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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/04/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 600/2019 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 28 gennaio 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avv. PERRINO Luigi ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Latina Via Montesanto n. 28;
PARTE ATTRICE
CONTRO
- , rappresentato e difeso dall'Avv. MONDA Giuseppe Maria ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla Via Toledo n.156;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale.
Per l'udienza di discussione del 28 gennaio 2025 parte attrice concludeva come da note scritte depositate in data 24 gennaio 2025 e parte convenuta come da note scritte in data 27 gennaio 2025 da intendersi richiamate
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 4 febbraio 2019 deduceva: Parte_1
a) in data 27.03.2018, alle ore 11.00 circa percorreva a piedi in Latina la Via Isonzo, quando, giunto all'altezza del civico 71, inciampava e cadeva rovinosamente sul marciapiede in ragione di una buca presente sul suolo, non visibile e non transennata. Sul posto erano intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che avevano redatto verbale, ed il servizio del 118 allertato dagli stessi Agenti della
Polizia Locale. Oltretutto, all'evento aveva assistito il Sig. il quale, Testimone_1
in data 29.03.2018, aveva rilasciato dichiarazione testimoniale scritta.
b) a seguito ed in conseguenza del sinistro riportava danni fisici di notevole gravità così come comprovato dal referto del Pronto Soccorso di Latina. In ragione della entità dei danni subiti era stato costretto a sottoporsi a terapie mediche riabilitative sostenendo dei costi;
c) successivamente, in data 07.05.2018, l'attore aveva provveduto ad inoltrare raccomandata a/r al chiedendo il ristoro dei danni subiti e a tale Controparte_1
comunicazione non era seguito alcun riscontro;
d) in data 14.06.2018, la società Spada - filale di Bari, con comunicazione ricevuta per e-mail, nella qualità di incaricata della Lloyd's Ass.ni S.p.a. (compagnia di assicurazione garante del , aveva chiesto documentazione Controparte_1 relativa al sinistro per cui era causa. Quest'ultima era stata inoltrata a mezzo e-mail in data 21.06.2018 così come richiesto dalla società - filiale di Bari;
CP_2
e) in data 27.06.2018 si era sottoposto, a proprie spese, a visita medico legale dal Dott. che aveva redatto relazione medico legale la quale aveva cosi Persona_1
valutato i danni subiti dall'attore: Inabilità Temporanea totale 30 (trenta) giorni;
Inabilità Temporanea Parziale al 50% 30 (trenta) giorni;
Invalidità Permanente non inferiore al 7%.
f) In data 15.11.2018 veniva sottoposto a visita medico legale dal dottor a Per_2
Latina quale medico fiduciario incaricato dalla soc. CP_3
g) A seguito di un invito in data 12.07.2018 alla soc. al fine di conoscere gli CP_3
intendimenti della compagnia di assicurazione circa la possibilità di addivenire ad una risoluzione bonaria della controversia, con raccomandata del 05.10.2018 l'attore aveva tentato di esperire un ulteriore procedimento di negoziazione assistita di cui all'art. 3 del dl. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n.
162, invitando la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione. Tale invito rimaneva però senza alcun riscontro;
h) la responsabilità dell' ex art. 2051 c.c. ciò in quanto l'evento era imputabile in CP_4
via esclusiva al in qualità di soggetto obbligato alla Controparte_1
manutenzione delle strade di pubblico transito ed alle relative pertinenze, in considerazione della circostanza per cui il luogo del sinistro era un luogo pubblico adibito a camminamento pedonale in pieno centro della città. Nell'ipotesi di non riconducibilità della fattispecie di cui causa al disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c., l' attore riteneva che, in ogni caso, il sinistro de quo fosse riconducibile alla fattispecie del "danno ingiusto risarcibile" contemplato dall'articolo 2043 del c.c. che recepiva, come noto, il principio del "neminem ledere", atteso che il convenuto Ente non aveva provveduto all'eliminazione o comunque alla regolamentare segnalazione del dissesto, provocando, pertanto, una insidia al pedone;
i) la richiesta di risarcimento del danno biologico, motivatamente documentato dall'elaborato di parte e ai fini di una corretta quantificazione dello stesso appariva opportuno far riferimento ai parametri previsti nelle cosiddette tabelle milanesi.
Oltre a ciò l'attore aveva diritto di accedere alla c.d. personalizzazione del punto tabellare, determinabile, in funzione dell'età e del danno patito, nella misura del
50% (pari ad€ 14.433,00) per un totale complessivo pari ad euro 21.461,46 ovvero in subordine, in difetto di personalizzazione del criterio tabellare, il diritto a vedersi risarcito il danno morale patito a causa della lesione, giacché la fattispecie descritta corrispondeva, alla previsione di reato di "lesioni colpose" di cui all'art 590 c.p. liquidabile nella misura del 30% e in ogni caso, aveva diritto al cd. lucro cessante nella misura degli interessi ragguagliati al rendimento medio tempore dei Titoli di
Stato sulla somma rivalutata di anno in anno, dal giorno del sinistro alla data di pubblicazione dell'emanando provvedimento;
Concludeva pertanto chiedendo: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: ACCERTARE E DICHIARARE l'esclusiva responsabilità del per Controparte_1 le lesioni, patrimoniali e non, subite dal Sig. a causa ed in conseguenza dell'occorso sinistro Pt_1 di cui in premessa e, per l'effetto, CONDANNARE: il ai sensi e per gli effetti Controparte_1 dell'art. 2051 del cc., al risarcimento di tutti i danni, patiti e patendi, in favore dell'attore nella misura, quantificata in base alle tabelle del Tribunale di Milano, di € 21.461,46 o che risulterà ad istruttoria ultimata, anche a seguito di eligenda CTU, o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al lucro cessante dal giorno del sinistro alla pubblicazione dell'emanando provvedimento e interessi legali successivi. In subordine Condannare: il ai sensi Controparte_1
e per gli effetti dell'art. 2043 del cc, al risarcimento di tutti i danni, patiti e patendi, in favore dell'attore nella misura, quantificata in base alle tabelle del Tribunale di Milano, di €21.461,46 o che risulterà ad istruttoria ultimata, anche a seguito di eligenda CTU, che risulterà ad istruttoria ultimata o in quella maggiore o inferiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al lucro cessante dal giorno del sinistro alla pubblicazione dell'emanando provvedimento e interessi legali successivi.
Con vittoria di spese, competenze del presente giudizio. In via istruttoria chiede: a) ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui ai punti n.l e 2 della premessa di fatto preceduti dalla locuzione "ero che "indicando a teste il Sig, , b) chiede che venga ordinata Testimone_1
l'esibizione della perizia redatta, per conto del dal Dott. sulla persona Controparte_1 Per_2 dell'odierno attore;
c) ammettersi, in subordine, consulenza tecnica d'ufficio per accertare la natura
e l'entità delle lesioni personali e patrimoniali subite dal Sig. Con riserva di Parte_1 articolare ulteriori mezzi di prova.
Con comparsa del 23 aprile 2019 il si costituiva in giudizio Controparte_1 deducendo:
a) la nullità dell'atto introduttivo ex art. 164 c.p.c., per carenza circa l'esposizione dei fatti di causa e l'indicazione dell'oggetto poiché era evidente che la dinamica del sinistro fosse descritta, nel corpo dell'atto introduttivo, in maniera del tutto lacunosa e generica, rendendo complesso verificare la compatibilità della stessa con gli asseriti danni riportati dall'attore; b) l'insussistenza della responsabilità ex art 2051 cc del non Controparte_1
ricorrendo, nel caso di specie, gli estremi per configurare la fattispecie della c.d.
