Art. 13. (Ricorso amministrativo)
Contro i provvedimenti dell'ente, gli iscritti e i loro aventi causa possono presentare ricorso al consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla comunicazione.
La conseguente decisione amministrativa e' pronunciata dal consiglio di amministrazione entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso.
L'espletamento del ricorso amministrativo e' condizione per adire le vie giurisdizionali. Il ricorso ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione.
Contro i provvedimenti dell'ente, gli iscritti e i loro aventi causa possono presentare ricorso al consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla comunicazione.
La conseguente decisione amministrativa e' pronunciata dal consiglio di amministrazione entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso.
L'espletamento del ricorso amministrativo e' condizione per adire le vie giurisdizionali. Il ricorso ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione.