Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 17/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESARO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Sabrina Carbini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. N. 2328/2022 promossa da:
(CF/Piva: ) con il patrocinio dell'Avv. PARDI Parte_1 P.IVA_1
ARTURO e con elezione di domicilio presso il suo studio in Pesaro, Via Giusti n. 11
-ATTORE-
contro
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. COLI Controparte_1 C.F._1
ALBERTO e con elezione di domicilio presso il suo studio in Pesaro, Via Marsala n. 10
- CONVENUTO-
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss.
CONCLUSIONI
Per parte attrice, conclusioni come da note depositate telematicamente in data 27.11.2024, in particolare:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pesaro, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, condannare il convenuto sig. al pagamento in favore di della CP_2 Parte_1
somma di 40.000,00 euro o la somma che verrà ritenuta di giustizia per i lavori edili (comprensivi di opere extra) eseguiti, oltre interessi di mora, nonché alla refusione a favore della società attrice delle spese, dei diritti e degli onorari relativi al presente giudizio”.
Per parte convenuta, conclusioni come da precisazioni depositate telematicamente 24.11.2024, in particolare:
quelle attività che gli sono state precluse (proposizione di domanda riconvenzionale, eccezioni processuali e di merito, richiesta prove); in via subordinata, in via preliminare, dichiarare che la ditta non è Controparte_3
titolare del diritto di credito fatto valere in giudizio e/o che è priva della legittimatio ad causam, e conseguentemente dichiarare inammissibile o rigettare la domanda di parte attrice;
con vittoria di spese ed onorari;
nel merito, rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese ed onorari”.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
affinché venisse condannato al pagamento della somma di € 40.000,00 oltre Controparte_1
interessi di mora e rifusione spese di giudizio.
In particolare, parte attrice deduceva di aver stipulato in data 15.03.2022 con contratto CP_2 di fornitura e posa in opera di una piscina presso l'abitazione di quest'ultimo, stabilendo quale corrispettivo la somma di € 30.000,00. Riferiva, inoltre, che, per volontà dell' , venivano CP_1 eseguite opere extra per una ulteriore somma di € 8.554,00 + Iva.
Deduceva, quindi, che il committente convenuto si rendeva inadempiente del pagamento della complessiva somma di € 40.000,00 relativa ai lavori effettuati dall'attrice, richiedendone, quindi, il pagamento.
All'udienza dell'8.02.2023 non compariva nessuno e veniva dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza per ingiunzione di pagamento depositata dall'attrice il 2.02.2023 e si rinviava, quanto al merito, all'udienza del 15.03.2023 ex artt. 181 e 309 cpc. In tale udienza veniva dichiarata la contumacia del convenuto e assunta riserva in merito alla precedente istanza di ingiunzione, istanza che veniva respinta con ordinanza del 16.03.2023, con cui, stante il mancato deposito della notifica della citazione, si dava termine per il deposito della stessa e si rinviava sempre per prima udienza al
29.03.2023. A scioglimento della riserva assunta in udienza, con ordinanza del 30.03.2023 veniva rigettata la reiterata istanza di concessione dell'ordinanza ingiunzione, con concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. e rinvio all'udienza cartolare del 20.09.2023 con termine per note sino a tale data.
All'esito, venivano ammesse le prove orali, con fissazione per l'assunzione all'udienza del
20.12.2023, rinviata poi al 28.02.2024. Alla fissata udienza per il proseguimento delle prove orali del
3.04.2024 nessuno compariva e la causa veniva così rinviata ex artt. 181 e 309 cpc al 17.04.2024. In tale udienza compariva parte convenuta, con riserva di costituirsi telematicamente, e la causa veniva rinviata all'udienza del 22.05.2024, concedendo termine sino a 3 gg. prima alla parte attrice per controdedurre alla comparsa del convenuto.
Con comparsa di costituzione, depositata telematicamente il 17.04.2024, Controparte_1 deduceva la nullità della notificazione dell'atto di citazione, conseguentemente chiedendo, in via preliminare, di essere rimesso in termini per poter compiere le attività processuali allo stesso precluse.
Sempre in via preliminare, veniva eccepita la mancanza di legittimazione ad agire in capo all'attrice.
In particolare, deduceva che il contratto di fornitura sarebbe stato concluso tra e Controparte_1 la ditta ED OO RL (e non la . Nel merito, rilevava l'infondatezza Parte_1
della domanda attorea. Deduceva, in particolare, di avere già corrisposto ad ED OO la somma di € 25.000,00 per i lavori commissionati, lavori che, tuttavia, non venivano portati a termine.
Deduceva, infatti, il convenuto di essersi dovuto rivolgere ad una ditta terza (Impresa Edile Lattanzio) per il completamento delle opere.
Successivamente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.05.2024, veniva respinta l'istanza di rimessione in termini proposta dalla parte convenuta e revocata la relativa dichiarazione di contumacia, fissando udienza per audizione dell'ultimo teste al 4.07.2024. Successivamente, la causa veniva rinviata al 30.10.2024 ed al 27.11.2024 per precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc con decorrenza dal 18.12.2024.
La domanda proposta da parte attrice non può trovare accoglimento.
In punto all'eccezione di carenza di legittimazione ad agire dell'attrice sollevata da parte convenuta, si rileva quanto segue.
Nel caso di specie si parla impropriamente di legittimazione attiva, essendo le doglianze sollevate dalla convenuta, esaminati gli scritti difensivi, riguardanti piuttosto la titolarità del rapporto in capo alla società attrice. Il problema dedotto dalla convenuta attiene, infatti, al merito della causa, ovvero alla fondatezza della domanda attorea: più nel dettaglio, si tratta di stabilire se Parte_1
sia effettivamente titolare del diritto dalla stessa vantato in giudizio.
[...]
Evidenziato ciò, è necessario valutare se una siffatta eccezione poteva essere sollevata dalla parte convenuta, costituitasi nel presente giudizio tardivamente.
Sul punto, si fa proprio il principio per cui la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre che l'attore non è titolare del diritto azionato sia una mera difesa e, come tale, suscettibile di essere sollevata in qualsiasi stato e grado del processo, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori (Cass.
Civile SS.UU. Sent. n. 2951/2016). Tale principio, grazie a cui si può affermare che, nel caso di specie, l'eccezione sollevata sul punto da sia stata legittimamente proposta, deve essere comunque coordinato con il complessivo CP_1
sistema di preclusioni e decadenze processuali.
E ciò emerge dalla stessa pronuncia appena richiamata, che fa ferme “le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti”.
Principio fatto proprio dalla successiva giurisprudenza di legittimità, per cui è sottratto alle preclusioni processuali il potere di sollevare eccezioni in senso lato (come le mere difese) e di allegare o rilevare fatti per esse rilevanti, ma non anche il potere di richiedere o introdurre le fonti (anche documentali) di prova da cui tali fatti, se ancora non provati da alcuna fonte o mezzo di prova ritualmente acquisita, possano emergere (in tal senso: Cass. Civile Ordinanza n. 4867/2024).
E così, più nello specifico: “La contestazione della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso integra una mera difesa e, pertanto, non è soggetta alle decadenze processuali, occorrendo, tuttavia, la rituale acquisizione probatoria dei fatti su cui si fonda, perché un conto sono le preclusioni processuali, che rispondono ad un criterio d'ordine regolativo del processo, altro è
l'introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa possono emergere” (Cass.
Civile Ord. n. 16814/2024).
Più in particolare, in tema di produzioni documentali da parte del convenuto costituitosi tardivamente:
“In tema di processo civile, la costituzione tardiva ex art. 293 c.p.c., consente al contumace la produzione di documenti nuovi limitatamente a quelli per i quali, al momento del loro deposito, non sia intervenuta la relativa decadenza processuale e dunque senza la necessità di invocare l'art. 294
c.p.c., il quale, diversamente, consente al contumace di essere rimesso in termini rispetto ad attività che gli sarebbero precluse, dimostrando la sussistenza di un impedimento a lui non imputabile”
(Cass. Civile Ord. n. 108/2024).
Pertanto, affinché i documenti depositati con comparsa di costituzione dal convenuto costituitosi tardivamente possano essere utilizzabili, si deve comunque avere riguardo alla fase del processo in cui ancora non è maturata la decadenza processuale in ordine alla produzione documentale.
Per quanto sopra, i documenti prodotti dalla parte convenuta con la propria comparsa di costituzione, costituzione avvenuta tardivamente ed in momento successivo alle memorie istruttorie ex art. 183
c.p.c., non possono dirsi ritualmente acquisiti al giudizio in quanto prodotti tardivamente e, pertanto, non se ne dovrà tenere conto.
