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Sentenza 13 agosto 2024
Sentenza 13 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 13/08/2024, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1908/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1908/2022 promossa da:
(C. F. e PI ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Graziella Faraci e Marco Scarvaglieri;
- parte attrice - nei confronti di:
C.F ) e C.F. ), entrambe in persona CP_2 P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_3 ale p e dif iulio Bocci e dall'avv. Milena Di Marzio;
- parti convenute -
Conclusioni di Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis reiectis, così provvedere:
-previa rinnovazione della CTU, atteso che il contenuto della espletata consulenza in sede di ATP conciliativa non ha fornito complete e logiche risposte ai quesiti posti per le ragioni sovra esposte, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare l'inidoneità del macchinario modello ER1 70 ROT+1C, dotato delle attrezzature di cui all'ordine confermato in data 3.9.2019, rispetto allo scopo al quale è destinato e il conseguente inadempimento rispetto all'obbligo contrattuale di fornitura di un prodotto funzionante a regola d'arte e per l'effetto condannare le convenute e in solido o ciascuno per la propria parte di responsabilità a risarcire a Controparte_3 CP_2 i remessa che si quantificano in Euro 326.126,27 (somma comprensiva Controparte_1 ro cessante) o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia individuata e quantificata mediante idonea CTU;
-accertare e dichiarare il grave ritardo nella consegna della fornitura del macchinario modello ER1 70 ROT+1C e per l'effetto condannare le convenute in solido o ciascuno per la propria parte Controparte_3 CP_2 di responsabilità al risarcimento Con vittoria di spese del presente giudizio e della espletata procedura d'accertamento tecnico preventivo R.G.3086/2020, ivi compresi i compensi del C.T.U. Dott. in sede di Atp. Per_1 In via istruttoria: [….]”
Conclusioni di e Controparte_3 CP_2
“In via preliminare:
pagina 1 di 11 - accertare e dichiarare la erronea vocatio in ius e/o la carenza di legittimazione passiva di per le Controparte_3 ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta;
Controparte_
- condannare la parte attrice al pagamento delle spese di causa in favore della
- la società senza pregiudizio difensivo alcuno, reitera la propost a controversia alle condizioni CP_2 già indicate nella memoria ex art. 183 cpc 3° termine datata 18.04.2023. Nel merito:
- in via principale rigettare integralmente tutte, niuna esclusa, le domande formulate per inammissibilità ed irritualità, nonché per infondatezza in fatto e diritto;
- rigettare tutte le domande attoree ed escludere la pretesa di risarcimento degli asseriti danni per fatto e colpa esclusiva della anche ai sensi dell'art. 1227 secondo comma cod. civ. o, in subordine, diminuire il Controparte_1 risarc rt. 1227 primo comma cod. civ.;
- rigettare la domanda di rifusione dei costi della espletata procedura d'accertamento tecnicopreventivo R.G.3086/2020 in sede di Atp.;
- in via di estremo subordine accertare e dichiarare che l'unico danno riconoscibile in favore di parte attrice ammonta ad €. 10.700,00, come quantificato dal CTU nel corso della procedura svolta di accertamento tecnico ante causa. In via Istruttoria: […]”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
1.1. ha convenuto in giudizio e chiedendo all'intestato Controparte_1 Controparte_3 CP_2 Tri l'inadempimento del co a ggetto il macchinario modello ERI 70 ROT+1C e di condannare i convenuti, in solido tra loro, a risarcire il danno cagionato, quantificato in € 326.126,67.
A fondamento delle proprie pretese, parte attrice ha dedotto quanto segue:
− di aver ricevuto in data 03.09.2019 da e conferma di accettazione Controparte_3 CP_2 della proposta d'acquisto relativa all' 2 ) per la fornitura di un macchinario modello ER1 70 ROT+1C con opzione rotativa comprensivo di:
a) Piastra frontale con agganci e riferimenti per attaccare dime di posizionamento,
b) Connettori, voltametro, sistema di assistenza remota e Poke-Yoke per industria 4.0;
c) 2 Attrezzature I/O per allargare tubo inox (Pinza completa + 8 settori);
d) 3 Attrezzature I/O per formare tubo (tipo Ghiera Alluminio o cono+tronchetto) al prezzo di € 109.575,80, con tempo di realizzazione di 16 settimane;
− di essersi determinata ad acquistare detto macchinario in quanto pubblicizzato come l'unico in grado di realizzare specifici pezzi, in automatico e non manualmente, e di aver quindi stipulato con il cliente Ad un contratto di forniture avente ad oggetto proprio i suddetti pezzi;
CP_4
− che il macchinario è stato realizzato e installato da ma commercializzato e Controparte_3 fatturato da CP_2
− che, nella corrispondenza intercorsa fra le parti, le convenute avevano ribadito che il macchinario sarebbe stato consegnato entro dicembre 2021 (Doc.6); tuttavia, la consegna è stata effettuata solo in data 20.04.2020, privo delle attrezzature necessarie per la produzione;
− che solo in data 08.09.2020, dopo il sollecito del 05.08.2020, ha invito i propri Controparte_3 tecnici al fine di installare le attrezzature mancanti e di proc del macchinario, che però ha avuto esito negativo (doc. 9); in particolare, è stato appurato che i pezzi da produrre potevano essere realizzati ma privi di una qualità accettabile;
pagina 2 di 11 − alla luce di tale situazione, è stato introdotto il procedimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 c.p.c. bis nei confronti di e di CP_2 Controparte_3 all'esito del quale il consulente tecnico d'ufficio ha accertato e (do o nel macchinario è presente il software 4.0, che non risulta essere ancora stato integrato nel sistema digitale aziendale;
o nel macchinario sono presenti sia il sistema per la gestione e il comando da remoto sia i sensori di sicurezza;
o il macchinario è idoneo alla produzione dei pezzi denominati Powerbomb Diamante e Ghiera Furore, ma non è idoneo alla produzione dei pezzi denominati Powerbomb Cilindrico, in entrambe le versioni A e B;
o il macchinario è provvisto delle attrezzature e degli accessori descritti nell'offerta n. 263/2019; o il non corretto funzionamento del macchinario è dipeso dalla non idoneità, per errata costruzione, di due attrezzature;
o i vizi, i difetti e le difformità accertate hanno compromesso la possibilità di realizzare il pezzo denominato Powerbomb Cilindrico, nelle due versioni A e B;
o i danni lamentati da sono compatibili con i vizi lamentati e i valori che CP_1 paiono congrui sono pari a:
▪ € 10.700,00 corrispondenti al minor valore del bene;
▪ 110.000,00 € a titolo di lucro cessante che, però, a parere del CTU, non è stato adeguatamente documentato.
Ciò premesso, parte attrice ha poi specificato quanto segue:
- il contratto stipulato con e dev'essere qualificato come appalto in CP_2 Controparte_3 quanto le convenute han l ettare, realizzare, fornire e montare il macchinario;
- gli inadempimenti imputabili alle convenute sono i seguenti:
a) consegna del macchinario con grave ritardo;
b) esito negativo del collaudo del macchinario;
c) non idoneità delle attrezzature consegnate per errata costruzione;
d) mancato raggiungimento delle specifiche tecniche previste contrattualmente;
− i difetti di costruzione del macchinario non hanno consentito di ridurre le tempistiche della produzione e hanno reso necessario uno specifico approvvigionamento produttivo, con modifica dei flussi di magazzino;
− non è condivisibile la stima dei danni effettuata dal consulente d'ufficio in sede di ATP (€ 110.000,00) dovendosi tener conto delle seguenti voci di danno per complessivi € 326.126,27: o € 201.773,68 a titolo di lucro cessante per l'annullamento del contratto con;
CP_5 o € 4.455,75 pari al valore delle targhette da apporre sul prodotto mai commercializzato;
o € 1.459,00 pari al valore degli imballaggi non riutilizzabili per altri prodotti;
o € 42.841,12 di materiale metallico ordinato su richiesta del cliente e in giacenza in magazzino;
o € 18.000,00 circa, pari al 20% dei costi annui di ricerca e sviluppo sostenuti per un prodotto non più commercializzato;
pagina 3 di 11 o € 17.500,00 pari al costo degli stampi per i prodotti TY, realizzati in esecuzione del contratto stipulato con;
CP_5
o € 9.396,72 per l'acquisto di una saldatrice TIG, necessaria per eseguire il contratto stipulato con e non riutilizzabile per altre lavorazioni;
CP_5 o € 20.000,00 per l'occupazione ed immobilizzazione del magazzino per 30 mesi;
o € 10.700,00 a titolo di minor valore del macchinario.
1.2. e si sono costituite in giudizio chiedendo, in via preliminare, che venga CP_2 Controparte_3 dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo a Nel merito le convenute Controparte_3 hanno chiesto il rigetto delle domande formulate da parte a ondate in fatto e in diritto o, in via subordinata, di limitare il risarcimento del danno alla somma di € 10.700,00, pari a minor valore del macchinario accertato dal consulente d'ufficio in sede di Atp.
