Parte_1
convenuto, che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
4) Rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96, terzo comma, c.p.c. proposta da parte convenuta nei confronti dell'attrice.
Latina, 23 ottobre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 8 di 8