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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3816/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3816/2023
All'udienza del 14/01/2025, innanzi al giudice dr.ssa Maddalena Ciccone, è stata chiamata la causa iscritta al n. 3816/2023 r.g. , e sono comparsi:
1. l'avv. LUCCHETTI MARCO per Controparte_1
2. l'avv. SCINETTI FABIO per Controparte_2
Il giudice
Invita le parti alla precisazione delle conclusioni.
Il Giudice
Maddalena Ciccone
Il difensore delle parti si riportano ai fogli di PC, depositati telematicamente, da intendersi qui richiamati e facenti pare integrante del presente verbale. I
IL GIUDICE
Invita le parti alla discussione orale della lite.
Il Giudice
Maddalena Ciccone
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e chiedono l'accoglimento di tutte le domande, eccezioni, istanze (anche istruttorie) e conclusioni ivi rassegnate, con il rigetto delle avversarie difese ed il favore delle spese del giudizio.
Chiedono che la causa sia decisa.
IL GIUDICE dato atto, dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio per l'emissione della sentenza.
§§§§
Alle ore 15:10 il giudice, assenti i procuratori delle parti, emette sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza, e che provvede contestualmente ad inviare al deposito in cancelleria, mediante CONSOLLE del magistrato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
- SEZIONE 2^ CIVILE -
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, all'udienza del 14 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile di primo grado, iscritta al n°3816 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
C.F. e P. VA ), in persona del legale Controparte_1 P.VA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Castiglione delle
Stiviere (MN), via Antonio Vivaldi n. 12F, presso lo studio dell'avv. Marco
Lucchetti, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE OPPONENTE
e
(C.F. e P.VA , in persona del legale Controparte_2 P.VA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Morbegno (SO), viale Stelvio n. 54, presso lo studio dell'avv. Fabio Scinetti, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA OPPOSTA
Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato il 10/05/2023, ha Controparte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1138/2023 emesso dal
Tribunale di Monza il 03/04/2023 in favore della società er Controparte_2
l'importo di €15.755,74, oltre spese di ingiunzione, chiesto ed ottenuto da n relazione al subappalto intercorso con Controparte_2 Controparte_1
per opere di fornitura e montaggio della struttura esterna di un edificio
“(struttura portante in legno, cappotto termico, serramenti e isolamento della copertura), mentre tutte le opere interne e quelle di completamento delle parti esterne (a titolo esemplificativo e non esaustivo: posa impianti, realizzazione opere edili, finiture ecc.) erano a carico dall'appaltatrice principale (pag.
3 comparsa di costituzione;
d.i. relativo alla fattura n. Controparte_2
743/EL del 31/12/2020 (€37.000,00) per la residua somma di €12.333,34, oltre all'intera somma di €3.300,00 portata dalla fattura n. 115/EL del
31/03/2021 (cfr. docc. 2 e 3 all.ti al fasc. monitorio).
A sostegno dell'opposizione proposta, la difesa di Controparte_1
odierna attrice – confermata la sussistenza del rapporto di subappalto con
– ha fatto valere delle criticità manifestatesi in sede di Controparte_2
esecuzione di detto rapporto, sfociate anche in vizi/difetti delle opere, da imputarsi a inoltre, la difesa di parte opponente ha fatto Controparte_2
presente che “A causa dei lavori non eseguiti od eseguiti solo in parte o non eseguiti a regola d'arte da ha Controparte_2 Controparte_1
affrontato costi superiori a quelli previsti e subito danni stimati dalla stessa in complessivi euro 32.800,00, quindi più della somma Controparte_1
indicata nel decreto ingiuntivo n. 1138/2023 del 03/04/2023, RG n. 2072/2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Monza, concesso a . Controparte_2
Chiedeva, quindi, di revocare il decreto ingiuntivo e, in subordine, di
“compensare, totalmente o parzialmente, le somme indicate nel decreto ingiuntivo … con i costi superiori a quelli previsti affrontati da CP_1
ed i danni subiti dalla stessa causa dei lavori non
[...] Controparte_1
eseguiti …”.
Costituitasi in giudizio, a contestato, in fatto ed in diritto, Controparte_2
quanto dedotto ed argomentato dalla controparte, concludendo per la conferma della ingiunzione di pagamento opposta (previa attribuzione della esecutività ex art. 648 c.p.c.); con vittoria di spese di lite anche per la fase di opposizione. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la scrivente ha ritenuto inammissibile l'approfondimento istruttorio orale richiesto da parte attrice e superfluo quello richiesto da parte convenuta, attesa la natura documentale del giudizio.
All'esito dell'udienza del 13/01/2025 – precisate le conclusioni dai procuratori – la causa è stata posta in decisione (all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.).