A sostegno delle proprie domande, le convenute hanno rappresentato quanto segue:
− opera nel settore della realizzazione e commercializzazione di macchinari per la CP_2 e di pezzi per l'automotive, in particolare per la produzione di tubi e componentistica, e che per lo svolgimento della propria attività si avvale della collaborazione tecnica di diverse aziende fornitrici, tra le quali Controparte_3
− nell'estate del 2019 ha contattato poiché interessata all'acquisto del Controparte_1 CP_2 1 70 ROT+1C, da allestire co accessori rimovibili denominati
“attrezzature”;
− a seguito dei contratti intercorsi, Ferma S.r.l. ha inviato a l'offerta contraddistinta dal n. CP_1 Part 263/2019, riportante le specifiche tecniche del macchinar 0 ROT+1; in particolare, nel preventivo sono stati indicati gli accessori per la lavorazione di tubi inox di cui poteva essere dotato il macchinario;
− azienda che opera da anni nel mercato delle marmitte, era consapevole della Controparte_1 chinario da acquistare e delle lavorazioni che la predetta macchina poteva effettuare;
− tra e è intervento un contratto di vendita (e non di appalto) avente ad CP_2 CP_1 og c ROT+1 munito di cinque attrezzature accessorie;
Pt_2
− non ha mai intrattenuto alcun rapporto contrattuale con;
Controparte_3 Controparte_1 ha fornito a il macchinario ERI 70 i CP_3 CP_2 attrezzature acc incarico di a si è occupata dal collaudo presso lo stabilimento della;
non si è quindi occupata della produzione delle CP_1 CP_3 attrezzature di cui rretta operatività;
− il ritardo nella consegna del macchinario è imputabile: (i) a la quale solo nel CP_1 dicembre 2019 ha inviato i disegni necessari per realizzare il ma al lockdown dovuto alla pandemia da Covid 19;
− il macchinario e tre attrezzature sono state consegnato nel mese di aprile 2024, mentre le restanti due attrezzature sono state recapitate poco dopo, senza che contestasse CP_1 alcunché sulle tempistiche;
− solo nel settembre 2020, al momento della messa in funzione del macchinario, ha CP_1 segnalato a CP_2
o l'intenzione di mettere in lavorazione anche i tubi in titanio, e non solo quelli in acciaio, che richiedono processi produttivi differenti;
o che per accordi intervenuti con i pezzi da produrre con il macchinario CP_5 avrebbero dovuto essere conform estetici mai specificati;
pagina 4 di 11 − alla data del 08.09.2020 il macchinario era perfettamente funzionante e solo per due delle cinque attrezzature veva sollevato obiezioni tecniche;
CP_1
− Ferma S.r.l. ha proposto a diverse soluzioni per emendare i problemi riscontrati, CP_1 tra le quali anche il ritiro ure e la loro sostituzione, tuttavia, la controparte ha immotivatamente rifiutato il ritiro delle attrezzature per consentire l'eventuale sostituzione;
− in sede di Atp il consulente d'ufficio ha accertato quanto segue: o la fornitura è conforme all'ordine, ovvero un macchinario ERI 70 ROL+1C con attrezzature per la lavorazione dell'acciaio;
o nel macchinario è presente il software 4.0, che non risulta essere stato integrato nel sistema digitale aziendale;
in particolare, le operazioni di integrazione e di implementazione del sistema digitale aziendale sono di esclusiva competenza dell'attrice; o il macchinario è idoneo alla produzione dei pezzi denominati Powerbomnb Diamante e Ghiera Furore;
o le imperfezioni rilevate sui materiali lavorati (tubi) sono presenti quando vengono utilizzate due attrezzature accessorie che hanno inficiato la sola possibilità di realizzare il pezzo denominato Powerbomb Cilindrico, nelle due versioni A e B;
o il macchinario e le altre attrezzature sono stati sempre utilizzati dalla Controparte_1 come dalla stessa ammesso nel corso delle operazioni peritali;
o la non ha adeguatamente documentato la relazione causa-effetto tra l'errata CP_1 co e delle attrezzature e il lucro cessante dedotto;
− non può rispondere dell'imperizia di se, in sede di formulazione CP_2 Controparte_1 non ha valutato l'adeguatezza del etto alle proprie esigenze produttive;
− non ha fornito la prova rigorosa del nesso causale e dell'ammontare dei danni CP_1 particolare:
o quanto a € 201.773,68, richiesti a titolo di lucro cessante, l'attrice non ha dimostrato la stipula del contratto con né che la successiva risoluzione ha determinato CP_5 una contrazione di fattura o quanto €. 4.455,75 (costo delle targhette), €. 1.459,00 (costo del materiale cartaceo non utilizzabile), €. 42.841,12 (costo del materiale metallico in giacenza), € 17.500,00 (costo della stampa di prodotti twenty), l'attrice si è limitata a produrre delle fatture risalenti al 2019, ovvero ad un periodo in cui il macchinario non era ancora stato acquistato;
o quanto a € 9.396,92, richiesti per l'acquisto della saldatrice Tig, l'attrice ha prodotto un documento riferito ad un finanziamento privo di sottoscrizione e data certa;
inoltre, tale voce di spesa, è riferibile alle ordinarie necessità produttive della società attrice;
o quanto a € 18.000,00, dalla documentazione si evince che i costi di ricerca e sviluppo non riguardano lo studio di procedimenti lavorativi più veloci ma riguardano la produzione di prodotti riciclabili, più silenziosi e meno inquinanti;
o quanto a € 20.000,00, non vi è alcuna prova della immobilizzazione del magazzino;
o parte attrice nulla ha dimostrato in ordine ai danni sofferti a causa della ritardata consegna del macchinario per i quali viene chiesta la liquidazione in via equitativa.
1.3. La causa è stata istruita in via documentale e mediante l'acquisizione del fascicolo di ATP Rg 3086/2020.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali. pagina 5 di 11
2. Sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo a Controparte_3
2.1. ha chiesto che il Tribunale accerti la propria carenza di legittimazione passiva in Controparte_3 quanto il rapporto contrattuale dedotto in giudizio è intercorso esclusivamente tra e Controparte_1
CP_2
Come è noto, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la allegazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento.
Sul punto si richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità la quale ha chiarito che: “La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite, sicché il suo difetto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice ma dev'essere sollevato nei tempi e modi previsti e, quindi, non per la prima volta in sede di legittimità” (cfr. Cass. sent. n. 17092/16). E ancora, “la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda sull'allegazione fatta in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur prospettandone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso” (Cass. sent. n. 2091/2012, in motivazione;
Cass. sent. n. 4796/2006; Cass. sent. n. 13756/2006).
In altri termini, la questione relativa alla titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata, non attiene alla “legitimatio ad causam” – la cui esistenza va riscontrata alla stregua della fattispecie giuridica astrattamente prospettata dall'attore – ma al merito della lite.
Ebbene, nel caso di specie non è ravvisabile il difetto di legittimazione passiva, in quanto – secondo la prospettazione di parte attrice – il macchinario è stato commercializzato da Parte_3 [...]CP_ ma realizzato, prodotto e installato da Controparte_6
La questione va quindi affrontata sotto il profilo della titolarità del rapporto giuridico.
[...]
L'esame della documentazione versata in atti conferma che il rapporto contrattuale oggetto di giudizio ha indubbiamente coinvolto entrambe le società convenute. In particolare, si osserva che – sebbene il contratto sia stato sottoscritto con - alle trattative ha partecipato sales CP_2 Testimone_1 manager di il quale ha poi inviato l'offerta a utilizzando l'indirizzo Controparte_3 Controparte_1 mail il macchinario reca il marcio ed è stato consegnato Email_1 Controparte_3 da q he effettuato i sopralluoghi e il co tabilimento dell'attrice (doc. 16, 17 e 18). Infine, nella relazione del tecnico di viene espressamente riconosciuto che CP_2 Co
“La macchina calibratrice ER1-70 ROT+1C è una macchin zata dalla e dalla CP_2 CP_3
quest'ultima impegnata nell'attività di progettazione, realizzazione e commercializzazione di macchinari e
[...] zature per le lavorazioni” (doc. 20). Pertanto, la fondatezza della domanda risarcitoria dev'essere decisa accertando anche la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte di Controparte_3
3. Sulla qualificazione del rapporto contrattuale e sugli inadempimenti dedotti.
3.1. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, quando una parte si obbliga ad eseguire sia prestazioni di fare che di dare, per qualificare il contratto, deve essere valutata “la prevalenza del lavoro sulla materia da considerarsi non in senso oggettivo, ma in relazione alla volontà dei contraenti al fine di accertare, nei singoli casi, se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del negozio (appalto) oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa si configuri invece come l'effettiva finalità del negozio medesimo (vendita)” (ex plurimis Cass. n. 11602/2002; n. 20391/2008).
pagina 6 di 11 Ebbene, nel caso di specie, il fine perseguito dalle parti non era la mera fornitura dei singoli beni indicati in contratto, ma l'assemblaggio di un macchinario che doveva rispondere alle specifiche esigenze produttive della come si evince dallo scambio di mail in atti. In particolare, si CP_1 evidenzia che nella mail d inviata a e a di CP_1 Testimone_1 Controparte_3 CP_
rappresentante AM per l , espressamente comunica che “la consegna della Testimone_2 ta all'approvazione dei disegni delle zature” mentre nella mail del 05.07.2019 inviata a ha chiesto chiarimenti in ordine alla fattibilità di taluni elementi (doc. 17). Testimone_1 CP_1
Deve dunque aversi riguardo alla disciplina dettata in materia di appalto.
3.2. Ciò chiarito, si rende necessario svolgere alcune considerazioni in ordine agli obblighi gravanti sull'appaltatore e, nello specifico, in ordine alla diligenza richiesta in fase di esecuzione del contratto.
