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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/07/2025, n. 3337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3337 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1081/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Gabriella Paterniti;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 14 luglio 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 25 gennaio 2024 Parte_1 ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 4436/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, per l'accertamento del possesso dei requisiti sanitari necessari ad ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità a far data dalla presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., il quale, a suo parere
1 (riportandosi alle considerazioni rese dal proprio consulente di parte), non avrebbe valutato esattamente tutte le patologie (cfr. ricorso).
L' costituitosi con memoria del 13 dicembre 2024, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, occorre dare immediatamente atto che nel corso della fase di merito del procedimento è stato disposto il richiamo del c.t.u. per esaminare le doglianze attore insieme alla nuova documentazione medica prodotta in fase di opposizione (cfr. ordinanza del 7 gennaio 2025).
Ebbene, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal dott. con la Persona_1
relazione integrativa depositata il 29 maggio 2025, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza con altro esperto (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”).
Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni del c.t.u. (secondo cui Parte_1
non presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità),
[...]
meritano di essere preferite rispetto a quelle del c.t.p. non soltanto perché dettagliate e ampiamente argomentate, ma soprattutto perché la contrapposta valutazione del c.t.p. risulta completamente scevra da ogni (indispensabile) riferimento ai codice della tabella ministeriale utilizzata per il calcolo dell'invalidità: in questo senso le conclusioni del c.t.p. risultano evidentemente apodittiche e, come tali, non condivisibili (cfr. le due relazioni).
Alla luce delle superiori considerazioni, le valutazioni del c.t.u. meritano essere pienamente condivise, non sussistendo gravi motivi per rinnovare le operazioni con altro esperto (art. 196 c.p.c.).
Pertanto, l'opposizione va respinta e conseguentemente va dichiarato che
[...] non presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di Parte_1
inabilità.
2 Nonostante l'esito della lite (art. 91 c.p.c.), il ricorrente va esentato dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non Parte_1
presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità; dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di CP_1 Parte_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato CP_1
decreto.
Così deciso il 15/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1081/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Gabriella Paterniti;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 14 luglio 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 25 gennaio 2024 Parte_1 ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 4436/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, per l'accertamento del possesso dei requisiti sanitari necessari ad ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità a far data dalla presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., il quale, a suo parere
1 (riportandosi alle considerazioni rese dal proprio consulente di parte), non avrebbe valutato esattamente tutte le patologie (cfr. ricorso).
L' costituitosi con memoria del 13 dicembre 2024, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, occorre dare immediatamente atto che nel corso della fase di merito del procedimento è stato disposto il richiamo del c.t.u. per esaminare le doglianze attore insieme alla nuova documentazione medica prodotta in fase di opposizione (cfr. ordinanza del 7 gennaio 2025).
Ebbene, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal dott. con la Persona_1
relazione integrativa depositata il 29 maggio 2025, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza con altro esperto (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”).
Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni del c.t.u. (secondo cui Parte_1
non presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità),
[...]
meritano di essere preferite rispetto a quelle del c.t.p. non soltanto perché dettagliate e ampiamente argomentate, ma soprattutto perché la contrapposta valutazione del c.t.p. risulta completamente scevra da ogni (indispensabile) riferimento ai codice della tabella ministeriale utilizzata per il calcolo dell'invalidità: in questo senso le conclusioni del c.t.p. risultano evidentemente apodittiche e, come tali, non condivisibili (cfr. le due relazioni).
Alla luce delle superiori considerazioni, le valutazioni del c.t.u. meritano essere pienamente condivise, non sussistendo gravi motivi per rinnovare le operazioni con altro esperto (art. 196 c.p.c.).
Pertanto, l'opposizione va respinta e conseguentemente va dichiarato che
[...] non presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di Parte_1
inabilità.
2 Nonostante l'esito della lite (art. 91 c.p.c.), il ricorrente va esentato dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non Parte_1
presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità; dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di CP_1 Parte_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato CP_1
decreto.
Così deciso il 15/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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