***
Nel merito, va premesso che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non
l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così Cass. n.13685 del 21/05/2019, che enuncia un principio ormai tralatizio).
a prodotto copia del capitolato, della conferma d'ordine Controparte_2
e del preventivo di spesa del 10/01/2020, sottoscritto dalle parti, per la realizzazione di un “nuovo edificio residenziale con struttura portante in pannelli X-LAM, situato presso il Comune di Como”, tipologia “grezzo avanzato”
(all. sub doc. 6 alla citazione), nonché le fatture emesse in pagamento del corrispettivo dovuto (docc. 22 e 3 fasc. monitorio) che sono titolo del contendere, e ha allegato, come in sua facoltà, l'inadempimento della committente/subappaltatrice al pagamento del saldo del subappalto.
Ne consegue che parte convenuta (attrice sostanziale) ha assolto gli oneri di prova incombentigli, spettando quindi all'attrice/opponente (convenuta sostanziale) di eccepire e dimostrare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi, idonei a paralizzare la pretesa dell'avversario.
L'opponente non ha messo in dubbio che i lavori siano stati effettivamente eseguiti (art. 115 c.p.c.), anzi ammette esplicitamente di aver beneficiato delle prestazioni di cui alle fatture azionate nel giudizio monitorio, né nega di avere omesso il pagamento delle somme poste a fondamento della domanda monitoria, ma ha eccepito a sua volta l'inadempimento dell'opposta, stante la mancata esecuzione e l'esecuzione parziale di alcune opere e la presenza, nelle lavorazioni, di vizi tali da legittimare la sospensione del pagamento del corrispettivo.
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo ha inoltre dedotto che “A causa dei lavori non eseguiti od eseguiti solo in parte o non eseguiti a regola d'arte da ha affrontato costi superiori a quelli Controparte_2 Controparte_1
previsti e subito danni stimati dalla stessa n complessivi Controparte_1
euro 32.800,00, ...” e ha formulato la domanda di revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, di compensazione, totale o parziale, con “… le somme indicate nel decreto ingiuntivo”, stanti i “… i costi superiori a quelli previsti affrontati da
d i danni subiti dalla stessa causa Controparte_1 Controparte_1
dei lavori non eseguiti …”.
Si tratta di una domanda di accertamento del proprio credito opposto in compensazione, al fine di paralizzare la pretesa avversaria e come tale rientra nell'alveo dell'eccezione riconvenzionale.
Ebbene, com'è noto il ricorso in opposizione introduce il giudizio sull'accertamento del credito oggetto del monitorio nel cui ambito l'opponente, convenuto in senso sostanziale, può fare valere anche i fatti estintivi o modificativi del credito oggetto della ingiunzione;
ciò è avvenuto nella specie dato che l'opponente per paralizzare la richiesta monitoria ha contrapposto una pretesa creditoria propria della quale ha anche chiesto l'accertamento.
“L'art.1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione”
(cfr. Cass., sez. un., n.23225 del 15/11/2016).
Ne consegue, dunque, in stretta aderenza al testo dell'art.1243 comma 2
c.c., che “la compensazione giudiziale è ammessa soltanto se il giudice del merito, nel suo discrezionale apprezzamento, riconosce la facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che, difettando tali condizioni, egli deve disattendere la relativa eccezione e il convenuto potrà far valere il credito in separata sede con autonomo giudizio.
La verifica della sussistenza del requisito della liquidità, risolvendosi in una valutazione di fatto, e incensurabile in sede di legittimità” (Cass. n. 18775 del
26/09/2005).
Orbene, il credito vantato dall'opponente verso la convenuta CP_2
non trova adeguata prova nella allegazione e nella documentazione
[...]
prodotta in giudizio, onde non è fondata l'eccezione (riconvenzionale) di compensazione dell'opponente.
Va infatti evidenziato che “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche
“per facta concludentia”, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova” (Cass. 19146/2019).
Ora, indipendentemente dal contenuto degli scritti difensivi dell'odierna parte opponente, risulta in modo lineare dalla disamina delle stesse difese di quest'ultima che, nel caso di specie, l'opera appaltata era stata completata e consegnata alla committente. La stessa opponente deduce, infatti,
l'inadempimento della controparte all'obbligazione di eseguire a regola d'arte i lavori commissionati, con ciò palesando la volontà di contestare, in sostanza, la difformità dei lavori (regolarmente completati) rispetto al progetto e alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto. Tanto meno risulta, né è stato dedotto, che parte attrice abbia contestato all'appaltatore l'abbandono del cantiere, l'interruzione dell'esecuzione delle opere ovvero il rifiuto di consegnarle alla committenza. Emerge altresì dall'esame della documentazione prodotta in corso di causa, e in particolare dal verbale di consegna cantiere (all. sub doc. 8 alla comparsa di costituzione e risposta), oltre che dalla circostanza che le opere sono nella disponibilità dell'opponente, la quale, infatti, ha affidando ad una impresa terza la rimozione delle criticità asseritamente presenti.
