Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9663/2021
Lo scrivente Giudicante, Dr. Gustavo Danise, all'esito della Camera di Consiglio redige e pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies cpc da intendersi allegata e facente parte integrante al verbale di udienza del 10.04.25
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito dell'udienza del 10.04.2025 ha emesso la seguente, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 9663 del R.G. dell'anno 2021, vertente t r a
, nato in [...] il [...], c.f. , rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 giusta mandato in atti dall' avv.to Maria Luisa Petruzzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Gesualdo (AV) alla via Salvatore 22. in forza di procura in atti;
Attorie
e in persona del Direttore Controparte_1
Generale, con sede in via S. Leonardo, S alerno (C.F. e P.I. , rappresentata, P.IVA_1 P.IVA_2 assistita e difesa dall'Avv Annarita Colantuono elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Avvocatura
Funzione Affari Legali dell' sita Controparte_2 in Salerno alla Via S. Leonardo, giusta mandato in atti;
Convenuta
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità medico professionale.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, deduzioni a verbale, comparse conclusionali e memorie di replica da intendersi integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ricorso ex art 702 bis cps premetteva che: Parte_1
pagina 1 di 12
- Nel mese di ottobre seguiva ulteriore ricovero per “ lomboscitalgia bilaterale e ipostenia a.i.”
- In data 07.10.2014 subiva intervento NCH di stabilizzazione con viti e barre L3-L5 (l'operazione si complica immediatamente per il distacco delle viti da L5).
- In data 13.10.2014 la Rx L.S. evidenziava “ … viti metalliche ancorate su L3-L5 … rettilineizzazione della fisiologica lordosi … diffusi segni di artrosi a componente osteo-fitosica somato marginale”
- In data 18.10.2014 veniva effettuato il riposizionamento delle viti su L5 sempre all'Ospedale
[...]
CP_1
- In data 03.11.2014 il sig. veniva ricoverato presso l'Istituto Don CH di S. Angelo dei Pt_1
Lombardi per la necessaria riabilitazione. Nella relazione il fisiatra scrive che nonostante l'intervento le condizioni risultavano gravi e precisamente si legge : “paziente … vigile e collaborante … funzioni cognitive integre
… umore tendenzialmente depresso … eloquio spontaneo lievemente rallentato … portatore di catetere vescicale a permanenza
… lombalgia cronica con sintomatologia algo-parestesica irradiata al gluteo dx e all'arto inf. Sx … alla mobilizzazione passiva limitati e dolenti l'intra-extra rotazione delle anche … Non valutabile il segno di Lasegue per il dolore e per la marcata contrattura – retrazione dell ed a maggiore compromissione dell'a.i. di sn con motilità attiva contro gravità ma non controresistenza. Posizione assisa e stazione eretta non valutabili. Cloni assenti … ipostesia superficiale e profonda prevalentemente distale …”
- Il 30.12.2014 veniva dimesso dall'istituto di riabilitazione Don CH con la diagnosi di “paraparesi maggiore a sx, postumi di frattura vertebrale di L4 trattata chirurgicamente con stabilizzazione con viti trans peduncolari e barre L3-L5 e rioperato per riposizionamento di viti. Epatopatia HCVrelata, ipertensione arteriosa e morbo di Parkinson, ipotiroidismo …”.
- Il 22.08.2015, la Commissione di Avellino riconosceva una invalidità civile del 100% per “esiti di CP_3 frattura di L4 trattata chirurgicamente, esiti di frattura del bacino. Artrosi polidistrettuale. Malattia di parkinson.
Cardiopatia ipertensiva. Ipotiroidismo”:
- Il 21.05.2018 l'esame elettromiografico rilevava “reperti indicativi di sofferenza muscolare neurogena a carico dei muscoli pedidio (L4-L5-S1) destro e sinistro, da patia assonale verosimilmente radicolare”
- Il dott. , medico dell'UOC Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Ariano Irpino (AV), in Per_1 data 26.09.2018 certificava che: “il paziente condotto a visita su carrozzina per ipostenia degli arti inferiori sugli esiti di intervento di stabilizzazione vertebrale L-3, L-5 pre frattura del soma di L- 4 --- Pochi passi vengono compiuti solo con l'aiuto di stampella ed accompagnatore. Riscontro EMG di sofferenza muscolare neurogena e dei nervi peroneali e surali”.
- Il non corretto ed adeguato intervento professionale del sanitario che effettuò l'intervento di ottobre 2014 ha assunto un chiaro ruolo causale nel determinismo del danno biologico subito dal paziente, consistito in:
1) incremento della sintomatologia dolorosa con progressiva compromissione delle vie somatosensoriali, pagina 2 di 12 2) paraparesi irreversibile per ipotrofia, ipostenia delle masse muscolari degli a.i.
