Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/02/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N.1090/2024 R.G.A.C. Sent. n. __________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
GIUDICE UNICO dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1090/2024 del R.G.A.C.
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Parte_1 dall'avv. Mariangela Cainci, giusta procura speciale alle liti per notar , Persona_1 rep. 8871, Racc. 5629, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, CP_1
in Torre del Greco, via Marconi n. 66
[...]
OPPONENTE
E
elettivamente domiciliato in Boscoreale, via Emilio Cirillo n. 35, Controparte_2 presso e nello studio dell'avv. Ferdinando Varriale, che lo rappresenta e difende giusta mandato conferito in atti
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ex art. 615 e 617 comma 1c.p.c..
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.2.2025, i difensori delle parti si riportavano alle rispettive note e difese, chiedendo la decisione della causa, con espressa rinuncia ai termini per il deposito di note conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 1.3.2024, la , in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 19.2.2024, ad istanza di , con il quale le veniva Controparte_2 intimato il pagamento della somma di € 109.160,55, in forza della sentenza n. 465/2024, resa dal tribunale di Torre Annunziata in data 13.2.2024. Eccepiva l'istante la nullità e/o
inefficacia del gravato atto di precetto, per violazione dell'art. 14 comma 1 DL 669/1996, avendo omesso il creditore precettante di preventivamente notificare il titolo esecutivo, e ciò in violazione del termine dilatorio di giorni centoventi previsto dal menzionato art. 14 comma 1 DL 669/96, in forza del quale “le amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici non economici e l'ente , completano le procedure per Controparte_3
l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e di lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva
… entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo …”. Nel caso di specie, il aveva proceduto direttamente alla notifica del titolo esecutivo, CP_2 unitamente al precetto, in violazione dello spatium deliberandi prescritto dalla normativa sopra citata. Nessun dubbio, inoltre, che anche le andassero ricomprese tra gli CP_4 enti pubblici non economici, beneficiari del termine per completare, in via amministrativa, il pagamento delle somme di danaro dovute in favore dei propri creditori, come da consolidata giurisprudenza di legittimità. Concludeva, pertanto, per la declaratoria di invalidità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 19.2.2024, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Si costituiva , evidenziando che, solo in tempi recenti, l'indirizzo Controparte_2 interpretativo della normativa in questione aveva riconosciuto la riconducibilità delle nell'ambito degli enti pubblici non economici, con conseguente applicazione, CP_4 anche nei loro confronti, della previsione di cui all'art. 14 comma 1 DL 669/96. In ogni caso, rilevava che l' aveva proceduto al pagamento della somma precettata, con Pt_2 conseguente cessazione della materia del contendere.
Con decreto ex art. 171 ter c.p.c., reso in data 23.10.2024, alle parti venivano concessi i termini per il deposito di memorie integrative.
In data 12.1.2025, depositava memoria integrativa ai sensi dell'art. Controparte_2
171 ter comma 1 n. 2 c.p.c., insistendo per l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione, avendo, a suo dire, l' provveduto al pagamento della somma Pt_2 precettata, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
In data 20.1.2025, la depositava memoria difensiva ai sensi dell'art. 171 Parte_3 ter comma 1 n. 2 c.p.c, con la quale contestava l'asserito pagamento della somma oggetto del precetto impugnato, al punto che in data 10.1.2025 era stato notificato all' Pt_4 ulteriore atto di precetto per il medesimo importo.
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In data 2.2.2025, depositava memoria integrativa ai sensi dell'art. 171 Controparte_2 ter comma 1 n. 3 c.p.c., ribadendo l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione.
Prodotta documentazione, la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata in decisione all'udienza dell'11.2.2025, avendo le parti rinunciato ai termini per il deposito di memorie conclusionali, in ragione della natura “documentale” della controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, in punto di corretta qualificazione sub specie juris, l'odierna opposizione va inquadrata nell'ambito della previsione di cui all'art. 615 comma 1 c.p.c., come da consolidato indirizzo esegetico della giurisprudenza di legittimità. Più volte, infatti, la Suprema Corte ha ribadito che il decorso del termine dilatorio fissato dall'art 14
D.L. 669/1996, assume il rilievo di condizione di efficacia del titolo esecutivo, cosicché il suo mancato spirare preclude non soltanto l'azione esecutiva ma finanche la mera, prodromica intimazione del precetto, per cui l'opposizione con cui si deduca la violazione di tale lasso temporale si traduce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata. Si è così affermato che “In tema di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni, l'art. 14 del d.l. n. 669/1996 pone un intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto, prima del quale l'esecuzione forzata non può essere intrapresa. Ne consegue che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata e integra un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..” (Cass. civ. 17.2.2015 n. 3133; conf., ex multis, Cass. civ. 20.9.2006 n. 20330; 16.11.2005 n. 23084)
Tanto chiarito, ritiene lo scrivente che l'istanza dell'opponente sia fondata e meriti adesione alla luce delle considerazioni in appresso esplicitate. A fondamento dell'opposizione, l' richiama il disposto dell'art. 14 del D.L. 31 dicembre Parte_3
1996 n.699, convertito nella legge 28 febbraio 1997 n.30, il quale statuisce che: “Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
Al riguardo, va innanzitutto osservato, in linea generale, che lo spatium adimplendi
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concesso allo Stato ed agli enti pubblici, con il differimento di centoventi giorni dell'esecuzione forzata, persegue lo scopo di evitare il blocco dell'attività amministrativa derivante da ripetuti pignoramenti di fondi, contemperando l'interesse del singolo alla realizzazione del suo diritto con quello, generale, ad una ordinata gestione delle risorse finanziarie pubbliche (conf. Corte Cost., 23.4.1998 n.142, che ha ritenuto la disposizione in esame conforme ai precetti costituzionali). Tale intentio della norma in esame trova poi ulteriore conferma nella disposizione dell'art. 4 del D.M. 2.4.199 «Determinazione delle modalità di emissione e delle caratteristiche dello speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso per la corresponsione di somme dovute in applicazione di provvedimenti giurisdizionali e di lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva», in base alla quale, le tesorerie dello Stato, in caso di notifica di atti di pignoramento o sequestro contro amministrazioni dello Stato, effettuano i relativi accantonamenti soltanto nei casi in cui da tali atti esecutivi si desuma che il relativo titolo esecutivo è stato notificato all'amministrazione esecutata e questa non ha provveduto al pagamento nel termine di sessanta giorni (il D.M. si riferisce, in tutta evidenza, al lasso temporale previsto dalla formulazione originaria dell'art.14 sopra citato), mentre, nel caso in cui dagli atti esecutivi ciò non possa desumersi, la tesoreria si astiene dall'eseguire l'accantonamento.
Nella specie, questione determinante è rappresentata dall'applicabilità della esaminata norma anche nei riguardi della opponente. Ritiene, in proposito, questo Giudice, conformemente al consolidato indirizzo interpretativo, che le Controparte_5 vadano sussunte nell'ambito degli enti pubblici non economici. Si è affermato, al riguardo, in giurisprudenza che “Le hanno natura Parte_5 giuridica di enti pubblici non economici, con la conseguenza che ad esse è applicabile
l'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, conv. con modif. dalla legge n. 30 del 1997, nel testo modificato dall'art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla legge n.
326 del 2003, in forza del quale il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, nemmeno minacciando con l'intimazione del precetto, prima del termine di centoventi giorni - dalla notifica del titolo esecutivo - concesso per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali.” (Cass. civ. 26.11.2021 n. 36856; conf., ex multis, Cass. civ. 20.5.2014 n. 11088))
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Acclarata l'operatività dell'art.14 anche nei confronti della opponente, risulta per tabulas
(sul punto, peraltro, non vi è contrasto) la palmare inosservanza del termine prescritto da siffatta norma, atteso che il procedente-opposto ha notificato il titolo esecutivo contestualmente all'atto di precetto. Il ricorso, pertanto, merita integrale accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, conformemente alle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 (in particolare, agli artt. 1-4, 5, 6 e 11), tenuto conto del valore dichiarato della lite (€ 108,135,00, scaglione applicabile ricompreso tra € 52.000,00 ed €
260.000,00), nonchè della contenuta complessità della causa, tale da giustificare una sostanziale riduzione dei compensi, in complessivi € 5.668,00, di cui € 168,000 per esborsi, € 1.500,00 per la fase di studio della controversia, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso nella misura del 15%, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr.
Francesco Abete, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di , con
[...] Controparte_2 atto di citazione in opposizione a precetto regolarmente notificato, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara insussistente il diritto di CP_2
a procedere esecutivamente in danno della in forza del precetto
[...] CP_6 notificato il 19.2.2024;
b) condanna , al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Controparte_2 complessivi € 5.668,00, di cui € 168,000 per esborsi, € 1.500,00 per la fase di studio della controversia, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata, il 12.2.2025.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
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