***
Conseguentemente, una volta accertato che i lavori commissionati sono stati ultimati spettava all'opponente dare prova dell'inadempimento, ossia della presenza di vizi e difetti dell'opera ultimata.
Quanto ai vizi relativi alle opere eseguite dalla convenuta, con valenza assorbente si rileva che l'allegazione della contenuta in Parte_1
citazione riporta una descrizione dei fatti, nonché dei vizi e difetti, del tutto generica e sommaria, tale da essere del tutto inconcludente allo scopo avuto di mira dall'opponente, ossia di paralizzare l'azione di adempimento a cagione dei vizi e delle difformità dell'opera appaltata (artt. 1667, 1668 c.c.).
Tale mancato accertamento, essendo incontroversa l'avvenuta consegna dell'opera da parte dell'appaltatore, aderendo all'orientamento sopra indicato non può che ricadere sul committente, odierno opponente (cfr. Cass. 19146/2013).
Quanto, infine, agli ulteriori danni asseritamente subiti, va al riguardo rilevato che la documentazione prodotta non è apprezzabile ai fini della prova dei vizi e dell'entità del danno, non potendo farsi riferimento ad essa come effettiva ed idonea denunzia di vizi/difformità obbiettivamente e direttamente riferibili alle prestazioni effettuate dalla convenuta, stante l'equivocità delle contestazioni, riferite anche ad inadempimenti di imprese terze (v. verbale del 25/01/2022, all. sub doc. 8 alla comparsa di costituzione e risposta).
Peraltro, deve ritenersi pacifico che la mera produzione di un documento non comporti automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, in ossequio all'onere di allegazione, occorrendo che alla produzione si accompagni la necessaria attività descrittiva ed illustrativa diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato.
Muovendo da tale considerazione, la parte che produca in giudizio dei documenti ha l'onere di allegare in modo preciso e completo a quale scopo sia avvenuta la produzione documentale, tanto che il principio di non contestazione non può e non deve operare in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte.
In tal senso, si era espressa già risalente giurisprudenza di legittimità secondo cui: “il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione” (Cass., sez. un., 01/12/2008, n. 2435).
Ancor più fermo e rigoroso appare il recente e condivisibile orientamento secondo cui: “L'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c., o di proporre – ove occorra – querela di falso, con la conseguenza che gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo” (Cass. 08/02/2018, n. 3022).
Sulla scorta di tali principi, il tribunale ritiene che l'istituto della decadenza dall'esercizio del diritto alla prova ben si possa e si debba applicare anche alla
“tardiva” produzione documentale, per tale intendendosi non già e soltanto quella (colpevolmente, salvo l'art. 153 c.p.c.) compiuta oltre i termini previsti dall'art. 183 comma 6 c.p.c., bensì anche quella che, come nella specie, per quanto astrattamente perfezionatasi nei termini di legge, non sia posta a corredo di tempestiva allegazione pertinente, che neppure potrà essere sanata in sede di gravame per invocare detti documenti nei gradi successivi del giudizio (Cass. 16/04/2013, n. 9154).
Parte attrice, peraltro, ha alterato lo stato dei luoghi, affidando ad una impresa terza la rimozione delle criticità asseritamente presenti, mentre avrebbe dovuto cristallizzare una situazione poi opponibile alla convenuta, senza appunto “alterare” la situazione esistente, in prospettiva di un eventuale contenzioso con la stessa.
A tanto aggiungasi che, in ogni caso, l'eccezione di inadempimento formulata da parte opponente non pare provvista di fumus boni iuris, dal momento che viene sollevata con riferimento a prestazioni già effettuate dalla controparte, per paralizzare un credito già scaduto ed esigibile, adducendo inadempienze e fatti non per sollecitare l'adempimento (cfr. sul punto ex plurimis Cass. 3596/1990: “in tema di risoluzione di contratto a prestazioni corrispettive, l'exceptio inadimpleti contractus, sollevata dal convenuto per opporsi alla domanda di risoluzione, può trovare accoglimento solo previa valutazione comparativa del comportamento di entrambe le parti inadempienti, tenendo conto che - alla stregua della funzione di salvaguardia dell'equilibrio contrattuale perseguita dall'eccezione (avente efficacia dilatoria
e non definitiva) - il rifiuto dell'adempimento è legittimo allorché serva a stimolare l'altro contraente ad eseguire una prestazione ancora possibile e non
a precostituirsi una pretesa di risarcimento per una inadempienza già definitivamente verificatasi (o per cui siano intervenuti successivi accordi delle parti) ovvero che non abbia dato luogo a contestazioni o riserve nell'attualità del rapporto”).
