Articolo 1655 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1654Articolo 1656
Versione
9 ottobre 2010
Art. 1655. Giuramento 1. Tanto il personale direttivo, quanto il personale di assistenza, dopo nominato, presta giuramento in conformita' al disposto dell'articolo 621, comma 6 e con le formalita' stabilite dal regolamento. 2. Il giuramento e' effettuato alla presenza del comandante del centro di mobilitazione o di un ufficiale della Croce rossa italiana appositamente delegato.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente