Articolo 13 della Legge 23 novembre 1971, n. 1100
Articolo 12Articolo 14
Versione
7 gennaio 1972
Art. 13. (Ricorso amministrativo)

Contro i provvedimenti dell'ente, gli iscritti e i loro aventi causa possono presentare ricorso al consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla comunicazione.
La conseguente decisione amministrativa e' pronunciata dal consiglio di amministrazione entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso.
L'espletamento del ricorso amministrativo e' condizione per adire le vie giurisdizionali. Il ricorso ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione.
Entrata in vigore il 7 gennaio 1972
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