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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 27/05/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 4472/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 05/09/2024
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. AVIGNI ALESSIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) …
1. Mantenimento del coniuge - I sig.ri e dichiarano Parte_1 Parte_2 di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno divorzile, non ricorrendone i presupposti.
2. I sigg. e danno atto che qualsiasi questione economica tra i Parte_1 Parte_2 medesimi è stata definita, onde gli stessi dichiarano che null'altro avranno reciprocamente a pretendere ad alcun titolo.
3. Spese legali a carico del sig. Parte_1 4. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione cumulato alla cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in SPINEDA (CR) in data
19/06/1976 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n.
4, Parte II, Serie A, Anno 1976) hanno formulato le conclusioni concordate, indicate in epigrafe e che sono state recepite nella sentenza di omologa della separazione, passata in giudicato.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, e decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. B della L. n. 898/70, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, possono porsi le spese processuali interamente a carico del sig. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SPINEDA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) pone le spese processuali interamente a carico del sig. Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
22/05/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 4472/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 05/09/2024
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. AVIGNI ALESSIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) …
1. Mantenimento del coniuge - I sig.ri e dichiarano Parte_1 Parte_2 di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno divorzile, non ricorrendone i presupposti.
2. I sigg. e danno atto che qualsiasi questione economica tra i Parte_1 Parte_2 medesimi è stata definita, onde gli stessi dichiarano che null'altro avranno reciprocamente a pretendere ad alcun titolo.
3. Spese legali a carico del sig. Parte_1 4. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione cumulato alla cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in SPINEDA (CR) in data
19/06/1976 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n.
4, Parte II, Serie A, Anno 1976) hanno formulato le conclusioni concordate, indicate in epigrafe e che sono state recepite nella sentenza di omologa della separazione, passata in giudicato.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, e decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. B della L. n. 898/70, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, possono porsi le spese processuali interamente a carico del sig. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SPINEDA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) pone le spese processuali interamente a carico del sig. Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
22/05/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca