Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/03/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5373 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Gaggiotti Presidente Rel.
Dott. Carmen Arcellaschi Giudice
Dott. Ethel MA Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 22 luglio 2020 vertente tra:
(c.f. ) nata a [...] il 17maggio 1974, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo Studio dell'Avv. BERATTO MIRIAM e dell'Avv. QUIROZ VITALE MARCO
ALBERTO che la rappresentano giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nato a [...] il 26maggio 1974, elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._2 presso lo Studio dell'Avv. PRANDINI PAOLO e dell'Avv. CORTESI ALEDDANFRO che lo rappresentano come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni congiunte
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e coniugati, in Parte_1 Parte_2 regime di separazione dei beni, con rito concordatario in Inverigo (CO) l'8 settembre 2012;
• ordinare al Comune di Inverigo (CO) e al Comune di Seveso (MB) di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• omologare le condizioni della separazione di cui all'istanza congiunta depositata in data 24gennaio 2025, qui appresso interamente ritrascritte.
***.***.***
1) Disporre la separazione personale dei coniugi e , coniugati, in regime Parte_2 Parte_1 di separazione dei beni, con rito concordatario in Inverigo (CO) l'8 settembre 2012, trascritto nei Registri di
2) Disporre l'affido condiviso della figlia minore MA con il collocamento e residenza anagrafica presso la madre dove vive insieme al fratello divenuto nelle more del presente procedimento maggiorenne, Per_1 come già disposto con provvedimenti provvisori (Decreto di fissazione udienza n. cronol. 3179/2021 del
27/02/2021 RG n. 5373/2020);
3) Prevedere che i figli, tenendo conto della maggiore età di e di MA, di anni 16, stiano con il Per_1 padre a fine settimana alternati, secondo gli orari e le modalità tra gli stessi concordati, salvo diversi impegni scolastici, sportivi e di vita dei ragazzi, in base alle loro specifiche esigenze e analogamente rispetto ai periodi di vacanza dalla scuola durante l'anno e/o futuri impegni universitari e/o durante le vacanze estive;
4) Darsi atto che il SI. conferma l'assenso al percorso psicologico per MA, in quanto Parte_2
già maggiorenne, con incarico a professionista del centro segnalato dai Servizi Sociali del Comune di Per_1
Seveso e/o nel caso individuato dalla madre, con oneri a carico della stessa che ne ha sostenuto il costo fino ad oggi;
5) Darsi atto della chiusura del progetto di presa in carico dei genitori presso il servizio di Regolamentazione dell'Ambito di Seregno, prevedendo l'accesso volontario, previa richiesta al Servizio Sociale del Comune di residenza dei figli, in caso di necessità ulteriore di supporto alla genitorialità, con chiusura di tutti gli altri incarichi ai Servizi Sociali e territoriali competenti, fermo restando la presa in carico psicologica della minore, come dalla stessa richiesto, salvo necessità futura;
6) Assegnare la casa familiare, come già disposto con provvedimenti provvisori (Decreto di fissazione udienza n. cronol. 3179/2021 del 27/02/2021 RG n. 5373/2020), sita nel Comune di Seveso, Via Filippo Corridoni 9 unitamente al box e relative pertinenze, in comproprietà al 50% tra i coniugi e gravata da mutuo al 50% tra loro, alla madre con cui i figli convivono che diverrà di proprietà esclusiva della stessa in forza di quanto previsto al punto 7);
7) Il SI. si impegna a cedere, con ogni garanzia di legge, alla SI.ra , Parte_2 Parte_1 che si impegna ad accettare, la propria quota del 50% della piena proprietà dei seguenti immobili siti nel
