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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/11/2025, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 416 del 2025 - Pag. 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice rel. dott. Eduardo Bucciarelli Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 416 del 2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “interdizione” e vertente TRA
, C.F. parte nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 28.12.95,
, C.F. , parte nata a OS (CS) in [...] Parte_2 C.F._2 07.09.00,
, C.F. , parte nata a [...] Parte_3 C.F._3 in data 13.8.86,
, C.F. parte nata a [...] Parte_4 C.F._4 in data 14.06.89,
, C.F. parte nata a [...] in Parte_5 C.F._5 data 27.04.64, tutti rappresentati e difesi dall'avv. ROTONDO DOMENICO, giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTI – E
, C.F. , parte nata a OS in [...] Controparte_1 C.F._6 02.09.66
- RESISTENTE e
[...]
[...]
, parte nata a [...] in data [...]; Controparte_2
, parte nata a [...] in data [...]; Controparte_3
, parte nata a [...] in data [...]; Controparte_4
, parte nata a [...] in data [...]; Parte_6
- PARTI CONTUMACI–
, C.F. , parte nata a OS (CS) in [...] Controparte_5 C.F._7 13.8.70, rappresentata e difesa dall'avv. ROTONDO DOMENICO, giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati come in atti
- INTERVENUTO– NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE R.G. n. 416 del 2025 - Pag. 2 di 4
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti. Con ricorso depositato in data 5.3.25 i ricorrenti hanno chiesto che venga pronunciata l'interdizione di , in considerazione della grave situazione psico-fisica Controparte_1 in cui si trova quest'ultima. Con comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. depositata il 09.09.25 si è costituita
, la quale si è difesa ed ha concluso aderendo alla domanda principale Controparte_5 formulata dai ricorrenti. Alla udienza del 10.9.25 è stata verificata la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione in favore delle persone indicate ai sensi degli art. 473bis. 52 e 53 c.p.c. Si ritiene, peraltro, che la legittimazione passiva e la qualità di parte nel giudizio di interdizione spetta solo all'interdicendo. I parenti e gli affini cui il ricorso deve essere notificato ex art. 473bis. 52 e 53 c.p.c. non rivestono la qualità di parte in senso proprio, avendo solo un compito consultivo, di fornire al giudice utili informazioni (cfr. Cass. civ. n. 2401 del 2015). Del resto, la omessa indicazione di alcuno di detti soggetti non determina alcuna nullità o causa di improcedibilità del giudizio (cfr. Cass. Civ. n. 15346 del 2000). Alla medesima udienza del giorno 10.9.25 il giudice designato, sentito il parere delle altre persone citate e presenti, procedeva all'assunzione delle informazioni da parte dei ricorrenti e all'esame della interdicenda ai sensi dell'art. 473 bis. 54 c.p.c..
2. Conclusioni delle parti.
All'udienza del giorno 04/11/2025 le parti hanno concluso come in atti. Il P.M. non ha formulato conclusioni.
La causa è stata assegnata in decisione senza termini.
3. Il quadro normativo e giurisprudenziale in materia. L'art. 414 c.c. dispone: “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”. L'art. 404 c.c. stabilisce: “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”. Ciò posto, in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, la Legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha configurato l'interdizione come istituto di carattere residuale, perseguendo l'obiettivo della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente. Ne discende la necessità, prima di pronunziare l'interdizione, di valutare l'eventuale conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità del nuovo istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie (Cass. civ. n. 4866 del 2010). Pertanto, nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per nominare l'amministratore di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, a mente dell'art. 405, comma 5, nn. 3 e 4, c.c., in R.G. n. 416 del 2025 - Pag. 3 di 4
modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole (Cass. civ. n. 9628 del 2009).
4. Nel merito. Tanto premesso, la domanda è fondata e va accolta in base alle seguenti considerazioni. Dalla documentazione sanitaria prodotta in atti, infatti, emerge che l'interdicenda risulta affetta da Malattia di Alzheimer e, quindi, da demenza grava;
a causa di tali gravi patologie, che non le consentono di svolgere le attività di vita quotidiana senza un aiuto permanente, la stessa non è orientata nel tempo e nello spazio. A supporto di quanto documentato, peraltro, si rinviene non solo il verbale della commissione medica di accertamento della invalidità civile, ma anche la c.t.u. espletata nell'ambito del giudizio avente r.g. 4999 del 2022 – sezione lavoro. In particolare, da entrambi i documenti emerge in maniera pacifica la demenza grave nonché la invalidità al 100% della interdicenda. Quanto documentato dal punto di vista sanitario trova riscontro nella audizione dei parenti, avvenuta alla udienza del 10.9.25. In particolare, sia la GL sia il coniuge hanno riferito Pt_1 che l'interdicenda non è autonoma, ha bisogno della continua e quotidiana assistenza per provvedere alle più elementari esigenze di vita. In sostanza, la patologia di cui soffre la non le consente di tutelare adeguatamente e CP_1 in modo autonomo i propri interessi personali e patrimoniali. L'esame dell'interdicenda ha evidenziato che ella, pur riuscendo a riferire come si chiamasse, non è stata in grado di rispondere ad alcuna delle domande basilari rivoltegli dal giudice, né a comprendere il motivo del presente procedimento o ancora il luogo dove si trovasse. In sostanza, ella non è apparsa in grado né di orientarsi nello spazio e nel tempo, né tantomeno di riuscire a comunicare verbalmente con il mondo esterno. Ha manifestato uno sguardo perso nel vuoto, non riuscendo a stabilire contatti neppure con i parenti presenti. Pertanto, forme circoscritte di sostituzione o assistenza nella attività risulterebbero insufficienti a garantire la piena tutela degli interessi anche patrimoniali dell'odierna resistente. In base a quanto precede, dunque, alla luce della documentazione medica in atti, dell'esame dell'interdicenda, nonché delle dichiarazioni rese dal marito e dalla GL , il Tribunale Pt_1 ritiene che le condizioni dell'interdicenda siano tali da renderla incapace di attendere con discernimento e consapevolezza alle occupazioni della vita quotidiana, con la conseguente necessità di assistenza continua e totale, al fine di assicurare l'adeguata protezione della sua persona e del suo patrimonio. La ravvisata esigenza di una sostituzione totale nell'attività giuridica dell'interessato, del resto, preclude per definizione l'adozione della meno invasiva misura dell'amministrazione di sostegno, non applicabile ove debbano attribuirsi all'amministratore gli stessi poteri che la legge riconosce al tutore, con un implicito giudizio di inadeguatezza della misura formalmente adottata. In accoglimento del ricorso, dunque, deve dichiararsi l'interdizione di CP_1
, con la contestuale: a) annotazione della presente sentenza nell'apposito registro ai
[...] sensi dell'art. 423 c.c.; b) trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per la sua annotazione a margine dell'atto di nascita dell'interdetto ai sensi dell'art. 423 c.c.; c) trasmissione di copia della presente sentenza al Giudice Tutelare ex art. 42 disp. att. c.c. Quanto al soggetto da nominare tutore va tenuto conto del disposto dell'art. 408 c.c., richiamato dall'art. 424, comma 3, c.c., che prevede:
“La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità … In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il R.G. n. 416 del 2025 - Pag. 4 di 4
figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Il giudice tutelare, quando ne ravvisi l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo”. Il titolo II del Libro I è quello riferito alle persone giuridiche. Nel caso di specie, l'interdicendo ha diversi parenti e tra questi si è offerto di fare da tutore il coniuge . A fronte di questa disponibilità, gli altri parenti presenti in Parte_5 aula nulla hanno osservato e non sono risultate criticità in seguito alla nomina di costui quale tutore dell'interdicenda, il quale, del resto, si occupa stabilmente di tutte le necessità della moglie, in quanto convivente. Pertanto, va disposta la nomina di quale tutore Parte_5 dell'interdicenda.
5. Il regime delle spese Le ragioni della decisione, unitamente alla peculiarità della materia trattata, non consentono di configurare una vera e propria soccombenza per cui nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
A. ACCOGLIE la domanda proposta e DICHIARA l'INTERDIZIONE di CP_1
, C.F. , parte nata a [...] in data [...];
[...] C.F._6 B. NOMINA TUTORE dell'interdetta il marito parte nata a Parte_5
OS (CS) in data 27.04.64; C. Nulla sulle spese, in assenza di qualsiasi forma di soccombenza;
D. MANDA alla Cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nell'apposito registro, nonché per la sua trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per la sua annotazione a margine dell'atto di nascita dell'interdetto ai sensi dell'art. 423 c.c.; E. MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza al Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 42 disp. att. c.c. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 26.11.25 Il Presidente dott. Beatrice Magarò Il Giudice relatore ed estensore dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice rel. dott. Eduardo Bucciarelli Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 416 del 2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “interdizione” e vertente TRA
, C.F. parte nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 28.12.95,
, C.F. , parte nata a OS (CS) in [...] Parte_2 C.F._2 07.09.00,
, C.F. , parte nata a [...] Parte_3 C.F._3 in data 13.8.86,
, C.F. parte nata a [...] Parte_4 C.F._4 in data 14.06.89,
, C.F. parte nata a [...] in Parte_5 C.F._5 data 27.04.64, tutti rappresentati e difesi dall'avv. ROTONDO DOMENICO, giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTI – E
, C.F. , parte nata a OS in [...] Controparte_1 C.F._6 02.09.66
- RESISTENTE e
[...]
