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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1481/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente e Relatore
IN GIORGIO, Giudice
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5689/2025 depositato il 12/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020193062/000 ONERI URB. 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020193062/000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020193062/000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020193062/000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020193062/000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020193062/000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020193062/000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020193062/000 IMU 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020193062/000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020193062/000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020193062/000 TARI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020193062/000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020193062/000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020193062/000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020193062/000 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020193062/000 TARI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020193062/000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020193062/000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020193062/000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 497/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso numero 5689/2025, notificato in data 15 settembre 2025, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 293202590201932062000, notificata in data 16 giugno 2025, con la quale le veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 20.745,51, in relazione a quattordici cartelle di pagamento presupposte.
A sostegno del ricorso, la contribuente deduceva in via principale l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento presupposte, con conseguente nullità dell'atto impugnato e l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione e decadenza. In via subordinata, lamentava la violazione dell'articolo 7 della Legge n. 212/2000 per carenza di motivazione in ordine al calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione, nonché per l'omessa indicazione del responsabile del procedimento. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con controdeduzioni depositate in data 18 dicembre 2025, chiedendo il rigetto del ricorso. La resistente eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi degli atti presupposti e l'inammissibilità del ricorso per tardività rispetto alla notifica delle cartelle.
Nel merito, sosteneva la regolarità delle notificazioni degli atti presupposti, produceva la relativa documentazione probatoria e contestava l'eccezione di prescrizione, invocando atti interruttivi e la sospensione dei termini per l'emergenza sanitaria da Covid-19.
All'udienza del 17 febbraio 2026, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La doglianza principale della ricorrente, relativa all'omessa notificazione delle cartelle di pagamento presupposte, è smentita dalla documentazione versata in atti dall'agente della riscossione. Quest'ultimo, su cui grava il relativo onere probatorio, ha depositato le relate di notifica e gli avvisi di ricevimento attestanti il perfezionamento del procedimento notificatorio per ciascuno degli atti presupposti.
In materia di riscossione delle imposte, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa è assicurata dal rispetto di una sequenza di atti e relative notificazioni, e l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale. Tuttavia, nel caso di specie, tale vizio non sussiste.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha dimostrato la regolare notifica delle cartelle. Per le notifiche eseguite ai sensi dell'art. 139 c.p.c., consegnando l'atto a persona di famiglia, la qualità del consegnatario si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'agente notificatore nella relata, incombendo sul destinatario l'onere di fornire prova contraria. La ricorrente non ha fornito alcuna prova idonea a superare tale presunzione.
Anche per le notifiche perfezionatesi per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la resistente ha provato il corretto espletamento di tutte le formalità previste, inclusa la spedizione della raccomandata informativa, la cui produzione in giudizio costituisce prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione.
Poiché le notificazioni delle cartelle presupposte risultano regolarmente eseguite, la ricorrente avrebbe dovuto impugnarle nei termini decadenziali di legge. La mancata impugnazione nei termini ha determinato la cristallizzazione della pretesa impositiva, precludendo la possibilità di eccepire vizi propri di tali atti, nonché la prescrizione eventualmente maturatasi in data anteriore. Di conseguenza, il motivo di ricorso con cui si deduce il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto per invalidare l'intimazione di pagamento consequenziale è infondato.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione. L'agente della riscossione ha correttamente evidenziato che, oltre all'efficacia interruttiva delle notifiche delle singole cartelle, sono intervenuti ulteriori atti interruttivi, quali precedenti intimazioni di pagamento. Inoltre, deve tenersi conto del periodo di sospensione dei termini di versamento e delle attività di riscossione disposto dalla normativa emergenziale per la pandemia da
Covid-19, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Computando tali periodi di interruzione e sospensione, nessun credito può ritenersi prescritto alla data di notifica dell'atto impugnato.
Anche i motivi subordinati, relativi alla violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000, sono infondati. La motivazione dell'intimazione di pagamento, che indica in dettaglio le cartelle presupposte, è da ritenersi congrua, potendo essa essere integrata per relationem con gli atti richiamati, regolarmente notificati alla contribuente. La ricorrente era stata quindi posta nelle condizioni di conoscere la pretesa e di verificare la correttezza degli importi richiesti a titolo di imposta, sanzioni e interessi.
Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente conferma della legittimità dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione VIII, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che liquida in euro 2.000,00 oltre oneri accessori come per legge.
Catania, 17 febbraio 2026
Il Presidente estensore
Dott. Flavio Rampello
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente e Relatore
IN GIORGIO, Giudice
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5689/2025 depositato il 12/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020193062/000 ONERI URB. 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020193062/000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020193062/000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020193062/000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020193062/000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020193062/000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020193062/000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020193062/000 IMU 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020193062/000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020193062/000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020193062/000 TARI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020193062/000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020193062/000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020193062/000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020193062/000 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020193062/000 TARI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020193062/000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020193062/000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020193062/000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 497/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso numero 5689/2025, notificato in data 15 settembre 2025, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 293202590201932062000, notificata in data 16 giugno 2025, con la quale le veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 20.745,51, in relazione a quattordici cartelle di pagamento presupposte.
A sostegno del ricorso, la contribuente deduceva in via principale l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento presupposte, con conseguente nullità dell'atto impugnato e l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione e decadenza. In via subordinata, lamentava la violazione dell'articolo 7 della Legge n. 212/2000 per carenza di motivazione in ordine al calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione, nonché per l'omessa indicazione del responsabile del procedimento. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con controdeduzioni depositate in data 18 dicembre 2025, chiedendo il rigetto del ricorso. La resistente eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi degli atti presupposti e l'inammissibilità del ricorso per tardività rispetto alla notifica delle cartelle.
Nel merito, sosteneva la regolarità delle notificazioni degli atti presupposti, produceva la relativa documentazione probatoria e contestava l'eccezione di prescrizione, invocando atti interruttivi e la sospensione dei termini per l'emergenza sanitaria da Covid-19.
All'udienza del 17 febbraio 2026, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La doglianza principale della ricorrente, relativa all'omessa notificazione delle cartelle di pagamento presupposte, è smentita dalla documentazione versata in atti dall'agente della riscossione. Quest'ultimo, su cui grava il relativo onere probatorio, ha depositato le relate di notifica e gli avvisi di ricevimento attestanti il perfezionamento del procedimento notificatorio per ciascuno degli atti presupposti.
In materia di riscossione delle imposte, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa è assicurata dal rispetto di una sequenza di atti e relative notificazioni, e l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale. Tuttavia, nel caso di specie, tale vizio non sussiste.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha dimostrato la regolare notifica delle cartelle. Per le notifiche eseguite ai sensi dell'art. 139 c.p.c., consegnando l'atto a persona di famiglia, la qualità del consegnatario si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'agente notificatore nella relata, incombendo sul destinatario l'onere di fornire prova contraria. La ricorrente non ha fornito alcuna prova idonea a superare tale presunzione.
Anche per le notifiche perfezionatesi per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la resistente ha provato il corretto espletamento di tutte le formalità previste, inclusa la spedizione della raccomandata informativa, la cui produzione in giudizio costituisce prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione.
Poiché le notificazioni delle cartelle presupposte risultano regolarmente eseguite, la ricorrente avrebbe dovuto impugnarle nei termini decadenziali di legge. La mancata impugnazione nei termini ha determinato la cristallizzazione della pretesa impositiva, precludendo la possibilità di eccepire vizi propri di tali atti, nonché la prescrizione eventualmente maturatasi in data anteriore. Di conseguenza, il motivo di ricorso con cui si deduce il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto per invalidare l'intimazione di pagamento consequenziale è infondato.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione. L'agente della riscossione ha correttamente evidenziato che, oltre all'efficacia interruttiva delle notifiche delle singole cartelle, sono intervenuti ulteriori atti interruttivi, quali precedenti intimazioni di pagamento. Inoltre, deve tenersi conto del periodo di sospensione dei termini di versamento e delle attività di riscossione disposto dalla normativa emergenziale per la pandemia da
Covid-19, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Computando tali periodi di interruzione e sospensione, nessun credito può ritenersi prescritto alla data di notifica dell'atto impugnato.
Anche i motivi subordinati, relativi alla violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000, sono infondati. La motivazione dell'intimazione di pagamento, che indica in dettaglio le cartelle presupposte, è da ritenersi congrua, potendo essa essere integrata per relationem con gli atti richiamati, regolarmente notificati alla contribuente. La ricorrente era stata quindi posta nelle condizioni di conoscere la pretesa e di verificare la correttezza degli importi richiesti a titolo di imposta, sanzioni e interessi.
Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente conferma della legittimità dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione VIII, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che liquida in euro 2.000,00 oltre oneri accessori come per legge.
Catania, 17 febbraio 2026
Il Presidente estensore
Dott. Flavio Rampello