3) depressione grave reattiva alla sindrome dolorose resistente ai comuni analgesici.
- Gli errori e le omissioni del sanitario sono quindi inescusabili sia per quanto concerne l'intervento, sia per l'osservazione post-operatoria e della degenza;
- Attualmente, a causa dell'aggravarsi delle sue patologie, è allettato ed intrasportabile.
- di aver inviato in data 06.12.2020 messa in mora alla via pec al fine di rendere edotta Controparte_1 la controparte della malpractise subita e contestualmente per richiedere risarcimento del danno, ma senza alcun riscontro;
- Con ricorso depositato in data 01.04.2021 chiedeva al Tribunale di Salerno un accertamento tecnico preventivo;
- In data 13.10.2021 i CCTTUU depositavano l'elaborato peritale accertando che “Il rapporto di causalità tra mancata azione chirurgica ed offesa consiste nel non aver praticato laminectomia decompressiva quando furono riposizionate le viti fuoriuscite al 2° intervento;
e da alcuni giorni era presente una consistente lombo sciatalgia soprattutto a sinistra,che doveva far sospettare sofferenza radicolare” e quantificando i danni, consistenti in una complicazione prevista dal consenso informato e posteriore al 1° intervento, e nell'aver omesso nel 2° intervento di adottare cautele particolari.
- Seguivano dei tentativi di definizione bonaria anche alla luce delle rilevanti novità probatorie scaturenti dall'esito del giudizio RG 2749/2021, ma senza esito.
Tanto premesso il giusto ricorreva innanzi all'intestato Tribunale per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, documentazione e difesa, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia: a) accertare e dichiarare che il danno subito dal ricorrente è riconducibile alla condotta della struttura sanitaria e dei medici che hanno operato così come risultante dalla perizia resa in contraddittorio nel procedimento
ATP RG 2749/2021 di codesto Ecc.mo Tribunale;
b) Per l'effetto condannare l'
[...]
- P.IVA: -IN Controparte_4 P.IVA_2
PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T., CON SEDE IN VIA SAN LEONARDO , 84125,
SALERNO al risarcimento di tutti i danni accertati dall'istruttoria resa nel procedimento RG 2749/2021, ivi compreso quello morale, da valutarsi secondo giudizio di equità ex art. 1226 c.c. rimesso all'Ecc.mo Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria. c) Sempre in via principale condannare l'
[...]
- P.IVA: -IN PERSONA DEL Controparte_4 P.IVA_2
LEGALE RAPP.TE P.T., CON SEDE IN VIA SAN LEONARDO , 84125, SALERNO al rimborso dell'importo di € 1200 versato ai dottori e in qualità di CTU nel procedimento per accertamento tecnico CP_5 Per_2 preventivo dinanzi al Tribunale Civile di Salerno, R.G. 2749/2021,al pagamento del saldo del decreto di liquidazione
CTU ed alle spese di lite relative al medesimo procedimento da liquidarsi secondo i parametri oltre I.V.A. e C.P.A. o nella misura che verrà ritenuta di giustizia in favore del procuratore antistatario” pagina 3 di 12 Si costituiva l' resistente eccependo la infondatezza della domanda e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Con ordinanza a verbale di udienza del 12.05.22 veniva disposto il mutamento del rito e venivano concessi i termini ex art 183 co 6 c.p.c.
La causa veniva istruita a mezzo CTU medica e rinviata per discussione orale e decisione ex art 281 sexies cpc all'odierna udienza del 10.04.25 con concessione dei termini per una memoria conclusionale, depositata solo dal difensore di parte attrice.
Come sovente accade in questa tipologia di controversie, risulta dirimente ai fini della decisione la consulenza tecnica d'ufficio, che offre al magistrato giudicante l'ausilio indispensabile per l'accertamento di fatti per i quali sono necessari competenze e cognizioni specifiche in una determinata materia specialistica.