[...]
, parte nata a [...] in data [...]; Controparte_2
, parte nata a [...] in data [...]; Controparte_3
, parte nata a [...] in data [...]; Controparte_4
, parte nata a [...] in data [...]; Parte_6
- PARTI CONTUMACI–
, C.F. , parte nata a OS (CS) in [...] Controparte_5 C.F._7 13.8.70, rappresentata e difesa dall'avv. ROTONDO DOMENICO, giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati come in atti
- INTERVENUTO– NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE R.G. n. 416 del 2025 - Pag. 2 di 4
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti. Con ricorso depositato in data 5.3.25 i ricorrenti hanno chiesto che venga pronunciata l'interdizione di , in considerazione della grave situazione psico-fisica Controparte_1 in cui si trova quest'ultima. Con comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. depositata il 09.09.25 si è costituita
, la quale si è difesa ed ha concluso aderendo alla domanda principale Controparte_5 formulata dai ricorrenti. Alla udienza del 10.9.25 è stata verificata la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione in favore delle persone indicate ai sensi degli art. 473bis. 52 e 53 c.p.c. Si ritiene, peraltro, che la legittimazione passiva e la qualità di parte nel giudizio di interdizione spetta solo all'interdicendo. I parenti e gli affini cui il ricorso deve essere notificato ex art. 473bis. 52 e 53 c.p.c. non rivestono la qualità di parte in senso proprio, avendo solo un compito consultivo, di fornire al giudice utili informazioni (cfr. Cass. civ. n. 2401 del 2015). Del resto, la omessa indicazione di alcuno di detti soggetti non determina alcuna nullità o causa di improcedibilità del giudizio (cfr. Cass. Civ. n. 15346 del 2000). Alla medesima udienza del giorno 10.9.25 il giudice designato, sentito il parere delle altre persone citate e presenti, procedeva all'assunzione delle informazioni da parte dei ricorrenti e all'esame della interdicenda ai sensi dell'art. 473 bis. 54 c.p.c..
2. Conclusioni delle parti.
All'udienza del giorno 04/11/2025 le parti hanno concluso come in atti. Il P.M. non ha formulato conclusioni.
La causa è stata assegnata in decisione senza termini.
3. Il quadro normativo e giurisprudenziale in materia. L'art. 414 c.c. dispone: “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”. L'art. 404 c.c. stabilisce: “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”. Ciò posto, in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, la Legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha configurato l'interdizione come istituto di carattere residuale, perseguendo l'obiettivo della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente. Ne discende la necessità, prima di pronunziare l'interdizione, di valutare l'eventuale conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità del nuovo istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie (Cass. civ. n. 4866 del 2010). Pertanto, nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per nominare l'amministratore di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, a mente dell'art. 405, comma 5, nn. 3 e 4, c.c., in R.G. n. 416 del 2025 - Pag. 3 di 4
modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole (Cass. civ. n. 9628 del 2009).
4. Nel merito. Tanto premesso, la domanda è fondata e va accolta in base alle seguenti considerazioni. Dalla documentazione sanitaria prodotta in atti, infatti, emerge che l'interdicenda risulta affetta da Malattia di Alzheimer e, quindi, da demenza grava;
a causa di tali gravi patologie, che non le consentono di svolgere le attività di vita quotidiana senza un aiuto permanente, la stessa non è orientata nel tempo e nello spazio. A supporto di quanto documentato, peraltro, si rinviene non solo il verbale della commissione medica di accertamento della invalidità civile, ma anche la c.t.u. espletata nell'ambito del giudizio avente r.g. 4999 del 2022 – sezione lavoro. In particolare, da entrambi i documenti emerge in maniera pacifica la demenza grave nonché la invalidità al 100% della interdicenda. Quanto documentato dal punto di vista sanitario trova riscontro nella audizione dei parenti, avvenuta alla udienza del 10.9.25. In particolare, sia la GL sia il coniuge hanno riferito Pt_1 che l'interdicenda non è autonoma, ha bisogno della continua e quotidiana assistenza per provvedere alle più elementari esigenze di vita. In sostanza, la patologia di cui soffre la non le consente di tutelare adeguatamente e CP_1 in modo autonomo i propri interessi personali e patrimoniali. L'esame dell'interdicenda ha evidenziato che ella, pur riuscendo a riferire come si chiamasse, non è stata in grado di rispondere ad alcuna delle domande basilari rivoltegli dal giudice, né a comprendere il motivo del presente procedimento o ancora il luogo dove si trovasse. In sostanza, ella non è apparsa in grado né di orientarsi nello spazio e nel tempo, né tantomeno di riuscire a comunicare verbalmente con il mondo esterno. Ha manifestato uno sguardo perso nel vuoto, non riuscendo a stabilire contatti neppure con i parenti presenti. Pertanto, forme circoscritte di sostituzione o assistenza nella attività risulterebbero insufficienti a garantire la piena tutela degli interessi anche patrimoniali dell'odierna resistente. In base a quanto precede, dunque, alla luce della documentazione medica in atti, dell'esame dell'interdicenda, nonché delle dichiarazioni rese dal marito e dalla GL , il Tribunale Pt_1 ritiene che le condizioni dell'interdicenda siano tali da renderla incapace di attendere con discernimento e consapevolezza alle occupazioni della vita quotidiana, con la conseguente necessità di assistenza continua e totale, al fine di assicurare l'adeguata protezione della sua persona e del suo patrimonio. La ravvisata esigenza di una sostituzione totale nell'attività giuridica dell'interessato, del resto, preclude per definizione l'adozione della meno invasiva misura dell'amministrazione di sostegno, non applicabile ove debbano attribuirsi all'amministratore gli stessi poteri che la legge riconosce al tutore, con un implicito giudizio di inadeguatezza della misura formalmente adottata. In accoglimento del ricorso, dunque, deve dichiararsi l'interdizione di CP_1
, con la contestuale: a) annotazione della presente sentenza nell'apposito registro ai
[...] sensi dell'art. 423 c.c.; b) trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per la sua annotazione a margine dell'atto di nascita dell'interdetto ai sensi dell'art. 423 c.c.; c) trasmissione di copia della presente sentenza al Giudice Tutelare ex art. 42 disp. att. c.c. Quanto al soggetto da nominare tutore va tenuto conto del disposto dell'art. 408 c.c., richiamato dall'art. 424, comma 3, c.c., che prevede:
“La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità … In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il R.G. n. 416 del 2025 - Pag. 4 di 4
figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Il giudice tutelare, quando ne ravvisi l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo”. Il titolo II del Libro I è quello riferito alle persone giuridiche. Nel caso di specie, l'interdicendo ha diversi parenti e tra questi si è offerto di fare da tutore il coniuge . A fronte di questa disponibilità, gli altri parenti presenti in Parte_5 aula nulla hanno osservato e non sono risultate criticità in seguito alla nomina di costui quale tutore dell'interdicenda, il quale, del resto, si occupa stabilmente di tutte le necessità della moglie, in quanto convivente. Pertanto, va disposta la nomina di quale tutore Parte_5 dell'interdicenda.
5. Il regime delle spese Le ragioni della decisione, unitamente alla peculiarità della materia trattata, non consentono di configurare una vera e propria soccombenza per cui nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
A. ACCOGLIE la domanda proposta e DICHIARA l'INTERDIZIONE di CP_1
, C.F. , parte nata a [...] in data [...];
[...] C.F._6 B. NOMINA TUTORE dell'interdetta il marito parte nata a Parte_5
OS (CS) in data 27.04.64; C. Nulla sulle spese, in assenza di qualsiasi forma di soccombenza;
D. MANDA alla Cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nell'apposito registro, nonché per la sua trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per la sua annotazione a margine dell'atto di nascita dell'interdetto ai sensi dell'art. 423 c.c.; E. MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza al Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 42 disp. att. c.c. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 26.11.25 Il Presidente dott. Beatrice Magarò Il Giudice relatore ed estensore dott. Alessandro Caronia