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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/11/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 294/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
12.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 294/2023, avente ad oggetto: infortunio in itinere
TRA
, nata a [...] il [...], e residente a [...]
Polo, 17, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonietta Reale, ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Lauria (PZ) alla Via XXV Aprile, 24,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. - P.I. ), in persona del l.r.p.t.,
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ilario Antonio Sorace ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Cosenza alla Via De Marco (già Via Isonzo) n. 48 – Avvocatura CP_1
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 22.02.2023, parte ricorrente in epigrafe deduceva: di essere dipendente presso l'azienda sanitaria ospedaliera di S. Carlo di Potenza;
che in data 1.10.2019, alle ore 7,45 circa, subiva un infortunio sul lavoro mentre era alla guida del mezzo proprio, a seguito di un proprio colpo di sonno;
che a causa del predetto sinistro stradale l'istante riportava un trauma cranico e distorsione del rachide cervicale;
che l' riconoscenza inizialmente l'inabilità temporanea assoluta (dal CP_1
25.10.2019 al 12.11.2019) ma, con comunicazione del 21.11.2019, negava il riconoscimento di postumi permanenti, non riscontrando menomazione dell'integrità psicofica indennizzabile;
che con provvedimento del 17.06.2020, l'inal confermava l'avvenuta corresponsione dell'indennità per inabilità temporanea ma ribadiva l'assenza di postumi permanenti.
In virtù di quanto innanzi esposto, parte ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inabilità al lavoro dal 25.10.2019 e una menomazione dell'integrità psico-fisica si grado superiore al 10% e per l'effetto condannare l' al pagamento dell'indennità per l'inabilità e al riconoscimento dell'indennizzo in CP_1 capitale o della rendita per inabilità permanente, commisurata al grado di invalidità riconosciuto, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
con vittoria di spese con distrazione.
Si costituiva l' , che, variamente argomentando, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria delle CP_1 spese di lite.
La controversia è decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. In generale, occorre premettere che l'infortunio in itinere si qualifica come l'infortunio avvenuto sulla via del lavoro, strettamente dipendente dal rischio della strada.
Secondo la giurisprudenza più risalente l'operatività della tutela assicurativa, pur al di fuori dello svolgimento dell'attività lavorativa in senso stretto, era giustificata, sul piano teorico, quale prolungamento dell'assicurazione cui il lavoratore era soggetto in ragione della natura, ovvero delle particolari modalità di esecuzione delle mansioni dedotte in contratto (v. Corte Cost. 3 ottobre 1990,
n. 429).
Presupposto indefettibile, ai fini del collegamento causale dell'infortunio al lavoro svolto, era, di conseguenza, che il lavoratore rientrasse nel campo di applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. L'infortunio era, inoltre, ritenuto indennizzabile soltanto qualora, al rischio generico, che incombeva su qualsiasi utente della strada, si aggiungesse un elemento ulteriore e qualificante, idoneo a dar vita al rischio specifico di lavoro, e vi fosse altresì un collegamento tra evento, percorso e lavoro (ex plurimis, Cass. 24 febbraio 1992, n. 2291). In tali ipotesi, la specificità del rischio era, cioè, ravvisata allorché l'attività anteriore o successiva alla prestazione di lavoro, ovvero anche l'attività di spostamento dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa, fosse imposta ex necessitate dalle modalità di esecuzione della prestazione di lavoro, così come richieste dal datore di lavoro, ovvero da circostanze di tempo e di luogo che prescindessero dalle volontà di scelta del lavoratore (cfr. Cass. 6 agosto 1997, n. 7259; Cass. 8 ottobre 1992, n.
10961).
Negli orientamenti più recenti, la giurisprudenza ha progressivamente ampliato il concetto di infortunio in itinere, arrivando altresì ad ammettere la professionalità dell'infortunio anche in caso di utilizzo di mezzi diversi dal servizio pubblico o da quelli forniti dal datore di lavoro, ove detti servizi risultino carenti o inadeguati, ovvero incompatibili con gli orari di lavoro (Cass. 6 agosto 1997,
n. 7259) e sempreché non sussista altra ragionevole scelta (così Cass. 1 luglio 1998, n. 6449; nonché Cass. 11 settembre 1997, n. 8929, per le quali non è sufficiente che manchi il mezzo di trasporto pubblico, ma occorre altresì che la distanza tra il luogo di lavoro e l'abitazione sia tale da non poter essere percorsa a piedi;
ovvero Cass. 26 marzo 1993, n. 3606, che ha riconosciuto l'agevole percorribilità a piedi di un tratto cittadino di 1200 metri).