“insidia o trabocchetto”. Sulla base di tali considerazioni, tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo in cui si era verificato il sinistro (ore 11.00 del mattino) appariva evidente come esso si sarebbe potuto evitare, mediante una condotta più accorta e prudente, conforme ai canoni della diligenza da parte dell'attore. Altresì era esclusa la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., non essendo ravvisabile alcuna condotta omissiva del convenuto, nonché per CP_1 inesistenza del dolo o della colpa, in capo allo stesso, nella causazione dell'evento per cui era causa;
c) la contestazione della pretesa attorea anche sotto il profilo del quantum debeatur, in merito alla quantificazione dei danni operata in tutte le sue voci, dal momento che la perizia tecnica allegata in atti, essendo atto di parte, era documento privo di qualsivoglia efficacia probatoria;
Concludeva pertanto chiedendo: 1)In via principale, nel merito, rigettare la domanda avanzata dal sig. nei confronti del in quanto improcedibile, Parte_1 Controparte_1 inammissibile, nulla, nonché del tutto infondata, in fatto e in diritto, per le ragioni indicate nel presente atto, e per l'effetto, escludere qualsivoglia responsabilità del convenuto ex art. CP_1
2051 c.c. nonché ex art 2043 c.c.; 2)In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, contenere la condanna nei limiti del dovuto e provato
3)in via istruttoria, si impugna la prova testimoniale così come ex adverso articolata, in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 244 c.p.c., Si richiede, sin da ora, nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale così come ex adverso articolata, di essere ammessi alla prova contraria sulle stesse circostanze e con gli stessi testi indicati da parte attrice.
All'udienza del 14 settembre 2019 parte attrice si riportava integralmente all'atto introduttivo chiedendone l'accoglimento, in ordine all'eccezione di nullità dello stesso ex art. 164 c.p.c. ne rilevava l'infondatezza essendo stati ampiamente descritti ed allegati i fatti di causa e chiedeva la concessione dei termini ex art. 183 VI c c.p.c. Parte convenuta si riportava alla comparsa di costituzione ed alle eccezioni ivi formulate e si associava alla richiesta di termini. Il Giudice rinviava all'udienza del 15.10.2019 assegnando, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art 183 VI comma c.p.c. per il deposito di note illustrative. Con memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. primo termine del 13 giugno 2019 parte attrice sulla asserita nullità della citazione evidenziava che dalla comparazione dell'atto introduttivo con il dettato normativo di riferimento (art 163 c.p.c.) si evinceva chiaramente che nessun tipo di elemento necessario era stato omesso nell'atto di citazione redatto con esplicita indicazione dei fatti di causa e delle norme di diritto. Inoltre, dalla lettura della comparsa di costituzione era evidente che parte convenuta aveva ben compreso quale fosse il petitum e la causa petendi del giudizio. Inoltre, a ciò parte attrice chiedeva di ordinare l'esibizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 del c.p.c.. delle risultanze della visita medico legale effettuata in data 15.11.2018, dal Dott. di Latina Persona_3
Con memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. secondo termine del 9 luglio 2019 parte convenuta ribadiva quanto già esposto precedentemente ed in via istruttoria, contestava, la prova testimoniale articolata da parte attrice, in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 244 c.p.c., e chiedeva di essere ammessa alla prova contraria sulle stesse circostanze e con gli stessi testi indicati da parte attrice
Con memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. secondo termine del 11 luglio 2019 parte attrice chiedeva l'ammissione della prova testimoniale sulle seguenti circostanze: 1) Vero che: “In data 27.03.2018, alle ore 11.00 circa, il Sig. , percorreva a piedi in Latina la Parte_1
Via Isonzo, quando, giunto all'altezza del civico 71, inciampava e rovinava sul marciapiede in ragione di una buca presente sul suolo non transennata ?” 2) Vero che: “Sul posto sono intervenuti gli Agenti della Polizia Municipale, che hanno redatto verbale, ed il servizio del 118 allertato dagli stessi Agenti della Polizia Locale?”. 3) Vero che: “dopo la caduta il Sig. è stato trasportato in ambulanza al Pronto soccorso?” Indicava come Pt_1
teste il Sig. e richiedeva nuovamente CTU medico- legale e l'esibizione della Tes_1
perizia redatta, per conto del Comune di Latina, dal Dott. Per_2
Con memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. terzo termine del 22 luglio 2019 parte convenuta con riferimento ai mezzi istruttori articolati da parte attrice ne rilevava l'inammissibilità, contestava altresì, l'ordine di esibizione, in quanto non inerente ai fatti rilevanti ai fini della decisione della causa e l'istanza di ammissione di CTU medico legale sulla persona del sig. in quanto del tutto generica, nonché meramente esplorativa, contrastante Pt_1 con i requisiti ex lege richiesti ai fini della sua ammissione. Ancora insisteva per il rigetto delle avverse istanze istruttorie, chiedendo, nelle denegata ipotesi di loro accoglimento, di essere ammessa alla prova contraria sulle stesse circostanze e gli stessi testi indicati da parte attrice.
All'udienza del 15 ottobre 2019 parte attrice insisteva nell'ammissione dei mezzi istruttori articolati nelle memorie in atti. Parte convenuta si opponeva all'ammissione delle prove di parte attrice in quanto inammissibili e si riportava alle memorie in atti. Il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 15 ottobre 2019 il Giudice, , letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza; ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, ammetteva la prova testimoniale diretta articolata da parte attrice nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., sui capi 1),
2), 3), epurati da espressioni valutative non demandabili a testi, con il teste ivi indicato;
ammetteva parte convenuta alla chiesta prova contraria;
rigettava l'istanza ex art. 210
c.p.c. in quanto esplorativa;
si riservava all'esito della prova orale ogni decisione sulla chiesta CTU;
e rinviava per l'escussione dei testi all'udienza del 17.3.2020
Con istanza congiunta del 5 novembre 2020 le parti avuto riguardo alla circostanza che il teste fosse impegnato per il giorno di udienza per l'escussione Testimone_1
testimoniale del 10.11.2020 quale unico difensore dell'imputato Controparte_5 presso la Corte di Appello di Roma chiedevano l'anticipazione della stessa in modo tale da garantire la sua presenza.
Con ordinanza del 5 novembre 2020 il Giudice letta l'istanza congiunta delle parti di anticipare l'orario della causa ritenutane la necessità disponeva l'anticipazione della causa del 10 novembre 2020.
All'udienza del 10 novembre 2020, a seguito di alcuni rinvii, veniva introdotto il primo testimone che dichiarava: “sono nato a [...] il [...], Testimone_1
residente in Prriverno di professione avvocato;
non ho rapporti di parentela, affinità, dipendenza, collaborazione continuativa con le parti”. Il testimone dichiara di non avere con se documenti di identità. I procuratori delle parti davano atto che si trattava di persona da loro personalmente conosciuta essendo un collega del foro di Latina. Sui capitoli della memoria istruttoria secondo termine di parte attrice dichiarava: Capitolo n.
1): E ' vero. Il mio studio è in via Isonzo n. 71 e in quel momento ero in terrazzo ed ho assistito all'incidente. L 'ho visto cadere faccia avanti mettendo il piede dentro la buca presente da tempo. C 'è un passo carrabile. Il marciapiedi va in discesa. Probabilmente aveva il sole di fronte. Capitolo 2): è vero. La pattuglia era proprio di fronte e sono intervenuti subito. Capitolo 3): presumo di si perché è venuta l 'ambulanza. A domanda di parte convenuta: non so riferire se dentro la buca vi fossero dei rifiuti o dei detriti. Credo che dopo uno o due giorni siano intervenuti per riparare la buca. Parte attrice insisteva sulla richiesta di CTU medico legale e parte convenuta si opponeva. Il Giudice si riservava. Le parti chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni/prosecuzione della prova. Il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 10 novembre 2020 il Giudice, letti gli atti di causa, a scioglimento della riserva ritenuta ammissibile e rilevante la richiesta di CTU medico legale avanzata da parte attrice nominava CTU medico legale la dottoressa ponendo i Persona_4
seguenti quesiti 1) descriva il CTU le lesioni riportate da nell'incidente Parte_1
per cui è causa, la loro evoluzione, i trattamenti praticati e lo stato attuale delle lesioni stesse, precisando se detto stato sia suscettibile di miglioramento o di aggravamento e se il soggetto dovrà in futuro sottoporsi a cure mediche e/o ad interventi riabilitativi e/o medicochirurgici, specificandone in caso positivo natura e caratteristiche;
descriva lo stato psico-fisico preesistente del soggetto onde tenerne conto nelle valutazioni elencate di seguito;
2) stabilisca se, in conseguenza delle lesioni, si sia verificata compromissione temporanea (totale e/o parziale) della validità psicofisica del soggetto, intesa come incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni e ne determini la durata, rilevando altresì se il periziando, per il periodo di invalidità temporanea, abbia avuto la necessità di assistenza personale infermieristica o comunque generica a causa del tipo di lesioni riportate;
3) stabilisca se, in conseguenza delle lesioni, sussistano esiti di compromissione permanente della validità psicofisica del soggetto (con conseguente menomazione del modo di essere della persona, del suo stato di benessere, delle consuete attività anche soltanto potenziali, non escluse quelle del tempo libero e di svago), ne quantifichi la percentuale sotto il profilo del danno biologico e dica inoltre se il soggetto medesimo abbia riportato danno estetico;
4) precisi la eventuale incidenza che tale compromissione della validità psicofisica del soggetto abbia avuto e/o abbia sulla capacità lavorativa propria del medesimo, sia temporanea che permanente, ed in riferimento sia alla capacità generica che a quella specifica eventuale;
5) precisi se e quale attività lavorativa, diversa da quella precedentemente esercitata, sia in tutto o in parte compatibile con il predetto danno permanente alla validità, tenuto conto della personalità del soggetto, della sua età e di ogni altra circostanza soggettiva e obiettiva all'uopo ritenuta utile;
6) riferisca quant'altro ritenuto utile ai fini dell'indagine. Rinviava poi la causa per il conferimento dell'incarico all'udienza del 15 dicembre 2020.
Con relazione finale del 8 giugno 2021 il CTU sulla base della documentazione presente in atti così rispondeva ai quesiti del giudice: sul quesito n.1) riferiva che il Sig. Pt_1
in conseguenza del trauma occorsogli in data 27 marzo 2018 (caduta accidentale), riportava una “frattura del trochite dell'omero destro”, trattata mediante tutore, visite specialistiche ortopediche e fisioterapia. Sulla base di quanto acquisito in sede di consulenza, il CTU riteneva che tali esiti, fossero sufficientemente stabilizzati e non necessitassero, pertanto, di ulteriori interventi sia di natura farmacologica che chirurgica.
Permaneva una limitazione dell'articolazione scapolo omerale (in paziente destrimane: arto dominante). La spalla era sottoslivellata rispetto alla controlaterale per sfumata ipotrofia del cingolo. Si era rilevata altresì una riduzione di ½ dell'ab-adduzione e di 1/3 della post-ergazione. Sul quesito n. 2) precisava che il periodo d'inabilità temporanea assoluta e parziale conseguente al trauma in oggetto poteva essere suddiviso, tenendo conto della natura dell'evento traumatico, in un primo periodo d'inabilità temporanea assoluta per complessivi giorni 35 (trentacinque), mentre i successivi giorni 40 (quaranta) potevano essere considerati come inabilità temporanea parziale al 50%. Sul quesito n. 3) per quanto concerneva gli esiti permanenti conseguenti all'evento traumatico in esame, essi configuravano un'invalidità permanente valutabile, come menomazione della complessiva integrità psico-fisica dell'interessato, nell'ordine del 7% (sette percento). Sul quesito n. 4) e 5) evidenziava che trattavasi di soggetto pensionato. Sul quesito n. 6) riferiva nulla di rilevante ai fini di giustizia
Con note di trattazione scritta del 9 giugno 2021 parte attrice preso atto delle risultanze della CTU depositata in atti e condividendone il contenuto, insisteva per l'accoglimento della formulata domanda e chiedeva che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con note di trattazione scritta del 11 giugno 2021 parte convenuta contestava, per quanto di ragione, le risultanze della CTU e chiedeva che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni
Con ordinanza del 15 giugno 2021 il Giudice, visti gli atti di causa, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, viste le note di trattazione scritta depositate da parte attrice in data 9 giugno 2021 e da parte convenuta in data 11 giugno 2021, rilevato che la causa appariva matura per la decisione considerato l'anno di iscrizione e il carico di ruolo rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21 febbraio 2023.
Con ordinanza del 21 febbraio 2023 il Giudice , a seguito di un rinvio letti gli atti di causa all'esito dell'udienza a trattazione scritta, lette le note di trattazione depositate per l'udienza considerato l'anno di iscrizione, il carico di ruolo e le cause già assunte in decisione rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16 gennaio 2024 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note fino al giorno dell'udienza
Con note di trattazione scritta del 10 gennaio 2024 parte convenuta ribadiva quanto già esposto in atti precedenti e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisone, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali.
Con note di trattazione scritta del 15 gennaio 2024 parte attrice ribadiva quanto già esposto in atti precedenti e chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali
Con ordinanza del 16 gennaio 2024 il Giudice letti gli atti di causa all'esito dell'udienza a trattazione scritta lette le note di udienza depositate da parte attrice in data 15 gennaio
2024 e da parte convenuta in data 10 gennaio 2024 considerato l'anno di iscrizione, il carico di ruolo e le cause già assunte in decisione rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28 gennaio 2025 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine alle parti per note fino al giorno dell'udienza.
Con note di trattazione scritta del 24 gennaio 2025 parte attrice ribadiva quanto già esposto in atti precedenti
Con note di trattazione scritta del 27 gennaio 2025 parte convenuta ribadiva quanto già esposto in atti precedenti
Con ordinanza del 28 gennaio 2025 il Giudice letti gli atti di causa all'esito dell'udienza a trattazione scritta fissata per la precisazione delle conclusioni lette le note di udienza depositate da parte attrice in data 24 gennaio 2025 e da parte convenuta in data 27 gennaio
2025 assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte attrice depositava comparsa conclusionale in data 30 marzo 2025 così concludendo
“ACCERTARE E DICHIARARE l'esclusiva responsabilità del per le lesioni, Controparte_1 patrimoniali e non, subite dal Sig. a causa ed in conseguenza dell'occorso sinistro di cui in Pt_1 premessa e, per l'effetto, CONDANNARE: il ai sensi e per gli effetti dell'art. Controparte_1 2051 del c.c., al risarcimento di tutti i danni, patiti e patendi, in favore dell'attore nella misura, quantificata in base alle tabelle del Tribunale di Milano, di € 21.461,46 risultanti anche dalla CTU,
o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al lucro cessante dal giorno del sinistro alla pubblicazione dell'emanando provvedimento e interessi legali successivi. In subordine
Condannare: il ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 del c.c., al risarcimento di Controparte_1 tutti i danni, patiti e patendi, in favore dell'attore nella misura, quantificata in base alle tabelle del
Tribunale di Milano, di € 21.461,46 o in quella maggiore o inferiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al lucro cessante dal giorno del sinistro alla pubblicazione dell'emanando provvedimento e interessi legali successivi. Con vittoria di spese, competenze del presente giudizio e refusione del contributo unificato nonché delle spese sostenute per la c.t.u.”
Depositava memoria di replica in data 21 aprile 2025 ribadendo le proprie difese e conclusioni.
Parte convenuta depositava comparsa conclusionale in data 26 marzo 2025 così concludendo “In via principale, nel merito, rigettare la domanda avanzata dal sig. Pt_1 nei confronti del in quanto improcedibile, inammissibile, nulla, nonché
[...] Controparte_1 del tutto infondata, in fatto e in diritto, per le ragioni indicate nel presente atto, e per l'effetto, escludere qualsivoglia responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c. nonché ex art 2043 CP_1
c.c.; 2)In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, contenere la domanda nei limiti di quanto rigorosamente provato. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio in favore sottoscritto antistatario”.
Depositava memoria di replica in data 17 aprile 2025 ribadendo le conclusioni rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito esposti.
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata da parte convenuta. Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito, ha il potere ed il dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, il quale risulta desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dalle eventuali precisazioni che vengono formulate nel corso del giudizio, nonché di tener conto del provvedimento richiesto in concreto, con il solo limite impostogli dall'osservanza del principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e dall'esigenza di non sostituire d'ufficio un'azione del tutto diversa rispetto a quella formalmente proposta.
