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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 13/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 2937/2023
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. ANTONELLA ASSUMMA e dell'Avv. CARINA DONNARUMMA,
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
CRISTINA MENSI del Foro di Prato,
RESISTENTE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come precisate in data 17.10.2024 ai sensi dell'art. 473-bis.28, comma 1 lett. a), c.p.c. e qui di seguito riportate per esteso.
Per la ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti CONCLUSIONI
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1
e in data 20/06/1991, in Cardano al Campo (VA), ordinando
[...] CP_1
all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nei Registro dello Stato Civile del Comune di Cardano al
Campo al n. 24 Parte II Serie A Anno 1991;
- disporre in favore della sig.ra un assegno divorzile pari ad € 350,00 mensili, Parte_1
rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e/o in subordine confermare il versamento dell'assegno di mantenimento di €
250,00 mensili a carico del IG. a favore della IG.ra e, pertanto, disporre assegno CP_1 Pt_1
divorzile in favore di quest'ultima di pari importo, rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
- disporre, ai sensi dell'art. 12 bis L. 898/1970 e successive modifiche, che venga assegnata ad essa ricorrente la quota del quaranta per cento delle indennità totali di fine rapporto percepite dal sig.
e riferibili agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, pari ad € CP_1
8.562,58 già al netto delle tasse.
Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Per il resistente:
“richiamando tutto quanto già dedotto, prodotto, eccepito e contestato, il IG. a CP_1
ministero del sottoscritto difensore, CHIEDE all'Ill.mo Tribunale di Busto Arstizio che, ogni contraria domanda avversa rigettata,
- dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e CP_1 [...]
, sottoscritto in data 20/06/1991, in Cardano al Campo (VA), con ordine Parte_1
all'Ufficiale dello Stato Civile competente alla annotazione del suddetto provvedimento sull'atto di matrimonio trascritto nei Registro dello Stato Civile del Comune di Cardano al Campo (VA) al n. 24
Parte II Serie A Anno 1991;
- revocando la propria ordinanza provvisoria, e rigettando la domanda ex adverso avanzata poiché infondata in fatto e diritto, dichiarare che nulla sia dovuto da parte del IG. in favore CP_1
della IG. con effetto a far data dalla domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti Pt_1
civili avanzata dalla stessa IG.ra con ordine di restituzione delle somme percepite o, in denegata Pt_1
ipotesi subordinata, dal deposito del provvedimento emesso in via d'urgenza dal Tribunale intestato in data 14/12/2023.
- In ragione della soccombenza, anche ove parziale, della IG.ra , ricorrente, e del contegno Pt_1
preprocessuale e processuale, condannarla integralmente alle spese della presente procedura.
Pag. 2 di 13 Si insiste in ogni caso per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie già avanzate da questa difesa che qui si abbiano per integralmente richiamate, nessuna rinunciata”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha allegato di avere contratto matrimonio concordatario con il resistente in
Cardano al Campo (VA) il giorno 20.06.1991 (atto trascritto nei Registri dello Stato
Civile del medesimo Comune al n. 24, Parte II, Serie A, Anno 1991), che dall'unione coniugale è nata la figlia in data 10.03.1996, maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente, che in data 13.11.2001 le parti sono comparse avanti il Presidente di questo Tribunale per la loro separazione consensuale omologata in data 23.11.2001, che le condizioni della loro separazione consensuale sono state modificate da questo
Tribunale a mezzo del decreto reso in data 09.03.2021 che ha disposto la revoca dell'obbligo paterno di contribuire al mantenimento di e le ha riconosciuto il Per_1
diritto di ricevere dal marito l'assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 250,00, che dal 13.11.2001 la separazione si è protratta ininterrottamente e la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita e che “la differenza retributiva tra i coniugi è sempre notevole;
la sig.ra guadagna circa € 560,00/mese, mentre il Pt_1
marito percepisce uno stipendio almeno tre volte superiore. La ricorrente è proprietaria di un immobile a
Cardano al Campo (in cui vive con la figlia maggiorenne) per il quale sta pagando un mutuo ipotecario con rata variabile di circa € 350,00/mese, mentre il marito da sempre occupa un immobile di proprietà della madre concessogli in comodato da quest'ultima”.
Costituendosi in giudizio tempestivamente, per quello che qui rileva, il resistente ha replicato che “le parti si sono sposate all'età di venticinque e ventisette anni. Ma sono rimasti sposati formalmente per meno di dieci anni, e ancora per meno tempo sostanzialmente […] All'età di trentacinque e trentasette anni […] si separavano e da allora, e per oltre venti anni successivi, rimanevano due monadi uniti solo dalla genitorialità condivisa: a distanza di ventidue anni dalla sentenza di separazione, la vita da separati é stata di gran lunga vissuta per più del doppio che non da sposati […] la IG.ra ha sottoscritto un mutuo di Euro 103.291,38 per l'acquisto di un Pt_1
immobile proprio in concomitanza con la separazione, nella quale dichiaravano peraltro la totale indipendenza economica. 6) Poi la stessa IG.ra , che ai tempi era un'imprenditrice (doc. 2 di Pt_1
parte ricorrente), ha lavorato sempre mantenendosi e dal 22/07/2002 fino al 2019 incluso é stata alle
Pag. 3 di 13 dipendenze della Fonderia F.LI ZA di ZA AB & C. inquadrata come operaia V livello (come da buste paga che si allegano, e dichiarazione dei redditi del 2020, relativa all'anno 2019 nella quale dichiara un reddito da lavoro dipendente di Euro 13.638,00, docc. 2-3) […] si segnala la busta paga di Settembre 2009, dalla quale si evince che l'assunzione é avvenuta nel luglio 2002, con la quale la ricorrente percepì ben 1695,00 Euro, nel doc. 6; non corrisponde al vero quindi che sia rimasta senza lavoro dal Marzo 2018 […] é stata assunta già dal 1/03/2020 come collaboratrice domestica polifunzionale (si chiede che sia prodotto il contratto di assunzione) alle dipendenze della IG.ra PT
, ma sembrerebbe che lavori solo per 80 ore mensili, percependo, come da doc. 11 di parte
[...]
ricorrente quando 935,00 Euro (4/01/2023), quando 652,00 Euro (6/02/2023), quando 633,00
(2/03/2023) (si allegano le buste paga di Agosto 2020 e Ottobre 2020, dalle quali si evincono data di assunzione, e scatto di anzianità, doc 5). 8) Pertanto, é innegabile la capacità reddituale e la possibilità della IG.ra , che negli anni ha dimostrato spirito di iniziativa, e adattamento, a Pt_1
reperire anche altre fonti di reddito, dal momento che la stessa é stata imprenditrice, operaia, collaboratrice domestica, e oggi sicuramente potrebbe ben aumentare le proprie entrate, aumentando le ore di lavoro, senza gravare su alcuno o, come vedremo, limitando le proprie uscite […] la IG.ra Pt_1
[non ha nemmeno] aiutato il IG. nella crescita professionale, durante il breve tempo del CP_1
matrimonio: infatti lo stesso non ha mai avuto avanzamenti di carriera nel periodo di matrimonio, ed é rimasto sempre con la qualifica di “operaio” pur essendo stato assunto l'11/04/1989 […] solo a
Gennaio 2023, la IG.ra incassa ben 1185,00 Euro tra lo stipendio di Dicembre e il bonifico Pt_1
dell'ex-marito, ma subito fa le seguenti operazioni “in uscita”: - Euro 273,88 per rata n. 58 del finanziamento n. 18370181 (verosimilmente stipulato oltre 4 anni fa, si chiede che il Giudice ne disponga ordine di esibizione ex art. 210 cpc) - Euro 42,70 per rata n. 58 del finanziamento n.
18379733 (altrettanto stipulato oltre 4 anni fa, si chiede che il Giudice ne disponga ordine di esibizione ex art. 210 cpc ) - Euro 325,51 per la rata n. 256 del Mutuo n. 1604301 - Euro 153,68 per finanziamento e prestiti personali Ge Money - Euro 194,40 per Millenium Bar, Smoke&More,
Furiato Bar in ripetuti accessi anche giornalieri, per somme dalle 5,50 Euro alle 51,00, Euro;
oltre
Euro 152,91 presso Sisalpay. - Euro 140,00 per sanitari ortopedici. Oltre a queste, vi sono le spese cd. ricorrenti, ovvero che si ripetono mensilmente: parrucchiere, benzina, spesa settimanale. In realtà tra le spese “ricorrenti” si dovrebbero inserire anche quelle spese nei bar: Euro 174,80 a Febbraio 2023, e che si ripetono anche nei mesi successivi […] Il IG. infatti é oggi un pensionato che percepisce CP_1
Pag. 4 di 13 Euro 1614,00 al mese. Nell'estratto conto (doc. 10) del primo trimestre del 2023 si potrà vedere
l'accredito dello stipendio pari in media ad Euro 1779,00; in queLI successivi, si potrà vedere l'accredito della pensione, pari ad Euro 1614,00, raggruppati in un unico bonifico le prime due rate, e poi
l'accredito di Euro 1641,00 dalla ricevuta di bonifico. (doc.11)”.
In data 26.10.2023 la ricorrente ha replicato, per quello che qui rileva, che “La situazione lavorativa ed economica della ricorrente, dopo la separazione, ha conosciuto fasi altalenanti. La sig.ra
ha dapprima lavorato presso l'impresa di famiglia, successivamente come operaia presso la Pt_1
fonderia F.LI ZA e, dopo un breve periodo di incolpevole inattività, è stata assunta come collaboratrice domestica alle dipendenze della sig.ra (per 20 ore settimanali). Pur Parte_2
continuando a cercare altri lavori per aumentare le proprie entrate, purtroppo fino ad oggi, in considerazione anche della sua età, nulla ha trovato […] La situazione di estrema difficoltà economica della sig.ra si è venuta a creare a seguito della perdita del lavoro presso la fonderia F.LI ZA Pt_1
[e che il resistente] ha incassato in data 11/05/2023 la somma complessiva di € 57.342,03
(probabilmente titoli?) ed in data 25/08/2023 la somma di € 32.593,91 (probabilmente residuo
TFR?). Somme che poi sono state prelevate in contanti (n. 13 prelievi da € 5.000,00 ciascuno) e con assegno di € 32.150,00 dal conto ... ben € 97.150,00. Per avere un quadro completo poteva essere
d'aiuto il doc. 13 – dichiarazione patrimoniale di controparte, indicato in comparsa ma non prodotto e non presente nel fascicolo telematico unitamente agli estratti conto degli ultimi tre anni, dei quali si chiede la produzione”.
In data 04.11.2023 il resistente ha ribadito che “per molti anni, esattamente dal 2002 al 2019, la stessa ricorrente sia stata alle dipendenze della Fonderia F.LI ZA [che la ricorrente] nel 2019
[lavorava] come lavoratrice subordinata, con un reddito da lavoro dipendente di circa Euro 14.000,00 ma al momento del licenziamento, ottenne sicuramente un TFR maturato in diciassette anni di anzianità (del quale non vi è traccia ...) [e ha lamentato] che la mancata produzione del doc. 13 é un semplice refuso, al quale oggi si rimedia, é curioso che controparte chieda la produzione degli estratti conto degli ultimi tre anni del IG. guardandosi bene dal produrre queLI della IG.ra ”. CP_1 Pt_1
Alla prima udienza celebrata in data 15.11.2023, tra l'altro, la ricorrente ha dichiarato di avere un rapporto di lavoro in essere da cui percepisce lo stipendio netto mensile di €
650,00 per 13 mensilità già compresa, che le rate del mutuo dell'importo mensile di circa
€ 300,00 andranno a scadere nel 2028, che il finanziamento contratto per l'acquisito
Pag. 5 di 13 dell'autovettura utilizzata dalla figlia (avente rata mensile dell'importo di € 273,00) scadrà nel 2024, di essere stata licenziata dalla Fonderia FrateLI ZA nell'anno 2012 e che il
TFR percepito ammontava all'importo di circa € 4.000,00 avendo la stessa percepito acconti per spese sanitarie, di essersi sempre attivata per lavorare e che dal 2020 lavora come collaboratrice domestica part time; il resistente ha dichiarato di essere in pensione dal mese di luglio 2023, di percepire una pensione netta mensile dell'importo di €
1.600,00 e che vi è evidenza della percezione di redditi nell'anno 2019 da parte della ricorrente per oltre € 10.000,00 e le parti hanno confermato di non volersi riconciliare.
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 14.12.2023, il giudice relatore, tra l'altro, ha rilevato che “A fronte di un ricorso depositato in data 04.07.2023, per tabulas, il ha CP_1
percepito dalla società anche lo stipendio relativo al mese di luglio 2023 in data Parte_3
27.07.2023 per € 5.416,00 (i.e. ha maturato post luglio 2023 il diritto al T.F.R.) e ha fatto operazioni bancarie di importo considerevole nel corso dell'anno 2023 [che] La documentazione reddituale/patrimoniale depositata dalle parti non è chiaramente leggibile e non appare completa [e ha disposto che] Sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio che, comunque, entrambe le parti hanno chiesto dichiarare, il continuerà a versare alla il minore importo mensile CP_1 Pt_1
di € 200,00 (dal mese di luglio 2023) dovendosi, in ogni caso, considerare che la convivenza coniugale è durata circa 10 anni, che sono trascorsi più di 20 anni dalla separazione consensuale dei coniugi e che la ricorrente ha comunque allegato di sostenere degli esborsi (anche mensili) per l'autovettura pacificamente utilizzata dalla figlia maggiorenne economicamente indipendente”.
Alla successiva udienza celebrata in data 20.03.2024 la ricorrente ha evidenziato “che non è stata depositata la busta paga di luglio 2023 nonostante sia stato accreditato lo stipendio, che negli estratti conti 2022 le entrate sono state sbianchettate, che mancano in toto gli estratti conto dell'anno
2021 e che vi sono importanti accrediti e prelievi nell'anno 2023”. Il resistente ha dichiarato “che per mera svista non è stata depositata la busta paga di luglio 2023 […] che l'accredito di € 32.000,00 circa è riferibile in parte al TFR, in parte alle ferie non godute e in parte alla buonuscita/incentivo all'esodo essendosi interrotto il rapporto di lavoro a luglio 2023 e che gli accrediti di € 50.000,00 a maggio e di € 13.000,00 a ottobre sono relativi ad assicurazioni” e si è impegnato “a depositare gli estratti conto 2021 e 2022 “non sbianchettati” e l'ulteriore documentazione comprovante “ove ritenuta necessaria”.
Pag. 6 di 13 In data 22.03.2024 la ricorrente ha chiesto “disporre, ai sensi dell'art. 12-bis L. 898/1970 e successive modifiche, che venga assegnata ad essa ricorrente la quota del quaranta per cento delle indennità totali di fine rapporto percepite dal sig. e riferibili agli anni in cui il rapporto CP_1
di lavoro è coinciso con il matrimonio [avendo appreso in corso di causa] che il marito in data
31/07/2023 ha cessato la propria attività lavorativa presso la società – con sede legale a Parte_3
00195 Roma Piazza Monte Grappa 4 – presso la sede di 21017 Cascina Costa di Samarate
(divisione ELI), vis G. Agusta, n. 520, maturando così, post luglio 2023, il diritto al Tfr”.
All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 03.10.2024 anche la ricorrente ha dichiarato che “la quota del quaranta per cento delle indennità totali di fine rapporto percepite dal sig.
e riferibili agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio [è] pari ad CP_1
€ 8.562,58 già al netto delle tasse)”.
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 04.10.2024 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c. e alla successiva udienza celebrata in data 18.12.2024 la causa è stata rimessa in decisione.
***
I coniugi hanno concordemente dichiarato di non avere più ripreso la convivenza e di non essersi mai riconciliati sicché è da ritenere impossibile la ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra loro.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da ben oltre sei mesi, ricorrono gli estremi richiesti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 per l'estinzione del vincolo coniugale.
***
L'odierno thema decidendum investe la debenza o meno dell'assegno divorzile chiesto dalla ricorrente (che, tardivamente, soltanto in data 16.11.2024, ha chiesto quantificare nel maggiore importo mensile di € 350,00).
Sul punto, è doveroso/dovuto ricordare che, in tema di separazione e divorzio, le statuizioni che regolano gli aspetti economico-patrimoniali tra coniugi incidono nell'area dei diritti a cd. disponibilità attenuata e soggiacciono alle regole processuali ordinarie, con il corollario del limite invalicabile della domanda, in quanto presuppongono l'iniziativa della parte interessata e l'indicazione, a pena di inammissibilità, del petitum
Pag. 7 di 13 richiesto al giudice (potendo configurarsi come diritto indisponibile solo quello relativo alla parte del contributo economico connotata da finalità assistenziale)1 e che “soltanto” il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio fa venir meno, con effetti ex nunc, il vincolo matrimoniale e lo status di coniugi separati che costituisce il presupposto dell'obbligo di mantenere il coniuge economicamente debole che contestualmente cessa ed, eventualmente, è sostituito da quello di corrispondergli l'assegno divorzile2 ed evidenziare che, nella fattispecie sub iudice, il resistente non ha (tempestivamente) chiesto in via riconvenzionale3 né revocare l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 250,00 posto a suo carico da questo Tribunale a mezzo del decreto reso in data 09/10.03.20214, né, tanto meno, ridurne l'entità; che, per l'effetto, erroneamente, difettando l'impescindibile domanda, a mezzo dell'ordinanza assunta in data 14.12.2023, è stato disposto che “dal mese di luglio 2023 sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio il versi alla il minore importo mensile di € CP_1 Pt_1
200,00, rivalutato come per legge, a titolo di assegno di mantenimento” e che, infatti, tardivamente
(i.e. soltanto in data 17.10.2024 in sede di precisazione delle conclusioni) il resistente ha chiesto “dichiarare che nulla sia dovuto da parte del IG. in favore della IG. CP_1 Pt_1
con effetto a far data dalla domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili avanzata dalla stessa IG.ra ”. Pt_1
Ne consegue che “dal mese di luglio 2023 sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio il
[continuerà a versare] alla il [maggiore] importo mensile di € [250,00], CP_1 Pt_1
rivalutato come per legge, a titolo di assegno di mantenimento” in forza del decreto reso da questo
Tribunale in data 09/10.03.2021 (che, non sia inutile ripeterlo, non ha tempestivamente chiesto modificare).
***
Pag. 8 di 13 Come anche la giurisprudenza costituzionale ha da tempo affermato la libertà di scelta e l'autoresponsabilità, che della libertà è una delle principali manifestazioni, costituiscono il fondamento costituzionale dell'unione matrimoniale, una delle formazioni sociali che la
Costituzione riconosce come modello relazionale familiare preesistente e tipizzato.
Il canone dell'uguaglianza posto alla base dell'articolo 29 Cost. può essere attuato e reso effettivo soltanto all'interno di una relazione governata da scelte che sono frutto di determinazioni/scelte liberamente assunte dai coniugi, anche tacitamente5, in particolare, in ordine ai ruoli e ai compiti che ciascuno di essi assume nella vita familiare.
L'autodeterminazione, quindi, non si esaurisce nella scelta di unirsi matrimonio e nella facoltà, anche unilaterale, di sciogliersi dal vincolo coniugale contratto ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione e, financo, per quello che qui rileva, gli effetti conseguenti alla sua cessazione così come definiti all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970: la conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise (o, anche, semplicemente, accettate) alle quali si collegano doveri e obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile.
Com'è facile comprendere, alla reversibilità della scelta relativa al legame matrimoniale non necessariamente consegue una correlata duttilità e flessibilità in ordine alle condizioni soggettive e alla sfera economico patrimoniale dell'ex coniuge.
Il legislatore è stato largamente consapevole del forte condizionamento che il modello di relazione matrimoniale scelto (o, comunque, adottato) dai coniugi può determinare sulle loro condizioni, non solo economico-patrimoniali, successive allo scioglimento del vincolo coniugale. Per questa ragione, nell'istituire l'assegno divorzile, con una prescrizione di carattere eccezionale e derogatorio, stante il riacquisto dello stato libero per effetto del divorzio, ha imposto al giudice di “tenere conto” di una serie d'indicatori che sottolineano il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità ma anche come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita.
Se la relazione coniugale è retta (come deve), fin dall'inizio, dai principi di libertà e autoresponsabilità, la funzione conformativa di detti principi deve essere valorizzata nel
Pag. 9 di 13 regime giuridico dell'unione matrimoniale anche in relazione agli effetti che conseguono allo scioglimento del vincolo senza incidere sull'efficacia solutoria di tale determinazione ma senza azzerare l'esperienza della relazione coniugale (soprattutto se duratura).
Da riflessioni di siffatto tenore le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota
Sentenza n. 18287/2018, sono giunte ad abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile, nel quadro di un'interpretazione del citato art. 5, comma 6, più coerente con il quadro costituzionale di riferimento
(costituito, come evidenziato, dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.).
Ne consegue che, allo stato dell'arte, la funzione (indubbiamente) assistenziale dell'assegno divorzile si arricchisce di un contenuto perequativo-compensativo che, discendendo direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà, conduce al riconoscimento all'ex coniuge economicamente più debole di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti
(obbligate del deposito della necessaria documentazione), deve tenere conto del raggiungimento non soltanto di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza secondo un parametro astratto ma di un livello reddituale adeguato al contributo, in concreto, fornito alla realizzazione della vita familiare (non potendosi trascurare che l'impegno profuso all'interno della famiglia può condurre alla limitazione
– se non all'esclusione – di quello diretto alla costruzione di un percorso personale e professionale al di fuori di essa), soppesando le eventuali aspettative professionali ed economiche sacrificate, la durata del matrimonio e l'età del richiedente (necessariamente in chiave prognostica).
Come già l'assegno di mantenimento, anche l'assegno divorzile (che, a differenza del primo6, come si è già detto, è altresì funzionale al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge “economicamente più debole” alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro), si caratterizza per vincoli solidaristici chiaramente più ampi di queLI rapportati a primarie esigenze di sopravvivenza7.
Pag. 10 di 13 La declinazione dei predetti consolidati principi nella fattispecie che qui ci occupa impone considerare che l'esperienza coniugale è stata significativa (essendo durata un decennio la convivenza coniugale e oltre un trentennio il vincolo coniugale8), che dalla cessazione della convivenza coniugale nel novembre 2001 al marzo 2021 (per quasi un ventennio) la ricorrente si è adoperata per rendersi economicamente indipendente dal resistente (acquistando un immobile nel mese di ottobre 20019, contraendo un mutuo10 e reperendo varie attività lavorative11 senza sdegnare anche quelle più modeste12), che dal
01.03.2020 la ricorrente lavora, in regola, come collaboratrice domestica part time e percepisce uno stipendio netto mensile d'importo mediamente inferiore a € 800,00, che alla data di estinzione del vincolo coniugale la ricorrente, nata il [...], ha già compiuto 58 anni e non è verosimile che possa reperire attività lavorative più redditizie e stabili di quella attualmente svolta, che è pacifico che svolga ulteriori attività lavorative
(modeste) non in regola che, peraltro, sono poco compatibili con l'avanzare dell'età, che,
a oggi, la ricorrente ha potuto conseguire delle economie di spesa dalla coabitazione con la figlia maggiorenne economicamente autosufficiente ante marzo 2021, che, nel mese di settembre 2024, la ricorrente si è “spontaneamente” rivolta al di Gallarate per una Pt_4
“problematica di gioco d'azzardo patologico” e ha intrapreso, con regolarità e senza criticità, un programma di colloqui di verifica socio-psicologici a cadenza periodica in chiave di costruttiva collaborazione, che, certamente, il ha beneficiato di un percorso CP_1
lavorativo più lineare che lo ha visto prestare la sua attività lavorativa ininterrottamente dall'11.04.1989 al 31.07.2023 alle dipendenze della società e, a titolo Parte_3
esemplificativo, percepire nell'anno 2022 redditi netti per complessivi € 24.232,32 e nel primo semestre dell'anno 2023 redditi netti mensili dell'importo medio di € 1.780,00 (a differenza della che, nell'anno 2023, ha percepito redditi netti da lavoro Pt_1
dipendente per complessivi € 8.246,00 - pari all'importo mensile medio di € 687,17 - e compensi per prestazioni occasionali dall'INPS per complessivi € 360,00), che dal luglio
Pag. 11 di 13 2023 il resistente gode di una pensione dell'importo netto mensile di € 1.600,00 circa
(per 13 mensilità) e che, non da ultimo, il resistente non sostiene esborsi fissi per soddisfare le proprie esigenze abitative e, con reticenza, ha documentato la propria situazione reddituale e patrimoniale.
Ne consegue che, nella fattispecie che qui ci occupa, l'assegno divorzile chiesto dalla ricorrente assume una connotazione prettamente assistenziale non potendosi completamente azzerare l'esperienza matrimoniale che ha unito le parti.
Senza l'obbligo di rigorosi calcoli matematici e/o del meticoloso accertamento dell'esatto ammontare dei redditi delle parti13, reputa il Collegio equo quantificare nell'importo mensile di € 200,00 l'assegno divorzile spettante alla ricorrente.
***
In forza dell'art. 12-bis della legge sul divorzio alla ricorrente spetta di diritto il 40% dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (in corso di causa i. e. in data 31.07.2023) “riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
Le parti hanno concordemente dichiarato che detta percentuale ammonta all'importo di
€ 8.562,58 “già al netto delle tasse”.
Ne consegue che detto importo, maggiorato degli interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo, in forza della domanda formulata in data
22.03.2024, deve essere assegnato alla ricorrente in quanto “titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5” della predetta legge.
***
Le spese di lite seguono la cd. regola della soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex D. M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'attività espletata, del disposto dell'art. 473-bis.18 c.p.c. e del mancato deposito di nota spese, sono poste a carico del resistente (riconoscendo i valori tabellari medi).
P.Q.M.
Pag. 12 di 13 Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria e/o diversa e/o ulteriore istanza assorbita e/o disattesa e/o respinta:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario delle parti;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
3) DISPONE CHE sino al passaggio in giudicato del capo n. 1 della presente sentenza il resistente continui a versare alla ricorrente l'importo mensile di € 250,00, rivalutato come per legge, a titolo di assegno di mantenimento (in forza del decreto reso da questo tribunale in data 09/10.03.2021);
4) DISPONE CHE dal passaggio in giudicato del capo n. 1 della presente sentenza il resistente versi alla ricorrente l'importo mensile di € 200,00, rivalutato come per legge,
a titolo di assegno divorzile;
5) ACCERTA E DICHIARA CHE alla ricorrente spetta il 40% dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge alla cessazione del rapporto di lavoro (in corso di causa) pari all'importo di € 8.562,58, maggiorato degli interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo e, per l'effetto,
6) ASSEGNA alla ricorrente l'importo di € 8.562,58, maggiorato degli interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
7) CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge,
8) MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 13/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11795 del 05/05/2021 2 Salvo che, pronunciata sentenza non definitiva sullo status (quivi non richiesta dalle parti e, per l'effetto, non pronunciata), il giudice ritenga, con adeguata motivazione, in relazione alle circostanze del caso concreto, di anticipare la decorrenza dell'assegno divorzile alla data della domanda ai sensi dell'art. 4, comma 13, della l. n. 898 del 1970 oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio divorzile siano emessi, ove richiesti, provvedimenti provvisori, temporanei e urgenti che si sostituiscono a queLI adottati nel giudizio di separazione 3 V., sul punto, la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.10.2023 ove è stato testualmente dichiarato “che la presente comparsa non contiene né domanda riconvenzionale né chiamata in causa di terzi” 4 “avuto riguardo alla situazione reddituale delle parti […] A decorrere dal presente mese ed entro il 10 di ogni mese. Infatti, il CP_1 percepisce una retribuzione netta di circa € 1500 mensili e in più non è gravato da alcuna spesa immobiliare abitando in casa di proprietà dei genitori concessa in comodato, mentre la moglie deve pagare con la sua modesta retribuzione […] oscillante tra i 500 e € 600 mensili netti […] il mutuo immobiliare” 5 Cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024 6 Finalizzato “solo” alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale 7 Cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 32914 del 08/11/2022 8 Che il resistente ben avrebbe potuto chiedere di “recidere” anticipatamente 9 Dopo aver rilasciato la casa coniugale sita in Besnate concordemente assegnata al resistente nonostante il concordato collocamento prevalente della figlia minorenne (all'epoca di anni 5) presso la madre: v. doc. n. 2 ricorrente condizioni n. 2, 3, 4, 5 e 6) 10 Che andrà a scadere il 31.03.2028 11 Delle quali la più significativa è stata certamente quella svolta alle dipendenze della Fonderia F.LI ZA dal 22.07.2002 12 Quali, a titolo esemplificativo, quella di addetta alle pulizie presso privati 13 Essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti: cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13954 del 2018
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 2937/2023
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. ANTONELLA ASSUMMA e dell'Avv. CARINA DONNARUMMA,
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
CRISTINA MENSI del Foro di Prato,
RESISTENTE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come precisate in data 17.10.2024 ai sensi dell'art. 473-bis.28, comma 1 lett. a), c.p.c. e qui di seguito riportate per esteso.
Per la ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti CONCLUSIONI
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1
e in data 20/06/1991, in Cardano al Campo (VA), ordinando
[...] CP_1
all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nei Registro dello Stato Civile del Comune di Cardano al
Campo al n. 24 Parte II Serie A Anno 1991;
- disporre in favore della sig.ra un assegno divorzile pari ad € 350,00 mensili, Parte_1
rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e/o in subordine confermare il versamento dell'assegno di mantenimento di €
250,00 mensili a carico del IG. a favore della IG.ra e, pertanto, disporre assegno CP_1 Pt_1
divorzile in favore di quest'ultima di pari importo, rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
- disporre, ai sensi dell'art. 12 bis L. 898/1970 e successive modifiche, che venga assegnata ad essa ricorrente la quota del quaranta per cento delle indennità totali di fine rapporto percepite dal sig.
e riferibili agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, pari ad € CP_1
8.562,58 già al netto delle tasse.
Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Per il resistente:
“richiamando tutto quanto già dedotto, prodotto, eccepito e contestato, il IG. a CP_1
ministero del sottoscritto difensore, CHIEDE all'Ill.mo Tribunale di Busto Arstizio che, ogni contraria domanda avversa rigettata,
- dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e CP_1 [...]
, sottoscritto in data 20/06/1991, in Cardano al Campo (VA), con ordine Parte_1
all'Ufficiale dello Stato Civile competente alla annotazione del suddetto provvedimento sull'atto di matrimonio trascritto nei Registro dello Stato Civile del Comune di Cardano al Campo (VA) al n. 24
Parte II Serie A Anno 1991;
- revocando la propria ordinanza provvisoria, e rigettando la domanda ex adverso avanzata poiché infondata in fatto e diritto, dichiarare che nulla sia dovuto da parte del IG. in favore CP_1
della IG. con effetto a far data dalla domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti Pt_1
civili avanzata dalla stessa IG.ra con ordine di restituzione delle somme percepite o, in denegata Pt_1
ipotesi subordinata, dal deposito del provvedimento emesso in via d'urgenza dal Tribunale intestato in data 14/12/2023.
- In ragione della soccombenza, anche ove parziale, della IG.ra , ricorrente, e del contegno Pt_1
preprocessuale e processuale, condannarla integralmente alle spese della presente procedura.
Pag. 2 di 13 Si insiste in ogni caso per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie già avanzate da questa difesa che qui si abbiano per integralmente richiamate, nessuna rinunciata”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha allegato di avere contratto matrimonio concordatario con il resistente in
Cardano al Campo (VA) il giorno 20.06.1991 (atto trascritto nei Registri dello Stato
Civile del medesimo Comune al n. 24, Parte II, Serie A, Anno 1991), che dall'unione coniugale è nata la figlia in data 10.03.1996, maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente, che in data 13.11.2001 le parti sono comparse avanti il Presidente di questo Tribunale per la loro separazione consensuale omologata in data 23.11.2001, che le condizioni della loro separazione consensuale sono state modificate da questo
Tribunale a mezzo del decreto reso in data 09.03.2021 che ha disposto la revoca dell'obbligo paterno di contribuire al mantenimento di e le ha riconosciuto il Per_1
diritto di ricevere dal marito l'assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 250,00, che dal 13.11.2001 la separazione si è protratta ininterrottamente e la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita e che “la differenza retributiva tra i coniugi è sempre notevole;
la sig.ra guadagna circa € 560,00/mese, mentre il Pt_1
marito percepisce uno stipendio almeno tre volte superiore. La ricorrente è proprietaria di un immobile a
Cardano al Campo (in cui vive con la figlia maggiorenne) per il quale sta pagando un mutuo ipotecario con rata variabile di circa € 350,00/mese, mentre il marito da sempre occupa un immobile di proprietà della madre concessogli in comodato da quest'ultima”.
Costituendosi in giudizio tempestivamente, per quello che qui rileva, il resistente ha replicato che “le parti si sono sposate all'età di venticinque e ventisette anni. Ma sono rimasti sposati formalmente per meno di dieci anni, e ancora per meno tempo sostanzialmente […] All'età di trentacinque e trentasette anni […] si separavano e da allora, e per oltre venti anni successivi, rimanevano due monadi uniti solo dalla genitorialità condivisa: a distanza di ventidue anni dalla sentenza di separazione, la vita da separati é stata di gran lunga vissuta per più del doppio che non da sposati […] la IG.ra ha sottoscritto un mutuo di Euro 103.291,38 per l'acquisto di un Pt_1
immobile proprio in concomitanza con la separazione, nella quale dichiaravano peraltro la totale indipendenza economica. 6) Poi la stessa IG.ra , che ai tempi era un'imprenditrice (doc. 2 di Pt_1
parte ricorrente), ha lavorato sempre mantenendosi e dal 22/07/2002 fino al 2019 incluso é stata alle
Pag. 3 di 13 dipendenze della Fonderia F.LI ZA di ZA AB & C. inquadrata come operaia V livello (come da buste paga che si allegano, e dichiarazione dei redditi del 2020, relativa all'anno 2019 nella quale dichiara un reddito da lavoro dipendente di Euro 13.638,00, docc. 2-3) […] si segnala la busta paga di Settembre 2009, dalla quale si evince che l'assunzione é avvenuta nel luglio 2002, con la quale la ricorrente percepì ben 1695,00 Euro, nel doc. 6; non corrisponde al vero quindi che sia rimasta senza lavoro dal Marzo 2018 […] é stata assunta già dal 1/03/2020 come collaboratrice domestica polifunzionale (si chiede che sia prodotto il contratto di assunzione) alle dipendenze della IG.ra PT
, ma sembrerebbe che lavori solo per 80 ore mensili, percependo, come da doc. 11 di parte
[...]
ricorrente quando 935,00 Euro (4/01/2023), quando 652,00 Euro (6/02/2023), quando 633,00
(2/03/2023) (si allegano le buste paga di Agosto 2020 e Ottobre 2020, dalle quali si evincono data di assunzione, e scatto di anzianità, doc 5). 8) Pertanto, é innegabile la capacità reddituale e la possibilità della IG.ra , che negli anni ha dimostrato spirito di iniziativa, e adattamento, a Pt_1
reperire anche altre fonti di reddito, dal momento che la stessa é stata imprenditrice, operaia, collaboratrice domestica, e oggi sicuramente potrebbe ben aumentare le proprie entrate, aumentando le ore di lavoro, senza gravare su alcuno o, come vedremo, limitando le proprie uscite […] la IG.ra Pt_1
[non ha nemmeno] aiutato il IG. nella crescita professionale, durante il breve tempo del CP_1
matrimonio: infatti lo stesso non ha mai avuto avanzamenti di carriera nel periodo di matrimonio, ed é rimasto sempre con la qualifica di “operaio” pur essendo stato assunto l'11/04/1989 […] solo a
Gennaio 2023, la IG.ra incassa ben 1185,00 Euro tra lo stipendio di Dicembre e il bonifico Pt_1
dell'ex-marito, ma subito fa le seguenti operazioni “in uscita”: - Euro 273,88 per rata n. 58 del finanziamento n. 18370181 (verosimilmente stipulato oltre 4 anni fa, si chiede che il Giudice ne disponga ordine di esibizione ex art. 210 cpc) - Euro 42,70 per rata n. 58 del finanziamento n.
18379733 (altrettanto stipulato oltre 4 anni fa, si chiede che il Giudice ne disponga ordine di esibizione ex art. 210 cpc ) - Euro 325,51 per la rata n. 256 del Mutuo n. 1604301 - Euro 153,68 per finanziamento e prestiti personali Ge Money - Euro 194,40 per Millenium Bar, Smoke&More,
Furiato Bar in ripetuti accessi anche giornalieri, per somme dalle 5,50 Euro alle 51,00, Euro;
oltre
Euro 152,91 presso Sisalpay. - Euro 140,00 per sanitari ortopedici. Oltre a queste, vi sono le spese cd. ricorrenti, ovvero che si ripetono mensilmente: parrucchiere, benzina, spesa settimanale. In realtà tra le spese “ricorrenti” si dovrebbero inserire anche quelle spese nei bar: Euro 174,80 a Febbraio 2023, e che si ripetono anche nei mesi successivi […] Il IG. infatti é oggi un pensionato che percepisce CP_1
Pag. 4 di 13 Euro 1614,00 al mese. Nell'estratto conto (doc. 10) del primo trimestre del 2023 si potrà vedere
l'accredito dello stipendio pari in media ad Euro 1779,00; in queLI successivi, si potrà vedere l'accredito della pensione, pari ad Euro 1614,00, raggruppati in un unico bonifico le prime due rate, e poi
l'accredito di Euro 1641,00 dalla ricevuta di bonifico. (doc.11)”.
In data 26.10.2023 la ricorrente ha replicato, per quello che qui rileva, che “La situazione lavorativa ed economica della ricorrente, dopo la separazione, ha conosciuto fasi altalenanti. La sig.ra
ha dapprima lavorato presso l'impresa di famiglia, successivamente come operaia presso la Pt_1
fonderia F.LI ZA e, dopo un breve periodo di incolpevole inattività, è stata assunta come collaboratrice domestica alle dipendenze della sig.ra (per 20 ore settimanali). Pur Parte_2
continuando a cercare altri lavori per aumentare le proprie entrate, purtroppo fino ad oggi, in considerazione anche della sua età, nulla ha trovato […] La situazione di estrema difficoltà economica della sig.ra si è venuta a creare a seguito della perdita del lavoro presso la fonderia F.LI ZA Pt_1
[e che il resistente] ha incassato in data 11/05/2023 la somma complessiva di € 57.342,03
(probabilmente titoli?) ed in data 25/08/2023 la somma di € 32.593,91 (probabilmente residuo
TFR?). Somme che poi sono state prelevate in contanti (n. 13 prelievi da € 5.000,00 ciascuno) e con assegno di € 32.150,00 dal conto ... ben € 97.150,00. Per avere un quadro completo poteva essere
d'aiuto il doc. 13 – dichiarazione patrimoniale di controparte, indicato in comparsa ma non prodotto e non presente nel fascicolo telematico unitamente agli estratti conto degli ultimi tre anni, dei quali si chiede la produzione”.
In data 04.11.2023 il resistente ha ribadito che “per molti anni, esattamente dal 2002 al 2019, la stessa ricorrente sia stata alle dipendenze della Fonderia F.LI ZA [che la ricorrente] nel 2019
[lavorava] come lavoratrice subordinata, con un reddito da lavoro dipendente di circa Euro 14.000,00 ma al momento del licenziamento, ottenne sicuramente un TFR maturato in diciassette anni di anzianità (del quale non vi è traccia ...) [e ha lamentato] che la mancata produzione del doc. 13 é un semplice refuso, al quale oggi si rimedia, é curioso che controparte chieda la produzione degli estratti conto degli ultimi tre anni del IG. guardandosi bene dal produrre queLI della IG.ra ”. CP_1 Pt_1
Alla prima udienza celebrata in data 15.11.2023, tra l'altro, la ricorrente ha dichiarato di avere un rapporto di lavoro in essere da cui percepisce lo stipendio netto mensile di €
650,00 per 13 mensilità già compresa, che le rate del mutuo dell'importo mensile di circa
€ 300,00 andranno a scadere nel 2028, che il finanziamento contratto per l'acquisito
Pag. 5 di 13 dell'autovettura utilizzata dalla figlia (avente rata mensile dell'importo di € 273,00) scadrà nel 2024, di essere stata licenziata dalla Fonderia FrateLI ZA nell'anno 2012 e che il
TFR percepito ammontava all'importo di circa € 4.000,00 avendo la stessa percepito acconti per spese sanitarie, di essersi sempre attivata per lavorare e che dal 2020 lavora come collaboratrice domestica part time; il resistente ha dichiarato di essere in pensione dal mese di luglio 2023, di percepire una pensione netta mensile dell'importo di €
1.600,00 e che vi è evidenza della percezione di redditi nell'anno 2019 da parte della ricorrente per oltre € 10.000,00 e le parti hanno confermato di non volersi riconciliare.
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 14.12.2023, il giudice relatore, tra l'altro, ha rilevato che “A fronte di un ricorso depositato in data 04.07.2023, per tabulas, il ha CP_1
percepito dalla società anche lo stipendio relativo al mese di luglio 2023 in data Parte_3
27.07.2023 per € 5.416,00 (i.e. ha maturato post luglio 2023 il diritto al T.F.R.) e ha fatto operazioni bancarie di importo considerevole nel corso dell'anno 2023 [che] La documentazione reddituale/patrimoniale depositata dalle parti non è chiaramente leggibile e non appare completa [e ha disposto che] Sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio che, comunque, entrambe le parti hanno chiesto dichiarare, il continuerà a versare alla il minore importo mensile CP_1 Pt_1
di € 200,00 (dal mese di luglio 2023) dovendosi, in ogni caso, considerare che la convivenza coniugale è durata circa 10 anni, che sono trascorsi più di 20 anni dalla separazione consensuale dei coniugi e che la ricorrente ha comunque allegato di sostenere degli esborsi (anche mensili) per l'autovettura pacificamente utilizzata dalla figlia maggiorenne economicamente indipendente”.
Alla successiva udienza celebrata in data 20.03.2024 la ricorrente ha evidenziato “che non è stata depositata la busta paga di luglio 2023 nonostante sia stato accreditato lo stipendio, che negli estratti conti 2022 le entrate sono state sbianchettate, che mancano in toto gli estratti conto dell'anno
2021 e che vi sono importanti accrediti e prelievi nell'anno 2023”. Il resistente ha dichiarato “che per mera svista non è stata depositata la busta paga di luglio 2023 […] che l'accredito di € 32.000,00 circa è riferibile in parte al TFR, in parte alle ferie non godute e in parte alla buonuscita/incentivo all'esodo essendosi interrotto il rapporto di lavoro a luglio 2023 e che gli accrediti di € 50.000,00 a maggio e di € 13.000,00 a ottobre sono relativi ad assicurazioni” e si è impegnato “a depositare gli estratti conto 2021 e 2022 “non sbianchettati” e l'ulteriore documentazione comprovante “ove ritenuta necessaria”.
Pag. 6 di 13 In data 22.03.2024 la ricorrente ha chiesto “disporre, ai sensi dell'art. 12-bis L. 898/1970 e successive modifiche, che venga assegnata ad essa ricorrente la quota del quaranta per cento delle indennità totali di fine rapporto percepite dal sig. e riferibili agli anni in cui il rapporto CP_1
di lavoro è coinciso con il matrimonio [avendo appreso in corso di causa] che il marito in data
31/07/2023 ha cessato la propria attività lavorativa presso la società – con sede legale a Parte_3
00195 Roma Piazza Monte Grappa 4 – presso la sede di 21017 Cascina Costa di Samarate
(divisione ELI), vis G. Agusta, n. 520, maturando così, post luglio 2023, il diritto al Tfr”.
All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 03.10.2024 anche la ricorrente ha dichiarato che “la quota del quaranta per cento delle indennità totali di fine rapporto percepite dal sig.
e riferibili agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio [è] pari ad CP_1
€ 8.562,58 già al netto delle tasse)”.
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 04.10.2024 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c. e alla successiva udienza celebrata in data 18.12.2024 la causa è stata rimessa in decisione.
***
I coniugi hanno concordemente dichiarato di non avere più ripreso la convivenza e di non essersi mai riconciliati sicché è da ritenere impossibile la ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra loro.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da ben oltre sei mesi, ricorrono gli estremi richiesti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 per l'estinzione del vincolo coniugale.
***
L'odierno thema decidendum investe la debenza o meno dell'assegno divorzile chiesto dalla ricorrente (che, tardivamente, soltanto in data 16.11.2024, ha chiesto quantificare nel maggiore importo mensile di € 350,00).
Sul punto, è doveroso/dovuto ricordare che, in tema di separazione e divorzio, le statuizioni che regolano gli aspetti economico-patrimoniali tra coniugi incidono nell'area dei diritti a cd. disponibilità attenuata e soggiacciono alle regole processuali ordinarie, con il corollario del limite invalicabile della domanda, in quanto presuppongono l'iniziativa della parte interessata e l'indicazione, a pena di inammissibilità, del petitum
Pag. 7 di 13 richiesto al giudice (potendo configurarsi come diritto indisponibile solo quello relativo alla parte del contributo economico connotata da finalità assistenziale)1 e che “soltanto” il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio fa venir meno, con effetti ex nunc, il vincolo matrimoniale e lo status di coniugi separati che costituisce il presupposto dell'obbligo di mantenere il coniuge economicamente debole che contestualmente cessa ed, eventualmente, è sostituito da quello di corrispondergli l'assegno divorzile2 ed evidenziare che, nella fattispecie sub iudice, il resistente non ha (tempestivamente) chiesto in via riconvenzionale3 né revocare l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 250,00 posto a suo carico da questo Tribunale a mezzo del decreto reso in data 09/10.03.20214, né, tanto meno, ridurne l'entità; che, per l'effetto, erroneamente, difettando l'impescindibile domanda, a mezzo dell'ordinanza assunta in data 14.12.2023, è stato disposto che “dal mese di luglio 2023 sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio il versi alla il minore importo mensile di € CP_1 Pt_1
200,00, rivalutato come per legge, a titolo di assegno di mantenimento” e che, infatti, tardivamente
(i.e. soltanto in data 17.10.2024 in sede di precisazione delle conclusioni) il resistente ha chiesto “dichiarare che nulla sia dovuto da parte del IG. in favore della IG. CP_1 Pt_1
con effetto a far data dalla domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili avanzata dalla stessa IG.ra ”. Pt_1
Ne consegue che “dal mese di luglio 2023 sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio il
[continuerà a versare] alla il [maggiore] importo mensile di € [250,00], CP_1 Pt_1
rivalutato come per legge, a titolo di assegno di mantenimento” in forza del decreto reso da questo
Tribunale in data 09/10.03.2021 (che, non sia inutile ripeterlo, non ha tempestivamente chiesto modificare).
***
Pag. 8 di 13 Come anche la giurisprudenza costituzionale ha da tempo affermato la libertà di scelta e l'autoresponsabilità, che della libertà è una delle principali manifestazioni, costituiscono il fondamento costituzionale dell'unione matrimoniale, una delle formazioni sociali che la
Costituzione riconosce come modello relazionale familiare preesistente e tipizzato.
Il canone dell'uguaglianza posto alla base dell'articolo 29 Cost. può essere attuato e reso effettivo soltanto all'interno di una relazione governata da scelte che sono frutto di determinazioni/scelte liberamente assunte dai coniugi, anche tacitamente5, in particolare, in ordine ai ruoli e ai compiti che ciascuno di essi assume nella vita familiare.
L'autodeterminazione, quindi, non si esaurisce nella scelta di unirsi matrimonio e nella facoltà, anche unilaterale, di sciogliersi dal vincolo coniugale contratto ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione e, financo, per quello che qui rileva, gli effetti conseguenti alla sua cessazione così come definiti all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970: la conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise (o, anche, semplicemente, accettate) alle quali si collegano doveri e obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile.
Com'è facile comprendere, alla reversibilità della scelta relativa al legame matrimoniale non necessariamente consegue una correlata duttilità e flessibilità in ordine alle condizioni soggettive e alla sfera economico patrimoniale dell'ex coniuge.
Il legislatore è stato largamente consapevole del forte condizionamento che il modello di relazione matrimoniale scelto (o, comunque, adottato) dai coniugi può determinare sulle loro condizioni, non solo economico-patrimoniali, successive allo scioglimento del vincolo coniugale. Per questa ragione, nell'istituire l'assegno divorzile, con una prescrizione di carattere eccezionale e derogatorio, stante il riacquisto dello stato libero per effetto del divorzio, ha imposto al giudice di “tenere conto” di una serie d'indicatori che sottolineano il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità ma anche come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita.
Se la relazione coniugale è retta (come deve), fin dall'inizio, dai principi di libertà e autoresponsabilità, la funzione conformativa di detti principi deve essere valorizzata nel
Pag. 9 di 13 regime giuridico dell'unione matrimoniale anche in relazione agli effetti che conseguono allo scioglimento del vincolo senza incidere sull'efficacia solutoria di tale determinazione ma senza azzerare l'esperienza della relazione coniugale (soprattutto se duratura).
Da riflessioni di siffatto tenore le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota
Sentenza n. 18287/2018, sono giunte ad abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile, nel quadro di un'interpretazione del citato art. 5, comma 6, più coerente con il quadro costituzionale di riferimento
(costituito, come evidenziato, dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.).
Ne consegue che, allo stato dell'arte, la funzione (indubbiamente) assistenziale dell'assegno divorzile si arricchisce di un contenuto perequativo-compensativo che, discendendo direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà, conduce al riconoscimento all'ex coniuge economicamente più debole di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti
(obbligate del deposito della necessaria documentazione), deve tenere conto del raggiungimento non soltanto di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza secondo un parametro astratto ma di un livello reddituale adeguato al contributo, in concreto, fornito alla realizzazione della vita familiare (non potendosi trascurare che l'impegno profuso all'interno della famiglia può condurre alla limitazione
– se non all'esclusione – di quello diretto alla costruzione di un percorso personale e professionale al di fuori di essa), soppesando le eventuali aspettative professionali ed economiche sacrificate, la durata del matrimonio e l'età del richiedente (necessariamente in chiave prognostica).
Come già l'assegno di mantenimento, anche l'assegno divorzile (che, a differenza del primo6, come si è già detto, è altresì funzionale al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge “economicamente più debole” alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro), si caratterizza per vincoli solidaristici chiaramente più ampi di queLI rapportati a primarie esigenze di sopravvivenza7.
Pag. 10 di 13 La declinazione dei predetti consolidati principi nella fattispecie che qui ci occupa impone considerare che l'esperienza coniugale è stata significativa (essendo durata un decennio la convivenza coniugale e oltre un trentennio il vincolo coniugale8), che dalla cessazione della convivenza coniugale nel novembre 2001 al marzo 2021 (per quasi un ventennio) la ricorrente si è adoperata per rendersi economicamente indipendente dal resistente (acquistando un immobile nel mese di ottobre 20019, contraendo un mutuo10 e reperendo varie attività lavorative11 senza sdegnare anche quelle più modeste12), che dal
01.03.2020 la ricorrente lavora, in regola, come collaboratrice domestica part time e percepisce uno stipendio netto mensile d'importo mediamente inferiore a € 800,00, che alla data di estinzione del vincolo coniugale la ricorrente, nata il [...], ha già compiuto 58 anni e non è verosimile che possa reperire attività lavorative più redditizie e stabili di quella attualmente svolta, che è pacifico che svolga ulteriori attività lavorative
(modeste) non in regola che, peraltro, sono poco compatibili con l'avanzare dell'età, che,
a oggi, la ricorrente ha potuto conseguire delle economie di spesa dalla coabitazione con la figlia maggiorenne economicamente autosufficiente ante marzo 2021, che, nel mese di settembre 2024, la ricorrente si è “spontaneamente” rivolta al di Gallarate per una Pt_4
“problematica di gioco d'azzardo patologico” e ha intrapreso, con regolarità e senza criticità, un programma di colloqui di verifica socio-psicologici a cadenza periodica in chiave di costruttiva collaborazione, che, certamente, il ha beneficiato di un percorso CP_1
lavorativo più lineare che lo ha visto prestare la sua attività lavorativa ininterrottamente dall'11.04.1989 al 31.07.2023 alle dipendenze della società e, a titolo Parte_3
esemplificativo, percepire nell'anno 2022 redditi netti per complessivi € 24.232,32 e nel primo semestre dell'anno 2023 redditi netti mensili dell'importo medio di € 1.780,00 (a differenza della che, nell'anno 2023, ha percepito redditi netti da lavoro Pt_1
dipendente per complessivi € 8.246,00 - pari all'importo mensile medio di € 687,17 - e compensi per prestazioni occasionali dall'INPS per complessivi € 360,00), che dal luglio
Pag. 11 di 13 2023 il resistente gode di una pensione dell'importo netto mensile di € 1.600,00 circa
(per 13 mensilità) e che, non da ultimo, il resistente non sostiene esborsi fissi per soddisfare le proprie esigenze abitative e, con reticenza, ha documentato la propria situazione reddituale e patrimoniale.
Ne consegue che, nella fattispecie che qui ci occupa, l'assegno divorzile chiesto dalla ricorrente assume una connotazione prettamente assistenziale non potendosi completamente azzerare l'esperienza matrimoniale che ha unito le parti.
Senza l'obbligo di rigorosi calcoli matematici e/o del meticoloso accertamento dell'esatto ammontare dei redditi delle parti13, reputa il Collegio equo quantificare nell'importo mensile di € 200,00 l'assegno divorzile spettante alla ricorrente.
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In forza dell'art. 12-bis della legge sul divorzio alla ricorrente spetta di diritto il 40% dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (in corso di causa i. e. in data 31.07.2023) “riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
Le parti hanno concordemente dichiarato che detta percentuale ammonta all'importo di
€ 8.562,58 “già al netto delle tasse”.
Ne consegue che detto importo, maggiorato degli interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo, in forza della domanda formulata in data
22.03.2024, deve essere assegnato alla ricorrente in quanto “titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5” della predetta legge.
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Le spese di lite seguono la cd. regola della soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex D. M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'attività espletata, del disposto dell'art. 473-bis.18 c.p.c. e del mancato deposito di nota spese, sono poste a carico del resistente (riconoscendo i valori tabellari medi).
P.Q.M.
Pag. 12 di 13 Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria e/o diversa e/o ulteriore istanza assorbita e/o disattesa e/o respinta:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario delle parti;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
3) DISPONE CHE sino al passaggio in giudicato del capo n. 1 della presente sentenza il resistente continui a versare alla ricorrente l'importo mensile di € 250,00, rivalutato come per legge, a titolo di assegno di mantenimento (in forza del decreto reso da questo tribunale in data 09/10.03.2021);
4) DISPONE CHE dal passaggio in giudicato del capo n. 1 della presente sentenza il resistente versi alla ricorrente l'importo mensile di € 200,00, rivalutato come per legge,
a titolo di assegno divorzile;
5) ACCERTA E DICHIARA CHE alla ricorrente spetta il 40% dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge alla cessazione del rapporto di lavoro (in corso di causa) pari all'importo di € 8.562,58, maggiorato degli interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo e, per l'effetto,
6) ASSEGNA alla ricorrente l'importo di € 8.562,58, maggiorato degli interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
7) CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge,
8) MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 13/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11795 del 05/05/2021 2 Salvo che, pronunciata sentenza non definitiva sullo status (quivi non richiesta dalle parti e, per l'effetto, non pronunciata), il giudice ritenga, con adeguata motivazione, in relazione alle circostanze del caso concreto, di anticipare la decorrenza dell'assegno divorzile alla data della domanda ai sensi dell'art. 4, comma 13, della l. n. 898 del 1970 oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio divorzile siano emessi, ove richiesti, provvedimenti provvisori, temporanei e urgenti che si sostituiscono a queLI adottati nel giudizio di separazione 3 V., sul punto, la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.10.2023 ove è stato testualmente dichiarato “che la presente comparsa non contiene né domanda riconvenzionale né chiamata in causa di terzi” 4 “avuto riguardo alla situazione reddituale delle parti […] A decorrere dal presente mese ed entro il 10 di ogni mese. Infatti, il CP_1 percepisce una retribuzione netta di circa € 1500 mensili e in più non è gravato da alcuna spesa immobiliare abitando in casa di proprietà dei genitori concessa in comodato, mentre la moglie deve pagare con la sua modesta retribuzione […] oscillante tra i 500 e € 600 mensili netti […] il mutuo immobiliare” 5 Cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024 6 Finalizzato “solo” alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale 7 Cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 32914 del 08/11/2022 8 Che il resistente ben avrebbe potuto chiedere di “recidere” anticipatamente 9 Dopo aver rilasciato la casa coniugale sita in Besnate concordemente assegnata al resistente nonostante il concordato collocamento prevalente della figlia minorenne (all'epoca di anni 5) presso la madre: v. doc. n. 2 ricorrente condizioni n. 2, 3, 4, 5 e 6) 10 Che andrà a scadere il 31.03.2028 11 Delle quali la più significativa è stata certamente quella svolta alle dipendenze della Fonderia F.LI ZA dal 22.07.2002 12 Quali, a titolo esemplificativo, quella di addetta alle pulizie presso privati 13 Essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti: cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13954 del 2018