Comune di Seveso, Via Filippo Corridoni 9, di cui la stessa è proprietaria della residua quota del 50%, già adibiti a casa familiare dove la madre vive con i figli, acquistata con Atto a rogito Notaio Dott.ssa Per_2
del 19/07/2007. n. 15097/10520 Rep., n. 10520 Racc.:In Comune di Seveso, Via Filippo Corridoni 9 e
[...] precisamente: appartamento al piano terra composto da tre locali oltre servizi con annesso vano ad uso cantina al piano seminterrato e box ad uso autorimessa al piano interrato;
il tutto risulta censito al catasto fabbricati come segue (Catasto Fabbricati, Totale immobili: 2 Rendita: euro 565,36 Vani: 5,5 Superficie: 48
m2):
- Immobile n. 1: Foglio 13 Particella 58 Subalterno 2 censito nel Catasto fabbricati del Comune di Seveso,
Categoria A/3a), Classe 3, Consistenza 5,5 vani, Indirizzo Via Filippo Corridoni - Piano S1 -T, Sezione urbana
– Rendita: euro 468,68, superficie 100mq - Immobile n. 2: Foglio 13 Particella 58 Subalterno 24 (Partita: 1003517, Particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di Seveso Foglio 13 Particella 58), censito nel
Catasto fabbricati del Comune di Seveso, Categoria C/6b), Classe 2, Consistenza 48 m2, Indirizzo Via Filippo
Corridoni – Piano S1, Sezione urbana – Rendita: euro 96,68, superficie 48mqavanti al Notaio incaricato dalla stessa, entro e non oltre 30 giorni dall'intervenuta omologa dei presenti accordi, con oneri notarili ed ogni altra spesa connessa a carico esclusivo della SI.ra , la quale si farà altresì carico in Parte_1 via esclusiva delle spese condominiali dalla sottoscrizione dei presenti accordi;
8) Le parti convengono che la SI.ra , a fronte del trasferimento della quota del 50% Parte_1 della piena proprietà, si accolli in via esclusiva l'intero debito residuo (in linea capitale ammontante oggi a circa € 58.567,13) che i coniugi hanno verso l'attuale banca subentrata, (Banca Popolare CP_1 dell'Emilia Romagna), a seguito del contratto di mutuo di scopo con surrogazione per volontà del debitore di cui al rogito Notaio Dott. del 15/01/2015, Numero di Repertorio 91401 Raccolta 13235, per Persona_3 la somma richiesta di € 147.686,71 di cui € 147.419,22 per capitale residuo ed € 267,49 per interessi maturati e conteggiati alla data della stipula, che prevedeva la restituzione in n. 180 rate mensili al
[...]
(già con unico socio) fino alla scadenza Controparte_2 Controparte_3 del 15/01/2031, prolungata di un anno, in ragione dell'accollo, rispetto al mutuo originario di cui al contratto di mutuo ipotecario concesso da a rogito Notaio Dott.ssa del Parte_3 Persona_2
19/07/2007 Numero di repertorio 15098, n. 10521 Raccolta, registrato a Saronno il 24 luglio 2007 al n. 4007 serie 1T, di importo capitale di € 180.000,00, garantito da iscritta in data per complessivi Euro Per_4
360.000,00 presso l'Ufficio del Territorio (ora Agenzia del Territorio) - Servizio di Pubblicità Immobiliare
- Circoscrizione di Milano 2 in data 25 luglio 2007 ai n. ri 119381/32829; al predetto fine, è espressamente convenuto tra le parti che l'accollo venga formalizzato dalla Banca erogante con esplicita e definitiva liberazione del SI. da ogni vincolo nei confronti della Banca stessa;
Parte_2
9) Le parti convengono che l'Ipoteca iscritta per complessivi euro 360.000,00 presso l'Ufficio del Territorio (ora Agenzia del Territorio) - Servizio di Pubblicità Immobiliare - Circoscrizione di Milano 2 in data 25 luglio
2007 ai n. ri , verrà cancellata a suo tempo a cura e spese della SI.ra , P.IVA_1 Parte_1 ove non di competenza della Banca, una volta completamente estinto il mutuo;
10) A tali effetti, la SI.ra , a fronte del perfezionamento della cessione di cui al punto Parte_1
7), riconosce di subentrare al SI. verso la Banca mutuante e si obbliga a pagare puntualmente Parte_2 le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori compresa la polizza assicurativa, già a suo carico integrale, sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola;
