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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/11/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1783/2023 RG avente ad oggetto:
“revoca reddito di cittadinanza”
TRA
- rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1
PP CR ed elettivamente domiciliata come in ricorso,
- ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro tempore – rappresentata e difesa dall'Avvocato APRILE
GI ed elettivamente domiciliata in SANTA CROCE 929 30100 VENEZIA,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 44 d.lgs. 286/1998, art. 28 d.lgs. 150/2011 e art. 281- decies segg. c.p.c. depositato in data 23/09/2023 la ricorrente, come sopra in epigrafe indicata, chiede “ in via preliminare: disporre la sospensione ex art. 295
c.p.c. del presente giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale, giusta l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano – sez. Lavoro-, emessa nel procedimento recante r.g. 943/21, trattandosi di questione dalla cui definizione dipende la decisione della presente causa. Disporre la sospensione dell'efficacia del provvedimento del 16.09.2022, notificato il 26.09.2022, protocollo n. 2021-4276934, con il quale comunicava alla Controparte_2
signora la revoca del beneficio relativo alla Parte_1
1 domanda di reddito di cittadinanza protocollo RDC-2021-4276934. nel merito: -
Accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' consistente nell'aver adottato nei confronti della ricorrente il CP_1
provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza di cui all'art. 2, comma I lettera
a), 2) della L. 26/19, a causa della mancanza del requisito dei 10 anni di pregressa residenza in Italia, pur a fronte della circostanza che la stessa risiedeva in Italia da oltre cinque anni, era sposata con un cittadino italiano e madre di un figlio cittadino italiano, risultava momentaneamente inoccupata, dopo aver però svolto in diversi periodi, attività lavorativa in Italia dal momento del suo arrivo nel gennaio del 2016 fino ai primi mesi del 2019 ed aveva quindi i requisiti per il permesso di soggiorno di lungo periodo;
- Accertare e dichiarare che quanto percepito dalla ricorrente nel periodo da aprile 2021 ad agosto 2022 a titolo di reddito di cittadinanza per un importo di euro 15.675,96 è stato legittimamente ottenuto e nulla è dovuto dalla ricorrente in restituzione all' ordinando CP_1
pertanto a quest'ultima di sospendere qualsiasi procedura di riscossione eventualmente attivata;
- NN , in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente l'importo spettante a titolo di reddito di cittadinanza nella medesima misura riconosciuta fino al momento della revoca, per la parte successiva alla revoca stessa e sino al completamento del periodo di 18 mesi o, in subordine la medesima somma a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
- Ordinare all' anche i sensi e per gli effetti di cui all'art. CP_1
28 comma V, D.Lgs 150/11, di ammettere la ricorrente al reddito di cittadinanza anche per le eventuali domande successive al provvedimento emesso dal Giudice, ferma la verifica di tutti i requisiti previsti dal DL 4/19, eccettuato quello della residenza decennale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari».
Nel costituirsi Controparte_1
contesta la pretesa della ricorrente e chiede “rigettare il ricorso, spese rifuse”.
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti e più volte rinviata in attesa della decisione della Corte Costituzionale, quindi trattenuta in decisione ex art. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.
*** ***
2 1. La ricorrente deduce che con provvedimento del 16/09/2022, notificato il 26/09/2022, Protocollo n. 2021-4276934, l' le aveva comunicato la CP_1
revoca del beneficio relativo alla domanda di reddito di cittadinanza protocollo
RDC-2021-4276934 presentata in data 18/3/2021 per le seguenti motivazioni:
«mancanza del requisito di residenza (art.
2. Co. 1, a), 2) L. 26/2019 - non ha risieduto in Italia per almeno 10 anni»; che con successivo provvedimento del
30/03/2023, notificato in data 19/04/2023, l' in conseguenza della revoca CP_1
del reddito di cittadinanza, le intimava la restituzione delle somme ricevute, pari ad € 15.675,96 per pagamento non dovuto, entro il termine di 30 giorni dalla notifica della comunicazione;
che inoltre con provvedimento del 4/5/2023 le comunicava che la domanda di reddito di cittadinanza presentata in CP_1
data 18/3/21 era stata accolta in data 27/5/21 con decorrenza dal 04/21; di aver presentato la domanda attraverso il CAF di Spinea (VE) la cui responsabile aveva consigliato di presentare la richiesta a nome della ricorrente, cittadina comunitaria residente in Italia da almeno 5 anni, e non anche del marito Per_1
, italiano ivi residente dalla nascita, poiché – a suo dire - quest'ultimo
[...]
sarebbe stato titolare di partita i.v.a.; di essere cittadina comunitaria nata in
Spagna, iscritta in APR per immigrazione con decorrenza dal 28/01/2016, di avere risieduto dapprima in Spinea (VE), via Belluno 3 int. 4 e quindi, con decorrenza dal 01/06/2016 ad oggi, in Spinea (VE), via Bennati n. 7; di essere sposata con il signor , dal quale il 6/5/16 aveva avuto il figlio Persona_1 [...]
che l'indicatore I.S.E.E. del suo nucleo familiare nel 2020, Persona_2
2021, 2022 era stato il seguente: al 9/10/2020 € 2.609,93, al 12/1/21 € 4.762,21, al
4/3/21 € 5.177,56 e al 26/1/2022 € 0,00; di aver lavorato, sin dal suo ingresso in
Italia, dapprima come collaboratrice domestica e quindi nell'ambito ristorantizio;
che pertanto al momento della presentazione della domanda di reddito di cittadinanza: - risiedeva in Italia da oltre cinque anni, - era sposata con un cittadino italiano e madre di un figlio cittadino italiano;
- risultava momentaneamente inoccupata, dopo aver però svolto in diversi periodi, attività lavorativa in Italia dal momento del suo arrivo nel gennaio del 2016 fino ai primi mesi del 2019, - aveva quindi i requisiti per il permesso di soggiorno di lungo periodo.
3 2. Lamenta che il requisito della residenza decennale previsto dall'art. 2, co. 1, lett. a) d.l. 4/2019 costituisce discriminazione indiretta.
3. Premesso che la ricorrente è cittadina comunitaria, quanto alla decisione della CGUE- Grande Sezione del 29/7/2024 in C – 112/22 e C- 223/22 la quale - sul rinvio pregiudiziale del Tribunale di Napoli in ordine alla conformità del decreto‑legge n. 4/2019 al diritto dell'Unione, nella misura in cui, al fine di ottenere il «reddito di cittadinanza», che costituisce una prestazione di assistenza sociale volta a garantire un livello minimo di sussistenza, tale decreto‑legge impone, in particolare, ai cittadini di paesi terzi di avere risieduto in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, in tal modo istituendo un trattamento sfavorevole nei confronti di tali cittadini, ivi compresi di coloro i quali sono titolari di permessi di soggiorno di lungo periodo, rispetto al trattamento riservato ai cittadini nazionali - ha concluso nel senso che «L'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del
Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, letto alla luce dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che: esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto
Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza», la decisione ritiene discriminatoria per i cittadini di paese terzi soggiornanti di lungo periodo la disciplina oggetto di causa, applicabile anche ai cittadini italiani, di aver risieduto in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
4. In particolare la CGUE rileva che «57. (...) la direttiva 2003/109 prevede, al suo articolo 4, paragrafo 1, un requisito di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni nel territorio di uno Stato membro affinché il cittadino di un paese terzo possa ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo da parte di tale
Stato membro. Dalla suddetta disposizione, letta congiuntamente al
4 considerando 6 di tale direttiva, risulta che il legislatore dell'Unione ha considerato che tale periodo di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni testimoni il «radicamento del richiedente nel paese in questione», e debba quindi essere considerato sufficiente affinché quest'ultimo abbia diritto, dopo l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo, alla parità di trattamento con i cittadini di detto Stato membro, in particolare per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva. 58.
Pertanto uno Stato membro non può prorogare unilateralmente il periodo di soggiorno richiesto affinché tale soggiornante di lungo periodo possa godere del diritto garantito dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, senza violare quest'ultima disposizione e l'obiettivo da essa perseguito, consistente, come risulta dal considerando 12 della medesima direttiva, nel garantire che lo status di soggiornante di lungo periodo costituisca «un autentico strumento di integrazione sociale». 59. Ne consegue che un requisito di residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, come quello di cui trattasi nei procedimenti principali, è contrario all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109».
5. La decisione pertanto ad avviso della giudicante non consente di disapplicare né ai cittadini italiani né ai cittadini dell'unione europea il predetto requisito di residenza decennale.
6. E' poi intervenuta la sentenza della Corte Costituzione 31/2025 la quale ha dichiarato «1) (…) l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni»; 2) (…) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della
Costituzione, in relazione agli artt. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del
5 Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, dalla Corte d'appello di Milano, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe».
7. Il Giudice delle leggi muovendo (vd sub punto 7 e 7.1) dalla natura del
RDC enucleata dai propri precedenti (sentenze n. 1 del 2025, n. 54 del 2024, n. 34
e n. 19 del 2022, n. 137, n. 126 e n. 7 del 2021; ordinanza n. 29 del 2024) che hanno evidenziato come « la componente di integrazione al reddito è strettamente condizionata al conseguimento di obiettivi di inserimento nel mondo del lavoro e comunque di inclusione sociale, che richiedono il coinvolgimento attivo del beneficiario» sicché «gli strumenti apprestati non consistono in meri sussidi per rispondere alla situazione di povertà, dal momento che il beneficio economico erogato è inscindibile da una più complessa e qualificante componente di inclusione attiva, diretta a incentivare la persona nell'assunzione di una responsabilità sociale, che si realizza attraverso la risposta positiva agli impegni contenuti in un percorso appositamente predisposto e che dovrebbe condurre, per questa via, all'uscita dalla condizione di povertà» ed «È evidente che una simile struttura, fondata sulla temporaneità, precisi obblighi e soprattutto rigide condizionalità persino in grado, se disattese, di determinare il venir meno del diritto alla prestazione, risulterebbe del tutto inconciliabile con il carattere meramente assistenziale e quindi con le caratteristiche tipiche delle vere e proprie prestazioni di assistenza sociale, dove invece prevale l'esigenza, sostanzialmente incondizionata, di rispondere ai bisogni primari,
«indifferenziabili e indilazionabili» (sentenza n. 166 del 2018), cui sono relative
(ex plurimis, sentenza n. 42 del 2024 e ordinanza n. 29 del 2024)», chiarito
(punto 7.2) che « La descritta natura del Rdc – affermata dalla giurisprudenza di questa Corte in termini di interpretazione costituzionalmente orientata
(necessaria perché, qualora fosse inteso quale prestazione meramente assistenziale, il Rdc non potrebbe che rivelarsi intrinsecamente contraddittorio e irragionevole alla luce dei principi costituzionali) – deve essere ancora ribadita in questa sede, senza che a ciò possa ritenersi d'ostacolo la recente sentenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D. In tale pronuncia, infatti, la Corte di
6 giustizia, come di consueto, ha interpretato il diritto dell'Unione, ma non ha operato un sindacato sull'esattezza, o no, dell'interpretazione del diritto nazionale, quale offerta dal giudice del rinvio pregiudiziale. Essa quindi, da un lato, ha sì affermato che «spetta al giudice del rinvio stabilire se il “reddito di cittadinanza” di cui trattasi nei procedimenti principali costituisca una prestazione sociale» e che proprio tale giudice (il Tribunale di Napoli) «constata nelle sue domande di pronuncia pregiudiziale che il “reddito di cittadinanza” costituisce una prestazione di assistenza sociale volta a garantire un livello minimo di sussistenza, rientrante in uno dei tre settori indicati all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, ossia le prestazioni sociali,
l'assistenza sociale e la protezione sociale, ai sensi della legislazione nazionale».
Dall'altro, tuttavia, la stessa Corte non ha affatto avallato tale interpretazione del Tribunale di Napoli, perché ha chiaramente precisato che
«indipendentemente dalle critiche espresse dal governo di uno Stato membro nei confronti dell'interpretazione del diritto nazionale adottata dal giudice del rinvio, l'esame delle questioni pregiudiziali dev'essere effettuato sulla base di tale interpretazione e non spetta alla Corte verificarne l'esattezza». Solo sulla scorta di tale premessa – che espressamente riconosce come tale interpretazione sia suscettibile di verifica da parte degli organi a cui invece istituzionalmente spetta, secondo l'ordinamento nazionale, proprio verificarne l'esattezza – la sentenza è giunta a ritenere che «il “reddito di cittadinanza” di cui trattasi nei procedimenti principali costituisce una misura rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva
2003/109, letto alla luce dell'articolo 34 della Carta». 7.3.– In definitiva, la sentenza della Corte di giustizia non ha verificato l'esattezza dell'interpretazione proposta dal giudice del rinvio, ovvero dal Tribunale di Napoli, in ordine alla natura del Rdc, ma ha correttamente rimesso tale verifica al sistema giurisdizionale e costituzionale che è deputato a garantire l'uniforme applicazione del diritto interno. Del resto, se è indiscutibile che alla Corte di giustizia spetta l'interpretazione dei trattati e del diritto derivato, al fine di assicurarne l'uniforme applicazione in tutti gli Stati membri, è parimenti indiscutibile che l'interpretazione della Costituzione è riservata a questa Corte,
7 così come la funzione di nomofilachia del diritto nazionale lo è alla Corte di cassazione, essendo orientate ad assicurare anche la certezza del diritto» ha poi accolto l'eccezione di legittimità costituzionale nei seguenti termini « 8.– Una volta ribadita la natura del Rdc, occorre confrontarsi con le questioni poste dal giudice rimettente, che prospetta in primo luogo il contrasto con l'art. 3 Cost., ritenendo che il radicamento territoriale dei dieci anni richiesto dalla disciplina censurata risulti del tutto privo di giustificazione e non proporzionato. In particolare, il requisito dei dieci anni non risponderebbe «ai requisiti di ragionevole correlabilità» con il Rdc, dato che tale «tempo sproporzionato» di residenza, sebbene richiesto «indifferentemente per italiani e stranieri», determinerebbe quantomeno una discriminazione indiretta a danno dei cittadini di altri Stati membri. 8.1.– Va precisato che, nella sentenza n. 19 del 2022, questa Corte si è confrontata, escludendone l'illegittimità costituzionale, solo con l'altro requisito, previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a), numero 1), del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, del possesso del permesso di lungo soggiorno per i cittadini di Paesi terzi, e quindi della residenza per almeno cinque anni continuativi sul territorio nazionale, necessaria per conseguire tale permesso. In tale pronuncia, in ogni caso, è stato messo in evidenza che gli obiettivi del Rdc implicano «una complessa operazione di inclusione sociale e lavorativa, che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, non irragionevolmente ha destinato agli stranieri soggiornanti in Italia a tempo indeterminato. In questa prospettiva di lungo o medio termine del reddito di cittadinanza, la titolarità del diritto di soggiornare stabilmente in Italia non si presenta come un requisito privo di collegamento con la ratio della misura concessa, sicché la scelta di escludere gli stranieri regolarmente soggiornanti, ma pur sempre privi di un consolidato radicamento nel territorio, non può essere giudicata esorbitante rispetto ai confini della ragionevolezza». È quindi anche il radicamento territoriale, e non solo la mera prospettiva di stabilità – come invece ritenuto dal giudice a quo –, ad essere stato considerato in tale pronuncia. In questa prospettiva, del resto, nel valutare la ragionevolezza di tale criterio può essere considerata non solo la complessità delle attività richieste alle pubbliche amministrazioni per realizzare le politiche attive del lavoro e di inclusione sociale, ma anche l'entità delle risorse
8 finanziarie destinate alla attuazione della misura. Rispetto alla precedente misura – il reddito di inclusione (il cosiddetto ReI), che richiedeva solo due anni di residenza – si è, infatti, realizzato un forte salto di livello, poiché: a) la consistenza del beneficio economico è più che raddoppiata per ciascun nucleo familiare, garantendo una provvidenza che potrebbe, per il suo ammontare, esporre lo Stato italiano a migrazioni puramente “assistenziali”; b) la stessa platea dei nuclei beneficiari è fin dall'inizio raddoppiata;
c) le risorse finanziarie stanziate dal bilancio dello Stato sono più che triplicate;
d) è stato necessario un rafforzamento della struttura organizzativa con l'assunzione di personale da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte nell'attuazione del Rdc. In considerazione di tali elementi caratterizzanti non può essere accolta la questione prospettata in via principale dal giudice rimettente, che porterebbe, in sostanza, ad annullare completamente il requisito di radicamento territoriale in base alla residenza, rendendo sufficiente solo quello, per i cittadini degli Stati membri, del diritto di soggiorno. Non trattandosi di una prestazione meramente assistenziale, un requisito di radicamento territoriale non è di per sé implausibile: questa Corte, del resto, rispetto a una misura (attinente alla concessione di mutui agevolati) che non ha incidenza su diritti fondamentali, ha precisato che