Conclusivamente, nessun credito di risarcitorio può riconoscersi in favore dell'attrice.
In tale contesto, si ritiene superfluo istruire la causa mediante espletamento di una CTU, la quale si palesa del tutto esplorativa, oltre che inutile, atteso che, come ammesso dalla stessa attrice, vi è stato un mutamento dello stato dei luoghi, così determinandosi l'impossibilità di accertare lo stato di fatto lamentato;
né parte attrice ha proposto domanda di riduzione del prezzo.
Quanto alla prova orale richiesta da parte opponente, ne va ribadita l'inammissibilità, ciò in quanto:
- le attività assertive delle parti trovano naturale e fisiologica collocazione nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. “primo termine”, potendo essere presenti nella seconda memoria solamente se configurino una replica alle deduzioni avversarie, restando altrimenti la predetta memoria riservata alle richieste di prova (cfr. Trib. Milano, Ord. 23/05/2013);
- “nel rito ordinario, è inammissibile, pur se formulata prima del termine delle preclusioni istruttorie, la richiesta probatoria relativa a circostanze per la prima volta dedotte dopo lo spirare delle preclusioni assertive” (Trib. Piacenza,
Sent. 06/03/2012);
- nel rito ordinario le preclusioni assertive maturano prima di quelle istruttorie, “con la conseguenza che è ben possibile che una parte, pur avendo richiesto di provare una circostanza prima dello scadere delle preclusioni probatorie, non sia ammessa a provare tale circostanza, in quanto per la prima volta dedotta dopo lo spirare delle preclusioni assertive” (Trib. Reggio Emilia,
Sent. 14/06/2012);
- anche la Corte d'Appello di Milano ribadiva che “in tema di procedimento civile, l'allegazione dei fatti costitutivi della domanda deve avvenire entro il termine stabilito, per le preclusioni assertive, dall'art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., entro il quale le parti devono definire il thema decidendum ed entro il quale, in particolare, l'attore deve allegare, in modo esauriente e definitivo, gli elementi costitutivi del diritto azionato che intende sottoporre a prova” (Corte Appello
Milano, Sent. 13/01/2013).
La massima da ultimo citata deve, ad avviso di chi scrive, applicarsi tanto ai fatti primari quanto a quelli secondari (e, inoltre, senza distinzione tra prove costituende e non), mancando al riguardo qualsiasi esclusione o limitazione nel regime di relevatio ab onere probandi disciplinato dall'art. 115 comma 1 c.p.c.
Per contro, la genericità delle allegazioni di parte opponente, se da un lato esclude la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c., dall'altro lato espone l'attrice alle preclusioni assertive e alle conseguenze derivanti dalla carenza di allegazione imposta dagli articoli 99 e 115 c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità delle istanze istruttorie relative.
***
Conclusivamente, l'accertamento del credito vantato dall'opposta comporta la conferma del decreto ingiuntivo già reso in fase monitoria.
Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate in dispositivo con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento (da
€5.201,00 a €26.000,00), ridotti del 30%, tenuto conto del carattere documentale della vertenza. Al riguardo, si evidenzia che, secondo la giurisprudenza della Cassazione (Cass. civ., 07/02/2006, n.2529), “la condanna al pagamento dell'VA in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero “se dovuta”)” e, ancora, “la circostanza che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione la somma al detto titolo dovuta al proprio difensore rileva in sede di esecuzione, posto che la condanna al pagamento dell'VA in aggiunta ad una data somma dovuta al soccombente per rimborso dei diritti e onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva” (Cass. civ. 22/03/2007, n.6974), “con la conseguente possibilità, per la parte soccombente, di esercitare la facoltà di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del D.P.R. n. 633 del
1972, possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque,
l'esigibilità dell'VA” (Cass. civ. 22/05/2007, n.11877, confermato anche dalla successiva pronuncia n.7806/2010). In sintesi, secondo l'orientamento della
Cassazione, laddove il beneficiario della prestazione professionale sia un soggetto titolare di partita VA – per il quale, perciò, la prestazione professionale non è un “costo”, ma una mera “partita di giro” – la propria qualità personale gli consentirà di portare in detrazione la somma relativa all'VA e la stessa non potrà essere addebitabile al debitore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione promossa da avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 1138/2023 emesso dal Tribunale di Monza il 03/04/2023 in favore della società Controparte_2
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che Controparte_2
liquida in €3.553,90, oltre spese generali e C.P.A. come per legge non essendo l'I.V.A. rimborsabile in quanto detraibile.
Monza, 14/01/2025 il giudice
Maddalena Ciccone
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3816/2023
All'udienza del 14/01/2025, innanzi al giudice dr.ssa Maddalena Ciccone, è stata chiamata la causa iscritta al n. 3816/2023 r.g. , e sono comparsi:
1. l'avv. LUCCHETTI MARCO per Controparte_1
2. l'avv. SCINETTI FABIO per Controparte_2
Il giudice
Invita le parti alla precisazione delle conclusioni.
Il Giudice
Maddalena Ciccone
Il difensore delle parti si riportano ai fogli di PC, depositati telematicamente, da intendersi qui richiamati e facenti pare integrante del presente verbale. I
IL GIUDICE
Invita le parti alla discussione orale della lite.
Il Giudice
Maddalena Ciccone
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e chiedono l'accoglimento di tutte le domande, eccezioni, istanze (anche istruttorie) e conclusioni ivi rassegnate, con il rigetto delle avversarie difese ed il favore delle spese del giudizio.
Chiedono che la causa sia decisa.
IL GIUDICE dato atto, dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio per l'emissione della sentenza.
§§§§
Alle ore 15:10 il giudice, assenti i procuratori delle parti, emette sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza, e che provvede contestualmente ad inviare al deposito in cancelleria, mediante CONSOLLE del magistrato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
- SEZIONE 2^ CIVILE -
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, all'udienza del 14 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile di primo grado, iscritta al n°3816 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
C.F. e P. VA ), in persona del legale Controparte_1 P.VA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Castiglione delle
Stiviere (MN), via Antonio Vivaldi n. 12F, presso lo studio dell'avv. Marco
Lucchetti, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE OPPONENTE
e
(C.F. e P.VA , in persona del legale Controparte_2 P.VA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Morbegno (SO), viale Stelvio n. 54, presso lo studio dell'avv. Fabio Scinetti, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA OPPOSTA
Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato il 10/05/2023, ha Controparte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1138/2023 emesso dal
Tribunale di Monza il 03/04/2023 in favore della società er Controparte_2
l'importo di €15.755,74, oltre spese di ingiunzione, chiesto ed ottenuto da n relazione al subappalto intercorso con Controparte_2 Controparte_1
per opere di fornitura e montaggio della struttura esterna di un edificio
“(struttura portante in legno, cappotto termico, serramenti e isolamento della copertura), mentre tutte le opere interne e quelle di completamento delle parti esterne (a titolo esemplificativo e non esaustivo: posa impianti, realizzazione opere edili, finiture ecc.) erano a carico dall'appaltatrice principale (pag.
3 comparsa di costituzione;
d.i. relativo alla fattura n. Controparte_2
743/EL del 31/12/2020 (€37.000,00) per la residua somma di €12.333,34, oltre all'intera somma di €3.300,00 portata dalla fattura n. 115/EL del
31/03/2021 (cfr. docc. 2 e 3 all.ti al fasc. monitorio).
A sostegno dell'opposizione proposta, la difesa di Controparte_1
odierna attrice – confermata la sussistenza del rapporto di subappalto con
– ha fatto valere delle criticità manifestatesi in sede di Controparte_2
esecuzione di detto rapporto, sfociate anche in vizi/difetti delle opere, da imputarsi a inoltre, la difesa di parte opponente ha fatto Controparte_2
presente che “A causa dei lavori non eseguiti od eseguiti solo in parte o non eseguiti a regola d'arte da ha Controparte_2 Controparte_1
affrontato costi superiori a quelli previsti e subito danni stimati dalla stessa in complessivi euro 32.800,00, quindi più della somma Controparte_1
indicata nel decreto ingiuntivo n. 1138/2023 del 03/04/2023, RG n. 2072/2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Monza, concesso a . Controparte_2
Chiedeva, quindi, di revocare il decreto ingiuntivo e, in subordine, di
“compensare, totalmente o parzialmente, le somme indicate nel decreto ingiuntivo … con i costi superiori a quelli previsti affrontati da CP_1
ed i danni subiti dalla stessa causa dei lavori non
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eseguiti …”.
Costituitasi in giudizio, a contestato, in fatto ed in diritto, Controparte_2
quanto dedotto ed argomentato dalla controparte, concludendo per la conferma della ingiunzione di pagamento opposta (previa attribuzione della esecutività ex art. 648 c.p.c.); con vittoria di spese di lite anche per la fase di opposizione. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la scrivente ha ritenuto inammissibile l'approfondimento istruttorio orale richiesto da parte attrice e superfluo quello richiesto da parte convenuta, attesa la natura documentale del giudizio.
All'esito dell'udienza del 13/01/2025 – precisate le conclusioni dai procuratori – la causa è stata posta in decisione (all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.).
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Nel merito, va premesso che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non
l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così Cass. n.13685 del 21/05/2019, che enuncia un principio ormai tralatizio).
a prodotto copia del capitolato, della conferma d'ordine Controparte_2
e del preventivo di spesa del 10/01/2020, sottoscritto dalle parti, per la realizzazione di un “nuovo edificio residenziale con struttura portante in pannelli X-LAM, situato presso il Comune di Como”, tipologia “grezzo avanzato”
(all. sub doc. 6 alla citazione), nonché le fatture emesse in pagamento del corrispettivo dovuto (docc. 22 e 3 fasc. monitorio) che sono titolo del contendere, e ha allegato, come in sua facoltà, l'inadempimento della committente/subappaltatrice al pagamento del saldo del subappalto.
Ne consegue che parte convenuta (attrice sostanziale) ha assolto gli oneri di prova incombentigli, spettando quindi all'attrice/opponente (convenuta sostanziale) di eccepire e dimostrare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi, idonei a paralizzare la pretesa dell'avversario.
L'opponente non ha messo in dubbio che i lavori siano stati effettivamente eseguiti (art. 115 c.p.c.), anzi ammette esplicitamente di aver beneficiato delle prestazioni di cui alle fatture azionate nel giudizio monitorio, né nega di avere omesso il pagamento delle somme poste a fondamento della domanda monitoria, ma ha eccepito a sua volta l'inadempimento dell'opposta, stante la mancata esecuzione e l'esecuzione parziale di alcune opere e la presenza, nelle lavorazioni, di vizi tali da legittimare la sospensione del pagamento del corrispettivo.
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo ha inoltre dedotto che “A causa dei lavori non eseguiti od eseguiti solo in parte o non eseguiti a regola d'arte da ha affrontato costi superiori a quelli Controparte_2 Controparte_1
previsti e subito danni stimati dalla stessa n complessivi Controparte_1
euro 32.800,00, ...” e ha formulato la domanda di revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, di compensazione, totale o parziale, con “… le somme indicate nel decreto ingiuntivo”, stanti i “… i costi superiori a quelli previsti affrontati da
d i danni subiti dalla stessa causa Controparte_1 Controparte_1
dei lavori non eseguiti …”.
Si tratta di una domanda di accertamento del proprio credito opposto in compensazione, al fine di paralizzare la pretesa avversaria e come tale rientra nell'alveo dell'eccezione riconvenzionale.
Ebbene, com'è noto il ricorso in opposizione introduce il giudizio sull'accertamento del credito oggetto del monitorio nel cui ambito l'opponente, convenuto in senso sostanziale, può fare valere anche i fatti estintivi o modificativi del credito oggetto della ingiunzione;
ciò è avvenuto nella specie dato che l'opponente per paralizzare la richiesta monitoria ha contrapposto una pretesa creditoria propria della quale ha anche chiesto l'accertamento.
“L'art.1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione”
(cfr. Cass., sez. un., n.23225 del 15/11/2016).
Ne consegue, dunque, in stretta aderenza al testo dell'art.1243 comma 2
c.c., che “la compensazione giudiziale è ammessa soltanto se il giudice del merito, nel suo discrezionale apprezzamento, riconosce la facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che, difettando tali condizioni, egli deve disattendere la relativa eccezione e il convenuto potrà far valere il credito in separata sede con autonomo giudizio.
La verifica della sussistenza del requisito della liquidità, risolvendosi in una valutazione di fatto, e incensurabile in sede di legittimità” (Cass. n. 18775 del
26/09/2005).
Orbene, il credito vantato dall'opponente verso la convenuta CP_2
non trova adeguata prova nella allegazione e nella documentazione
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prodotta in giudizio, onde non è fondata l'eccezione (riconvenzionale) di compensazione dell'opponente.
Va infatti evidenziato che “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche
“per facta concludentia”, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova” (Cass. 19146/2019).
Ora, indipendentemente dal contenuto degli scritti difensivi dell'odierna parte opponente, risulta in modo lineare dalla disamina delle stesse difese di quest'ultima che, nel caso di specie, l'opera appaltata era stata completata e consegnata alla committente. La stessa opponente deduce, infatti,
l'inadempimento della controparte all'obbligazione di eseguire a regola d'arte i lavori commissionati, con ciò palesando la volontà di contestare, in sostanza, la difformità dei lavori (regolarmente completati) rispetto al progetto e alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto. Tanto meno risulta, né è stato dedotto, che parte attrice abbia contestato all'appaltatore l'abbandono del cantiere, l'interruzione dell'esecuzione delle opere ovvero il rifiuto di consegnarle alla committenza. Emerge altresì dall'esame della documentazione prodotta in corso di causa, e in particolare dal verbale di consegna cantiere (all. sub doc. 8 alla comparsa di costituzione e risposta), oltre che dalla circostanza che le opere sono nella disponibilità dell'opponente, la quale, infatti, ha affidando ad una impresa terza la rimozione delle criticità asseritamente presenti.
