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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente
dr. Michele Guarnotta Giudice est. rel.
dr.ssa Flavia Coppola Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 4529 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso Parte_1
dall'Avv. LIPANI GABRIELE);
– ricorrente –
CONTRO
[...]
[...]
Controparte_1
[...]
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 21/02/2025 in sostituzione dell'udienza del 24/02/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 15/03/2023,
[...]
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Palermo Parte_1
del 04/02/2023, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 13/07/2022, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di , deducendo, tra l'altro: di essere giunto in Italia nel 2017; di aver CP_1
intrapreso un valido percorso di integrazione socioculturale e di avere stabilito rapporti umani e professionali con persone del luogo ed una rete amicale e di supporto;
di aver svolto sul territorio nazionale attività lavorativa, seppur non sempre in forma contrattualizzata;
di aver avviato un percorso scolastico frequentando un corso di lingua italiana e conseguendo il diploma del primo ciclo di istruzione;
di condurre un immobile in locazione con regolare contratto;
di lavorare regolarmente con contratto a tempo indeterminato.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
286/1998, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio e ha chiesto “dichiarare l'infondatezza della pretesa azionata ex adverso, siccome destituita di alcun fondamento in fatto e diritto”.
3. Scaduto il termine del 24 febbraio 2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali. Preliminarmente, deve osservarsi che va applicata la normativa anteriore all'entrata in vigore del decreto legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, dato che l'istanza è stata presentata in data 13/07/2022.
Orbene, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” al comma 1.1 prevede i casi in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine).
Il comma 1.2, aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la CP_1
trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per
[...] protezione speciale;
in caso di mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo n.
25/2008 è prevista l'impugnazione ai sensi dell'art. 35 bis dello stesso decreto legislativo.
Nel caso in esame, alla luce della legislativa esaminata e considerate le emergenze processuali, può ritenersi che il ricorrente sia meritevole della tutela prevista ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale: la documentazione in atti vale ad attestare, invero, come il ricorrente durante la sua permanenza nel territorio dello Stato italiano sia stato protagonista di un positivo percorso di integrazione, culminato nello svolgimento di regolare attività lavorativa e nell'avvio di un percorso scolastico.
Ed infatti, il ricorrente ha documentato di avere svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze di “UA Autonoleggio Sas di TR UA & C”, con sede legale a
Balestrate, via Montegrappa 45, con la qualifica di autolavaggista, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 02/12/2022 cessato in data 30/09/2024, così come si evince dalla comunicazione Unilav e dalle buste paga relative al mese di dicembre 2022, luglio e agosto 2023, gennaio, febbraio, marzo, luglio, agosto e settembre 2024, dalla Certificazione Unica 2023 e 2024 depositate in atti (cfr. all. al ricorso;
alle note del 28/09/2023; alle note del 21/02/2025); ed ancora, alle dipendenze di “ , con sede legale a Partinico, Contrada Piano Milano, in Controparte_2
forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 17/02/2025 al 10/05/2025, come si evince dalla comunicazione Unilav depositata in atti (cfr. all alle note del
21/02/2025).
Il richiedente ha depositato un contratto di locazione ad uso abitativo a suo nome decorrente dal 02/10/2022 e scaduto in data 01/10/2023 (cfr. all. alle note del
28/09/2023).
Infine, il ricorrente ha documentato di aver avviato un proficuo percorso scolastico, come si evince dal diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2018/2019, conseguito in data 26 giugno 2019 e rilasciato dal CPIA di
. CP_1
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine dal 2017 con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , Parte_1 sopra meglio generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.L. n. 130/20, come convertito nella legge n.
173/2020, che ha abrogato il d.l. 138/2018), disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 21/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Michele Guarnotta Francesco Micela
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente
dr. Michele Guarnotta Giudice est. rel.
dr.ssa Flavia Coppola Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 4529 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso Parte_1
dall'Avv. LIPANI GABRIELE);
– ricorrente –
CONTRO
[...]
[...]
Controparte_1
[...]
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 21/02/2025 in sostituzione dell'udienza del 24/02/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 15/03/2023,
[...]
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Palermo Parte_1
del 04/02/2023, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 13/07/2022, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di , deducendo, tra l'altro: di essere giunto in Italia nel 2017; di aver CP_1
intrapreso un valido percorso di integrazione socioculturale e di avere stabilito rapporti umani e professionali con persone del luogo ed una rete amicale e di supporto;
di aver svolto sul territorio nazionale attività lavorativa, seppur non sempre in forma contrattualizzata;
di aver avviato un percorso scolastico frequentando un corso di lingua italiana e conseguendo il diploma del primo ciclo di istruzione;
di condurre un immobile in locazione con regolare contratto;
di lavorare regolarmente con contratto a tempo indeterminato.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
286/1998, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio e ha chiesto “dichiarare l'infondatezza della pretesa azionata ex adverso, siccome destituita di alcun fondamento in fatto e diritto”.
3. Scaduto il termine del 24 febbraio 2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali. Preliminarmente, deve osservarsi che va applicata la normativa anteriore all'entrata in vigore del decreto legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, dato che l'istanza è stata presentata in data 13/07/2022.
Orbene, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” al comma 1.1 prevede i casi in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine).
Il comma 1.2, aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la CP_1
trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per
[...] protezione speciale;
in caso di mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo n.
25/2008 è prevista l'impugnazione ai sensi dell'art. 35 bis dello stesso decreto legislativo.
Nel caso in esame, alla luce della legislativa esaminata e considerate le emergenze processuali, può ritenersi che il ricorrente sia meritevole della tutela prevista ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale: la documentazione in atti vale ad attestare, invero, come il ricorrente durante la sua permanenza nel territorio dello Stato italiano sia stato protagonista di un positivo percorso di integrazione, culminato nello svolgimento di regolare attività lavorativa e nell'avvio di un percorso scolastico.
Ed infatti, il ricorrente ha documentato di avere svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze di “UA Autonoleggio Sas di TR UA & C”, con sede legale a
Balestrate, via Montegrappa 45, con la qualifica di autolavaggista, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 02/12/2022 cessato in data 30/09/2024, così come si evince dalla comunicazione Unilav e dalle buste paga relative al mese di dicembre 2022, luglio e agosto 2023, gennaio, febbraio, marzo, luglio, agosto e settembre 2024, dalla Certificazione Unica 2023 e 2024 depositate in atti (cfr. all. al ricorso;
alle note del 28/09/2023; alle note del 21/02/2025); ed ancora, alle dipendenze di “ , con sede legale a Partinico, Contrada Piano Milano, in Controparte_2
forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 17/02/2025 al 10/05/2025, come si evince dalla comunicazione Unilav depositata in atti (cfr. all alle note del
21/02/2025).
Il richiedente ha depositato un contratto di locazione ad uso abitativo a suo nome decorrente dal 02/10/2022 e scaduto in data 01/10/2023 (cfr. all. alle note del
28/09/2023).
Infine, il ricorrente ha documentato di aver avviato un proficuo percorso scolastico, come si evince dal diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2018/2019, conseguito in data 26 giugno 2019 e rilasciato dal CPIA di
. CP_1
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine dal 2017 con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , Parte_1 sopra meglio generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.L. n. 130/20, come convertito nella legge n.
173/2020, che ha abrogato il d.l. 138/2018), disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 21/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Michele Guarnotta Francesco Micela