«non è manifestamente irragionevole, nel contesto di risorse finanziarie comunque non illimitate, che il legislatore valorizzi la posizione di chi rispetto al territorio già vanti un legame duraturo», per cui non ha censurato «il requisito della residenza protratta per almeno otto anni» (sentenza n. 53 del 2024). Un requisito di residenza pregressa, peraltro, non appare, di per sé, determinare una violazione del divieto di discriminazione indiretta e delle relative disposizioni del diritto dell'Unione, che pure vengono in considerazione nella questione in esame. Per quanto un tale requisito ponga di fatto il cittadino italiano in una posizione più favorevole, non di meno la discriminazione indiretta ben può ritenersi giustificata quando sussistono ragioni che la rendono necessaria e proporzionata. La stessa Corte di giustizia (grande sezione, sentenza 15 luglio
2021, in causa C-709/20, C. G.) ha, in particolare, precisato che riconoscere ai cittadini di Stati membri che non beneficiano di un diritto di soggiorno in forza della direttiva 2004/38/CE la fruizione «di prestazioni di assistenza sociale allo
9 stesso titolo dei cittadini nazionali […] rischierebbe di consentire a cittadini dell'Unione economicamente inattivi di utilizzare il sistema di protezione sociale dello Stato membro ospitante per finanziare il proprio sostentamento (v., in tal senso, sentenza dell'11 novembre 2014, , C‑333/13 […], punti 74, 76 e 77 e la Per_3
giurisprudenza ivi citata)». Per cui «uno Stato membro ha la possibilità, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2004/38, di negare la concessione di prestazioni di assistenza sociale a cittadini dell'Unione economicamente inattivi che esercitino la libertà di circolazione e che non dispongano delle risorse sufficienti per poter rivendicare il beneficio del diritto di soggiorno ai sensi di tale direttiva». La Corte di giustizia ha anche precisato che l'esigenza di garantire l'esistenza di «nesso reale tra il richiedente una prestazione e lo Stato», nonché di «garantire l'equilibrio finanziario» del sistema sociale nazionale «costituiscono, in linea di principio, obiettivi legittimi idonei a giustificare restrizioni ai diritti di libera circolazione e di soggiorno previsti dall'art. 21 TFUE» (sentenza 21 luglio 2011, in causa C-503/09, punti 89 e 90). Coerentemente con questa posizione, a Per_4
livello dell'Unione europea, la recente raccomandazione del Consiglio del 30 gennaio 2023, relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione attiva, consente chiaramente agli Stati membri, per l'accesso a prestazioni aventi struttura e funzioni analoghe a quelle del Rdc, il ricorso al criterio selettivo basato sulla residenza protratta, anche in considerazione dell'esigenza di salvaguardare «la sostenibilità delle finanze pubbliche», purché «la durata del soggiorno legale sia proporzionata». In questa prospettiva, il considerando n. 22 della suddetta raccomandazione precisa che «[l]'introduzione di criteri non discriminatori per l'accesso a un reddito minimo non pregiudica le eccezioni alla parità di trattamento previste o consentite dal diritto dell'Unione, come la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio». 8.2.– Tuttavia, nonostante tali considerazioni – che non si oppongono, ex se, alla possibilità di prevedere un requisito di residenza pregressa, quando si tratti di prestazioni non meramente assistenziali caratterizzate da un complesso progetto di inclusione lavorativa e sociale – il periodo di residenza decennale istituisce una barriera temporale all'accesso al Rdc che trascende del tutto la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo. A differenza di altre misure, come l'assegno
10 sociale, che questa Corte ha ritenuto correlate allo «stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo» (sentenza n. 50 del 2019 e ordinanza n. 29 del
2024), il progetto di inclusione previsto dal Rdc non guarda, come invece le suddette misure, al concorso realizzato nel passato, ma alle chances dell'integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta. In quest'ottica il gravoso termine del pregresso periodo decennale non appare ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua del Rdc e si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost. Tali principi, infatti, si oppongono alla discriminazione, anche indiretta (come di recente ribadito con la sentenza n. 25 del 2025), prodotta da una barriera temporale, effetto del requisito censurato, che, sebbene applicato a ogni richiedente, appare artificialmente finalizzata al solo tentativo di limitare l'accesso alla prestazione, favorendo i cittadini italiani già residenti (più facilitati – come peraltro dimostrano i dati segnalati dal giudice rimettente – a integrare tale requisito), a scapito sia di quelli di altri Stati membri dell'Unione, sia di quelli di Paesi terzi.
Del resto, proprio il termine decennale è stato la causa dell'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia sia per la discriminazione indiretta, sia per la discriminazione a danno degli stessi italiani, a cui il requisito poteva, in effetti, precludere la possibilità di trasferirsi a lavorare fuori dal Paese. Tale procedura è stata chiusa solo a seguito dell'abrogazione del Rdc a decorrere dal 1° gennaio 2024 e alla sua sostituzione con l'assegno di inclusione, dove il termine di residenza pregressa è stato ridotto a cinque anni, non più oggetto di contestazione a livello della Commissione europea. 8.3.– Alla luce di tutte queste considerazioni e nell'ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento che, nella sua discrezionalità, è stato operato dal legislatore, la ragionevole correlazione con la misura del Rdc appare ricomponibile proprio in riferimento a quest'ultimo termine di cinque anni.
Questo dato temporale, infatti, non solo è quello assunto, come detto, dal legislatore nazionale all'interno dell'assegno di inclusione, “erede” del Rdc, ma è
11 anche quello che, in sostanza, è stato giudicato non irragionevole, ai sensi dell'art. 3 Cost., da questa Corte nella sentenza n. 19 del 2022, in quanto dimostra la «relativa stabilità della presenza sul territorio»; non è poi di certo irrilevante che esso sia anche quello previsto dall'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
2004/38/CE e quello che, da ultimo, è stato indicato dalla stessa sentenza della
Corte di giustizia del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22,
N. D., in riferimento a cittadini di Paesi terzi, come periodo che «testimoni[a] il
“radicamento del richiedente nel paese in questione”». Il termine di cinque anni si presenta, quindi, come una grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento (ex multis, sentenze n. 128, n. 90 e n. 6 del 2024 e n. 95 del 2022) utilizzabile al fine di ricomporre la ragionevole correlazione con il requisito di radicamento territoriale. Deve quindi essere accolta la prima questione formulata in via subordinata dal giudice rimettente, per cui va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia
«per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni», per violazione dell'art. 3 Cost. 8.4.– In questi termini, si ricompone armonicamente anche il rapporto con la sentenza della Corte di giustizia 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., dal momento che, in riferimento a qualsiasi cittadino, sia italiano, sia degli altri Stati membri, sia di Paesi terzi, viene espunto con efficacia erga omnes dall'ordinamento nazionale il requisito della residenza decennale, ritenuto, da tale sentenza, contrastante, in riferimento però ai soli cittadini di Paesi terzi, con l'ordinamento dell'Unione europea. Si evita così, oltretutto, l'insorgere di una discriminazione alla rovescia altrimenti effettivamente prospettabile, come giustamente rilevato dalla difesa delle parti private, in relazione ai cittadini dell'Unione europea, che rimanevano ancora soggetti al termine decennale. Infatti, come questa Corte ha già rilevato nella sentenza n. 1 del 2025, la «pronuncia di incostituzionalità, nel caducare un requisito che ha valenza generale, consente di porre rimedio alle incongruenze di una disciplina che per tutti, cittadini e stranieri, prescrive il requisito della residenza decennale. Si scongiura così il rischio delle “discriminazioni a
12 rovescio”, che una disapplicazione, circoscritta ai soggiornanti di lungo periodo tutelati dalla direttiva 2003/109/CE, non mancherebbe di generare a danno degli altri beneficiari delle provvidenze». (…)».
8. Alla luce della sopra richiamata pronuncia della Corte Costituzionale, dunque deve affermarsi il carattere discriminatorio della esclusione della ricorrente dalla prestazione del reddito di cittadinanza richiesta con la domanda del 18/3/21 per non avere la stessa posseduto il requisito della residenza decennale, dovendosi tale requisito ritenere appunto discriminatorio rispetto ai richiedenti cittadini italiani, e godendo invece la stessa del requisito della residenza quinquennale in Italia.
9. La discriminazione opera oggettivamente e quindi prescinde dall'intenzione dell'Ente e dalla ritenuta necessità di dare esecuzione alla norma di legge censurata.
10. In ogni caso, e sotto altro profilo, il rigetto per quanto riguarda il requisito della residenza sarebbe costituzionalmente illegittimo, mentre la ricorrente alla data della domanda possedeva il requisito – ritenuto legittimo - della residenza in Italia da 5 anni.
11. Nel costituirsi l' ha anche rappresentato che all'atto della CP_1
domanda (18/3/2021) la ricorrente ha omesso di indicare con modello RdCcom ridotto, il rapporto di lavoro intermittente del marito ( Persona_1
con la ditta DIEFFE S.R.L.S., cessato il 31/12/2021. C.F._1
12. Osserva l' che: «il RdC è compatibile con lo svolgimento di CP_1
attività lavorativa, fermo restando il possesso dei requisiti. Qualora uno o più componenti del nucleo familiare, al momento della presentazione della domanda, svolgano attività lavorativa autonoma, d'impresa ovvero subordinata e i redditi che ne derivano non siano rilevati per l'intera annualità in ISEE, è necessario barrare l'apposito riquadro in domanda (Quadro E) e comunicare il reddito attraverso l'apposito modello RdC/PdC-Com ridotto. Così, ad esempio, per l'anno 2021 (anno della domanda della signora) l'attività di lavoro da comunicare, se in corso di svolgimento al momento della domanda, è quella iniziata dopo il 1° gennaio 2020. Pertanto la sig.ra non ha barrato il quadro E e tale omissione legittima in ogni caso la revoca della prestazione (cfr. Unilav
13 allegato) in conseguenza della mancata comunicazione dello svolgimento di attività lavorativa da parte di componenti il nucleo familiare alla data della domanda (cfr. l'art. 3, comma 10, del DL 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/2019, circolare 43/2019 paragrafo 4)».
13. Dalla documentazione prodotta dall' emerge infatti che il CP_1
marito della ricorrente avrebbe intrattenuto un rapporto di lavoro intermittente dall'11/3/2021 al 31/12/2021 (modello unilav).
14. Sul punto la ricorrente ha prodotto il CUD rilasciato nel 2022 dalla datrice di lavoro DIEFFE da cui risulta che il marito ha percepito nell'anno
2021 per il suddetto rapporto di lavoro € 606,57 + € 42,45 per TFR ed il CUD 2022 per redditi 2021 rilasciato alla ricorrente dalla Attitude S.r.l. per il periodo
11/02/2021 – 15/06/2021 da cui risulta la percezione di € 78,24, oltre al Modello
RdC/PdC – Com Esteso inoltrato il 13/12/2021 evidenziando che al momento della proposizione della domanda l'attività di lavoro del marito (consegna pizze a chiamata) non era ancora iniziata e che nel modello RDC 13/12/21 la stessa aveva dichiarato il reddito percepito dallo stesso, dal momento di inizio del rapporto fino al momento di predisposizione del predetto modello. Solo per un errore di compilazione del modulo si erano indicate le sole mensilità lavorate di aprile, maggio e giugno 2021 ma l'importo dichiarato comprendeva l'intero periodo, circostanza che – appunto - era confermata dalla produzione della certificazione unica 2022 per l'anno 2021 evidenziando altresì che al momento della presentazione della domanda di RDC, non vi era la possibilità di comunicare alcun reddito in relazione al rapporto di lavoro del marito (pizza Express a chiamata), che si stava formalizzando proprio in quel momento. La correttezza del comportamento posto in essere dalla ricorrente, si evince dal fatto che la stessa nel modello RDC del 13.12.21, aveva cura di indicare il reddito percepito dal signor per l'annualità in corso, si tratta peraltro di reddito irrilevante ai Per_1
fini del calcolo dell'isee e dell'erogazione del beneficio, tant'è vero che CP_ l'attestazione Isee da parte dell' per l'anno 2021 era pari a “0” (vd doc. 10 ricorrente), mentre non poteva conseguire dalla mera omissione del riquadro E nella domanda la revoca del beneficio, anche in considerazione del fatto che la domanda risaliva al 18/3/21 e il contratto all'11/3/21 e che si trattava di lavoro a
14 chiamata per la consegna della pizza, ove l'assoluta buona fede della ricorrente discendeva dalla comunicazione del modello Rdc/Pdc-Com ridotto il 13/12/21.