In generale, nel caso specifico del lavoratore che utilizzi il mezzo privato per percorrere il tragitto dalla propria abitazione al luogo di lavoro e viceversa, l'indennizzabilità dell'infortunio è ammessa a condizione che si accerti: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso rappresenta, per l'infortunato, l'iter normale per recarsi al lavoro e tornare alla propria abitazione;
b) la sussistenza di un nesso causale, quanto meno occasionale, tra itinerario seguito ed attività lavorativa; c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, tenuto conto degli orari di lavoro e di quelli dei pubblici servizi di trasporto, nonché della possibilità di soggiornare in un luogo diverso dalla sede di lavoro, purché la distanza tra i luoghi appaia ragionevole (Cass. 1 luglio 1998,
n. 6430; Cass. 23 settembre 1996, n. 8396; Cass. 16 dicembre 1995, n. 12881; Cass. 6 maggio 1994,
n. 4402).
Si consideri che la suprema Corte (con Ordinanza n. 22759 del 3.11.2011 e sent. n. 22670 / 2018) ha ritenuto che "in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'infortunio "in itinere" non puo' essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo al luogo di prestazione dell'attivita' lavorativa fuori sede, dal luogo della propria dimora, ove l'uso del veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilita' delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada" (conf. a Cass. sez. lav., sentenza n. 19940 del 6.10.2004). § 3. Alla stregua della normativa applicabile, deve essere esaminata la vicenda sottoposta all'attenzione del giudicante, con l'inevitabile premessa che incombeva su parte ricorrente l'onere di fornire la prova rigorosa dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi della complessa fattispecie legittimante la richiesta di indennizzo.
Orbene nel ricorso non è stata allegata, né tanto meno provata (o offerto di provare) una qualche circostanza riferibile al nesso causale sotto il profilo, innanzitutto, di giorni ed orario di svolgimento del rapporto lavorativo, né è stata fornita alcuna indicazione della dinamica dell'infortunio, né tanto meno sotto il profilo dell'occasione lavorativa in relazione al giorno ed all'orario dell'incidente.
Analogamente, non è stata dedotta nessuna circostanza indicativa della necessità dell'uso del veicolo privato.
Pertanto, in difetto di elementi idonei a ritenere provato l'infortunio in occasione lavorativa, non può ritenersi che l'istante abbia il diritto alla copertura assicurativa.
Il ricorso va pertanto rigettato.
§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (indeterminabile), della complessità (bassa), detratta la fase istruttoria non svoltasi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore Parte_1 dell' delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.291,00 per compenso CP_1 professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Si comunichi.
Paola, 13.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 294/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
12.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 294/2023, avente ad oggetto: infortunio in itinere
TRA
, nata a [...] il [...], e residente a [...]
Polo, 17, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonietta Reale, ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Lauria (PZ) alla Via XXV Aprile, 24,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. - P.I. ), in persona del l.r.p.t.,
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ilario Antonio Sorace ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Cosenza alla Via De Marco (già Via Isonzo) n. 48 – Avvocatura CP_1
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 22.02.2023, parte ricorrente in epigrafe deduceva: di essere dipendente presso l'azienda sanitaria ospedaliera di S. Carlo di Potenza;
che in data 1.10.2019, alle ore 7,45 circa, subiva un infortunio sul lavoro mentre era alla guida del mezzo proprio, a seguito di un proprio colpo di sonno;
che a causa del predetto sinistro stradale l'istante riportava un trauma cranico e distorsione del rachide cervicale;
che l' riconoscenza inizialmente l'inabilità temporanea assoluta (dal CP_1
25.10.2019 al 12.11.2019) ma, con comunicazione del 21.11.2019, negava il riconoscimento di postumi permanenti, non riscontrando menomazione dell'integrità psicofica indennizzabile;
che con provvedimento del 17.06.2020, l'inal confermava l'avvenuta corresponsione dell'indennità per inabilità temporanea ma ribadiva l'assenza di postumi permanenti.
In virtù di quanto innanzi esposto, parte ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inabilità al lavoro dal 25.10.2019 e una menomazione dell'integrità psico-fisica si grado superiore al 10% e per l'effetto condannare l' al pagamento dell'indennità per l'inabilità e al riconoscimento dell'indennizzo in CP_1 capitale o della rendita per inabilità permanente, commisurata al grado di invalidità riconosciuto, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
con vittoria di spese con distrazione.
Si costituiva l' , che, variamente argomentando, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria delle CP_1 spese di lite.
La controversia è decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. In generale, occorre premettere che l'infortunio in itinere si qualifica come l'infortunio avvenuto sulla via del lavoro, strettamente dipendente dal rischio della strada.
Secondo la giurisprudenza più risalente l'operatività della tutela assicurativa, pur al di fuori dello svolgimento dell'attività lavorativa in senso stretto, era giustificata, sul piano teorico, quale prolungamento dell'assicurazione cui il lavoratore era soggetto in ragione della natura, ovvero delle particolari modalità di esecuzione delle mansioni dedotte in contratto (v. Corte Cost. 3 ottobre 1990,
n. 429).