Affinché possa dirsi integrato il vizio di nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, è necessario che mediane l'esame complessivo dell'atto sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa
(cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2908 del 27/02/2001; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15124 del
28/11/2001; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6501 del 07/05/2002). Nel caso di specie dall'esame dell'atto di citazione e della documentazione allegata emergono in modo chiaro le ragioni di doglianza della parte attrice e le richieste formulate nei confronti di parte convenuta: viene infatti descritto lo svolgimento dei fatti di causa (secondo la ricostruzione di parte), si formula nelle conclusioni la richiesta di condanna della convenuta al pagamento di somme a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti e quantificati in base alla ricostruzione di parte attrice. Dall'esame degli scritti difensivi dell'Ente convenuto, inoltre, emerge che lo stesso ha approntato analitiche e puntuali controdeduzioni rispetto alla domanda ed alle argomentazioni in fatto ed in diritto elaborate da parte attrice. Risultano pertanto sufficientemente indicate le ragioni di fatto e di diritto poste alla base della domanda e non risulta alcun vulnus al diritto di difesa della parte convenuta. Per tali ragioni si ritiene che l'eccezione preliminare non possa essere accolta.
Venendo ora all'esame del merito, attraverso l'interpretazione e la qualificazione dei fatti costitutivi dedotti a fondamento della domanda stessa (per tutte Cass. civ. sent. n.
27285/2006), la prospettazione attorea e l'attribuzione sotto il profilo causale dell'accaduto ad anomalie estrinseche della strada (buca sul manto stradale) inducono a configurare ai sensi dell'art. 2051 c.c., un'ipotesi di responsabilità dell'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della P.A. L' applicazione dell' art. 2051 c.c. trova limite soltanto con riguardo a beni demaniali sui quali è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini quando l'estensione del bene stesso renda praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga a impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi ( Cass, civ.07/24617; 06/10040; 02/11366), restando invece applicabile in relazione ai beni demaniali che, per la loro limitata estensione territoriale, consentono un'adeguata attività di vigilanza (06/20827; 05/16576; 87/526), ivi compresi, i beni del demanio stradale ( Cass. civ.03/11446; 95/13114). Dunque, atteso che nel caso di specie si verte in tema di strada urbana era concretamente esigibile dall'ente proprietario un potere effettivo di controllo e vigilanza connesso alla sua posizione di custode della sede stradale.
Così qualificata la domanda va evidenziato che, in tema di riparto dell'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità, in maniera unanime ritiene che tale tipo di responsabilità sia di natura oggettiva e pertanto per la sua configurabilità è sufficiente che sussista un nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza di un obbligo di vigilanza (cfr., Cass. civ. 15389/2011) indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti: Cass. Civ. 07/2563; 06/3651). Tale forma di responsabilità è esclusa solo quando il danno sia ascrivibile al caso fortuito, ovvero una condotta estranea alla sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità di eccezionalità rientra inoltre, secondo la più recente giurisprudenza nell'ambito della nozione di fortuito anche la condotta anomala, gravemente colposa o dolosa della vittima (Cass. Civ. 06/15383; 04/5236; 04/2062)
La responsabilità per danni ex art. 2051 c.c. si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) (Cass., n. 8229/2010; Cass., n.
4279/2008; Cass., n. 28811/2008). Perché possa dirsi operante la presunzione stabilita nell'art. 2051 c.c. occorrono tre presupposti: a) che la domanda di risarcimento sia rivolta contro il custode della cosa;
b) che il danno lamentato sia stato cagionato dalla cosa;
c) che il danno non sia stato cagionato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
E' quindi onere del danneggiato, prima ancora che si possa invocare l'inversione dell'onere della prova del fortuito in capo al custode, dimostrare il nesso di causalità tra la cosa e il danno. Nel caso di specie, deve ritenersi raggiunta la prova, gravante sull'attore, del nesso causale tra la res in custodia - il marciapiede - e le subite lesioni fisiche e tale circostanza è confermata non solo dalla coerenza tra quanto indicato nel verbale di pronto soccorso e di polizia realizzati a seguito dell'evento di cui causa ma anche dalle conclusioni del Ctu e dalla testimonianza del teste di parte attrice.
