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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/12/2025, n. 3933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3933 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, all'esito del deposito delle note di discussione come autorizzate, ha emanato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile al n. 3387/2023 vertente Part
, in proprio e quale amministratrice delegata della Di Parte_2 [...]
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, Controparte_1 dall'avv. Giannicola Galotto ed elettivamente domiciliata come in atti;
- opponente -
E
in persona del legale rappresentante Presidente p.t. Controparte_2
- opposta contumace -
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza – ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da note depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al ruolo il 03.07.2023, in proprio e quale Parte_2 legale rappresentante della chiedeva al Controparte_3
Tribunale: a) in via cautelare, di sospendere l'Ordinanza Ingiunzione n. 179 del 12/06/2023 emessa dalla Controparte_4
; b) accertare e dichiarare la carenza di
[...] legittimazione passiva di c) in ogni caso accertare e Parte_2 dichiarare l'infondatezza nel merito dell'ordinanza ingiunzione impugnata;
d) in via del tutto subordinata rideterminare la sanzione pecuniaria fissandola al minimo edittale di legge. Il provvedimento impositivo veniva originato dalla Relazione Tecnica prot.
0018121 del 14/03/2023 relativa ai sopralluoghi espletati nell'ambito della ispezione ordinaria AIA nei giorni 23/11/22, 6/12/22, 16/12/22 e
3/01/23, mediante la quale si contestavano all'azienda violazioni di natura amministrativa nella gestione dell'impianto e, in particolare, la violazione dell'art. 29-quattuordecies del D. Lgs. n. 152/06.
Non si è costituita la Controparte_2
La causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 15.12.2025.
*
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della che Controparte_2 non si è costituta in giudizio, nonostante la regolare notifica nei suoi confronti del libello introduttivo di lite.
Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente si rileva che, l'Amministrazione resistente, sebbene ritualmente evocata in giudizio, ha scelto di non solo di rimanere contumace, ma anche di non depositare – nonostante l'obbligo previsto dalla legge e l'ordine del giudicante- tutta la documentazione relativa al procedimento di accertamento da cui trae origine il provvedimento oggetto di impugnativa.
Orbene è principio indiscusso quello in ossequio al quale incombe, in giudizi di tal guisa, sulla parte resistente, l'onere di provare la fondatezza delle contestazioni formulate al presunto trasgressore, costituenti l'illecito amministrativo contestato e, conseguentemente, la fondatezza della sanzione pecuniaria applicata.
Orbene, recuperando tutto quanto innanzi, va rilevato che l'omessa produzione della documentazione da parte della nel Controparte_2 caso di specie, comporta il necessario accoglimento della opposizione, verificandosi proprio in mancanza dei degli atti relativi all'accertamento, una assoluta carenza di prova in ordine alle illeceità delle condotte contestate alla ricorrente e delle conseguenti sanzioni applicate.
pag. 2/3 Ogni altra doglianza deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite vanno compensate tenuto conto dell'assenza di qualsiasi attività istruttoria, nonché della semplicità delle questioni trattate
P.Q.M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede
1) dichiara la Contumacia della Controparte_2
2) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'Ordinanza Ingiunzione n.
179 del 12/06/2023;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 16.12.2025
Il G.O.P
Dott.ssa Ilaria Iammarino
pag. 3/3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, all'esito del deposito delle note di discussione come autorizzate, ha emanato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile al n. 3387/2023 vertente Part
, in proprio e quale amministratrice delegata della Di Parte_2 [...]
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, Controparte_1 dall'avv. Giannicola Galotto ed elettivamente domiciliata come in atti;
- opponente -
E
in persona del legale rappresentante Presidente p.t. Controparte_2
- opposta contumace -
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza – ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da note depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al ruolo il 03.07.2023, in proprio e quale Parte_2 legale rappresentante della chiedeva al Controparte_3
Tribunale: a) in via cautelare, di sospendere l'Ordinanza Ingiunzione n. 179 del 12/06/2023 emessa dalla Controparte_4
; b) accertare e dichiarare la carenza di
[...] legittimazione passiva di c) in ogni caso accertare e Parte_2 dichiarare l'infondatezza nel merito dell'ordinanza ingiunzione impugnata;
d) in via del tutto subordinata rideterminare la sanzione pecuniaria fissandola al minimo edittale di legge. Il provvedimento impositivo veniva originato dalla Relazione Tecnica prot.
0018121 del 14/03/2023 relativa ai sopralluoghi espletati nell'ambito della ispezione ordinaria AIA nei giorni 23/11/22, 6/12/22, 16/12/22 e
3/01/23, mediante la quale si contestavano all'azienda violazioni di natura amministrativa nella gestione dell'impianto e, in particolare, la violazione dell'art. 29-quattuordecies del D. Lgs. n. 152/06.
Non si è costituita la Controparte_2
La causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 15.12.2025.
*
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della che Controparte_2 non si è costituta in giudizio, nonostante la regolare notifica nei suoi confronti del libello introduttivo di lite.
Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente si rileva che, l'Amministrazione resistente, sebbene ritualmente evocata in giudizio, ha scelto di non solo di rimanere contumace, ma anche di non depositare – nonostante l'obbligo previsto dalla legge e l'ordine del giudicante- tutta la documentazione relativa al procedimento di accertamento da cui trae origine il provvedimento oggetto di impugnativa.
Orbene è principio indiscusso quello in ossequio al quale incombe, in giudizi di tal guisa, sulla parte resistente, l'onere di provare la fondatezza delle contestazioni formulate al presunto trasgressore, costituenti l'illecito amministrativo contestato e, conseguentemente, la fondatezza della sanzione pecuniaria applicata.
Orbene, recuperando tutto quanto innanzi, va rilevato che l'omessa produzione della documentazione da parte della nel Controparte_2 caso di specie, comporta il necessario accoglimento della opposizione, verificandosi proprio in mancanza dei degli atti relativi all'accertamento, una assoluta carenza di prova in ordine alle illeceità delle condotte contestate alla ricorrente e delle conseguenti sanzioni applicate.
pag. 2/3 Ogni altra doglianza deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite vanno compensate tenuto conto dell'assenza di qualsiasi attività istruttoria, nonché della semplicità delle questioni trattate
P.Q.M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede
1) dichiara la Contumacia della Controparte_2
2) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'Ordinanza Ingiunzione n.
179 del 12/06/2023;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 16.12.2025
Il G.O.P
Dott.ssa Ilaria Iammarino
pag. 3/3