Presupposto indefettibile, ai fini del collegamento causale dell'infortunio al lavoro svolto, era, di conseguenza, che il lavoratore rientrasse nel campo di applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. L'infortunio era, inoltre, ritenuto indennizzabile soltanto qualora, al rischio generico, che incombeva su qualsiasi utente della strada, si aggiungesse un elemento ulteriore e qualificante, idoneo a dar vita al rischio specifico di lavoro, e vi fosse altresì un collegamento tra evento, percorso e lavoro (ex plurimis, Cass. 24 febbraio 1992, n. 2291). In tali ipotesi, la specificità del rischio era, cioè, ravvisata allorché l'attività anteriore o successiva alla prestazione di lavoro, ovvero anche l'attività di spostamento dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa, fosse imposta ex necessitate dalle modalità di esecuzione della prestazione di lavoro, così come richieste dal datore di lavoro, ovvero da circostanze di tempo e di luogo che prescindessero dalle volontà di scelta del lavoratore (cfr. Cass. 6 agosto 1997, n. 7259; Cass. 8 ottobre 1992, n.
10961).
Negli orientamenti più recenti, la giurisprudenza ha progressivamente ampliato il concetto di infortunio in itinere, arrivando altresì ad ammettere la professionalità dell'infortunio anche in caso di utilizzo di mezzi diversi dal servizio pubblico o da quelli forniti dal datore di lavoro, ove detti servizi risultino carenti o inadeguati, ovvero incompatibili con gli orari di lavoro (Cass. 6 agosto 1997,
n. 7259) e sempreché non sussista altra ragionevole scelta (così Cass. 1 luglio 1998, n. 6449; nonché Cass. 11 settembre 1997, n. 8929, per le quali non è sufficiente che manchi il mezzo di trasporto pubblico, ma occorre altresì che la distanza tra il luogo di lavoro e l'abitazione sia tale da non poter essere percorsa a piedi;
ovvero Cass. 26 marzo 1993, n. 3606, che ha riconosciuto l'agevole percorribilità a piedi di un tratto cittadino di 1200 metri).
In generale, nel caso specifico del lavoratore che utilizzi il mezzo privato per percorrere il tragitto dalla propria abitazione al luogo di lavoro e viceversa, l'indennizzabilità dell'infortunio è ammessa a condizione che si accerti: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso rappresenta, per l'infortunato, l'iter normale per recarsi al lavoro e tornare alla propria abitazione;
b) la sussistenza di un nesso causale, quanto meno occasionale, tra itinerario seguito ed attività lavorativa; c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, tenuto conto degli orari di lavoro e di quelli dei pubblici servizi di trasporto, nonché della possibilità di soggiornare in un luogo diverso dalla sede di lavoro, purché la distanza tra i luoghi appaia ragionevole (Cass. 1 luglio 1998,
n. 6430; Cass. 23 settembre 1996, n. 8396; Cass. 16 dicembre 1995, n. 12881; Cass. 6 maggio 1994,
n. 4402).
Si consideri che la suprema Corte (con Ordinanza n. 22759 del 3.11.2011 e sent. n. 22670 / 2018) ha ritenuto che "in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'infortunio "in itinere" non puo' essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo al luogo di prestazione dell'attivita' lavorativa fuori sede, dal luogo della propria dimora, ove l'uso del veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilita' delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada" (conf. a Cass. sez. lav., sentenza n. 19940 del 6.10.2004). § 3. Alla stregua della normativa applicabile, deve essere esaminata la vicenda sottoposta all'attenzione del giudicante, con l'inevitabile premessa che incombeva su parte ricorrente l'onere di fornire la prova rigorosa dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi della complessa fattispecie legittimante la richiesta di indennizzo.
Orbene nel ricorso non è stata allegata, né tanto meno provata (o offerto di provare) una qualche circostanza riferibile al nesso causale sotto il profilo, innanzitutto, di giorni ed orario di svolgimento del rapporto lavorativo, né è stata fornita alcuna indicazione della dinamica dell'infortunio, né tanto meno sotto il profilo dell'occasione lavorativa in relazione al giorno ed all'orario dell'incidente.
Analogamente, non è stata dedotta nessuna circostanza indicativa della necessità dell'uso del veicolo privato.
Pertanto, in difetto di elementi idonei a ritenere provato l'infortunio in occasione lavorativa, non può ritenersi che l'istante abbia il diritto alla copertura assicurativa.
Il ricorso va pertanto rigettato.
§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (indeterminabile), della complessità (bassa), detratta la fase istruttoria non svoltasi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore Parte_1 dell' delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.291,00 per compenso CP_1 professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Si comunichi.
Paola, 13.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso