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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 29/05/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI Tribunale Ordinario di Avezzano
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo Valenza ha pronunciato iato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1292/2021 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico presso lo studio dell'Avv. D'ALESSANDRO ZAIRA (c.f.: ) dal C.F._2 quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
- ATTORE/RICE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA MARCIANO 1B Controparte_1 P.IVA_1
MAGLIANO DEI MARSI presso lo studio dell'Avv. VOLPE CLAUDIA (c.f.:
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di C.F._3
costituzione e risposta/
- CONVENUTO/A
OGGETTO:
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni
[...]
contraria deduzione o eccezione reietta, accertare e dichiarare la responsabilità del CP_1
nella causazione Firmato dell'evento de quo e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento
[...] di tutti i danni fisici subiti e subendi dal sig. quantificati in € 47.263,00, ovvero Parte_1
nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”. Deduceva l'attore che il giorno 07/05/2016 alle ore 08,15 mentre percorreva a piedi Via Anna Maria Torlonia nel Comune di , a causa di una buca presente sul marciapiede, coperta CP_1
da una vecchia aiuola, cadeva a terra, riportando la frattura della spalla destra.
Ritenuta pertanto la responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c. l'odierno attore chiedeva CP_1 il risarcimento dei danni subiti nella misura di €. 47.263,00.
Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“in via principale, - rigettare l'avversa domanda attorea, poiché non provata, sia nell'an, sia nel quantum ed, in ogni caso, infondata in fatto e in diritto, stante, altresì, la responsabilità esclusiva del signor nella causazione del sinistro, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, Parte_1
c.c.; in via subordinata, - accertare e dichiarare un prevalente concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro, a norma dell'art. 1227, comma 1, c.c. e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente la pretesa risarcitoria formulata da Controparte;
in via ulteriormente subordinata, - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, contenere la stessa e le relative richieste alla reale ed effettiva entità del danno subito dal danneggiato in quella misura che risulterà di giustizia in corso di causa. Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Escussi alcuni testimoni ed acquisita una CTU medico legale la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima da ultimo, Cass., S.U. n. 20943/2022); l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode – come detto – l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.)” (Cass. 26209/2023). Ed ancora gli stessi Giudici di Legittimità hanno precisato "presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia", sicché essi, " in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent.
7 settembre 2023, n. 26142, Rv. 669110-01)….si è del pari ribadito, "la prova (.. liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita", da intendersi quale "fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res" … La caratterizzazione oggettiva della nozione di "caso fortuito", diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa
(casus=non culpa), trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di questa Corte ….secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato si colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile" (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.).
Se, dunque, "la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto
(fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento" (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.) . (Cass. 18518/2024).
Gli stessi Giudici di Legittimità hanno precisato che “in tema di responsabilità per cose in custodia,
l'incidenza causale ( concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stresso abbia natura colposa, non richiedendosi invece che la condotta di presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” ( Cass. Cass. 2376/2024, Cass. 4051/2024)
Nel caso di esame la teste escussa, la quale si trovava in quel momento insieme all'attore ha confermato che il signor il giorno 7.5.2016, mentre transitava a piedi in Via Pt_1 CP_1
Torlonia, nei pressi del civico n. 10, incappava in una buca, presente sul marciapiede, non segnalata e non visibile, cadendo così a terra.
La stessa teste ha anche confermato sia che la pavimentazione presentava una sconnessione e vi era un' aiuola che era affondata ed era stata coperta con detriti sia che il marciapiede presenta anche altri punti sconnessi. L'attendibilità del teste non può essere esclusa, come invece sostenuto, dal convenuto, dalla circostanza che sul luogo dei fatti non siano intervenuti agenti ovvero per il fatto che il nominativo del teste non sia stato indicato nell'atto di citazione.
L'odierno convenuto non ha invece fornito alcuna prova idonea ad escludere il nesso causale ovvero a provare che il sinistro sia dovuto al caso fortuito, o ad un comportamento negligente imputabile all'attore il quale, al momento del sinistro stava facendo un normale uso della strada.
Per i suesposti motivi deve quindi essere riconosciuta una responsabilità del convenuto ex CP_1
art. 2051 c.c.
Occorre a questo punto valutare es art. 1127 c.c., ai fini della quantificazione dei danni, se vi sia stato un concorso dell'attrice nella determinazione dei fatti per cui è causa.
La Corte di Cassazione ha infatti precisato che la condotta del danneggiato, se non è tale da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno “ potrà invece assumere rilevanza ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 1° e 2° comma c.c.”(
Cass. 37059/2022, Cass.36901/2022, Cass. 19078/2024)
Nel caso in esame risulta che l'attore era assegnatario dall'anno 2005 e fino al 2019 in Via Torlonia del posteggio n. 117 per lo svolgimento di un attività commerciale non alimentare e pertanto, come riconosciuto in sede di interrogatorio formale conosceva esattamente lo stato dei luoghi dove è avvenuto il sinistro.
Sulla base di tali elementi deve ritenersi che vi sia stato un quantomeno un concorso di responsabilità dell'attrice che avrebbe dovuto adottare una maggior diligenza nell'attraversare quel tratto di strada che, si ribadisce lo stesso frequentava abitualmente, conoscendone dunque le condizioni.
Tale concorso dell'attore, alla luce delle richiamate circostanze, può essere quantificato equitativamente nella misura del 50%.
Per quanto riguarda i danni riportati dall'attore occorre rilevare che il CTU dott.ssa ha Per_1 ritenuto che “Dalla documentazione esaminata risulta che in data 07.05.2016 il sig. Parte_1
, a causa un dissesto non visibile del manto stradale, cadeva rovinosamente a terra
[...]
riportando un trauma alla spalla sinistra con frattura lievemente scomposta della glena scapolare e frattura parzialmente scomposta della testa dell'omero con distacco del trochite omerale, trattate conservativamente. La lesività in diagnosi non contrasta con la dinamica del sinistro riferita in sede anamnestica. b) Il quadro lesivo ha determinato un periodo di inabilità temporanea totale di giorni
40 (quaranta), un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% pari a giorni 30 (trenta). c) I postumi sopradescritti, considerati i comuni parametri di valutazione medico-legale, hanno ridotto in modo permanente la complessiva integrità psicofisica del soggetto (intesa come idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone) nella misura del 9% (nove per cento)”. Non vi sono ragioni per discostarsi da tali conclusioni del CTU.
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni il Tribunale ritiene di applicare i parametri previsti dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano e pertanto, tenuto conto, in particolare, dell'età dell'attore all'epoca dell'evento dannoso (56 anni), il danno patito dall'attore, tenuto conto delle risultanze della CTU può essere liquidato, sulla base delle richiamate tabelle, nella misura complessiva di €. 34.167,00.
L'importo totale dei danni deve poi essere ridotto al 50% per il riscontrato concorso di colpa pe pertanto all'attore deve essere riconosciuta a titolo di risarcimento la somma di €. €. 17.083,50.
Dalla data della sentenza e fino all'effettivo soddisfo devono essere riconosciuti inoltre, sulla somma totale come sopra determinata, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio possono essere compensate nella misura del 50% mentr per il residuo sono poste a carico del convenuto e sono liquidate come in dispositivo in favore dell'Erario essendo stato l'attore ammesso al patrocino a spese dello Stato;
le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte convenuta e liquidate come da decreto emesso contestualmente alla presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda;
- dichiara la responsabilità ex art. 2051 c.c. del nella misura del 50%; Controparte_1
- condanna il in persona del Sindaco pro- tempore al pagamento in favore Controparte_1 dell'attore a titolo di risarcimento danni per postumi permanenti ed invalidità Parte_1 temporanea, della somma complessiva di €. 17.083,50 oltre agli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
- compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna il al pagamento in Controparte_1
favore dell'Erario dello Stato, del residuo 50% delle spese di lite, liquidate per la quota in €. 3.808,00 oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico del le spese della consulenza tecnica espletata Controparte_1
nel corso del giudizio, così come liquidate con separato decreto in atti.
Avezzano 29.5.2025
Il GOT
Dott. Massimo Valenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI Tribunale Ordinario di Avezzano
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo Valenza ha pronunciato iato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1292/2021 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico presso lo studio dell'Avv. D'ALESSANDRO ZAIRA (c.f.: ) dal C.F._2 quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
- ATTORE/RICE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA MARCIANO 1B Controparte_1 P.IVA_1
MAGLIANO DEI MARSI presso lo studio dell'Avv. VOLPE CLAUDIA (c.f.:
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di C.F._3
costituzione e risposta/
- CONVENUTO/A
OGGETTO:
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni
[...]
contraria deduzione o eccezione reietta, accertare e dichiarare la responsabilità del CP_1
nella causazione Firmato dell'evento de quo e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento
[...] di tutti i danni fisici subiti e subendi dal sig. quantificati in € 47.263,00, ovvero Parte_1
nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”. Deduceva l'attore che il giorno 07/05/2016 alle ore 08,15 mentre percorreva a piedi Via Anna Maria Torlonia nel Comune di , a causa di una buca presente sul marciapiede, coperta CP_1
da una vecchia aiuola, cadeva a terra, riportando la frattura della spalla destra.
Ritenuta pertanto la responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c. l'odierno attore chiedeva CP_1 il risarcimento dei danni subiti nella misura di €. 47.263,00.
Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“in via principale, - rigettare l'avversa domanda attorea, poiché non provata, sia nell'an, sia nel quantum ed, in ogni caso, infondata in fatto e in diritto, stante, altresì, la responsabilità esclusiva del signor nella causazione del sinistro, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, Parte_1
c.c.; in via subordinata, - accertare e dichiarare un prevalente concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro, a norma dell'art. 1227, comma 1, c.c. e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente la pretesa risarcitoria formulata da Controparte;
in via ulteriormente subordinata, - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, contenere la stessa e le relative richieste alla reale ed effettiva entità del danno subito dal danneggiato in quella misura che risulterà di giustizia in corso di causa. Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Escussi alcuni testimoni ed acquisita una CTU medico legale la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima da ultimo, Cass., S.U. n. 20943/2022); l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode – come detto – l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.)” (Cass. 26209/2023). Ed ancora gli stessi Giudici di Legittimità hanno precisato "presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia", sicché essi, " in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent.
7 settembre 2023, n. 26142, Rv. 669110-01)….si è del pari ribadito, "la prova (.. liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita", da intendersi quale "fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res" … La caratterizzazione oggettiva della nozione di "caso fortuito", diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa
(casus=non culpa), trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di questa Corte ….secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato si colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile" (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.).
Se, dunque, "la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto
(fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento" (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.) . (Cass. 18518/2024).
Gli stessi Giudici di Legittimità hanno precisato che “in tema di responsabilità per cose in custodia,
l'incidenza causale ( concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stresso abbia natura colposa, non richiedendosi invece che la condotta di presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” ( Cass. Cass. 2376/2024, Cass. 4051/2024)
Nel caso di esame la teste escussa, la quale si trovava in quel momento insieme all'attore ha confermato che il signor il giorno 7.5.2016, mentre transitava a piedi in Via Pt_1 CP_1
Torlonia, nei pressi del civico n. 10, incappava in una buca, presente sul marciapiede, non segnalata e non visibile, cadendo così a terra.
La stessa teste ha anche confermato sia che la pavimentazione presentava una sconnessione e vi era un' aiuola che era affondata ed era stata coperta con detriti sia che il marciapiede presenta anche altri punti sconnessi. L'attendibilità del teste non può essere esclusa, come invece sostenuto, dal convenuto, dalla circostanza che sul luogo dei fatti non siano intervenuti agenti ovvero per il fatto che il nominativo del teste non sia stato indicato nell'atto di citazione.
L'odierno convenuto non ha invece fornito alcuna prova idonea ad escludere il nesso causale ovvero a provare che il sinistro sia dovuto al caso fortuito, o ad un comportamento negligente imputabile all'attore il quale, al momento del sinistro stava facendo un normale uso della strada.
Per i suesposti motivi deve quindi essere riconosciuta una responsabilità del convenuto ex CP_1
art. 2051 c.c.
Occorre a questo punto valutare es art. 1127 c.c., ai fini della quantificazione dei danni, se vi sia stato un concorso dell'attrice nella determinazione dei fatti per cui è causa.
La Corte di Cassazione ha infatti precisato che la condotta del danneggiato, se non è tale da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno “ potrà invece assumere rilevanza ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 1° e 2° comma c.c.”(
Cass. 37059/2022, Cass.36901/2022, Cass. 19078/2024)
Nel caso in esame risulta che l'attore era assegnatario dall'anno 2005 e fino al 2019 in Via Torlonia del posteggio n. 117 per lo svolgimento di un attività commerciale non alimentare e pertanto, come riconosciuto in sede di interrogatorio formale conosceva esattamente lo stato dei luoghi dove è avvenuto il sinistro.
Sulla base di tali elementi deve ritenersi che vi sia stato un quantomeno un concorso di responsabilità dell'attrice che avrebbe dovuto adottare una maggior diligenza nell'attraversare quel tratto di strada che, si ribadisce lo stesso frequentava abitualmente, conoscendone dunque le condizioni.
Tale concorso dell'attore, alla luce delle richiamate circostanze, può essere quantificato equitativamente nella misura del 50%.
Per quanto riguarda i danni riportati dall'attore occorre rilevare che il CTU dott.ssa ha Per_1 ritenuto che “Dalla documentazione esaminata risulta che in data 07.05.2016 il sig. Parte_1
, a causa un dissesto non visibile del manto stradale, cadeva rovinosamente a terra
[...]
riportando un trauma alla spalla sinistra con frattura lievemente scomposta della glena scapolare e frattura parzialmente scomposta della testa dell'omero con distacco del trochite omerale, trattate conservativamente. La lesività in diagnosi non contrasta con la dinamica del sinistro riferita in sede anamnestica. b) Il quadro lesivo ha determinato un periodo di inabilità temporanea totale di giorni
40 (quaranta), un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% pari a giorni 30 (trenta). c) I postumi sopradescritti, considerati i comuni parametri di valutazione medico-legale, hanno ridotto in modo permanente la complessiva integrità psicofisica del soggetto (intesa come idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone) nella misura del 9% (nove per cento)”. Non vi sono ragioni per discostarsi da tali conclusioni del CTU.
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni il Tribunale ritiene di applicare i parametri previsti dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano e pertanto, tenuto conto, in particolare, dell'età dell'attore all'epoca dell'evento dannoso (56 anni), il danno patito dall'attore, tenuto conto delle risultanze della CTU può essere liquidato, sulla base delle richiamate tabelle, nella misura complessiva di €. 34.167,00.
L'importo totale dei danni deve poi essere ridotto al 50% per il riscontrato concorso di colpa pe pertanto all'attore deve essere riconosciuta a titolo di risarcimento la somma di €. €. 17.083,50.
Dalla data della sentenza e fino all'effettivo soddisfo devono essere riconosciuti inoltre, sulla somma totale come sopra determinata, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio possono essere compensate nella misura del 50% mentr per il residuo sono poste a carico del convenuto e sono liquidate come in dispositivo in favore dell'Erario essendo stato l'attore ammesso al patrocino a spese dello Stato;
le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte convenuta e liquidate come da decreto emesso contestualmente alla presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda;
- dichiara la responsabilità ex art. 2051 c.c. del nella misura del 50%; Controparte_1
- condanna il in persona del Sindaco pro- tempore al pagamento in favore Controparte_1 dell'attore a titolo di risarcimento danni per postumi permanenti ed invalidità Parte_1 temporanea, della somma complessiva di €. 17.083,50 oltre agli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
- compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna il al pagamento in Controparte_1
favore dell'Erario dello Stato, del residuo 50% delle spese di lite, liquidate per la quota in €. 3.808,00 oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico del le spese della consulenza tecnica espletata Controparte_1
nel corso del giudizio, così come liquidate con separato decreto in atti.
Avezzano 29.5.2025
Il GOT
Dott. Massimo Valenza