11) Il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra Parte_2
, a titolo di contributo al mantenimento per entrambi i figli studenti, non autonomi Parte_1 economicamente, di cui attualmente MA ancora minore e appena diciottenne e fino al Per_1 raggiungimento della loro indipendenza economica, entro il giorno 5 fisso di ogni mese, per 12 mesi, la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 a figlio) oltre rivalutazione annuale secondo gli indici costo vita, con prima rivalutazione febbraio 2022 (con riferimento al mese di febbraio 2021) e dunque attualmente pari ad € 579,00 a seguito dell'ultima rivalutazione maturata a febbraio 2024 e da rivalutarsi a febbraio 2025 e così via al febbraio di ogni anno;
12) Le parti concordano che, fino alla data di cessione della quota del 50% dei beni immobili di cui al punto 6) e dell'accollo del mutuo in capo alla SI.ra , il SI. continuerà a corrispondere il 50% del Pt_1 Pt_2 mutuo a lui intestato, oltre al contributo al mantenimento dovuto come previsto,
Dall'intervenuto accollo del mutuo da parte della SI.ra , fino alla sua estinzione e Parte_1 comunque non oltre il gennaio 2031, il SI. si impegna invece a corrispondere alla SI.ra Pt_2 [...]
una minor somma fissa, a titolo di concorso volontario ai costi del mutuo stesso, pari ad € Parte_1
221,00 mensili, non rivalutabile e non modificabile, oltre al contributo al mantenimento dovuto come previsto;
13) Il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra , entro e non oltre 30 Parte_2 Parte_1 giorni dalla richiesta della stessa, il 50% delle spese extra-assegno per entrambi i figli, già previste in base ai provvedimenti provvisori (Decreto di fissazione udienza n. cronol. 3179/2021 del 27/02/2021 RG n.
5373/2020) nonché secondo i protocolli del Tribunale di Monza, cui si fa rinvio recettizio, restando per contro inteso che è in ogni caso dovuto il rimborso del 50%:
- delle spese periodiche di controllo della vista ed adeguamento lenti ed occhiali, previa prescrizione e/o patologie diagnosticate (quali ad es. dermatologiche di MA), da effettuarsi preferibilmente, con tariffe calmierate assimilabili ai ticket sanitari, presso le strutture convenzionate con l'assicurazione sanitaria datoriale, il cui premio è carico della madre,
- nonché delle tasse di iscrizione e dei materiali didattici per la frequentazione di facoltà universitarie pubbliche di entrambi i figli ed in ipotesi di scelta da parte dei figli di facoltà private il SI. Pt_2 corrisponderà il 50% del corrispondente costo delle università pubbliche;
in merito, il SI. si impegna Pt_2 ad esibire le dichiarazioni dei redditi e/o dichiarazioni ISEE e/o la documentazione che l'Università e/o altro
Istituto dovesse richiedere per la determinazione della retta di iscrizione e/o di ammissione ad altro evento formativo;
14) Le parti dichiarano che le detrazioni di imposta per lavoro dipendente e figli a carico e/o assegni familiari/assegno unico resteranno al 100% in favore della SI.ra ; Parte_1
15) Il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra che accetta a titolo di Parte_2 Parte_1 rimborso forfettario degli arretrati dovuti a titolo del 50% delle spese condominiali della casa familiare, della rivalutazione istat sul contributo al mantenimento ed integrazione degli importi dovuti dalla domanda, la somma di € 2.000,00, comprensiva di competenze, spese legali ed interessi, rispetto alla maggior somma dovuta di € 3.327,14 (€ 964,98 di cui al precetto per arretrati rivalutazione Istat, € 1.040,66 di cui al precetto per spese condominiali, € 1.321,50 per integrazione al contributo al mantenimento, oltre le spese legali di cui al D.I. N.RG 3506/2024, pari ad € 878,52), mediante n. 25 rate mensili di € 80,00 ciascuna senza addebito degli interessi, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di cessione della quota dell'immobile di cui al punto 7);
16) A fronte del regolare pagamento di quanto previsto al punto 15), la SI.ra rinuncia Parte_1
a mettere in esecuzione i titoli di cui si è munita, salvo la possibilità di avvalersene in caso di mancato pagamento delle stesse somme di cui al punto 15);
17) Il SI. si impegna a cedere l'automobile Chevrolet Matiz targata DE502AC, senza Parte_2 corrispettivo, alla SI. che si impegna ad accettare, la quale si farà carico degli oneri Parte_1 relativi al passaggio di proprietà entro e non oltre 30 giorni dall'omologazione dei presenti accordi ed il SI. si impegna ad espletare gli adempimenti richiesti;
Pt_2
18) La SI.ra si impegna a consentire l'accesso al SI. il box e la Parte_1 Parte_4 cantina di pertinenza della casa familiare entro e non oltre 90 giorni dall'omologazione dei presenti accordi affinché lo stesso provveda al ritiro degli oggetti personali ivi contenuti, da effettuarsi in massimo tre accessi da concordare con un preavviso di almeno 15 giorni, a totale organizzazione ed onere del SI. in Pt_2 caso di mancato ritiro entro i 90 giorni successivi all'intervenuta omologa, la SI.ra provvederà a Pt_1 richiedere il trasferimento in discarica di tutti i beni contenuti in cantina e box e ad addebitarne il costo al
SI. da pagare entro 30 giorni, il quale non avrà più nulla a che pretendere sui beni de quo;
Parte_2
19) Con il puntuale adempimento delle condizioni sopra previste le parti rinunciano reciprocamente a tutte le altre domande del presente giudizio a spese legali interamente compensate.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 22 luglio 2020 adiva questo Tribunale per ottenere Parte_1 pronuncia di separazione nei confronti di con cui ha contratto matrimonio in Inverigo in data Parte_2
8.09.2012. Le parti intendevano altresì regolamentare le condizioni relative ai figli nati dall'unione coniugale:
, nato in data [...], e MA, nata il [...]. Per_1
Il Tribunale ha dapprima assunto i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
Affidamento condiviso dei minori e MA a entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente Per_1
e residenza anagrafica presso la madre;
- Il padre può tenere con sé i figli minori secondo il seguente calendario fatti salvi diversi e migliori accordi fra i genitori:
- un giorno alla settimana dalle ore 10,00 alle ore 21,30, con incarico al Servizio Sociale di modulare detto calendario e introdurre il pernotto dei minori presso l'abitazione paterna ove rispondente al loro interesse;
- Assegnazione a della casa coniugale, sita in Seveso, Via Filippo Corridoni, n. 9, con Parte_1
i relativi arredi, corredi e pertinenze;
- Corresponsione di a , entro il giorno 5 del mese, di un assegno di Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli minori nella misura di Euro 500,00 mensili (corrispondenti a Euro 250,00 per ciascun figlio), oltre che il 50% delle spese straordinarie;
Incarico al Servizio Sociale del Comune di Seveso di:
- effettuare un costante monitoraggio della situazione personale dei minori e dei genitori;
- svolgere una approfondita indagine:
• sulla idoneità delle parti all'esercizio della funzione genitoriale, avendo cura di approfondire, tramite i servizi specialistici del territorio, eventuali dipendenze di da alcol e gioco d'azzardo; Parte_2
• sulla sussistenza di eventuali disagi dei minori in relazione al contesto materno e paterno, individuandone, in caso affermativo, le cause e suggerendo le soluzioni da adottarsi nell'interesse del minore;
• sulla necessità di eventuali interventi di supporto dei genitori e dei minori;
• sulle possibili soluzioni di affido dei minori e regolamentazione delle visite con il genitore non affidatario o non collocatario.
Successivamente, all'udienza 07.06.22 il Tribunale provvedeva in conformità all'accordo raggiunto in udienza dalle parti in ordine all'ampliamento delle visite paterne secondo quanto ivi indicato:
- le parti sono d'accordo ad introdurre un ampliamento del calendario di visite paterne con l'introduzione di un altro sabato e/o domenica a weekend alterni dalle 9.30 circa sino alle 21.30con incarico al Servizio Sociale di modulare e/o ampliare detto calendario di visite con anche l'introduzione del pernottamento dei minori presso il padre alla luce degli accertamenti che completati secondo quanto di seguito disposto in ordine ad eventuali dipendenze da alcol e/o gioco del padre, tenuto conto dell'esclusivo interesse dei minori.
All'ultima udienza del 19.12.2023 innanzi Giudice Dott.ssa Farano, vi è stato un primo tentativo di conciliazione attuato dai rispettivi legali e si dava atto che risultavano pervenute le relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali del Comune di Milano e di Seveso depositate il 5 e 14.12.23 (doc 4);
Il Servizio Sociale del Comune di Milano (di competenza per il padre) non riteneva necessario attuare altri interventi di supporto in favore del resistente (doc. 2), mentre quello del Comune di Seveso (dove vivono i figli con la madre) riteneva di mantenere un solo monitoraggio relativamente alle questioni riguardanti i figli, in particolar modo sul percorso di supporto psicologico in favore di MA e del diritto di visita del padre
(doc. 3).
MA aveva già iniziato un percorso presso il centro indicato dal Servizio (con oneri esclusivi a carico della madre) mentre pareva non ravvederne la necessità, dopo un colloquio di consultazione con un Per_1 professionista del medesimo centro.
I difensori delle parti aderivano alle conclusioni dei Servizi Sociali, precisando che risultavano pendenti trattative tra le parti;
in particolare la ricorrente aderiva alle conclusioni dei Servizi Sociali e rinunciava alla domanda di affido esclusivo dei minori e chiedeva che venisse confermato l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con incarico ai Servizi Sociali di regolamentare le visite tra padre e figli minori, con prosecuzione altresì degli interventi attuati tra cui il percorso di supporto psicologico per i minori.
I difensori congiuntamente chiedevano pertanto che venisse fissata un'udienza di comparizione personale delle parti al fine di tentare di addivenire ad un accordo complessivo a definizione del presente giudizio.
Con note scritte depositate in data 26 febbraio 2025 le parti hanno dato atto di aver definito congiuntamente le condizioni della propria separazione, chiedendo l'omologazione di tale accordo.
Si dà atto che, nelle more del procedimento, il figlio è divenuto maggiorenne e compirà 19 anni in data Per_1
1 novembre mentre MA compirà 17 anni il 19 luglio di quest'anno.
Tanto premesso va disposto come segue.
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, il perdurare della separazione di fatto dopo l'udienza presidenziale, lo stesso accordo circa le condizioni della separazione, attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza. Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta.
Gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. Preso atto delle ultime relazioni dei Servizi Sociali e dell'accordo intervenuto tra le parti si ritiene di limitare l'incarico ai Servizi Sociali ad un monitoraggio della presa in carico psicologica della minore MA, fermo restando quanto previsto dai punti 4 e 5 di cui alle condizioni concordate tra le parti.
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di così provvede: Parte_2 I. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...] alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da Pt_2 intendersi qui riportate e trascritte;
II. Incarica i Servizi Sociali di Seveso a proseguire nell'attività di monitoraggio della presa in carico psicologica della minore MA, fermo restando quanto stabilito dal punto 4 e 5 di cui alle condizioni concordate tra le parti.
III. Dichiara cessato ogni altro incarico precedentemente conferito ai Servizi Sociali di Seveso e
Milano. IV. Dispone la trasmissione della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Inverigo (CO), per le annotazioni di legge a margine dell'Atto di
Matrimonio n. 37, parte II, serie A, anno 2012; V. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Si invita la Cancelleria a Comunicare la presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di Seveso e del Comune di Milano.
Così deciso in Monza nella Camera Di Consiglio in data 6 Marzo 2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Laura Gaggiotti