Sentenza 6 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/10/2003, n. 14923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14923 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO LO ITALIAN1 49 2 3/03 LA CORTE SUPREM D SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE - Presidente R.G.N. 21509/00 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere 2619/01 Cron. 30107 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Dott. Filippo CURCURUTO Rel. Consigliere Ud.14/01/03 ha pronunciato la seguente SENTE NZ A sul ricorso proposto da: A. P.A.L. SMA IN L.C.A., in persona del legale 111 pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante FLAMINIA 441, presso lo studio in ROMA VIA dell'avvocato IA SOFIA TONOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
--
contro
SIRONI IA ROSA;
- intimata e sul 2° ricorso n° 01/01/2619 proposto da: IA ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA 2003 SIRONI VIA R. MAGALOTTI 2, presso lo studio dell'avvocato 143 -1- CARLO TRICERRI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
-- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
A.P.A.L. SMA IN L.C.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 441, presso lo studio dell'avvocato IA SOFIA TONIOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 1153/00 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 26/04/00 R.G.N. 15596/99; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/03 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato MARINI per delega TONOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto di entrambe i ricorsi. -2- t Svolgimento del giudizio L'AP in liquidazione chiese al PR di Brescia, in via monitoria la condanna di RO ON al pagamento di lire 63.855.365, quale saldo di gestione di una agenzia assicurativa, a far tempo dal 10 agosto 1974 .La ON opponendosi eccepì la prescrizione e il PR ritenne fondata l'eccezione con riguardo alle pretese creditorie anteriori al 22 febbraio 1980, non risultando, dopo tale data, alcun valido atto interruttivo, e non avendo tale valore, per la loro genericità, le lettere depositate a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo. Dispose quindi c.t.u. e condannò la ON al pagamento delle somme non prescritte, da determinarsi in separato giudizio, compensando fra le parti le spese di lite e ponendo a carico della ф ON quelle della c.t.u. ор L'AP propose appello, premettendo, per ciò che ancora rileva, che і contrariamente all'opinione del primo giudice le lettere depositate con il ricorso monitorio non erano affatto generiche, e deducendo di aver comunque prodotto, in aggiunta alle prime, altre lettere interruttive, il cui deposito il PR, con ordinanza 15 luglio 1998, non aveva autorizzato, ritenendo la prova documentale tardiva e inammissibile. Quindi rinnovò la produzione in sede di gravame, assumendo che si trattava di prova documentale non soggetta alle preclusioni di cui all'art. 437, comma 2, c.p.c.. Dedusse, infine, l'ingiustizia della decisione del PR di compensare interamente le spese di lite. La ON propose, a sua volta, appello incidentale lamentando, per ciò che qui rileva, che il PR avesse posto a suo carico le spese della c.t.u.. Il Tribunale di Brescia, con la sentenza ora impugnata, riformando parzialmente la sentenza di primo grado ha determinato in lire 4.526.000 la somma dovuta dalla ON, oltre ad accessori, ha compensato fra le parti anche le spese di c.t.u. di primo grado, ha compensato le spese di lite anche in grado d'appello, ha confermato, nel resto, la sentenza del PR. Nella motivazione, il giudice del merito ha innanzitutto osservato che l'omessa censura avverso la declaratoria di tardività della produzione precludeva l'utilizzabilità anche in appello dei documenti prodotti Ha poi affermato di condividere il giudizio del PR circa la genericità della documentazione originariamente allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, e la sua inidoneità quale atto interruttivo, rilevando che, del resto, il punto non aveva formato oggetto di specifica censura. Ha osservato, ancora, che era corretta la compensazione delle spese di lite disposta dal PR, tenuto conto del rilevante ridimensionamento della condanna rispetto agli importi del decreto opposto, ed ha ritenuto che anche per le spese dell'appello vi fossero giusti motivi di compensazione. Infine, quanto all'appello incidentale, ha ritenuto che le spese di c.t.u. fossero da compensare integralmente fra le parti, stante l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e la notevole riduzione della misura della condanna. Contro questa sentenza l'AP propone ricorso affidato a tre motivi. 4 2 La ON, resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con un motivo. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 420 n. 5, 434, 437, secondo comma, cod. procedura civile come pure omessa, insufficiente, e contraddittoria motivazione su punti decisivi, il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di aver ritenuto che l'omessa censura avverso la declaratoria di tardività della produzione documentale preclude l'utilizzabilità anche in grado d'appello dei documenti prodotti, adottando così un atteggiamento estremamente formalistico e vessatorio ed omettendo qualsiasi valutazione dell'implicita impugnativa spiegata con il primo motivo di appello, consistente nella produzione dei documenti non ammessi in primo grado e quindi contenente implicita doglianza circa la mancata ammissione. Il motivo è infondato. Il principio ad esso soggiacente è quello per cui la produzione in appello di un documento la cui produzione sia stata dichiarata tardiva dal giudice di primo grado, equivale alla formulazione di un motivo di gravame contro la declaratoria di tardività. Ma tale principio non può essere condiviso perché, com'è noto, i motivi d'appello devono avere carattere di specificità, in mancanza del quale l'appello è inammissibile, ed un tal carattere presuppone evidentemente che essi assumono un' esplicita formulazione linguistica, non potendo ammettersi che un comportamento di cui dovrebbe esser apprezzata la concludenza, con le inevitabili incertezze 4 3 connesse a tale apprezzamento, e con il conseguente grave, anche se indiretto, vulnus al principio del giudicato, per gli inevitabili dubbi circa l'effettivo ambito dell'impugnazione, possa costituire equivalente funzionale di un motivo non espressamente sviluppato. Con il secondo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dei artt. 1919 e 1943, quarto comma, del codice civile, come pure omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi, il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di aver condiviso il giudizio citenuta del PR,circa la genericità del pretore delle lettere 15 giugno '84 e 31 marzo '87, con un'asserzione assolutamente laconica e senza pronunziarsi effettivamente sulle ragioni di tale genericità, laddove per contro dalla semplice lettura di tali missive sarebbe risultato chiaramente il loro contenuto di intimazione o richiesta fatta per iscritto, come disposto dall'art. 1219 cod.civ., di far pervenire alla liquidazione il saldo di quanto dovuto, il tutto accompagnato dall'abituale diffida ad adempiere con indicazione del termine. Il motivo va disatteso per la decisiva ragione che con esso si denunzia il difetto di adeguata motivazione circa l'idoneità di un documento ad interrompere la prescrizione, senza riprodurre il contenuto di quest'ultimo, in contrasto con le costanti indicazioni di questa Corte (v. fra le molte, di recente, Cass 26 luglio 2002, n. 11052). Con il terzo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. procedura civile, come pure omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi, il ricorrente addebita alla M sentenza ✓ impugnata di aver compensato sia le spese di lite, già compensate dal PR, che quelle della ctu, poste originariamente dal PR a carico della ON, omettendo qualsiasi motivazione in proposito, e utilizzando la formula generica per cui sussisterebbero giusti motivi di compensazione. Con il ricorso incidentale l'intimata addebita alla sentenza impugnata di aver compensato tra le parti le spese di consulenza tecnica e le spese del giudizio di appello. Il terzo motivo del ricorso ed il motivo del ricorso incidentale possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati, dal momento che, come peraltro esattamente osservato dallo stesso ricorrente principale nel proprio controricorso al ricorso incidentale, secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa corte non è sindacabile, l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito di compensare, in tutto o in parte, e spese processuali, (Cass.27 dicembre 1999 n. 14576; 11 novembre 1996 n. 19840; 3 marzo 1994 n. 2124) salvo che esso venga giustificato sulla base di ragioni illogiche o incongrue ( Cass.19 settembre 2001, n. 11831; 20 settembre 2000, n. 12431).In particolare poi quanto alla decisione relativa alle spese di ctu, censurata con il ricorso incidentale, come emerge dalla narrativa che precede, il giudice d'appello ha, fra l'altro enunziato ragioni sulla cui congruità non può esservi dubbio. I ricorsi vanno pertanto rigettati entrambi, e l'esito di questo giudizio rende opportuna la compensazione delle relative spese. M 5 Riunisce i ricorsi e li giudizio. Roma 14 gennaio 2003 Il cons. est. Filippo Curcuruto A ffliate
P.Q.M.
rigetta entrambi;
compensa le spese di questo Il Presidente Salvatore Senese Quan darlle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria E R Boggi 6 II 2003 P Javell IE CANCELLIERE love O a C N I U M U α L ν O 1 O 1 Y V - W 8 O M - S D O 4 I S N 8 I N I S S I V T N ' S 1 9 V E 8 L L O 8 V I T S O S V 0 1 6