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Conseguentemente, una volta accertato che i lavori commissionati sono stati ultimati spettava all'opponente dare prova dell'inadempimento, ossia della presenza di vizi e difetti dell'opera ultimata.
Quanto ai vizi relativi alle opere eseguite dalla convenuta, con valenza assorbente si rileva che l'allegazione della contenuta in Parte_1
citazione riporta una descrizione dei fatti, nonché dei vizi e difetti, del tutto generica e sommaria, tale da essere del tutto inconcludente allo scopo avuto di mira dall'opponente, ossia di paralizzare l'azione di adempimento a cagione dei vizi e delle difformità dell'opera appaltata (artt. 1667, 1668 c.c.).
Tale mancato accertamento, essendo incontroversa l'avvenuta consegna dell'opera da parte dell'appaltatore, aderendo all'orientamento sopra indicato non può che ricadere sul committente, odierno opponente (cfr. Cass. 19146/2013).
Quanto, infine, agli ulteriori danni asseritamente subiti, va al riguardo rilevato che la documentazione prodotta non è apprezzabile ai fini della prova dei vizi e dell'entità del danno, non potendo farsi riferimento ad essa come effettiva ed idonea denunzia di vizi/difformità obbiettivamente e direttamente riferibili alle prestazioni effettuate dalla convenuta, stante l'equivocità delle contestazioni, riferite anche ad inadempimenti di imprese terze (v. verbale del 25/01/2022, all. sub doc. 8 alla comparsa di costituzione e risposta).
Peraltro, deve ritenersi pacifico che la mera produzione di un documento non comporti automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, in ossequio all'onere di allegazione, occorrendo che alla produzione si accompagni la necessaria attività descrittiva ed illustrativa diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato.
Muovendo da tale considerazione, la parte che produca in giudizio dei documenti ha l'onere di allegare in modo preciso e completo a quale scopo sia avvenuta la produzione documentale, tanto che il principio di non contestazione non può e non deve operare in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte.
In tal senso, si era espressa già risalente giurisprudenza di legittimità secondo cui: “il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione” (Cass., sez. un., 01/12/2008, n. 2435).
Ancor più fermo e rigoroso appare il recente e condivisibile orientamento secondo cui: “L'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c., o di proporre – ove occorra – querela di falso, con la conseguenza che gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo” (Cass. 08/02/2018, n. 3022).
Sulla scorta di tali principi, il tribunale ritiene che l'istituto della decadenza dall'esercizio del diritto alla prova ben si possa e si debba applicare anche alla
“tardiva” produzione documentale, per tale intendendosi non già e soltanto quella (colpevolmente, salvo l'art. 153 c.p.c.) compiuta oltre i termini previsti dall'art. 183 comma 6 c.p.c., bensì anche quella che, come nella specie, per quanto astrattamente perfezionatasi nei termini di legge, non sia posta a corredo di tempestiva allegazione pertinente, che neppure potrà essere sanata in sede di gravame per invocare detti documenti nei gradi successivi del giudizio (Cass. 16/04/2013, n. 9154).
Parte attrice, peraltro, ha alterato lo stato dei luoghi, affidando ad una impresa terza la rimozione delle criticità asseritamente presenti, mentre avrebbe dovuto cristallizzare una situazione poi opponibile alla convenuta, senza appunto “alterare” la situazione esistente, in prospettiva di un eventuale contenzioso con la stessa.
A tanto aggiungasi che, in ogni caso, l'eccezione di inadempimento formulata da parte opponente non pare provvista di fumus boni iuris, dal momento che viene sollevata con riferimento a prestazioni già effettuate dalla controparte, per paralizzare un credito già scaduto ed esigibile, adducendo inadempienze e fatti non per sollecitare l'adempimento (cfr. sul punto ex plurimis Cass. 3596/1990: “in tema di risoluzione di contratto a prestazioni corrispettive, l'exceptio inadimpleti contractus, sollevata dal convenuto per opporsi alla domanda di risoluzione, può trovare accoglimento solo previa valutazione comparativa del comportamento di entrambe le parti inadempienti, tenendo conto che - alla stregua della funzione di salvaguardia dell'equilibrio contrattuale perseguita dall'eccezione (avente efficacia dilatoria
e non definitiva) - il rifiuto dell'adempimento è legittimo allorché serva a stimolare l'altro contraente ad eseguire una prestazione ancora possibile e non
a precostituirsi una pretesa di risarcimento per una inadempienza già definitivamente verificatasi (o per cui siano intervenuti successivi accordi delle parti) ovvero che non abbia dato luogo a contestazioni o riserve nell'attualità del rapporto”).
Conclusivamente, nessun credito di risarcitorio può riconoscersi in favore dell'attrice.
In tale contesto, si ritiene superfluo istruire la causa mediante espletamento di una CTU, la quale si palesa del tutto esplorativa, oltre che inutile, atteso che, come ammesso dalla stessa attrice, vi è stato un mutamento dello stato dei luoghi, così determinandosi l'impossibilità di accertare lo stato di fatto lamentato;
né parte attrice ha proposto domanda di riduzione del prezzo.
Quanto alla prova orale richiesta da parte opponente, ne va ribadita l'inammissibilità, ciò in quanto:
- le attività assertive delle parti trovano naturale e fisiologica collocazione nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. “primo termine”, potendo essere presenti nella seconda memoria solamente se configurino una replica alle deduzioni avversarie, restando altrimenti la predetta memoria riservata alle richieste di prova (cfr. Trib. Milano, Ord. 23/05/2013);
- “nel rito ordinario, è inammissibile, pur se formulata prima del termine delle preclusioni istruttorie, la richiesta probatoria relativa a circostanze per la prima volta dedotte dopo lo spirare delle preclusioni assertive” (Trib. Piacenza,
Sent. 06/03/2012);
- nel rito ordinario le preclusioni assertive maturano prima di quelle istruttorie, “con la conseguenza che è ben possibile che una parte, pur avendo richiesto di provare una circostanza prima dello scadere delle preclusioni probatorie, non sia ammessa a provare tale circostanza, in quanto per la prima volta dedotta dopo lo spirare delle preclusioni assertive” (Trib. Reggio Emilia,
Sent. 14/06/2012);
- anche la Corte d'Appello di Milano ribadiva che “in tema di procedimento civile, l'allegazione dei fatti costitutivi della domanda deve avvenire entro il termine stabilito, per le preclusioni assertive, dall'art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., entro il quale le parti devono definire il thema decidendum ed entro il quale, in particolare, l'attore deve allegare, in modo esauriente e definitivo, gli elementi costitutivi del diritto azionato che intende sottoporre a prova” (Corte Appello
Milano, Sent. 13/01/2013).
La massima da ultimo citata deve, ad avviso di chi scrive, applicarsi tanto ai fatti primari quanto a quelli secondari (e, inoltre, senza distinzione tra prove costituende e non), mancando al riguardo qualsiasi esclusione o limitazione nel regime di relevatio ab onere probandi disciplinato dall'art. 115 comma 1 c.p.c.
Per contro, la genericità delle allegazioni di parte opponente, se da un lato esclude la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c., dall'altro lato espone l'attrice alle preclusioni assertive e alle conseguenze derivanti dalla carenza di allegazione imposta dagli articoli 99 e 115 c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità delle istanze istruttorie relative.
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Conclusivamente, l'accertamento del credito vantato dall'opposta comporta la conferma del decreto ingiuntivo già reso in fase monitoria.
Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate in dispositivo con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento (da
€5.201,00 a €26.000,00), ridotti del 30%, tenuto conto del carattere documentale della vertenza. Al riguardo, si evidenzia che, secondo la giurisprudenza della Cassazione (Cass. civ., 07/02/2006, n.2529), “la condanna al pagamento dell'VA in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero “se dovuta”)” e, ancora, “la circostanza che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione la somma al detto titolo dovuta al proprio difensore rileva in sede di esecuzione, posto che la condanna al pagamento dell'VA in aggiunta ad una data somma dovuta al soccombente per rimborso dei diritti e onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva” (Cass. civ. 22/03/2007, n.6974), “con la conseguente possibilità, per la parte soccombente, di esercitare la facoltà di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del D.P.R. n. 633 del
1972, possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque,
l'esigibilità dell'VA” (Cass. civ. 22/05/2007, n.11877, confermato anche dalla successiva pronuncia n.7806/2010). In sintesi, secondo l'orientamento della
Cassazione, laddove il beneficiario della prestazione professionale sia un soggetto titolare di partita VA – per il quale, perciò, la prestazione professionale non è un “costo”, ma una mera “partita di giro” – la propria qualità personale gli consentirà di portare in detrazione la somma relativa all'VA e la stessa non potrà essere addebitabile al debitore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione promossa da avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 1138/2023 emesso dal Tribunale di Monza il 03/04/2023 in favore della società Controparte_2
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che Controparte_2
liquida in €3.553,90, oltre spese generali e C.P.A. come per legge non essendo l'I.V.A. rimborsabile in quanto detraibile.
Monza, 14/01/2025 il giudice
Maddalena Ciccone