Tuttavia sul punto vi è da aggiungere che la giurisprudenza di legittimità è conforme nel ritenere che la condotta del danneggiato, rispetto alla cosa, “si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17873 del 27/08/2020; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 9315 del 03/04/2019; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018).
Sul punto si precisa che dalla documentazione fotografica fornita dall'attore e dalla testimonianza del teste di parte attrice presente al momento dell'evento emerge che il dissesto del marciapiede fosse visibile anche perchè il fatto si verificava in pieno giorno
(ore 11:00 circa) del mese di marzo. Ne discende che vi fossero le condizioni per avvistare l'ostacolo e, se non per evitare il danno, almeno per limitarne gli effetti. Tuttavia, tali circostanze non sono da sole sufficienti a comprovarne l'efficienza causale esclusiva del contegno del danneggiato nella causazione del sinistro, anche considerato che la buca non era segnalata, non è risultato che l'attore avesse una pregressa conoscenza del dissesto insistente sul marciapiede ed in più quest'ultimo, a detta dell'unico teste di parte attrice
Sig. era inciampato nell'abbassamento del manto stradale poiché era stato Tes_1 accecato dalla luce solare.
Al riguardo la Suprema Corte osserva che, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento (Cass. Ord.
n. 37059/2022).
Pertanto, in ragione di quanto suesposto, tenuto conto delle concrete condizioni di visibilità del pericolo e del dovere generale di ragionevole cautela esigibile dall'utente della strada (art.2 Cost.), si ritiene di dover riconoscere la sussistenza di un concorso di colpa dell'attore nella determinazione dei danni in ragione del 50%, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., con conseguente riduzione del risarcimento del danno.
Inoltre si aggiunge che in ordine all'accertamento ed alla quantificazione dei danni, in esito alle risultanze dell'espletata CTU medica, veniva accertato che l'attore riportava lesioni fisiche consistite in “frattura del trochite dell'omero destro”, causalmente collegata al sinistro de quo, determinante un danno biologico permanente quantificato nella misura del 7% (sette per cento), una invalidità temporanea totale di 35 giorni e una invalidità temporanea parziale al 50% di 40 giorni. Le conclusioni del CTU vengono condivise, perché adeguatamente motivate e immuni da vizi logici. Per la liquidazione dei danni non patrimoniali, trattandosi di lesioni c.d. micro-permanenti (postumi di lieve entità fino a
9%), trovano applicazione i criteri fissati dagli artt. 138 e 139 del D.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private), aggiornati dal D.M. 16/10/2023. Si osserva che il danno non patrimoniale da lesione della salute ha natura unitaria ed il relativo risarcimento deve essere liquidato in una somma omnicomprensiva di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla danneggiata (dinamico-relazionale, morale ecc.) che non costituiscono voci di danno autonomamente risarcibili ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Sez. Un. n. 26972/08). Nel caso di specie, in difetto di allegazione e prova di una sofferenza morale eccedente quella normalmente correlata alle lesioni personali subite dall'attore, non si ritiene di dover riconoscere la c.d. "personalizzazione" del danno. Pertanto, in applicazione dei richiamati criteri, considerata l'età dell'attore al momento del sinistro (77 anni), devono essere liquidati € 8.378,39 per danno biologico permanente (7%), € 1933,40 per invalidità temporanea totale (35 giorni), € 1104,80 per invalidità temporanea parziale al 50% (40 giorni). L'importo totale di € 14.035,05 deve essere devalutato alla data dell'evento lesivo e rivalutato con Interessi (ISTAT indice Foi), per un ammontare di € 15.381,34. Tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato,
l'importo deve essere ridotto della misura del 50% in € 7.690,67
Pertanto, in ragione del riconosciuto concorso di colpa di parte attrice, le spese di lite devono essere compensate nella misura del 50%.
Le spese di CTU vengono invece poste totalmente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, riconosciuto il concorso di colpa del danneggiato nella misura dell'50%, condanna il nella persona del Controparte_1
sindaco p.t., al pagamento a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 7.690,67 già stimata all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
parte attrice che liquida in € 132,00 per esborsi e in € 2.536,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Lì 24 aprile 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava