TRIB
Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 01/09/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE UNICA CIVILE
n. 645/2024 r.g.a.c.
Il Giudice, dott.ssa Marianna Frangiosa considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 9.7.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che
le parti hanno depositato note di trattazione scritta aderendo a tale modalità di trattazione;
letto l'art.127 c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies cpc e 127 ter cpc.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - sezione civile – in persona del Giudice dr.ssa
Marianna Frangiosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 645 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 decisa all'odierna udienza vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Emilio Orsini (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il di C.F._2 lui studio in Nocera Inferiore (SA) alla Via Achille Loria n. 29, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno (c.f.
), ed elettivamente domiciliata presso i di lei uffici in Corso Vittorio P.IVA_1
Emanuele n. 58, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
NONCHE' TRA
(p.iva n. ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_2 dom.to per la carica in Via Santa Lucia n. 81, Napoli.
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per , come da nota depositata in data 8.7.2025: “L'Avv. Emilio Parte_1
Orsini si riporta alle note del 07.11.2024, chiedendo quindi all'Ill.mo Organo giudicante la rimessione in termini al fine di riassumere la causa dinanzi all'Autorità
Giudiziaria competente, ossia la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Salerno.”
Per la , come da nota depositata in data Controparte_1
11.6.2025: “L'Avvocatura dello Stato, nell'interesse dell' Controparte_3
, chiede che la causa venga decisa, in accoglimento della proposta
[...] eccezione di difetto di giurisdizione. L'auspicato accoglimento di una questione pregiudiziale “in rito” non giustifica la compensazione delle spese di lite (né ha rilievo
l'adesione della parte attrice alla proposta eccezione, non applicandosi il meccanismo di cui all'art. 38 c. 2 c.p.c.), che si chiede vengano quindi poste a carico di parte attrice
e in favore dell' .” Controparte_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, come previsto dagli articoli 132 comma II n. 4 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati rispettivamente dagli articoli 45 e 52 della legge n. 69 del 18.6.2009, ed in osservanza all'indirizzo conforme della giurisprudenza di legitimità (cfr. Cassazione Civile, Sezione III,
19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna parte attrice, , Parte_1 conveniva in giudizio e la Controparte_1 Controparte_2 impugnando il preavviso di iscrizione ipotecaria n.05620249000257202000, comunicato in data 26.4.2024, in uno alle sottese cartelle di pagamento nn.
10020060051598376000, 10020080012992224000, 10020080050430077000,
10020100018725131000, 10020120017226880000, 10020120046041419000,
10020130005615211000, 10020130032989555000, 10020140026066391000,
10020150009157358000, emesse per tributi (IRPEF), tasse automobilistiche, sanzioni e interessi, eccependo la prescrizione dei relativi crediti.
L'attore sulla base di tali deduzioni ed eccezioni, chiedeva al Tribunale di sospendere l'efficacia esecutiva delle cartelle e di accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti sottesi alle stesse con condanna alle spese e attribuzione in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
Radicatosi regolarmente il contradditorio (v. allegati all'atto di citazione), la CP_2 rimaneva contumace mentre si
[...] Controparte_1 costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.7.2024, eccependo preliminarmente la carenza di interesse ad agire di parte attrice, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice tributario, contestando la fondatezza della domanda. Nelle conclusioni chiedeva al Tribunale di rigettare l'istanza di sospensione per mancanza dei relativi presupposti, dichiarare il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore della Corte di giustizia tributaria competente per territorio, e in subordine, rigettare ogni avversa pretesa siccome inammissibile e infondata, con condanna alle spese di lite.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.11.2024 parte attrice aderiva alla eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla convenuta, chiedendo la rimessione in termini al fine di riassumere la causa dinanzi alla autorità giudiziaria competente.
***
In via preliminare si precisa che l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria, anche quando proposta per lamentare irregolarità formali, ovvero l'inesistenza del diritto del creditore a procedere esecutivamente, non introduce un'opposizione esecutiva ascrivibile al novero di quelle di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c., ma una causa ordinaria di accertamento negativo che soggiace alle ordinarie regole di riparto della giurisdizione e della competenza, in ragione della natura dei crediti affidati alla riscossione.
In tal senso milita il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis,
Cassazione civile, sez. un., 11/07/2017, n. 17111; Cass. ord. n. 15354 del
22.07.2015; Cass. S.U. n. 15425 del 2014; Cass. S. U. n. 14831 del 2008), al quale
è costante il richiamo dei giudici di merito (da ultimo, Tribunale Busto Arsizio, sez.
II, 29/11/2021, n. 1692; Corte appello Napoli, sez. VI, 02/03/2021, n. 766).
Pertanto, la giurisdizione sulle controversie relative all'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, cui è parificabile quella ad oggetto il preavviso di iscrizione, dipende dalla natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione, ed è perciò devoluta al giudice ordinario solo ove si tratti di crediti non tributari, ferme le regole della competenza funzionale e per materia.
Tanto premesso, in via pregiudiziale in rito, va rilevato il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario presso il Tribunale di Vallo della Lucania in favore del
Giudice tributario competente per territorio atteso che la stessa assume carattere prioritario in quanto potenzialmente idonea a definire in rito i motivi di opposizione proposti nei confronti della convenuta.
Entrambe le parti deducono e documentano che la pretesa impositiva impugnata si fonda su tasse automobilistiche, tributi IRPEF e relative sanzioni e interessi, astrattamente di competenza del Giudice Tributario competente per territorio.
La Cassazione civile, sez. un., 14/04/2020, n. 7822, è intervenuta sul punto statuendo che: “Il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi o impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assume rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).”
Parte attrice ha eccepito la prescrizione dei crediti tributari, assunta come maturata successivamente alla notifica delle cartelle impugnate per cui, essendo in contestazione la validità delle cartelle di pagamento, la giurisdizione appartiene al giudice tributario, così come chiarito dalla Corte di Cassazione la quale sul punto ha statuito che “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di "definitività" delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario.” (v. Cassazione civile sez. un., 25/05/2022, n.16986).
Ne discende che la giurisdizione della fattispecie in esame appartiene alla
Commissione Tributaria territorialmente competente.
Il rilievo del difetto di giurisdizione determina l'assorbimento delle ulteriori questioni e domande formulate dall'attore.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, il comportamento processuale della parte unitamente alla circostanza che in ordine alla questione del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e tributario si sono registrati numerosi contrasti giurisprudenziali, sono tutti motivi che inducono questo Tribunale a ravvisare giusti motivi (cfr. Corte cost. 77/2018) per la integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
I) dichiara la contumacia della;
Controparte_2
II) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e fissa alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio dinanzi alla Commissione
Tributaria territorialmente competente;
III) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso, in Vallo della Lucania 30.08.2025 Il Giudice
Dr.ssa Marianna Frangiosa