TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/04/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo - Sez. Civ. – così composto: dott. Eugenio Maria Turco - presidente dott. ssa Francesca Capuzzi – giudice rel. dott. Davide Palmieri - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2890/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto DIVORZIO CONTENZIOSO, pendente
TRA
(nata a [...] il [...] e residente a [...]), Parte_1
elettivamente domiciliata in Viterbo, Via G. Marconi n. 7, presso lo studio dell'avv. Paola Mangano che la rappresenta e difende giusto mandato in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE
E
(nata a [...] il [...] e residente in [...]) Controparte_1
elettivamente domiciliato in Ronciglione, Via Ex Ospedale n. 15, presso lo studio dell'avv. Alessia
Colonna, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 14 dicembre 2022 la sig.ra chiedeva che fosse pronunciata la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il sig. in Capranica il Controparte_1
26.7.1998. Dall'unione erano nati due figli: (Viterbo, 30.7.2000) e (Bracciano, Per_1 Per_2
19.7.2006). A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione consensuale omologata il 5 febbraio 2018, e che da quel momento era cessata ogni convivenza. Chiedeva contestualmente l'aumento del contributo per il mantenimento dei due figli, nonché modifiche rispetto a quanto concordato in sede di separazione.
Il sig. nel costituirsi e non contestando i presupposti della cessazione degli effetti civili, si CP_1
opponeva alla modifica delle condizioni della separazione richieste dalla moglie.
Con sentenza non definitiva n. 683/2023 il Tribunale di Viterbo ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 26 luglio 1998 a Capranica tra le parti e, rimessa la causa sul ruolo istruttorio per l'ulteriore prosieguo, acquisiti documenti prodotti, la causa
è stata trattenuta in decisione all'udienza del 11 dicembre 2024, sostituita con deposito di note scritte, previa assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 cpc.
In via preliminare va detto che il presente giudizio ha ad oggetto solo la regolamentazione dei rapporti economici tra le parti in relazione all'obbligo di mantenimento dei figli che, pur essendo entrambi maggiorenni, poiché nelle more del giudizio ha compiuto 18 anni anche la figlia , Per_2
non sono economicamente indipendenti, essendo entrambi ancora studenti.
Le questioni economiche estranee al regime patrimoniale della famiglia e relative alla gestione dei beni comuni della signora e del signor non potranno essere oggetto di alcuna Pt_1 CP_1
statuizione in questa sede poiché il tribunale è stato adito con un ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio e delle conseguenze economiche ad essa strettamente correlate, relative al mantenimento dei figli e all' eventuale richiesta di assegno divorzile, che però non è stata avanzata.
La raggiunta maggiore età dei figli comporta che nulla deve essere disposto in ordine al regime di frequentazione con il padre, che i ragazzi concorderanno di volta in volta con lui in relazione alle esigenze comuni.
Sotto il profilo economico è pacifico che sia che studiano ancora e vivono con la Per_1 Per_2
madre in una casa sita Capranica, via Padre Luigi Monti n. 15 in comproprietà tra le parti ove la ricorrente e i figli si sono trasferiti subito dopo la separazione, previo accordo con il sig. CP_1
mentre quest'ultimo è rimasto a vivere nella casa coniugale di Capranica, in via Forno di Mezzo n.
13.
Il cambio di domicilio della madre e dei figli in occasione della disgregazione del nucleo familiare non preclude l'assegnazione dell'immobile alla ricorrente poiché lì sono collocati stabilmente i figli fin dall'epoca della separazione e, quindi, sussiste l'interesse della prole a mantenere l'ambiente di vita ivi ricreato. Nessuna determinazione deve essere presa in ordine all'assegnazione della casa, che era stata coniugale, in favore del signor trattandosi di questione estranea alla regolamentazione degli CP_1
interessi della famiglia e ricadente, invece, nella comunione ordinaria tra le parti, a cui sono rimesse le relative decisioni.
In ogni caso, il tribunale prende atto dell'accordo degli ex coniugi in ordine al fatto che il signor continuerà ad abitare nella suddetta casa, per le ricadute reddituali positive che la CP_1
disponibilità di un alloggio comporta, con conseguente incidenza sull'entità del contributo al mantenimento dei figli di cui appresso si dirà.
In proposito va detto che dalla documentazione depositata in atti si evince la differenza reddituale delle parti poiché il signor a un reddito di circa € 35.000 l'anno, mentre quello della signora CP_1
è di circa € 21.000 annui (cfr ultime dichiarazioni di redditi in atti); come si è detto, gli ex Pt_1
coniugi hanno entrambi una casa di abitazione e dividono al 50% il canone di locazione dell'immobile in comproprietà sito in Capranica vicolo Forno di Mezzo n. 3, ritraendone la somma di circa € 150 mensili.
Va inoltre considerato che, come risulta dalla documentazione bancaria depositata in atti, il signor orrisponde le rate residue pari a circa € 550 mensili per la restituzione di un mutuo che era CP_1
stato acceso da entrambi gli ex coniugi, mentre la signora a contratto un prestito personale Pt_1
findomestic per la somma di € 3.700, al fine di finanziare gli studi universitari del figlio che Per_1
deve restituire in 36 rate di circa € 120 ciascuna e ha stipulato una polizza di assicurazione sulla vita nell'interesse della figlia per € 50 mensili. Per_2
Fermo restando che grava su ciascuno dei contraenti l'obbligo di adempimento delle obbligazioni su indicate, l'effettiva e concreta ripartizione del loro peso economico deve essere considerato ai fini della determinazione del contributo al mantenimento da porre a carico del signor che, CP_1
da un lato, paga il mutuo comune con la signora , dall'altra, non può ritenersi estraneo agli Pt_1
obblighi economici che quest'ultima ha ragionevolmente assunto nell'interesse dei figli comuni.
Pertanto, considerato il divario economico esistente tra le parti, l'età dei figli, le cui esigenze vanno via via aumentando con la crescita, le obbligazioni gravanti su ciascuna delle parti nell'interesse comune e nell'interesse dei figli e il fatto che questi ultimi vivono stabilmente con la madre, su cui di conseguenza gravano le maggiori spese quotidiane, deve essere posto a carico del signor CP_1
l'obbligo di corrispondere alla signora n importo pari ad € 600 mensili, oltre il 50% delle Pt_1
spese straordinarie indicate nel protocollo vigente presso il tribunale di Viterbo. Nessuna altra disposizione deve essere adottata in relazione alla gestione economica degli interessi comuni derivanti dalla multiproprietà dell'immobile in Calabria, che rientra nella comunione ordinaria, né in relazione alle pretese restitutorie per l'adempimento di cartelle esattoriali pagate dalla signora in quanto estranee al thema decidendum afferente al mantenimento dei figli. Pt_1
Quanto all'assegno unico la percezione al 50% da parte degli ex coniugi è congrua e coerente rispetto all'entità del mantenimento in favore dei figli disposto a carico del padre.
Le spese di lite, attesa la natura degli interessi dedotti, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma di € Controparte_1 Parte_1
600 mensili (€ 300 per figlio) quale contributo al mantenimento dei figli e e Per_1 Per_2
l'obbligo di pagamento del 50% delle spese straordinarie come definite dal protocollo in vigore presso il tribunale di Viterbo, oltre rivalutazione Istat.
2. assegna la casa di Capranica, via Padre Luigi Monti n. 15 a in ragione della Parte_1
convivenza con i figli Persona_3 Persona_4
3. dichiara non luogo a provvedere su ogni altra domanda;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 3 aprile 2025
L'estensore Il presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Dott. Eugenio Maria Turco