Rilevato quanto sopra, viste le prospettazioni di parte attrice e le doglianze di parte convenuta, è necessario verificare se la prima abbia provato nel presente giudizio di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte. In generale, chi fa valere in giudizio un diritto, non può limitarsi ad allegare che tale diritto gli appartiene, ma deve dimostrare e provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte, in base alla ripartizione dell'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c.
Orbene, parte attrice sostiene di essere creditrice nei confronti di della complessiva somma CP_1 di € 40.000,00 per lavori di fornitura e posa in opera di una piscina presso l'abitazione di quest'ultimo
(di cui € 30.000,00 come da contratto del 15.03.2022 ed € 8.554,00 + Iva per opere extra).
A sostegno di tali pretese vengono prodotti i seguenti documenti:
-contratto di fornitura e posa in opera di piscina interrata del 15.03.2022 (doc. 1 citazione);
-diffida del 19.09.2022 con cui la richiede all'odierno convenuto il pagamento Controparte_3 della somma di € 8.554,00 (doc. 2 citazione);
-documento definito come “preventivo e rendiconto lavori per la realizzazione di una CP_2 piscina (…). Lavori fuori preventivo commissionati dalla committente e non riconosciuti” (doc. 2 memoria istruttoria).
Dai documenti citati, non emerge una certa riferibilità all'attrice delle pretese dalla stessa avanzate.
In particolare:
-nel contratto del 15.03.2022 (allegato alla citazione) viene individuato quale CP_2 committente e la AD OO quale fornitore (“il fornitore, AD OO dispone di esperienza, capacità tecniche, attrezzature necessarie e personale idoneo per eseguire la fornitura oggetto del presente contratto”). Nel prosieguo del contratto viene convenuto che “AD pools si obbliga ad eseguire la fornitura e la posa in opera di una piscina interrata…”. In calce a tale contratto vi è l'apposizione della firma da parte del committente e, dal lato del fornitore, vi è apposizione di una firma sopra il relativo timbro di AD pools RL;
graficamente sotto, si rinviene altro timbro, privo di firma, di Controparte_4
La ED OO Srls, ditta individuata quale fornitore dell'opera, è ditta altra e diversa rispetto alla odierna attrice (basti semplicemente confrontare le partite Iva delle due società). Peraltro, parte attrice, viste anche le contestazioni della convenuta, nulla ha dedotto in merito né ha evidenziato per quale motivo tale contratto prevedesse una siffatta indicazione.
Vero è che nel contratto è graficamente presente anche il timbro della ma lo Controparte_3
stesso non è accompagnato da alcuna sottoscrizione.
Alcun rilievo può inoltre essere fornito dalla barratura grafica posta sopra l'intestazione del foglio di cui al contratto: in primo luogo si tenga conto che, come già rilevato, nel testo del medesimo contratto viene specificatamente indicato quale fornitore proprio la AD OO Srls;
sotto altro aspetto appare quantomeno singolare che tale segno grafico sia di colore blu (e di buona qualità visiva) in un contratto in cui la data (apposta manualmente) ed entrambe le sottoscrizioni siano di colore nero (e di scarsa qualità visiva). -La diffida è di contenuto generico: si richiede, infatti, il pagamento di € 8.554,00 “per fornitura, messa in opera, opere extra della piscina interrata …” senza alcuno specifico riferimento a contratti ovvero ad accordi intercorsi tra le parti.
-Il documento n. 2 di cui alla memoria istruttoria di parte attrice reca l'intestazione: “preventivo e rendiconto lavori per la realizzazione di una piscina (…). Lavori fuori preventivo CP_2 commissionati dalla committente e non riconosciuti”. Tale documento presenta timbro e firma della sola risulta, invero, privo di data e della sottoscrizione della odierna Parte_1
convenuta.
Tale documento, proveniente e predisposto dalla stessa parte che se ne vuole giovare, non costituisce di per sé idonea prova di quanto ivi indicato in punto delle somme incassate o da incassare, né dell'avvenuto accordo fra le parti in punto alla commissione delle opere ivi indicate e del relativo costo (il documento, si ripete, è privo di sottoscrizione da parte dell'asserito committente e non emerge – nemmeno aliunde - che lo stesso sia stato portato ad effettiva conoscenza del committente o, tanto meno, che quest'ultimo abbia effettivamente accettato quanto ivi indicato).
Ad ogni modo, il contenuto di tale documento non appare comunque coerente con quanto dedotto e richiesto dall'attore.
In tale documento viene, infatti, indicata la somma di € 8.554,80 quale ammontare del costo dei lavori/materiali di cui al relativo elenco, presumibilmente riferibili ai lavori extra dedotti dall'attrice.
Si legge, poi, la dicitura “rimanenza non incassata: totale € 21.474,00”. Seguita, poi, dalla ulteriore dicitura: “Totale avere: € 30.000,00”.
Dalla lettura di siffatto documento (e parte attrice non ha sul punto allegato né dedotto alcunché), emergerebbe che nel credito residuo (ivi indicato nella complessiva somma di € 30.000,00) sia già ricompresa la somma di € 8.554,80 (relativa alle cd opere extra). Inoltre, non vi è alcuna specificazione riguardo all'Iva, ovvero se sia già stata conteggiata o meno nel calcolo (peraltro,
l'ammontare dell'Iva non viene richiesto neppure nella lettera di diffida di pagamento della somma di € 8.554,80 del 19.09.222).
Nella domanda attorea, invece, viene richiesta la complessiva somma di € 40.000,00, di cui €
30.000,00 in forza del contratto del 15.03.2022 ed € 8.554,00 (+ Iva) per lavori extra.
Incoerenza che si riscontra, altresì, confrontando la diffida di pagamento della somma di € 8.554,00 del 19.09.2022 e l'atto introduttivo del presente giudizio (iscritto a ruolo solo un mese dopo l'invio di tale diffida, ovvero il 21.10.2022), con cui viene richiesto il pagamento di un importo assai maggiore (come detto, di € 40.000,00). E parte attrice nulla ha dedotto su tale discordanza.
Si esamini, ora, quanto emerso in sede di escussione dei testi chiamati da parte attrice Parte_2
(udienza del 28.02.2024) e (udienza del 4.07.2024). Per_1 Dalle dichiarazioni dei testi (dichiaratisi dipendenti della società attrice) non emerge alcun elemento utile in merito alla effettiva sussistenza di accordi intervenuti tra e Parte_1 CP_1
né tanto meno sul quantum previsto per le opere medesime.
Per quanto sopra, viste le contestazioni di parte convenuta, Parte_1
legittimamente avanzate, in punto alla mancanza di titolarità attiva, elemento costitutivo della domanda riguardante il merito della decisione, non ha fornito idonea prova dei fatti costitutivi della stessa.
Si ripete, l'attrice agisce in forza di un contratto in cui, per quanto rilevato sopra, non è formalmente parte né lo stesso è certamente riferibile alla stessa;
agisce, inoltre, in base ad un documento (il cui contenuto risulta peraltro impreciso ed in contraddizione con quanto richiesto in sede di giudizio) unilateralmente predisposto e formato dalla stessa parte attrice;
produce, altresì, una lettera di diffida di pagamento di una somma di molto inferiore rispetto a quanto richiesto giudizialmente, senza dedurre in merito a tale circostanza alcunché.
L'istruttoria orale non è stata idonea, nei termini di cui sopra, a sopperire a tale carenza probatoria.
La domanda di parte attrice non può, pertanto, trovare accoglimento e dovrà essere rigettata.
In rito va confermata l'ordinanza del 23.5.24 laddove veniva respinta l'istanza di rimessione in termini del convenuto che deduceva la nullità della notifica della citazione. Si ribadisce che nel caso andava proposta querela di falso rispetto alla documentazione dell'agente postale;
peraltro negli scritti difensivi finali la parte convenuta non argomenta più su tale eccezione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, in persona del Giudice, Dott.ssa Sabrina Carbini, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa così provvede:
rigetta la domanda avanzata da Parte_1
condanna a rifondere ad le spese di lite della presente Parte_1 Controparte_1
procedura che liquida complessivamente in euro 6600,00 , cui euro 1700,00 per la fase di studio, euro 1200,00 per la fase introduttiva, euro 900,00 per la fase istruttoria e euro 2800,00 per la fase decisoria, oltre iva, cap e rimborso forfettario .
Così deciso in data 17.3.25 Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Carbini