Nel caso specifico, non apparendo del tutto esaustiva la perizia resa nell'ambito del procedimento di ATP,
e data la particolarità della situazione, della malattia pregressa di cui era affetto l'attore, lo scrivente tribunale assegnava ad un collegio peritale, l'incarico di rispondere ai seguenti quesiti: “- “1) accerti il CTU, previo esame personale del danneggiato ed esame della documentazione sanitaria prodotta nel fascicolo di parte attrice, nonché di quella, eventuale ed ulteriore, custodita presso strutture sanitarie pubbliche e private che il CTU ritenga assolutamente necessario acquisire, nonché, eventualmente, previa prescrizione al danneggiato di sottoporsi a determinati esami strumentali, se necessari per l'espletamento dell'incarico, la patologia insorta nel paziente a seguito dell'intervento e delle cure ricevute dagli operatori dell'Azienda ospedaliera convenuta, descrivendola sinteticamente;
1.1) nel rispondere al quesito di cui al punto 1 esamini il CTU la perizia svolta nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva ex art 696 bis c.p.c. e le osservazioni critiche ivi formulate dai periti di parte;
è autorizzato sin d'ora a farsi coadiuvare da un professionista di sua fiducia specializzato nella branca di riferimento;
2) accerti il CTU se via sia nesso di causalità diretta tra le condizioni attuali riscontrate nel paziente ed i trattamenti e l'intervento chirurgico operato dai sanitari dell'Azienda ospedaliera;
Parte 3) accerti se i sanitari dell' abbiano seguito le linee guida del settore previste per la tipologia di intervento e/o trattamento erogato al paziente;
valuti la correttezza nella esecuzione dell'intervento descritto in citazione e determini se la degenerazione del quadro clinico del paziente fino alla condizione attuale sia riconducibile alla omissione del 2° intervento di laminectomia decompressiva;
3.1. in caso di risposta affermativa al quesito precedente, stimi il CTU la possibilità – misurata in percentuale – che l'attuale quadro clinico deteriorato del paziente non si sarebbe verificato ove i sanitari lo avessero tempestivamente sottoposto ad intervento di laminectomia decompressiva;
3.2. in caso di risposta negativa, invece, al quesito di cui al punto 3, ed esclusa la responsabilità dei sanitari Parte dell' , descriva il CTU le possibili cause della degenerazione delle condizioni fisiche del paziente, evidenziando l'incidenza concausale che possano aver assunto su tale degenerazione le patologie pregresse di cui l'attore danneggiato era affetto;
pagina 4 di 12 Parte 4) in caso di accertamento della responsabilità medica dei sanitari dell , quantifichi il CTU il danno biologico che ne è scaturito, precisando se vi siano possibilità di guarigione;
6) stimi le spese mediche sostenute sinora dall'attore e quelle che ancora dovrà presumibilmente ancora sostenere”.
Espletate le operazioni peritali, compiuta la visita del paziente ed esaminata la documentazione agli atti, il collegio peritale innanzitutto ricostruiva la storia sanitaria del paziente rammentando che: - Parte_1
, di anni 72, alla data del 30.11.2023 era affetto da grave deficit motorio da morbo di Parkinson in
[...] stadio avanzato in soggetto con grave declino cognitivo, epatite C, aritmia da Fibrillazione Atriale e in anamnesi remota con frequenti episodi di lombosciatalgia dall'età di quarantatrè anni;
- a causa delle sue condizioni cliniche, durante la visita medico legale evidenziava deficit cognitivo e deambulatorio;
- Il
, in anamnesi per episodi di lombosciatalgia da circa trent'anni, si sottoponeva, in data 7.10.2014, Pt_1 ad intervento di osteosintesi di L4-L5 per crollo vertebrale di L4 causato da caduta accidentale;
la raccolta anamnestica pre-operatoria metteva in luce il morbo di Parkinson, l'epatite C, l'ipertensione, ipotiroidismo post-tiroidectomia totale e la fibrillazione atriale;
- l'intervento chirurgico consisteva nella stabilizzazione della frattura con viti transpeduncolari e barre L3-L5; - a causa della migrazione delle viti peduncolari, il periziato si sottoponeva ad ulteriore intervento di riposizionamento delle stesse in data 18.10.2014; - dopo le dimissioni con prescrizione dei presidi posturali quali il busto ortopedico e senza particolari complicanze, il seguiva un percorso riabilitativo presso il Polo Specialistico Fondazione “Don Carlo CH”, Pt_1
Ospedale G. Criscuoli, Sant'Angelo dei Lombardi (AV), ove la valutazione fisiatrica alla presa in carico così citava: “lombalgia cronica con sintomatologia algo-parestesica irradiata al gluteo dx ed all'arto inf sin (tipo addormentamento), riferita in fase di regressione. Alla mobilizzazione passiva limitati e dolenti ai gradi estremi l'intra ed extra rotazione delle anche, in particolare a sin;
liberi ed indolenti gli altri distretti articolari degli arti inferiori. Non valutabile il segno di Lasegue bilaterale per il dolore e per la marcata contrattura- retrazione della muscolatura posteriore.
Paraparesi a gradiente decrescente prossimo-distale da maggiore compromissione arto inf sin, con motilità attiva completa contro gravità ma non contro resistenza. Normotonia muscolari arto inferiori (secondo scala Ashworth grado 0). Passaggi posturali elementari;
possibili tutti con maggiore assistenza previo posizionamento di busto lombare (già prescritto ma ancora non in possesso del paziente). Posizione assisa e stazione eretta: non valutabili (in attesa del suddetto busto ortopedico). Cloni: assenti. Sensibilità superficiali e profonde: ipoestesia superficiale e profonda prevalentemente distale. Disabilità secondo scala
M.B. I 45/100: necessita di moderata assistenza nello svolgere le comuni ADL (Attività di Vita Quotidiana); - la valutazione fisiatrica alla dimissione invece ravvisava: “…rispetto all'ingresso netto miglioramento della sindrome algo-parestesica e del R.O.M. possibile non doloroso al tratto lombo-sacrale ed agli arti inferiori;
ridotta la contrattura retrazione della muscolatura posteriore del tratto lombo-sacrale e dei muscoli ischio-crurali bilateralmente. Paraparesi
(maggiore a sinistra), in fase di recupero, con motilità attiva contro moderata resistenza tranne distretti distali, con normotonia muscolare. Migliorata l'esecuzione dei passaggi posturali elementari: possibili tutti con minima assistenza e previo posizionamento del corsetto ortopedico “Spinal Plus” (in suo possesso). Posizione assisa: autonoma e sufficientemente stabile. pagina 5 di 12 Stazione eretta: possibile con moderata assistenza (doppio appoggio). Deambulazione: possibile con moderata assistenza
(deambulatore), con discreto schema del passo, con appena sufficiente rotolamento dei piedi durante la fase “dinamica” del passo, per brevi tratti per facile affaticabilità. Disabilità secondo scala M.B.I. 57/100: necessita di moderata assistenza nello svolgere le comuni ADL (Attività di Vita Quotidiana) ...il paziente necessita di DEAMBULATORE
PIEGHEVOLE (codice 1206.09.003)…eviti sforzi fisici in flessione a carico del tratto lombo-sacrale e pesi eccessivi;
continui ad utilizzare il a breve visita neurochirurgica di Parte_3 controllo da chi ha eseguito l'intervento chirurgico…pratichi tra circa 2 mesi visita fisisatrica di controllo presso specialista di fiducia…Resti sotto costante controllo medico specialistico (Internista- Neurochirurgo- Fisiatra); si affida al medico curante.
Alla voce anamnesi patologica remota si evidenzia: “… dall'età di 43 aa circa frequenti e ripetuti episodi di lombosciatalgia…”; in data 26.11.2015, il Centro Medico Legale di Avellino gli diagnosticava: “esiti di CP_3 frattura vertebrale di L4 trattata chirurgicamente. Esiti di frattura di bacino. Artrosi polidistrettuale. CP_6
. Cardiopatia ipertensiva. Ipotiroidismo. INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa al
[...]
100%.”; - in data 21.5.2018, il Centro Diagnostico salernitano CE.DI.SA, praticava un esame elettromiografico da cui emergeva: “Reperti elettromiografici indicativi di sofferenza muscolare neurogena a carico dei muscoli pedidio (L$-L5-S1) destro e sinistro da patia assonale verosimilmente radicolare.”, cui seguivano in data
26.9.2018 una visita ortopedica specialistica, U.O.C P.O. di Ariano Irpino, Controparte_7
: “paziente condotto a visita su carrozzina per ipostenia degli arti inferiori sugli esiti di intervento di stabilizzazione
[...] vertebrale L3-L5 per frattura del soma di L4. Atteggiamento camptocornico. Pochi passi vengono compiuti solo con l'aiuto di stampella e di accompagnatore. Riscontro EMG di sofferenza muscolare neurogena a carico dei muscoli pedidii di dx e sinistra. Concomitante ernia discale C3-C4 e patologia disco artrosica C6-C7 e moderata stenosi canalare L3-L4, L4-L5,
ED L5-S1. Si segnala la coesistenza di m. di Parkinson.” e le visite neurologiche in data 17.1.2019 e 27.5.2019
(Unità Operativa Complessa di Neurologia, Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati, Avellino) con la seguente diagnosi: “Malattia di Parkinson… pratichi fisiochinesiterapia domiciliare trisettimanale…in corso di parestesia fastidiosa agli arti inferiori riprenda terapia… Si certifica che il sig. affetto da malattia di Parkinson in Parte_4 fase avanzata, complicata da fluttuazioni motorie. Tale patologia, soprattutto nelle fasi di blocco, rende difficile la deambulazione e fare le scale.”. – i periti nominati in sede accertamento tecnico preventivo ex art 696 bis cpc dal Tribunale di Salerno concludevano: “il rapporto di causalità tra mancata azione chirurgica ed offesa consiste nel non aver praticato laminectomia decompressiva quando furono riposizionate le viti fuoriuscite al 2° intervento;
e da alcuni giorni era presente una consistente lombosciatalgia soprattutto a sinistra che doveva far sospettare sofferenza radicolare.
EVOLUZIONE: inizialmente deambulazione possibile con modesta assistenza al presidio di appoggio. Successivamente, deficit deambulatorio aggravatosi anche per l'avanzare del morbo di Parkinson, presente già all'epoca del trauma…i Medici omisero, al 2° intervento di praticare laminectomia decompressiva. I danni sono conseguenza della violazione dei doveri di diligenza e prudenza, con omissione, un po' giustificata, per quanto si dirà di attenenersi alle regole scientifiche e pratiche proprie del settore della specialità. Danno alla salute così quantificabile: ITT: giorni 57. ITP al 75%: giorni 20. ITP al pagina 6 di 12 50%: giorni 20. Danno alla salute da paraparesi maggiormente a sinistra, nella misura del 22%”. - Indi il Collegio peritale accertava che: la vicenda clinica iniziava allorquando il periziato, già sofferente da circa 30 anni di episodi ricorrenti di lombosciatalgia, a causa del trauma al rachide lombare da caduta accidentale, si sottoponeva, in data 7.10.2014, ad intervento chirurgico per frattura e crollo del soma L4 che consisteva nell'applicazione di mezzi di sintesi (viti transpeduncolari) tra le vertebre L3-L5. - Il decorso post- operatorio era regolare fino al riscontro della migrazione delle suddette viti le quali venivano riposizionate mediante un nuovo accesso chirurgico praticato in data 18.10.2014 sempre nell'ospedale
[...] di Salerno. Il decorso anche in questo caso appariva regolare e senza complicanze;
Controparte_4 la frattura vertebrale del corpo di L4, da causa traumatica, è stata correttamente trattata mediante intervento chirurgico di osteosintesi posteriore con viti transpeduncolari impiantate nei corpi vertebrali di
L3 ed L5 e barre di fissazione;
il secondo intervento, scaturito da una complicanza del primo intervento prevedibile ma non prevenibile, veniva effettuato correttamente mediante l'espianto delle viti di L5 migrate ed il riposizionamento allo stesso livello di viti di 45 mm Ø mm;
la laminectomia decompressiva, la cui mancata esecuzione è contestata dalla parte attrice e dalle conclusioni dell'Accertamento Tecnico
Preventivo non era indicata in quanto, per quanto si può ricavare dall'esame degli atti, non c'erano segni di dislocamento del muro posteriore nè di presenza di frammenti ossei che potevano essere causa di una compressione a carico delle radici lombari;
infatti la laminectomia a completamento di intervento di osteosintesi posteriore con viti e barre viene eseguita nel caso di compressione delle strutture endocanalicolari (nel caso in oggetto le radici nervose lombari presenti all'interno del sacco durale), cosa non evidente e non desumibile nella vicenda in oggetto, seppure secondo un ragionamento del “più probabile che non”, per le seguenti ragioni: esaminando la documentazioni in Atti non emergono dalla cartella clinica e dalla relazione di dimissione del e dalle relazioni alla presa in carico e Controparte_4 alla dimissione della fondazione Don Carlo CH di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) dell'evidenze sintomatologiche che potessero preannunciare un insuccesso degli interventi eseguiti. Infatti, in ordine cronologico, la relazione di dimissione dell'AO di Salerno affermava “…alla dimissione non evidenzia deficit focali della forza agli arti, il paziente non lamenta dolore in nessuna sede. La ferita chirurgica è in ordine” con consiglio ad indossare busto ortopedico. La valutazione fisiatrica, all'accesso nella struttura riabilitativa nei primi giorni di novembre 2014, così citava: “...lombalgia cronica con sintomatologia algo- parestesica irradiata al gluteo dx ed all'arto inf sin (tipo addormentamento), riferita in fase di regressione. Alla mobilizzazione passiva limitati e dolenti ai gradi estremi l'intra ed extra rotazione delle anche, in particolare a sin;
liberi ed indolenti gli altri distretti articolari degli arti inferiori. Non valutabile il segno di Lasegue bilaterale per il dolore e per la marcata contrattura- retrazione della muscolatura posteriore.
Paraparesi a gradiente decrescente prossimo-distale da maggiore compromissione arto inf sin, con motilità attiva completa contro gravità ma non contro resistenza…”, con alla voce anamnesi patologica remota: “…dall'età di 43 aa circa frequenti e ripetuti episodi di lombosciatalgia…”. Trattasi della descrizione appropriata per un paziente con pagina 7 di 12 lombosciatalgia cronica appena sottoposto ad intervento al rachide lombare per frattura vertebrale e con sintomatologia in regressione e miglioramento previo l'indossamento, per l'esecuzione di alcuni movimenti, del corsetto lombare.
– aggiungeva il collegio peritale – era soggetto, da circa trenta anni, ad episodi Parte_1 di lombalgia cronica, disturbo evidentemente compatibile con quanto obiettivato dalle visite fisiatriche e neurochirurgiche effettuate nella clinica riabilitativa. Inoltre, è pacifico che, visto l'intervento invasivo al rachide lombare per la frattura da trauma subìto, egli potesse avere un'accentuazione temporanea nel post- operatorio delle disestesie distali e della paraparesi a gradiente decrescente prossimo-distale descritte, in quanto molto più probabilmente compatibili con una sofferenza neurogena radicolare preesistente, piuttosto che con l'intervento di osteosintesi eseguito.
Sottolineava il collegio che, a riprova del fatto che la patologia di cui era affetto l'attore derivasse da una preesistenza acuita dall'intervento chirurgico, la valutazione fisiatrica alla presa in carico (data
3.11.2024) del Polo Specialistico Riabilitativo di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) parlava di “lombalgia cronica
(e non acuta e quindi non riferibile all'intervento di soli sedici giorni prima) con sintomatologia algo- parestetica…in fase di regressione”, e la relazione fisiatrica di dimissione dalla stessa struttura che parla di
“…netto miglioramento della sindrome algo- parestetica e del R.O.M. possibile e non doloroso al tratto lombo-sacrale ed agli arti inferiori…paraparesi …in fase di recupero, con motilità attiva contro moderata resistenza…Migliorata l'esecuzione dei passaggi posturali elementari: possibili tutti con minima assistenza e previo posizionamento del corsetto ortopedico “Spinal
Plus”…Posizione assisa autonoma e sufficientemente stabile…stazione eretta: possibile con moderata assistenza …
Deambulazione: possibile con moderata assistenza…”. Trattasi di una descrizione totalmente compatibile con una buona riuscita senza complicanze dell'intervento di frattura al rachide lombare in un soggetto con lombosciatalgia cronica da circa trent'anni.
Evidenziavano i periti che da un esame specialistico, un'elettromiografia (EMG) avente data del
21.5.2018, dunque a tre anni e mezzo dall'evento, si diagnosticava: “Reperti elettromiografici indicativi di sofferenza muscolare neurogena a carico dei muscoli pedidio (L4-L5-S1) destro e sinistro da patia assonale verosimilmente radicolare”, ma sottolineavano che la sofferenza radicolare descritta è probabilmente una condizione preesistente all'intervento; infatti, seppure si volesse attribuirne la causa all'asserita compressione iatrogena radicolare (di cui si ribadisce non si ha evidenza in alcun referto/certificato), la distanza temporale con l'evento (18.10.2014) è eccessiva e non può soddisfare uno dei criteri medico legali richiesti e necessari per la formulazione del nesso di causalità. Nella vicenda del sig. , infatti, eccetto Parte_1 probabilmente del criterio topografico, sono assenti tutti gli altri criteri essenziali per stabilire il nesso di causalità fra la condotta e l'evento (cronologico, di efficienza quantitativa ed adeguatezza qualitativa o modale, di esclusione di altre cause, di seriazione nel tempo dei fenomeni morbosi).
pagina 8 di 12 Evidenziava ancora il collegio peritale che attualmente il è affetto dal peggioramento Pt_1 neurodegenerativo del Morbo di Parkinson che lo costringe ad una grave limitazione motoria e funzionale che non sono riferibili agli eventi che lo hanno interessato circa nove anni fa;
pertanto, la sintomatologia descritta e documentata dal 18.10.2014 e fino al 30.12.2014, non è in nesso causale con quanto contestato agli operatori sanitari del reparto di Neurochirurgia dell' . CP_8
Il collegio esaminava altresì la consulenza svolta nel procedimento di ATP evidenziando che fosse sommaria e priva delle principali basi per l'individuazione del nesso di causalità e con conclusioni raggiunte in maniera, apparentemente, meramente assertive.
Indi il Collegio peritale rassegnava le seguenti conclusioni:
“il sig. è attualmente affetto da grave deficit motorio da morbo di Parkinson in stadio avanzato Parte_1 in soggetto con grave declino cognitivo, epatite C, aritmia da Fibrillazione Atriale e in anamnesi remota con frequenti episodi di lombosciatalgia dall'età di quarantatrè anni. Le suddette condizioni morbose non sono in nesso di causalità con il duplice intervento al rachide del 2014 effettuato nell'AO e di Salerno. Controparte_4 Controparte_1
La frattura vertebrale del corpo di L4, da causa traumatica, è stata correttamente trattata mediante intervento chirurgico di osteosintesi posteriore con viti transpeduncolari impiantate nei corpi vertebrali di L3 ed L5 e barre di fissazione.
Il secondo intervento, scaturito da una complicanza del primo intervento prevedibile ma non prevenibile, veniva effettuato correttamente mediante l'espianto delle viti di L5 migrate ed il riposizionamento allo stesso livello di viti di 45 mm
Ø mm..
La laminectomia decompressiva, la cui mancata esecuzione è contestata dalla parte attrice e dalle conclusioni dell'Accertamento Tecnico Preventivo redatto dal dott. non era indicata in quanto, per quanto si può Persona_3 ricavare dall'esame degli atti, non c'erano segni di dislocamento del muro posteriore nè di presenza di frammenti ossei che potevano essere causa di una compressione a carico delle radici lombari.
Infatti la laminectomia a completamento di intervento di osteosintesi posteriore con viti e barre viene eseguita nel caso di compressione delle strutture endocanalicolari (nel caso in oggetto le radici nervose lombari presenti all'interno del sacco durale), cosa non evidente e francamente non presumibile nella vicenda in oggetto, anche secondo un ragionamento del “più probabile che non”, per le seguenti ragioni: esaminando la documentazioni in Atti non emergono dalla cartella clinica e dalla relazione di dimissione del e dalle relazioni alla presa in carico e alla dimissione della fondazione Don Controparte_4
Carlo CH di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) delle evidenze cliniche che potessero preannunciare un insuccesso degli interventi eseguiti. la consulenza svolta nell'ambito di ATP ex art. 696 bis c.p.c. appare scarna nei contenuti e sommaria rispetto al caso clinico in oggetto e carente metodologicamente in relazione all'individuazione del nesso di causalità e con delle conclusioni raggiunte in maniera, apparentemente, assertiva. Inoltre, lo stesso elaborato, sottoscritto dal solo medico legale dott. Per_3 nonostante il duplice incarico col professionista di branca, è privo di adeguata discussione medico legale con
[...] omissione delle motivazioni delle conclusioni a cui i Consulenti sono addivenuti, e che noi non condividiamo. pagina 9 di 12 la sofferenza radicolare descritta secondo il criterio del “ più probabile che non” è correlata ad una condizione preesistente all'intervento e, seppure si volesse attribuirne la causa all'asserita compressione iatrogena radicolare (di cui si ribadisce non si ha evidenza in alcun referto/certificato), dagli Atti non ci sono evidenze che i disturbi prevalentemente deambulatori obiettivati nel post-operatorio siano connessi con un eventuale insuccesso del secondo intervento del 18.10.2014.
Al contrario possono essere messi in relazione con la lombosciatalgia cronica di cui il soffriva dall'età di Pt_1 quarantatrè anni. Inoltre, per quanto riguarda l'EMG che referta la sofferenza neurogena, la distanza temporale con l'evento
(18.10.2014) è eccessiva e non può soddisfare uno dei criteri medico legali richiesti e necessari per la formulazione del nesso di causalità (criterio temporale).
Non sono ravvisabili profili di imperizia, imprudenza e negligenza o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
Le condizioni attuali del GIUSTO sono attribuibili esclusivamente allo stadio avanzato della malattia degenerativa qual è il Morbo di Parkinson. Un'eventuale responsabilità nell'operazione di neurochirurgia del 2014 avrebbe determinato una sintomatologia più grave e diversa da quella dedotta dalla documentazione sanitaria in Atti già nei due mesi successivi all'intervento. Inoltre la mancanza di visite ed esami specialistici già durante il ricovero nella struttura riabilitativa di Sant'Angelo dei Lombardi e per i seguenti tre anni e mezzo, escludono fortemente la responsabilità, anche nei termini del “più probabile che non” che la dottrina civilistica impone, degli operatori sanitari intervenuti nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale di Salerno”
Inviata la bozza alle parti, pervenivano osservazioni dal CTP di parte attrice secondo cui dalla visione dell'esame specialistico di risonanza magnetica al rachide, che il collegio peritale non è riuscito ad acquisire benchè regolarmente richiesto, sarebbero potute emergere eventuali compressioni della radice nervosa oggetto della discussione, ma il Collegio peritale ha ribadito che non si tratta dell'unica spiegazione alle conclusioni, in quanto sono carenti, eccetto uno, tutti i criteri medico legali per l'identificazione del nesso causale.
Inoltre la storia clinica del sig. , obiettivata alla dimissione e nei mesi successivi durante il Pt_1 trattamento riabilitativo, è in linea con il successo dell'intervento subito e con la lombalgia cronica di cui soffriva dall'età di quarantatrè anni e non correlata con l'osteosintesi del rachide.
L'attuale paraparesi, cui fa riferimento il ctp, è l'evoluzione degenerativa del morbo di Parkinson.
Le conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite, meritano condivisione e possono essere poste da questo giudicante a fondamento della decisione (Cass. sent. n. 7341/04).
Il collegio di periti ha evidenziato con motivazioni accurate, approfondite e logiche, la lacunosità della perizia resa in sede di ATP, e che nonostante la mancata visione della Risonanza Magnetica Nucleare dell'Ospedale (non acquisita nonostante l'autorizzazione del Controparte_4 pagina 10 di 12 Giudicante), non si sarebbe pervenuti ad un'affermazione di responsabilità dei sanitari dell
[...] convenuta, neppure secondo la regola del più probabile che non, giungendo a tale conclusione CP_1 dalla valutazione fisiatrica alla presa in carico (data 3.11.2024) del Polo Specialistico Riabilitativo di
Sant'Angelo dei Lombardi (AV) che parla di “lombalgia cronica (e non acuta e quindi non riferibile all'intervento di soli sedici giorni prima) con sintomatologia algo-parestetica…in fase di regressione”. Ha aggiunto il collegio peritale che i sanitari dell' hanno rispettato le buone pratiche Controparte_1 nell'esecuzione anche del 2° intervento chirurgico e che la laminectomia decompressiva, la cui mancata esecuzione è contestata dalla parte attrice e dalle conclusioni dell'Accertamento Tecnico Preventivo non era indicata in quanto, dall'esame degli atti, non c'erano segni di dislocamento del muro posteriore nè di presenza di frammenti ossei che potevano essere causa di una compressione a carico delle radici lombari
Si richiama, in materia di nesso di causalità e di concause, l'enunciato degli reso con Parte_5 sentenza 5.07.04 n. 12273 secondo cui “antecedente causale del decesso è, secondo l'interpretazione prevalente dell'articolo 41 c.p., ogni antecedente “in mancanza dei quali un evento dannoso non si sarebbe verificato”, sia quelli diretti e prossimi, sia quelli indiretti e remoti. Se è vero, nel caso di specie, che la morte del danneggiato è intervenuta anche in conseguenza delle sue pregresse condizioni di salute, si può affermare, tuttavia, che la caduta non è la mera occasione di fatto in cui tali condizioni sono peggiorate, ma riveste anche il ruolo di vero e proprio antecedente logico-giuridico senza il quale non si sarebbero verificate le conseguenze successive – fra cui, senz'altro anche la morte”. In materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
ove, invece, quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con-causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre "ipso facto" ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del "quantum" risarcitorio”.
(Corte di Cass. Sent. n. 5737 del 24/02/2023). pagina 11 di 12 Traslando tali rilievi al caso che ci occupa, la pregressa patologia del sig costituisce Pt_1
l'antecedente dotato in concreto di efficienza causale in relazione alle attuali condizioni sanitarie in cui versa e non l'intervento dei sanitari dell'Az Osp Ruggi d'Aragona.
La domanda risarcitoria pertanto è infondata, non essendo emerso dall'istruttoria che l'evento dannoso descritto in citazione sia riconducibile a specifiche responsabilità dei sanitari, neppure nella formula del più probabile che non, non essendovi alcuna evidenza scientifica.
Le spese di questo giudizio vanno compensate alla luce della complessità delle questioni affrontate,
e delle conclusioni rassegnate dai periti nel procedimento di ATP, sulla base delle quali l'attore è stato indotto ad incardinare l'odierno giudizio.
Le spese di CTU già liquidate vengono invece poste a carico dell'attore, sul quale rimarranno a carico le spese del procedimento di ATP incardinato su suo impulso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice dr Gustavo Danise, sulla domanda di risarcimento danni spiegata da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così
[...] definitivamente pronuncia:
1) rigetta la domanda attorea;
2) compensa integralmente le spese di questo giudizio;
3) pone definitivamente a carico dell'attore il compenso al collegio peritale già liquidato con separato decreto;
Così deciso in Salerno
10.04.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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