Come è noto, l'appaltatore è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte, osservando nell'esecuzione della prestazione la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176 co. 2 c.c, che si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente necessari od utili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, al fine di soddisfare l'interesse del creditore ed evitare possibili eventi dannosi.
Deve poi distinguersi tra una diligenza professionale generica e una diligenza professionale qualificata, giacché chi assume un'obbligazione nella qualità di specialista o che presuppone una tale qualità è tenuto alla perizia che è normale della categoria. La difficoltà dell'intervento e la diligenza del professionista vanno dunque valutate in concreto, rapportandole al livello di specializzazione del professionista e alle strutture tecniche a sua disposizione, sicché egli deve (i) valutare con prudenza i limiti della propria adeguatezza professionale;
(ii) adottare le misure volte ad ovviare alle carenze strutturali ed organizzative, eventualmente consigliando al committente di rivolgersi ad altro professionista.
Giova ricordare che la prestazione dell'appaltatore implica anche il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto sicché egli risponde dei difetti dell'opera laddove gli stessi siano ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione fornita dal committente ed egli abbia omesso di segnalarli a quest'ultimo. Di contro, l'appaltatore va esente da responsabilità qualora il committente, edotto delle carenze progettuali, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto, riducendo l'appaltatore a nudus minister.
La responsabilità del professionista non può quindi essere desunta automaticamente dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal creditore, ma deve essere valutata alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e alle circostanze del caso concreto: l'inadempimento consegue infatti alla prestazione non improntata alla dovuta diligenza ai sensi dell'art. 1176 co. 2 c.c..
In applicazione dei principi in materia di onere della prova, il creditore non è tenuto a dimostrare la colpa del professionista e la relativa gravità. Come da consolidata giurisprudenza di legittimità, chi agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
Sul professionista incombe, quindi, l'onere di dimostrare la particolare difficoltà della prestazione e, in caso di mancata o inesatta realizzazione dell'opera commissionata, di provare che il mancato raggiungimento del risultato pattuito dipende da fatto a sé non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza qualificata dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto. Laddove il professionista non riesca a dare tale prova, secondo la regola generale ex art. 1218 e 2697 c.c., il medesimo rimane soccombente.
3.3. La lamenta che il macchinario ER1 70 ROT+1C è stato consegnato dalle convenute CP_1 con grave ritardo.
È incontestato tra le parti che da accordi contrattuali la consegna del macchinario avrebbe dovuto essere effettuata entro il mese di dicembre 2019; che solo in data 20.04.2020 è stato consegnato il macchinario privo delle attrezzature, la cui consegnata è stata sollecitata in data 05.08.2020; che in data pagina 7 di 11 06.08.2020 ha confermato che la prima settimana di settembre i tecnici avrebbero effettuato CP_3 il collaudo del macchinario e consegnato l'attrezzatura mancante. Inoltre, dalla mail del 18.07.2019, recante l'oggetto “Disegni”, inviata dal sig. a e al sig. si Parte_4 CP_1 Tes_2 evince che l'invio dei disegni progettuali erma de a Controparte_3 parte di quest'ultima (doc. 21), così da consentire alla società appaltatrice di procedere alla realizzazione del macchinario entro le tempistiche concordate.
L'attrice ha poi documentato che, durante l'esecuzione del contratto, la ha riscontrato Controparte_3 problematiche nella realizzazione e produzione del macchinario, tant'è che nel mese di gennaio 2020 l'appaltatrice non aveva ancora iniziato a lavorare sulle attrezzature accessorie, impegnandosi a consegnare il macchinario entro febbraio 2020 (doc. 24 e 25). Va quindi escluso che il lockdown, disposto dal Governo in ragione della diffusione del Covid 19, abbia cagionato il ritardo nella consegna del macchinario e degli accessori, come invece rappresentato dalle convenute.
Di contro, e nulla hanno allegato in ordine alla difficoltà tecnica della Controparte_3 CP_2 prestazione né si sono offerte di dimostrare che il macchinario è stato consegnato con numerosi mesi di ritardo rispetto ai termini pattuiti per causa a sé non imputabile.
3.4. La lamenta, inoltre, che il macchinario consegnato non ha superato il collaudo e non è CP_1 confor iche tecniche riportate nell'ordine, rivelandosi inidoneo a eseguire le lavorazioni per il quale era stato commissionato.
Allo scopo di verificare se le convenute avevano o meno adempiuto alle prestazioni dedotte in contratto, è stato acquisito il fascicolo del procedimento di ATP promosso sempre da nei CP_1 confronti di e Controparte_3 CP_2
Si ritiene di confermare l'ordinanza istruttoria con la quale è stata rigettata la richiesta di rinnovazione della consulenza d'ufficio. Si reputa che l'Ing. abbia dato risposta al quesito peritale Persona_2 vagliando ogni profilo tecnico della contro i approfondimenti e con adeguata motivazione. La valutazione concernente la prova della causalità giuridica, cioè delle conseguenze dell'inadempimento, nel caso in esame, alla luce delle allegazioni dell'attrice e della documentazione offerta, ben può essere rimessa al Giudice non essendo necessarie competenze specialistiche. Part Ebbene, in via preliminare, il consulente d'ufficio ha precisato che la macchina 70 ROT+1C, è
“composta di un corpo principale, che possiamo definire corpo macchina, e alcuni accessori rimovibili ed intercambiabili, che possono definire attrezzature, da applicare di volta in volta al corpo macchina, secondo le lavorazioni e i pezzi da produrre” (p. 6) e che “il corpo macchina, le attrezzature e gli accessori forniti sono rispondenti a quelli descritti nell'offerta ordine 263/2019 in data 9 agosto 2019” (p. 8): la società produttrice ha quindi consegnato il bene commissionato dall'attrice, completo di tutte le componenti accessorie.
Al fine di verificare il corretto funzionamento del macchinario e delle attrezzature, il consulente d'ufficio ha compiuto delle prove “alcune […] hanno fornito esito positivo dal punto di vista funzionale, altre hanno fornito esito negativo e altre ancora hanno fornito esito positivo dal punto di vista del funzionamento ma negativo dal punto di vista delle caratteristiche dei pezzi ottenuti” (p. 14). In particolare, in sede di operazioni peritali è stato accertato che:
“- nel macchinario ER1 70 ROT+1C è presente il software 4.0, che non risulta essere ancora stato integrato nel sistema digitale aziendale;
[…]
- il macchinario ER1 70 ROT+1C è idoneo alla produzione dei pezzi denominati Powerbomb Diamante e Ghiera Furore, ma non è idoneo alla produzione dei pezzi denominati Powerbomb Cilindrico, in entrambe le versioni A e B” (p. 30).
Nello specifico, quanto al primo aspetto, il consulente d'ufficio ha evidenziato che il software 4.0 non risulta ancora essere stato integrato nel sistema aziendale;
trattandosi di attività di esclusiva competenza della , alcun inadempimento può essere imputato alle convenute (p. 26). CP_1
Quanto al secondo aspetto, il consulente d'ufficio ha precisato che “il non corretto funzionamento del Controparte_ macchinario ER1 70 ROT+1C non è dipeso da un errato collaudo da parte di ma dalla non idoneità, per errata costruzione, di due attrezzature cui non si è riuscito a porre rimedio, in loco, in sede di collaudo” e che “i vizi, i difetti e le difformità accertate hanno compromesso la funzionalità del macchinario ER1 70 ROT+1C; in particolare pagina 8 di 11 hanno compromesso la possibilità di realizzazione del pezzo denominato Powerbomb Cilindrico, nelle due versioni A e B” (p. 30). Deve quindi ritenersi provato l'inadempimento lamentato da in quanto una parte CP_1 delle attrezzature fornite si è rivelata inidonea ad eseguire le lav le quali sono state commissionate.
4. Sul risarcimento del danno.
4.1. Come è noto, ai fini risarcitori, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore. Il danneggiato che chiede in giudizio il risarcimento è tenuto a provare ex art. 2697 c.c., di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio o di aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari - da allegare e provare da parte del preteso danneggiato - che possano sorreggere il convincimento sia dell'esistenza di tale danno-conseguenza, sia del suo collegamento causale con l'evento lesivo (Cass. n. 31233/2018).
Non merita infatti adesione la teoria del danno in re ipsa: in mancanza dell'allegazione e prova di un concreto ed effettivo pregiudizio, il riconoscimento di un danno risarcibile comporterebbe la sovrapposizione tra danno-evento e danno-conseguenza, con il che si trasmoda dal tradizionale danno compensativo-ripristinatorio a quello del risarcimento con funzione punitiva. A tale proposito, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la compatibilità con l'ordinamento del danno punitivo, ponendo però come limite l'espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 della Costituzione (Cass. Sez. Un. n. 16601/2017).
4.2.1. Ciò premesso, dev'essere riconosciuto alla società attrice il risarcimento del danno emergente, pari al minor valore del bene conseguente al malfunzionamento di due attrezzature, quantificato in misura congrua in € 10.700,00. Si osserva, infatti, che il consulente d'ufficio ha accertato il corretto funzionamento del corpo macchina e degli altri tre accessori (“[…] come rilevato anche dal software di gestione Cont e controllo, la macchina ha potuto essere comunque utilizzata da per l'esecuzione di alcune altre lavorazioni che non Cont richiedessero l'utilizzo dell'attrezzatura risultata inadeguata e di collaudo. ha dichiarato che queste lavorazioni sono state eseguite utilizzando attrezzature proprie, non quelle fornite insie a macchina, utilizzando la CP_
2, quella deputata all'utilizzo di attrezzature dedicate al solo allargamento dei tronchetti di tubo”, p. 25).
4.2.2. La domanda risarcitoria dev'essere rigettata quanto al lucro cessante (quantificato in € 201.773,68) per la contrazione del fatturato nell'anno 2020, cagionato dall'annullamento del contratto di fornitura con CP_5
Si rileva, infatti, che la ha omesso di produrre in giudizio copia dei bilanci depositati presso CP_1 l'ufficio del Registro d (art. 2435 c.c.), necessari per verificare la misura della riduzione del fatturato, e ha omesso di dimostrare l'intervenuto scioglimento del contratto di fornitura stipulato con L'attrice si è infatti limitata a produrre una relazione di parte il cui contenuto assertivo non CP_5 itenuto sufficiente a dimostrare quanto allegato.
4.2.3. Analogamente, non possono essere riconosciute le seguenti voci di danno: €. 4.455,75 pari al valore delle targhette;
€. 1.459,00, pari al valore del materiale cartaceo non utilizzabile;
€. 42.841,12 pari a valore del materiale metallico in giacenza;
€ 17.500,00 pari al valore delle stampe di prodotti twenty;
€ 20.000,00 per l'occupazione e l'immobilizzazione del magazzino.
Quanto ai materiali in giacenza, si evidenzia che le fatture si riferiscono anche a componenti in titanio, sennonché il contratto stipulato prevedeva che le attrezzature oggetto di fornitura avrebbero dovuto consentire esclusivamente le lavorazioni di tubi in inox, come si evince anche dalla mail inviata il 30.07.2019 da nella quale si legge “[…] come da accordi con la presente confermiamo la volontà di CP_1 ordinarvi il macchinario in oggetto. Prego inviare offerta finale con prezzo unico comprensivo anche delle seguenti voci: […] 2 attrezzature I/O per allargare tubo inox […]” (doc. 16), circostanza che trova conferma nell'offerta n. 263/2019 del 17.07.2019 di (doc. 17). A fronte delle contestazioni di parte convenuta, la CP_2
non ha dimos r rappresentato alla ditta appaltatrice, in fase di ordine del CP_1
o nella successiva fase di assemblaggio, la necessità che il macchinario potesse essere utilizzata anche per la lavorazione di tubi in titanio. Tale circostanza avrebbe dovuto, infatti, essere pagina 9 di 11 oggetto di prova diretta da parte della da formularsi tempestivamente con la memoria ex CP_1 art. 184 co. 6 n. 2 c.p.c.
A ciò deve aggiungersi che la non ha dimostrato né ha chiesto di dimostrare (i) l'effettiva CP_1 giacenza dei materiali, degli i e targhette e delle stampe presso i propri magazzini;
(ii) che il materiale indicato è stato acquistato per le lavorazioni da eseguire con il macchinario e non utilizzabili per altre lavorazioni;
(iii) che i prodotti twenty sono stati realizzati in esecuzione del contratto stipulato con e che non sono altrimenti commerciabili;
(iv) che gli imballaggi non possono essere CP_5 utilizzati per imballare altri prodotti;
(vi) di aver sofferto un pregiudizio da immobilizzazione del proprio magazzino. L'attrice si è infatti limitata a produrre delle fatture che non sono sicuramente sufficienti a dimostrare il danno che assume di aver sofferto a causa dell'inadempimento della controparte.
4.2.4. La domanda risarcitoria dev'essere rigettata anche con riferimento alla somma di € 9.396,92, esborso sostenuto per l'acquisto della saldatrice Tig. Anche con riferimento a tale voce di danno, la non ha dimostrato che tale strumento è stato acquistato in previsione del corretto CP_1 to del macchinario ER170ROT+1C anziché per soddisfare le ordinarie necessità produttive. Inoltre, poiché è stato accertato che il macchinario è stato utilizzato da per CP_1 l'esecuzione di alcune lavorazioni, sarebbe stato onere dell'attrice dimostrare che la saldatrice è utilizzabile solo in combinazione con le attrezzature risultate inadeguate.
4.2.5. La lamenta poi di aver sofferto un danno di € 18.000,00 circa, pari al 20% dei costi CP_1 annui di r ppo sostenuti per un prodotto mai commercializzato.
Nella perizia giurata dell'Ing. depositata dall'attrice (doc. 14, p. 51 ss) si legge che la Persona_3 CP_1
“nel corso del 2019 ha lanciato il nuovo programma di sviluppo per il periodo 2020 – 2023” e che “All'interno
[...] sto programma, la parte più importante riguarda il reparto ricerca e sviluppo per proporre sul mercato, già a partire del 2020 tre nuove linee di articolo in linea con la normativa Euro5 e con un altro grado di riciclabilità. La nuova normativa richiede infatti massicci investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo affinché i nuovi prodotti presentino le seguenti caratteristiche - sensori in grado di alimentare la “diagnosi di bordo” […]; materiali e sistemi in grado di adeguare le emissioni nocive alla nuova normativa che impone un drastico abbassamento ai limiti di emissione dei gas nocivi;
[…] nuove soluzioni ingegneristiche in grado di ridurre le emissioni di rumore mantenendo inalterate le prestazioni dello scarico. [… ] A seguito dei cambiamenti descritti, la componente di sviluppo e prototipazione del 2019 ha operato con un focus specifico sulle attività di sviluppo sperimentale necessarie alla progettazione e realizzazione di una nuova serie di prototipi degli impianti di scarico ed in particolare sui silenziatori che hanno portato alla creazione delle tre tipologie indicate come M3, ON e TY […] ove il contenuto tecnico è stato innovato sotto molteplici aspetti: miglioramento dei materiali utilizzati al fine di ottenere un prodotto riciclabile come rifiuto ordinario per il 99% del suo peso;
rispetto delle normative sulle emissioni di rumore;
miglioramento delle strutture dei catalizzatori al fine di ridurre le emissioni di inquinanti. […] Gli obiettivi perseguiti e posti in essere nel 2019 possono essere sintetizzati nei seguenti punti: 1) studio dei materiali […]; 2) Ricerca e sviluppo per la lavorazione del prodotto: una volta identificato l'acciaio inox 304 come la materia prima più adatta al progetto, il reparto sviluppo si è dedicato alla progettazione concentrandosi sulla dimensione, sul design e soprattutto nello studio sull'invecchiamento dello scarico […]”.
Si legge nell'atto di citazione (p. 9) che “ sulla base dei contratti conclusi con i propri Controparte_1 clienti aveva incentrato il suo processo produttivo izzata che il macchinario ER1 70 ROT+1C avrebbe consentito, se dotato di idonee attrezzature, di ridurre il numero delle lavorazioni e velocizzare la produzione”.
Ciò premesso, non si riscontra alcun nesso tra l'attività di ricerca effettuata da e il CP_1 macchinario oggetto di causa. È evidente infatti che i costi di ricerca e sviluppo non dato lo studio di procedimenti di lavorazione automatici più veloci, ma attività inerenti alla produzione di prodotti riciclabili, meno rumorosi e meno inquinanti.
4.2.6. Da ultimo, quanto alla richiesta del risarcimento del danno da ritardato adempimento, si ricorda che la liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica, mentre se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata.
pagina 10 di 11 Ebbene, la domanda risarcitoria dev'essere rigettata anche con riferimento al danno da ritardo in quanto priva di un concreto riscontro probatorio del pregiudizio effettivamente subito, il quale neppure è stato specificatamente allegato.
In conclusione, accertato l'inadempimento delle società convenute, la e Controparte_3 CP_2 devono essere condannate a corrispondere, in solido tra loro, a € CP_1 titolo di risarcimento del danno. Su tale importo è dovuta la rivalutazione monetaria oltre agli interessi compensativi, con decorrenza dalla consegna del macchinario (aprile 2020).
5. Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito del giudizio, e Ferma S.r.l. devono essere condannate, in Controparte_3 solido tra di loro, a rimborsare a parte attrice le spese di lite che si liquidano, come da dispositivo, applicando i valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva e i valori medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per la fase istruttoria, avuto riguardo ai giudizi di cognizione di valore corrispondente al decisum (€ 5.201,00 – 26.000,00).
Si ritiene, invece, di compensare le spese di lite relative alla fase decisionale in quanto con le note scritte depositate in data 22.06.2023 le convenute avevano proposto di conciliare la causa prevedendo “1) pagamento da parte della della somma di €. 10.700, come prospettate dal Ctu Ing. , ovvero a CP_2 Per_1 condizioni corrisponde atuizioni contenute nella presente sentenza.
Tenuto conto che in sede di A.T.P. il consulente d'ufficio ha accertato il parziale inadempimento delle convenute e ha quantificato il danno in misura assai ridotta rispetto alle pretese dell'attrice, si ritiene equo che le spese della C.T.U. vengano poste a carico di nella misura del 50% e di Controparte_1 e nella misura del restante 50 Controparte_3 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvedere:
1) accertato l'inadempimento, condanna e in solido tra loro, a Controparte_3 CP_2 corrispondere a la s 0 sarcimento del danno, Controparte_1 oltre rivalutazio eressi come indicato in motivazione;
2) condanna e in solido tra loro, a rimborsare a le Controparte_3 CP_2 Controparte_1 spese di lite che liquida in complessivi € 3.295,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
3) pone definitivamente a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno, le spese della CTU espletata in sede di ATP.
Lodi, 12 agosto 2024
La giudice dott.ssa Grazia C. Roca
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1908/2022 promossa da:
(C. F. e PI ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Graziella Faraci e Marco Scarvaglieri;
- parte attrice - nei confronti di:
C.F ) e C.F. ), entrambe in persona CP_2 P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_3 ale p e dif iulio Bocci e dall'avv. Milena Di Marzio;
- parti convenute -
Conclusioni di Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis reiectis, così provvedere:
-previa rinnovazione della CTU, atteso che il contenuto della espletata consulenza in sede di ATP conciliativa non ha fornito complete e logiche risposte ai quesiti posti per le ragioni sovra esposte, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare l'inidoneità del macchinario modello ER1 70 ROT+1C, dotato delle attrezzature di cui all'ordine confermato in data 3.9.2019, rispetto allo scopo al quale è destinato e il conseguente inadempimento rispetto all'obbligo contrattuale di fornitura di un prodotto funzionante a regola d'arte e per l'effetto condannare le convenute e in solido o ciascuno per la propria parte di responsabilità a risarcire a Controparte_3 CP_2 i remessa che si quantificano in Euro 326.126,27 (somma comprensiva Controparte_1 ro cessante) o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia individuata e quantificata mediante idonea CTU;
-accertare e dichiarare il grave ritardo nella consegna della fornitura del macchinario modello ER1 70 ROT+1C e per l'effetto condannare le convenute in solido o ciascuno per la propria parte Controparte_3 CP_2 di responsabilità al risarcimento Con vittoria di spese del presente giudizio e della espletata procedura d'accertamento tecnico preventivo R.G.3086/2020, ivi compresi i compensi del C.T.U. Dott. in sede di Atp. Per_1 In via istruttoria: [….]”
Conclusioni di e Controparte_3 CP_2
“In via preliminare:
pagina 1 di 11 - accertare e dichiarare la erronea vocatio in ius e/o la carenza di legittimazione passiva di per le Controparte_3 ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta;
Controparte_
- condannare la parte attrice al pagamento delle spese di causa in favore della
- la società senza pregiudizio difensivo alcuno, reitera la propost a controversia alle condizioni CP_2 già indicate nella memoria ex art. 183 cpc 3° termine datata 18.04.2023. Nel merito:
- in via principale rigettare integralmente tutte, niuna esclusa, le domande formulate per inammissibilità ed irritualità, nonché per infondatezza in fatto e diritto;
- rigettare tutte le domande attoree ed escludere la pretesa di risarcimento degli asseriti danni per fatto e colpa esclusiva della anche ai sensi dell'art. 1227 secondo comma cod. civ. o, in subordine, diminuire il Controparte_1 risarc rt. 1227 primo comma cod. civ.;
- rigettare la domanda di rifusione dei costi della espletata procedura d'accertamento tecnicopreventivo R.G.3086/2020 in sede di Atp.;
- in via di estremo subordine accertare e dichiarare che l'unico danno riconoscibile in favore di parte attrice ammonta ad €. 10.700,00, come quantificato dal CTU nel corso della procedura svolta di accertamento tecnico ante causa. In via Istruttoria: […]”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
1.1. ha convenuto in giudizio e chiedendo all'intestato Controparte_1 Controparte_3 CP_2 Tri l'inadempimento del co a ggetto il macchinario modello ERI 70 ROT+1C e di condannare i convenuti, in solido tra loro, a risarcire il danno cagionato, quantificato in € 326.126,67.
A fondamento delle proprie pretese, parte attrice ha dedotto quanto segue:
− di aver ricevuto in data 03.09.2019 da e conferma di accettazione Controparte_3 CP_2 della proposta d'acquisto relativa all' 2 ) per la fornitura di un macchinario modello ER1 70 ROT+1C con opzione rotativa comprensivo di:
a) Piastra frontale con agganci e riferimenti per attaccare dime di posizionamento,
b) Connettori, voltametro, sistema di assistenza remota e Poke-Yoke per industria 4.0;
c) 2 Attrezzature I/O per allargare tubo inox (Pinza completa + 8 settori);
d) 3 Attrezzature I/O per formare tubo (tipo Ghiera Alluminio o cono+tronchetto) al prezzo di € 109.575,80, con tempo di realizzazione di 16 settimane;
− di essersi determinata ad acquistare detto macchinario in quanto pubblicizzato come l'unico in grado di realizzare specifici pezzi, in automatico e non manualmente, e di aver quindi stipulato con il cliente Ad un contratto di forniture avente ad oggetto proprio i suddetti pezzi;
CP_4
− che il macchinario è stato realizzato e installato da ma commercializzato e Controparte_3 fatturato da CP_2
− che, nella corrispondenza intercorsa fra le parti, le convenute avevano ribadito che il macchinario sarebbe stato consegnato entro dicembre 2021 (Doc.6); tuttavia, la consegna è stata effettuata solo in data 20.04.2020, privo delle attrezzature necessarie per la produzione;
− che solo in data 08.09.2020, dopo il sollecito del 05.08.2020, ha invito i propri Controparte_3 tecnici al fine di installare le attrezzature mancanti e di proc del macchinario, che però ha avuto esito negativo (doc. 9); in particolare, è stato appurato che i pezzi da produrre potevano essere realizzati ma privi di una qualità accettabile;
pagina 2 di 11 − alla luce di tale situazione, è stato introdotto il procedimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 c.p.c. bis nei confronti di e di CP_2 Controparte_3 all'esito del quale il consulente tecnico d'ufficio ha accertato e (do o nel macchinario è presente il software 4.0, che non risulta essere ancora stato integrato nel sistema digitale aziendale;
o nel macchinario sono presenti sia il sistema per la gestione e il comando da remoto sia i sensori di sicurezza;
o il macchinario è idoneo alla produzione dei pezzi denominati Powerbomb Diamante e Ghiera Furore, ma non è idoneo alla produzione dei pezzi denominati Powerbomb Cilindrico, in entrambe le versioni A e B;
o il macchinario è provvisto delle attrezzature e degli accessori descritti nell'offerta n. 263/2019; o il non corretto funzionamento del macchinario è dipeso dalla non idoneità, per errata costruzione, di due attrezzature;
o i vizi, i difetti e le difformità accertate hanno compromesso la possibilità di realizzare il pezzo denominato Powerbomb Cilindrico, nelle due versioni A e B;
o i danni lamentati da sono compatibili con i vizi lamentati e i valori che CP_1 paiono congrui sono pari a:
▪ € 10.700,00 corrispondenti al minor valore del bene;
▪ 110.000,00 € a titolo di lucro cessante che, però, a parere del CTU, non è stato adeguatamente documentato.
Ciò premesso, parte attrice ha poi specificato quanto segue:
- il contratto stipulato con e dev'essere qualificato come appalto in CP_2 Controparte_3 quanto le convenute han l ettare, realizzare, fornire e montare il macchinario;
- gli inadempimenti imputabili alle convenute sono i seguenti:
a) consegna del macchinario con grave ritardo;
b) esito negativo del collaudo del macchinario;
c) non idoneità delle attrezzature consegnate per errata costruzione;
d) mancato raggiungimento delle specifiche tecniche previste contrattualmente;
− i difetti di costruzione del macchinario non hanno consentito di ridurre le tempistiche della produzione e hanno reso necessario uno specifico approvvigionamento produttivo, con modifica dei flussi di magazzino;
− non è condivisibile la stima dei danni effettuata dal consulente d'ufficio in sede di ATP (€ 110.000,00) dovendosi tener conto delle seguenti voci di danno per complessivi € 326.126,27: o € 201.773,68 a titolo di lucro cessante per l'annullamento del contratto con;
CP_5 o € 4.455,75 pari al valore delle targhette da apporre sul prodotto mai commercializzato;
o € 1.459,00 pari al valore degli imballaggi non riutilizzabili per altri prodotti;
o € 42.841,12 di materiale metallico ordinato su richiesta del cliente e in giacenza in magazzino;
o € 18.000,00 circa, pari al 20% dei costi annui di ricerca e sviluppo sostenuti per un prodotto non più commercializzato;
pagina 3 di 11 o € 17.500,00 pari al costo degli stampi per i prodotti TY, realizzati in esecuzione del contratto stipulato con;
CP_5
o € 9.396,72 per l'acquisto di una saldatrice TIG, necessaria per eseguire il contratto stipulato con e non riutilizzabile per altre lavorazioni;
CP_5 o € 20.000,00 per l'occupazione ed immobilizzazione del magazzino per 30 mesi;
o € 10.700,00 a titolo di minor valore del macchinario.
1.2. e si sono costituite in giudizio chiedendo, in via preliminare, che venga CP_2 Controparte_3 dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo a Nel merito le convenute Controparte_3 hanno chiesto il rigetto delle domande formulate da parte a ondate in fatto e in diritto o, in via subordinata, di limitare il risarcimento del danno alla somma di € 10.700,00, pari a minor valore del macchinario accertato dal consulente d'ufficio in sede di Atp.
A sostegno delle proprie domande, le convenute hanno rappresentato quanto segue:
− opera nel settore della realizzazione e commercializzazione di macchinari per la CP_2 e di pezzi per l'automotive, in particolare per la produzione di tubi e componentistica, e che per lo svolgimento della propria attività si avvale della collaborazione tecnica di diverse aziende fornitrici, tra le quali Controparte_3
− nell'estate del 2019 ha contattato poiché interessata all'acquisto del Controparte_1 CP_2 1 70 ROT+1C, da allestire co accessori rimovibili denominati
“attrezzature”;
− a seguito dei contratti intercorsi, Ferma S.r.l. ha inviato a l'offerta contraddistinta dal n. CP_1 Part 263/2019, riportante le specifiche tecniche del macchinar 0 ROT+1; in particolare, nel preventivo sono stati indicati gli accessori per la lavorazione di tubi inox di cui poteva essere dotato il macchinario;
− azienda che opera da anni nel mercato delle marmitte, era consapevole della Controparte_1 chinario da acquistare e delle lavorazioni che la predetta macchina poteva effettuare;
− tra e è intervento un contratto di vendita (e non di appalto) avente ad CP_2 CP_1 og c ROT+1 munito di cinque attrezzature accessorie;
Pt_2
− non ha mai intrattenuto alcun rapporto contrattuale con;
Controparte_3 Controparte_1 ha fornito a il macchinario ERI 70 i CP_3 CP_2 attrezzature acc incarico di a si è occupata dal collaudo presso lo stabilimento della;
non si è quindi occupata della produzione delle CP_1 CP_3 attrezzature di cui rretta operatività;
− il ritardo nella consegna del macchinario è imputabile: (i) a la quale solo nel CP_1 dicembre 2019 ha inviato i disegni necessari per realizzare il ma al lockdown dovuto alla pandemia da Covid 19;
− il macchinario e tre attrezzature sono state consegnato nel mese di aprile 2024, mentre le restanti due attrezzature sono state recapitate poco dopo, senza che contestasse CP_1 alcunché sulle tempistiche;
− solo nel settembre 2020, al momento della messa in funzione del macchinario, ha CP_1 segnalato a CP_2
o l'intenzione di mettere in lavorazione anche i tubi in titanio, e non solo quelli in acciaio, che richiedono processi produttivi differenti;
o che per accordi intervenuti con i pezzi da produrre con il macchinario CP_5 avrebbero dovuto essere conform estetici mai specificati;
pagina 4 di 11 − alla data del 08.09.2020 il macchinario era perfettamente funzionante e solo per due delle cinque attrezzature veva sollevato obiezioni tecniche;
CP_1
− Ferma S.r.l. ha proposto a diverse soluzioni per emendare i problemi riscontrati, CP_1 tra le quali anche il ritiro ure e la loro sostituzione, tuttavia, la controparte ha immotivatamente rifiutato il ritiro delle attrezzature per consentire l'eventuale sostituzione;
− in sede di Atp il consulente d'ufficio ha accertato quanto segue: o la fornitura è conforme all'ordine, ovvero un macchinario ERI 70 ROL+1C con attrezzature per la lavorazione dell'acciaio;
o nel macchinario è presente il software 4.0, che non risulta essere stato integrato nel sistema digitale aziendale;
in particolare, le operazioni di integrazione e di implementazione del sistema digitale aziendale sono di esclusiva competenza dell'attrice; o il macchinario è idoneo alla produzione dei pezzi denominati Powerbomnb Diamante e Ghiera Furore;
o le imperfezioni rilevate sui materiali lavorati (tubi) sono presenti quando vengono utilizzate due attrezzature accessorie che hanno inficiato la sola possibilità di realizzare il pezzo denominato Powerbomb Cilindrico, nelle due versioni A e B;
o il macchinario e le altre attrezzature sono stati sempre utilizzati dalla Controparte_1 come dalla stessa ammesso nel corso delle operazioni peritali;
o la non ha adeguatamente documentato la relazione causa-effetto tra l'errata CP_1 co e delle attrezzature e il lucro cessante dedotto;
− non può rispondere dell'imperizia di se, in sede di formulazione CP_2 Controparte_1 non ha valutato l'adeguatezza del etto alle proprie esigenze produttive;
− non ha fornito la prova rigorosa del nesso causale e dell'ammontare dei danni CP_1 particolare:
o quanto a € 201.773,68, richiesti a titolo di lucro cessante, l'attrice non ha dimostrato la stipula del contratto con né che la successiva risoluzione ha determinato CP_5 una contrazione di fattura o quanto €. 4.455,75 (costo delle targhette), €. 1.459,00 (costo del materiale cartaceo non utilizzabile), €. 42.841,12 (costo del materiale metallico in giacenza), € 17.500,00 (costo della stampa di prodotti twenty), l'attrice si è limitata a produrre delle fatture risalenti al 2019, ovvero ad un periodo in cui il macchinario non era ancora stato acquistato;
o quanto a € 9.396,92, richiesti per l'acquisto della saldatrice Tig, l'attrice ha prodotto un documento riferito ad un finanziamento privo di sottoscrizione e data certa;
inoltre, tale voce di spesa, è riferibile alle ordinarie necessità produttive della società attrice;
o quanto a € 18.000,00, dalla documentazione si evince che i costi di ricerca e sviluppo non riguardano lo studio di procedimenti lavorativi più veloci ma riguardano la produzione di prodotti riciclabili, più silenziosi e meno inquinanti;
o quanto a € 20.000,00, non vi è alcuna prova della immobilizzazione del magazzino;
o parte attrice nulla ha dimostrato in ordine ai danni sofferti a causa della ritardata consegna del macchinario per i quali viene chiesta la liquidazione in via equitativa.
1.3. La causa è stata istruita in via documentale e mediante l'acquisizione del fascicolo di ATP Rg 3086/2020.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali. pagina 5 di 11
2. Sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo a Controparte_3
2.1. ha chiesto che il Tribunale accerti la propria carenza di legittimazione passiva in Controparte_3 quanto il rapporto contrattuale dedotto in giudizio è intercorso esclusivamente tra e Controparte_1
CP_2
Come è noto, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la allegazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento.
Sul punto si richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità la quale ha chiarito che: “La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite, sicché il suo difetto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice ma dev'essere sollevato nei tempi e modi previsti e, quindi, non per la prima volta in sede di legittimità” (cfr. Cass. sent. n. 17092/16). E ancora, “la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda sull'allegazione fatta in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur prospettandone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso” (Cass. sent. n. 2091/2012, in motivazione;
Cass. sent. n. 4796/2006; Cass. sent. n. 13756/2006).
In altri termini, la questione relativa alla titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata, non attiene alla “legitimatio ad causam” – la cui esistenza va riscontrata alla stregua della fattispecie giuridica astrattamente prospettata dall'attore – ma al merito della lite.
Ebbene, nel caso di specie non è ravvisabile il difetto di legittimazione passiva, in quanto – secondo la prospettazione di parte attrice – il macchinario è stato commercializzato da Parte_3 [...]CP_ ma realizzato, prodotto e installato da Controparte_6
La questione va quindi affrontata sotto il profilo della titolarità del rapporto giuridico.
[...]
L'esame della documentazione versata in atti conferma che il rapporto contrattuale oggetto di giudizio ha indubbiamente coinvolto entrambe le società convenute. In particolare, si osserva che – sebbene il contratto sia stato sottoscritto con - alle trattative ha partecipato sales CP_2 Testimone_1 manager di il quale ha poi inviato l'offerta a utilizzando l'indirizzo Controparte_3 Controparte_1 mail il macchinario reca il marcio ed è stato consegnato Email_1 Controparte_3 da q he effettuato i sopralluoghi e il co tabilimento dell'attrice (doc. 16, 17 e 18). Infine, nella relazione del tecnico di viene espressamente riconosciuto che CP_2 Co
“La macchina calibratrice ER1-70 ROT+1C è una macchin zata dalla e dalla CP_2 CP_3
quest'ultima impegnata nell'attività di progettazione, realizzazione e commercializzazione di macchinari e
[...] zature per le lavorazioni” (doc. 20). Pertanto, la fondatezza della domanda risarcitoria dev'essere decisa accertando anche la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte di Controparte_3
3. Sulla qualificazione del rapporto contrattuale e sugli inadempimenti dedotti.
3.1. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, quando una parte si obbliga ad eseguire sia prestazioni di fare che di dare, per qualificare il contratto, deve essere valutata “la prevalenza del lavoro sulla materia da considerarsi non in senso oggettivo, ma in relazione alla volontà dei contraenti al fine di accertare, nei singoli casi, se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del negozio (appalto) oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa si configuri invece come l'effettiva finalità del negozio medesimo (vendita)” (ex plurimis Cass. n. 11602/2002; n. 20391/2008).
pagina 6 di 11 Ebbene, nel caso di specie, il fine perseguito dalle parti non era la mera fornitura dei singoli beni indicati in contratto, ma l'assemblaggio di un macchinario che doveva rispondere alle specifiche esigenze produttive della come si evince dallo scambio di mail in atti. In particolare, si CP_1 evidenzia che nella mail d inviata a e a di CP_1 Testimone_1 Controparte_3 CP_
rappresentante AM per l , espressamente comunica che “la consegna della Testimone_2 ta all'approvazione dei disegni delle zature” mentre nella mail del 05.07.2019 inviata a ha chiesto chiarimenti in ordine alla fattibilità di taluni elementi (doc. 17). Testimone_1 CP_1
Deve dunque aversi riguardo alla disciplina dettata in materia di appalto.
3.2. Ciò chiarito, si rende necessario svolgere alcune considerazioni in ordine agli obblighi gravanti sull'appaltatore e, nello specifico, in ordine alla diligenza richiesta in fase di esecuzione del contratto.
Come è noto, l'appaltatore è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte, osservando nell'esecuzione della prestazione la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176 co. 2 c.c, che si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente necessari od utili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, al fine di soddisfare l'interesse del creditore ed evitare possibili eventi dannosi.
Deve poi distinguersi tra una diligenza professionale generica e una diligenza professionale qualificata, giacché chi assume un'obbligazione nella qualità di specialista o che presuppone una tale qualità è tenuto alla perizia che è normale della categoria. La difficoltà dell'intervento e la diligenza del professionista vanno dunque valutate in concreto, rapportandole al livello di specializzazione del professionista e alle strutture tecniche a sua disposizione, sicché egli deve (i) valutare con prudenza i limiti della propria adeguatezza professionale;
(ii) adottare le misure volte ad ovviare alle carenze strutturali ed organizzative, eventualmente consigliando al committente di rivolgersi ad altro professionista.
Giova ricordare che la prestazione dell'appaltatore implica anche il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto sicché egli risponde dei difetti dell'opera laddove gli stessi siano ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione fornita dal committente ed egli abbia omesso di segnalarli a quest'ultimo. Di contro, l'appaltatore va esente da responsabilità qualora il committente, edotto delle carenze progettuali, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto, riducendo l'appaltatore a nudus minister.
La responsabilità del professionista non può quindi essere desunta automaticamente dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal creditore, ma deve essere valutata alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e alle circostanze del caso concreto: l'inadempimento consegue infatti alla prestazione non improntata alla dovuta diligenza ai sensi dell'art. 1176 co. 2 c.c..
In applicazione dei principi in materia di onere della prova, il creditore non è tenuto a dimostrare la colpa del professionista e la relativa gravità. Come da consolidata giurisprudenza di legittimità, chi agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
Sul professionista incombe, quindi, l'onere di dimostrare la particolare difficoltà della prestazione e, in caso di mancata o inesatta realizzazione dell'opera commissionata, di provare che il mancato raggiungimento del risultato pattuito dipende da fatto a sé non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza qualificata dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto. Laddove il professionista non riesca a dare tale prova, secondo la regola generale ex art. 1218 e 2697 c.c., il medesimo rimane soccombente.
3.3. La lamenta che il macchinario ER1 70 ROT+1C è stato consegnato dalle convenute CP_1 con grave ritardo.
È incontestato tra le parti che da accordi contrattuali la consegna del macchinario avrebbe dovuto essere effettuata entro il mese di dicembre 2019; che solo in data 20.04.2020 è stato consegnato il macchinario privo delle attrezzature, la cui consegnata è stata sollecitata in data 05.08.2020; che in data pagina 7 di 11 06.08.2020 ha confermato che la prima settimana di settembre i tecnici avrebbero effettuato CP_3 il collaudo del macchinario e consegnato l'attrezzatura mancante. Inoltre, dalla mail del 18.07.2019, recante l'oggetto “Disegni”, inviata dal sig. a e al sig. si Parte_4 CP_1 Tes_2 evince che l'invio dei disegni progettuali erma de a Controparte_3 parte di quest'ultima (doc. 21), così da consentire alla società appaltatrice di procedere alla realizzazione del macchinario entro le tempistiche concordate.
L'attrice ha poi documentato che, durante l'esecuzione del contratto, la ha riscontrato Controparte_3 problematiche nella realizzazione e produzione del macchinario, tant'è che nel mese di gennaio 2020 l'appaltatrice non aveva ancora iniziato a lavorare sulle attrezzature accessorie, impegnandosi a consegnare il macchinario entro febbraio 2020 (doc. 24 e 25). Va quindi escluso che il lockdown, disposto dal Governo in ragione della diffusione del Covid 19, abbia cagionato il ritardo nella consegna del macchinario e degli accessori, come invece rappresentato dalle convenute.
Di contro, e nulla hanno allegato in ordine alla difficoltà tecnica della Controparte_3 CP_2 prestazione né si sono offerte di dimostrare che il macchinario è stato consegnato con numerosi mesi di ritardo rispetto ai termini pattuiti per causa a sé non imputabile.
3.4. La lamenta, inoltre, che il macchinario consegnato non ha superato il collaudo e non è CP_1 confor iche tecniche riportate nell'ordine, rivelandosi inidoneo a eseguire le lavorazioni per il quale era stato commissionato.
Allo scopo di verificare se le convenute avevano o meno adempiuto alle prestazioni dedotte in contratto, è stato acquisito il fascicolo del procedimento di ATP promosso sempre da nei CP_1 confronti di e Controparte_3 CP_2
Si ritiene di confermare l'ordinanza istruttoria con la quale è stata rigettata la richiesta di rinnovazione della consulenza d'ufficio. Si reputa che l'Ing. abbia dato risposta al quesito peritale Persona_2 vagliando ogni profilo tecnico della contro i approfondimenti e con adeguata motivazione. La valutazione concernente la prova della causalità giuridica, cioè delle conseguenze dell'inadempimento, nel caso in esame, alla luce delle allegazioni dell'attrice e della documentazione offerta, ben può essere rimessa al Giudice non essendo necessarie competenze specialistiche. Part Ebbene, in via preliminare, il consulente d'ufficio ha precisato che la macchina 70 ROT+1C, è
“composta di un corpo principale, che possiamo definire corpo macchina, e alcuni accessori rimovibili ed intercambiabili, che possono definire attrezzature, da applicare di volta in volta al corpo macchina, secondo le lavorazioni e i pezzi da produrre” (p. 6) e che “il corpo macchina, le attrezzature e gli accessori forniti sono rispondenti a quelli descritti nell'offerta ordine 263/2019 in data 9 agosto 2019” (p. 8): la società produttrice ha quindi consegnato il bene commissionato dall'attrice, completo di tutte le componenti accessorie.
Al fine di verificare il corretto funzionamento del macchinario e delle attrezzature, il consulente d'ufficio ha compiuto delle prove “alcune […] hanno fornito esito positivo dal punto di vista funzionale, altre hanno fornito esito negativo e altre ancora hanno fornito esito positivo dal punto di vista del funzionamento ma negativo dal punto di vista delle caratteristiche dei pezzi ottenuti” (p. 14). In particolare, in sede di operazioni peritali è stato accertato che:
“- nel macchinario ER1 70 ROT+1C è presente il software 4.0, che non risulta essere ancora stato integrato nel sistema digitale aziendale;
[…]
- il macchinario ER1 70 ROT+1C è idoneo alla produzione dei pezzi denominati Powerbomb Diamante e Ghiera Furore, ma non è idoneo alla produzione dei pezzi denominati Powerbomb Cilindrico, in entrambe le versioni A e B” (p. 30).
Nello specifico, quanto al primo aspetto, il consulente d'ufficio ha evidenziato che il software 4.0 non risulta ancora essere stato integrato nel sistema aziendale;
trattandosi di attività di esclusiva competenza della , alcun inadempimento può essere imputato alle convenute (p. 26). CP_1
Quanto al secondo aspetto, il consulente d'ufficio ha precisato che “il non corretto funzionamento del Controparte_ macchinario ER1 70 ROT+1C non è dipeso da un errato collaudo da parte di ma dalla non idoneità, per errata costruzione, di due attrezzature cui non si è riuscito a porre rimedio, in loco, in sede di collaudo” e che “i vizi, i difetti e le difformità accertate hanno compromesso la funzionalità del macchinario ER1 70 ROT+1C; in particolare pagina 8 di 11 hanno compromesso la possibilità di realizzazione del pezzo denominato Powerbomb Cilindrico, nelle due versioni A e B” (p. 30). Deve quindi ritenersi provato l'inadempimento lamentato da in quanto una parte CP_1 delle attrezzature fornite si è rivelata inidonea ad eseguire le lav le quali sono state commissionate.
4. Sul risarcimento del danno.
4.1. Come è noto, ai fini risarcitori, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore. Il danneggiato che chiede in giudizio il risarcimento è tenuto a provare ex art. 2697 c.c., di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio o di aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari - da allegare e provare da parte del preteso danneggiato - che possano sorreggere il convincimento sia dell'esistenza di tale danno-conseguenza, sia del suo collegamento causale con l'evento lesivo (Cass. n. 31233/2018).
Non merita infatti adesione la teoria del danno in re ipsa: in mancanza dell'allegazione e prova di un concreto ed effettivo pregiudizio, il riconoscimento di un danno risarcibile comporterebbe la sovrapposizione tra danno-evento e danno-conseguenza, con il che si trasmoda dal tradizionale danno compensativo-ripristinatorio a quello del risarcimento con funzione punitiva. A tale proposito, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la compatibilità con l'ordinamento del danno punitivo, ponendo però come limite l'espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 della Costituzione (Cass. Sez. Un. n. 16601/2017).
4.2.1. Ciò premesso, dev'essere riconosciuto alla società attrice il risarcimento del danno emergente, pari al minor valore del bene conseguente al malfunzionamento di due attrezzature, quantificato in misura congrua in € 10.700,00. Si osserva, infatti, che il consulente d'ufficio ha accertato il corretto funzionamento del corpo macchina e degli altri tre accessori (“[…] come rilevato anche dal software di gestione Cont e controllo, la macchina ha potuto essere comunque utilizzata da per l'esecuzione di alcune altre lavorazioni che non Cont richiedessero l'utilizzo dell'attrezzatura risultata inadeguata e di collaudo. ha dichiarato che queste lavorazioni sono state eseguite utilizzando attrezzature proprie, non quelle fornite insie a macchina, utilizzando la CP_
2, quella deputata all'utilizzo di attrezzature dedicate al solo allargamento dei tronchetti di tubo”, p. 25).
4.2.2. La domanda risarcitoria dev'essere rigettata quanto al lucro cessante (quantificato in € 201.773,68) per la contrazione del fatturato nell'anno 2020, cagionato dall'annullamento del contratto di fornitura con CP_5
Si rileva, infatti, che la ha omesso di produrre in giudizio copia dei bilanci depositati presso CP_1 l'ufficio del Registro d (art. 2435 c.c.), necessari per verificare la misura della riduzione del fatturato, e ha omesso di dimostrare l'intervenuto scioglimento del contratto di fornitura stipulato con L'attrice si è infatti limitata a produrre una relazione di parte il cui contenuto assertivo non CP_5 itenuto sufficiente a dimostrare quanto allegato.
4.2.3. Analogamente, non possono essere riconosciute le seguenti voci di danno: €. 4.455,75 pari al valore delle targhette;
€. 1.459,00, pari al valore del materiale cartaceo non utilizzabile;
€. 42.841,12 pari a valore del materiale metallico in giacenza;
€ 17.500,00 pari al valore delle stampe di prodotti twenty;
€ 20.000,00 per l'occupazione e l'immobilizzazione del magazzino.
Quanto ai materiali in giacenza, si evidenzia che le fatture si riferiscono anche a componenti in titanio, sennonché il contratto stipulato prevedeva che le attrezzature oggetto di fornitura avrebbero dovuto consentire esclusivamente le lavorazioni di tubi in inox, come si evince anche dalla mail inviata il 30.07.2019 da nella quale si legge “[…] come da accordi con la presente confermiamo la volontà di CP_1 ordinarvi il macchinario in oggetto. Prego inviare offerta finale con prezzo unico comprensivo anche delle seguenti voci: […] 2 attrezzature I/O per allargare tubo inox […]” (doc. 16), circostanza che trova conferma nell'offerta n. 263/2019 del 17.07.2019 di (doc. 17). A fronte delle contestazioni di parte convenuta, la CP_2
non ha dimos r rappresentato alla ditta appaltatrice, in fase di ordine del CP_1
o nella successiva fase di assemblaggio, la necessità che il macchinario potesse essere utilizzata anche per la lavorazione di tubi in titanio. Tale circostanza avrebbe dovuto, infatti, essere pagina 9 di 11 oggetto di prova diretta da parte della da formularsi tempestivamente con la memoria ex CP_1 art. 184 co. 6 n. 2 c.p.c.
A ciò deve aggiungersi che la non ha dimostrato né ha chiesto di dimostrare (i) l'effettiva CP_1 giacenza dei materiali, degli i e targhette e delle stampe presso i propri magazzini;
(ii) che il materiale indicato è stato acquistato per le lavorazioni da eseguire con il macchinario e non utilizzabili per altre lavorazioni;
(iii) che i prodotti twenty sono stati realizzati in esecuzione del contratto stipulato con e che non sono altrimenti commerciabili;
(iv) che gli imballaggi non possono essere CP_5 utilizzati per imballare altri prodotti;
(vi) di aver sofferto un pregiudizio da immobilizzazione del proprio magazzino. L'attrice si è infatti limitata a produrre delle fatture che non sono sicuramente sufficienti a dimostrare il danno che assume di aver sofferto a causa dell'inadempimento della controparte.
4.2.4. La domanda risarcitoria dev'essere rigettata anche con riferimento alla somma di € 9.396,92, esborso sostenuto per l'acquisto della saldatrice Tig. Anche con riferimento a tale voce di danno, la non ha dimostrato che tale strumento è stato acquistato in previsione del corretto CP_1 to del macchinario ER170ROT+1C anziché per soddisfare le ordinarie necessità produttive. Inoltre, poiché è stato accertato che il macchinario è stato utilizzato da per CP_1 l'esecuzione di alcune lavorazioni, sarebbe stato onere dell'attrice dimostrare che la saldatrice è utilizzabile solo in combinazione con le attrezzature risultate inadeguate.
4.2.5. La lamenta poi di aver sofferto un danno di € 18.000,00 circa, pari al 20% dei costi CP_1 annui di r ppo sostenuti per un prodotto mai commercializzato.
Nella perizia giurata dell'Ing. depositata dall'attrice (doc. 14, p. 51 ss) si legge che la Persona_3 CP_1
“nel corso del 2019 ha lanciato il nuovo programma di sviluppo per il periodo 2020 – 2023” e che “All'interno
[...] sto programma, la parte più importante riguarda il reparto ricerca e sviluppo per proporre sul mercato, già a partire del 2020 tre nuove linee di articolo in linea con la normativa Euro5 e con un altro grado di riciclabilità. La nuova normativa richiede infatti massicci investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo affinché i nuovi prodotti presentino le seguenti caratteristiche - sensori in grado di alimentare la “diagnosi di bordo” […]; materiali e sistemi in grado di adeguare le emissioni nocive alla nuova normativa che impone un drastico abbassamento ai limiti di emissione dei gas nocivi;
[…] nuove soluzioni ingegneristiche in grado di ridurre le emissioni di rumore mantenendo inalterate le prestazioni dello scarico. [… ] A seguito dei cambiamenti descritti, la componente di sviluppo e prototipazione del 2019 ha operato con un focus specifico sulle attività di sviluppo sperimentale necessarie alla progettazione e realizzazione di una nuova serie di prototipi degli impianti di scarico ed in particolare sui silenziatori che hanno portato alla creazione delle tre tipologie indicate come M3, ON e TY […] ove il contenuto tecnico è stato innovato sotto molteplici aspetti: miglioramento dei materiali utilizzati al fine di ottenere un prodotto riciclabile come rifiuto ordinario per il 99% del suo peso;
rispetto delle normative sulle emissioni di rumore;
miglioramento delle strutture dei catalizzatori al fine di ridurre le emissioni di inquinanti. […] Gli obiettivi perseguiti e posti in essere nel 2019 possono essere sintetizzati nei seguenti punti: 1) studio dei materiali […]; 2) Ricerca e sviluppo per la lavorazione del prodotto: una volta identificato l'acciaio inox 304 come la materia prima più adatta al progetto, il reparto sviluppo si è dedicato alla progettazione concentrandosi sulla dimensione, sul design e soprattutto nello studio sull'invecchiamento dello scarico […]”.
Si legge nell'atto di citazione (p. 9) che “ sulla base dei contratti conclusi con i propri Controparte_1 clienti aveva incentrato il suo processo produttivo izzata che il macchinario ER1 70 ROT+1C avrebbe consentito, se dotato di idonee attrezzature, di ridurre il numero delle lavorazioni e velocizzare la produzione”.
Ciò premesso, non si riscontra alcun nesso tra l'attività di ricerca effettuata da e il CP_1 macchinario oggetto di causa. È evidente infatti che i costi di ricerca e sviluppo non dato lo studio di procedimenti di lavorazione automatici più veloci, ma attività inerenti alla produzione di prodotti riciclabili, meno rumorosi e meno inquinanti.
4.2.6. Da ultimo, quanto alla richiesta del risarcimento del danno da ritardato adempimento, si ricorda che la liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica, mentre se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata.
pagina 10 di 11 Ebbene, la domanda risarcitoria dev'essere rigettata anche con riferimento al danno da ritardo in quanto priva di un concreto riscontro probatorio del pregiudizio effettivamente subito, il quale neppure è stato specificatamente allegato.
In conclusione, accertato l'inadempimento delle società convenute, la e Controparte_3 CP_2 devono essere condannate a corrispondere, in solido tra loro, a € CP_1 titolo di risarcimento del danno. Su tale importo è dovuta la rivalutazione monetaria oltre agli interessi compensativi, con decorrenza dalla consegna del macchinario (aprile 2020).
5. Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito del giudizio, e Ferma S.r.l. devono essere condannate, in Controparte_3 solido tra di loro, a rimborsare a parte attrice le spese di lite che si liquidano, come da dispositivo, applicando i valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva e i valori medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per la fase istruttoria, avuto riguardo ai giudizi di cognizione di valore corrispondente al decisum (€ 5.201,00 – 26.000,00).
Si ritiene, invece, di compensare le spese di lite relative alla fase decisionale in quanto con le note scritte depositate in data 22.06.2023 le convenute avevano proposto di conciliare la causa prevedendo “1) pagamento da parte della della somma di €. 10.700, come prospettate dal Ctu Ing. , ovvero a CP_2 Per_1 condizioni corrisponde atuizioni contenute nella presente sentenza.
Tenuto conto che in sede di A.T.P. il consulente d'ufficio ha accertato il parziale inadempimento delle convenute e ha quantificato il danno in misura assai ridotta rispetto alle pretese dell'attrice, si ritiene equo che le spese della C.T.U. vengano poste a carico di nella misura del 50% e di Controparte_1 e nella misura del restante 50 Controparte_3 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvedere:
1) accertato l'inadempimento, condanna e in solido tra loro, a Controparte_3 CP_2 corrispondere a la s 0 sarcimento del danno, Controparte_1 oltre rivalutazio eressi come indicato in motivazione;
2) condanna e in solido tra loro, a rimborsare a le Controparte_3 CP_2 Controparte_1 spese di lite che liquida in complessivi € 3.295,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
3) pone definitivamente a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno, le spese della CTU espletata in sede di ATP.
Lodi, 12 agosto 2024
La giudice dott.ssa Grazia C. Roca
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