15. Escluso che una volta che l'interessato agisca per il riconoscimento della prestazione negata o revocata l'Ente non possa eccepire, oltre al motivo espresso di rigetto o revoca, l'insussistenza di ulteriori requisiti, salvo il contraddittorio e la possibilità della parte ricorrente di difendersi su quanto ulteriormente eccepito, deve nel caso in esame condividersi la difesa di parte ricorrente posto che il tempo intercorrente tra la sottoscrizione del contratto di lavoro peraltro intermittente e il deposito della domanda rende evidente che si tratta di una mera svista, poi abbondantemente superata dalla comunicazione del modello Rdc/Pdc-Com ridotto il 13/12/21.
16. Trattasi peraltro di rapporto di cui, come dimostrato dall'Ente previdenziale, l' ha avuto perfettamente notizia. CP_1
17. Deve invece rigettarsi la domanda di « Ordinare all' CP_1
anche i sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 comma V, D.Lgs 150/11, di ammettere la ricorrente al reddito di cittadinanza anche per le eventuali domande successive al provvedimento emesso dal Giudice, ferma la verifica di tutti i requisiti previsti dal DL 4/19, eccettuato quello della residenza decennale», poiché ogni domanda deve essere verificata in riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente ed in vigore alla data della stessa.
18. Deve dunque accogliersi la domanda con conseguente annullamento della revoca e concludersi come in dispositivo.
19. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM
147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di previdenza scaglione € 5200-26.000, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che è stata svolta non impegnativa attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medio elevate), dei contrasti giurisprudenziali (come in atti).
P.Q.M.
15 Il giudice, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accerta e dichiara il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' consistente nell'aver adottato nei confronti della ricorrente il CP_1
provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza di cui all'art. 2, comma I lettera a), 2) della L. 26/19, a causa della mancanza del requisito dei 10 anni di pregressa residenza in Italia, pur a fronte della circostanza che la stessa risiedeva in Italia da oltre cinque anni, era sposata con un cittadino italiano e madre di un figlio cittadino italiano, risultava momentaneamente inoccupata, dopo aver però svolto in diversi periodi, attività lavorativa in Italia dal momento del suo arrivo nel gennaio del 2016 fino ai primi mesi del 2019;
2) Conseguentemente accerta e dichiara che quanto percepito dalla ricorrente nel periodo da aprile 2021 ad agosto 2022 a titolo di reddito di cittadinanza per un importo di € 15.675,96 è stato legittimamente percepito e nulla è dovuto dalla ricorrente in restituzione all' con ogni conseguenza CP_1
in ordine alle eventuali procedure di riscossione;
3) Condanna altresì l' a pagare alla ricorrente l'importo CP_1
spettante a titolo di reddito di cittadinanza nella medesima misura riconosciuta fino al momento della revoca, per la parte successiva alla revoca stessa e sino al completamento del periodo di 18 mesi oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
4) Rigetta ogni altra domanda svolta dalla ricorrente;
5) Condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1
ricorrente che liquida in € 2.800,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Venezia, 22/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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