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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/07/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 208/2021
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di RE IA, composta dai magistrati: dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 208/2021 R.G.A.C. vertente tra
(c.f. , nato il [...]3 a Vibo Parte_1 C.F._1
NT (VV), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Sabatino (c.f.
) e dall'avv. Antonio Caruso (c.f. C.F._2
, elettivamente domiciliato in Vibo NT (VV) alla C.F._3
via Giacomo Matteotti, 55
- appellante -
e
(c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di RE IA (c.f. , elettivamente P.IVA_2
domiciliato in RE IA (RC) alla via del Plebiscito, n. 15
- appellato -
e nei confronti di
1 Corte d'Appello
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RE IA
(RC) alla via Nino Bixio, n. 1 presso il procuratore costituito in primo grado, avv. Maria Laura Curatola (c.f. ) C.F._4
- appellata contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domande dell'appellante
Con atto d'appello notificato il 20.4.2021, ha impugnato Parte_1 la sentenza n. 1056/2020, pubblicata l'11.11.2020, con cui il Tribunale di
RE IA - a definizione del procedimento iscritto al n. 3941/2019 R.G.
- ha dichiarato improcedibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dal medesimo proposta nei confronti dell' e Controparte_2
del . Controparte_1
L'appellante ripropone, inoltre, ogni eccezione di merito formulata in primo grado.
- Difese dell'appellata
Il 18.3.2023 si è costituito il chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello, siccome infondato.
2 Corte d'Appello
L' , sebbene ritualmente citata, è rimasta Controparte_2
contumace.
***
1.- Sull'improcedibilità
1. L'appellante censura la sentenza la quale, in accoglimento dell'eccezione sollevata dal costituito , ha dichiarato l'improcedibilità Controparte_1 della domanda per tardata costituzione dell'opponente.
2. Il motivo è infondato.
L'appellante deduce l'irrilevanza - ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 165, comma 1, c.p.c. - della prima notificazione, effettuata il 31 ottobre
2019 al e all' , Controparte_1 Controparte_3
essendo invalida la notifica stessa, in quanto i convenuti sono stati citati presso un diverso Ufficio giudiziario (Tribunale di Palmi in luogo del competente Tribunale di RE IA) e l'udienza di comparizione è stata fissata per il 30.1.2019, data palesemente errata siccome anteriore alla data di notifica dell'atto introduttivo.
Il debitore ha rinnovato la notifica in data 11 novembre 2019, sanando i predetti vizi.
L'appellante si è costituito in data 20 novembre 2019.
L'appellante ritiene tempestiva la propria costituzione in quanto il termine di dieci giorni decorrerebbe dalla data della seconda notifica (quella valida).
3. L'assunto dell'appellante non è condivisibile.
Vero è che il termine per la costituzione dell'attore non decorre se la notificazione dell'atto di citazione è invalida. Ha posto in chiaro la S.C. che il termine di cui all'art. 165 c.p.c. decorre dalla data della notifica valida (Cass.
n. 13775/2017).
I vizi in questione – dedotti dall'appellante – non attengono però alla notificazione, ma all'atto di citazione.
A norma dell'art. 164 primo comma c.p.c. la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti indicati nei nn. 1 e 2 dell'art. 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione.
3 Corte d'Appello
Quindi la citazione originaria era nulla ai sensi dell'art. 164 primo comma c.p.c., per incertezza del Tribunale e della data dell'udienza di comparizione.
La nullità dell'atto di citazione, ritualmente notificato, non impedisce la decorrenza del termine ex art. 165 c.p.c.
La nullità della citazione non è equiparabile, neanche ai fini che qui interessano, alla nullità della notificazione.
La nullità della citazione non incide in alcun modo sulla decorrenza del termine per la costituzione ex art. 165 c.p.c., termine decorrente dalla notificazione
(valida) della citazione.
Né la nullità della citazione può essere ritenuta equivalente e sottoposta alla stessa disciplina della nullità della notificazione.
La notificazione è esterna alla citazione;
pertanto la notificazione nulla può essere rinnovata su iniziativa della parte senza previa autorizzazione del giudice.
Lo stesso non può ritenersi in caso di nullità della citazione, che va necessariamente verificata dal giudice e che determina, nelle ipotesi previste dall'art. 164 c.p.c. la rinnovazione della citazione su ordine del giudice entro il termine indicato dal giudice. La rinnovazione della citazione non può essere disposta su iniziativa della parte stessa.
Comunque la rinnovazione della citazione nulla non incide sulla decorrenza del termine per la costituzione dell'attore, che rimane correlato alla prima notificazione della citazione.
Conseguentemente la costituzione dell'opponente, avvenuta il 20.11.2019, 4. deve ritenersi tardiva, essendo stata la prima notifica effettuata in data
30.10.2019 (la data della prima notifica, verificata dal giudice di prime cure, non costituisce oggetto di specifica doglianza).
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di notificazione dell'atto introduttivo a più persone, il termine di dieci giorni per la costituzione dell'attore decorre dalla prima delle notifiche, sia nel giudizio di primo grado che in appello (Cass. n. 12724/2012; Cass., sez. un., n.
10864/2011; Cass. n. 13163/2007).
4 Corte d'Appello
Il perfezionamento della notificazione nei confronti del , quindi, ha CP_1 determinato la decorrenza del termine di cui all'art. 165 c.p.c. sin dalla data del 30.10.2019.
La costituzione dell'opponente, avvenuta il 20.11.2019, è quindi tardiva con conseguente improcedibilità della domanda.
L'appello va pertanto rigettato.
2.- Spese processuali
In ragione dell'esito in rito, in primo e secondo grado, e della peculiarità della questione, si reputa equo compensare interamente tra le parti le spese processuali del giudizio d'appello tra l'appellante e il . CP_1
Va dichiarato il non luogo a provvedere sulle spese processuali nei confronti dell' , rimasta contumace. Controparte_3
3.- Doppio del contributo unificato
In considerazione del rigetto integrale dell'appello, poiché il presente giudizio
è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre darne atto al fine di verificare l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'Appello di RE IA, Sez. Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1
e dell' , disattesa Controparte_1 Controparte_3
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa interamente tra l'appellante e il le spese Controparte_1 processuali del giudizio d'appello;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali tra l'appellante e l;
Controparte_3
- dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
RE IA, 22.7.2025
5 Corte d'Appello
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
6
n. 208/2021
C O R T E D
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A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di RE IA, composta dai magistrati: dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 208/2021 R.G.A.C. vertente tra
(c.f. , nato il [...]3 a Vibo Parte_1 C.F._1
NT (VV), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Sabatino (c.f.
) e dall'avv. Antonio Caruso (c.f. C.F._2
, elettivamente domiciliato in Vibo NT (VV) alla C.F._3
via Giacomo Matteotti, 55
- appellante -
e
(c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di RE IA (c.f. , elettivamente P.IVA_2
domiciliato in RE IA (RC) alla via del Plebiscito, n. 15
- appellato -
e nei confronti di
1 Corte d'Appello
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RE IA
(RC) alla via Nino Bixio, n. 1 presso il procuratore costituito in primo grado, avv. Maria Laura Curatola (c.f. ) C.F._4
- appellata contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domande dell'appellante
Con atto d'appello notificato il 20.4.2021, ha impugnato Parte_1 la sentenza n. 1056/2020, pubblicata l'11.11.2020, con cui il Tribunale di
RE IA - a definizione del procedimento iscritto al n. 3941/2019 R.G.
- ha dichiarato improcedibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dal medesimo proposta nei confronti dell' e Controparte_2
del . Controparte_1
L'appellante ripropone, inoltre, ogni eccezione di merito formulata in primo grado.
- Difese dell'appellata
Il 18.3.2023 si è costituito il chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello, siccome infondato.
2 Corte d'Appello
L' , sebbene ritualmente citata, è rimasta Controparte_2
contumace.
***
1.- Sull'improcedibilità
1. L'appellante censura la sentenza la quale, in accoglimento dell'eccezione sollevata dal costituito , ha dichiarato l'improcedibilità Controparte_1 della domanda per tardata costituzione dell'opponente.
2. Il motivo è infondato.
L'appellante deduce l'irrilevanza - ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 165, comma 1, c.p.c. - della prima notificazione, effettuata il 31 ottobre
2019 al e all' , Controparte_1 Controparte_3
essendo invalida la notifica stessa, in quanto i convenuti sono stati citati presso un diverso Ufficio giudiziario (Tribunale di Palmi in luogo del competente Tribunale di RE IA) e l'udienza di comparizione è stata fissata per il 30.1.2019, data palesemente errata siccome anteriore alla data di notifica dell'atto introduttivo.
Il debitore ha rinnovato la notifica in data 11 novembre 2019, sanando i predetti vizi.
L'appellante si è costituito in data 20 novembre 2019.
L'appellante ritiene tempestiva la propria costituzione in quanto il termine di dieci giorni decorrerebbe dalla data della seconda notifica (quella valida).
3. L'assunto dell'appellante non è condivisibile.
Vero è che il termine per la costituzione dell'attore non decorre se la notificazione dell'atto di citazione è invalida. Ha posto in chiaro la S.C. che il termine di cui all'art. 165 c.p.c. decorre dalla data della notifica valida (Cass.
n. 13775/2017).
I vizi in questione – dedotti dall'appellante – non attengono però alla notificazione, ma all'atto di citazione.
A norma dell'art. 164 primo comma c.p.c. la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti indicati nei nn. 1 e 2 dell'art. 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione.
3 Corte d'Appello
Quindi la citazione originaria era nulla ai sensi dell'art. 164 primo comma c.p.c., per incertezza del Tribunale e della data dell'udienza di comparizione.
La nullità dell'atto di citazione, ritualmente notificato, non impedisce la decorrenza del termine ex art. 165 c.p.c.
La nullità della citazione non è equiparabile, neanche ai fini che qui interessano, alla nullità della notificazione.
La nullità della citazione non incide in alcun modo sulla decorrenza del termine per la costituzione ex art. 165 c.p.c., termine decorrente dalla notificazione
(valida) della citazione.
Né la nullità della citazione può essere ritenuta equivalente e sottoposta alla stessa disciplina della nullità della notificazione.
La notificazione è esterna alla citazione;
pertanto la notificazione nulla può essere rinnovata su iniziativa della parte senza previa autorizzazione del giudice.
Lo stesso non può ritenersi in caso di nullità della citazione, che va necessariamente verificata dal giudice e che determina, nelle ipotesi previste dall'art. 164 c.p.c. la rinnovazione della citazione su ordine del giudice entro il termine indicato dal giudice. La rinnovazione della citazione non può essere disposta su iniziativa della parte stessa.
Comunque la rinnovazione della citazione nulla non incide sulla decorrenza del termine per la costituzione dell'attore, che rimane correlato alla prima notificazione della citazione.
Conseguentemente la costituzione dell'opponente, avvenuta il 20.11.2019, 4. deve ritenersi tardiva, essendo stata la prima notifica effettuata in data
30.10.2019 (la data della prima notifica, verificata dal giudice di prime cure, non costituisce oggetto di specifica doglianza).
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di notificazione dell'atto introduttivo a più persone, il termine di dieci giorni per la costituzione dell'attore decorre dalla prima delle notifiche, sia nel giudizio di primo grado che in appello (Cass. n. 12724/2012; Cass., sez. un., n.
10864/2011; Cass. n. 13163/2007).
4 Corte d'Appello
Il perfezionamento della notificazione nei confronti del , quindi, ha CP_1 determinato la decorrenza del termine di cui all'art. 165 c.p.c. sin dalla data del 30.10.2019.
La costituzione dell'opponente, avvenuta il 20.11.2019, è quindi tardiva con conseguente improcedibilità della domanda.
L'appello va pertanto rigettato.
2.- Spese processuali
In ragione dell'esito in rito, in primo e secondo grado, e della peculiarità della questione, si reputa equo compensare interamente tra le parti le spese processuali del giudizio d'appello tra l'appellante e il . CP_1
Va dichiarato il non luogo a provvedere sulle spese processuali nei confronti dell' , rimasta contumace. Controparte_3
3.- Doppio del contributo unificato
In considerazione del rigetto integrale dell'appello, poiché il presente giudizio
è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre darne atto al fine di verificare l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'Appello di RE IA, Sez. Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1
e dell' , disattesa Controparte_1 Controparte_3
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa interamente tra l'appellante e il le spese Controparte_1 processuali del giudizio d'appello;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali tra l'appellante e l;
Controparte_3
- dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
RE IA, 22.7.2025
5 Corte d'Appello
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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