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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/06/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 248/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. BARBUTO GIUSEPPE Parte_1
ricorrente
E
in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore (C.F.: – rappresentato e difeso, per P.IVA_1
procura generale alle liti in atti e anche disgiuntamente, dagli avvocati Valeria
Grandizio, Ettore Triolo e Gianfranco Esposito, dell'Avvocatura interna
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06/02/2020 parte ricorrente - a seguito di dichiarazione di dissenso delle conclusioni poste dal CTU nominato ex art. 445
1 bis cpc diretto al riconoscimento della pensione di inabilità - –chiedeva la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 445/bis 6° comma cpc.
2. Si costituiva l' opponendosi al rinnovo della CTU sottolineando la CP_1
discordanza delle contestazioni sollevate dal ricorrente rispetto alla valutazione medico-legale effettuata.
3. Da una accurata valutazione della relazione peritale, si riconoscono, la precisione metodologica, la chiara esposizione del ragionamento seguito, la corretta individuazione dei riferimenti temporali e la descrizione dettagliata della richiesta avanzata in giudizio, oltre alla completezza nell'esame delle parti coinvolte, elementi che convincono il giudizio espresso dal CTU in prima fase.
Il Ctu medico-legale nominato nella fase dell'ATP ha accertato che La sig.ra Pt_1
è affetta da “esiti di tiroidectomia totale per gozzo multi nodulare, in
[...]
trattamento sostitutivo”. Tali infermità rendono la sig.ra non invalida ( Parte_1
patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore ad 1/3
Non essendoci ulteriori elementi che possono sostenere la richiesta avanzata dal ricorrente nel modo da essa desiderato, la domanda deve essere rigettata
4. In ragione della natura della controversia e della qualità delle parti si reputa equo compensare integralmente le spese del giudizio, non avendo parte ricorrente prodotto idonea documentazione reddituale comprovante quanto genericamente dichiarato in ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
Il giudice, il gop dott.ssa Susanna Cirianni, contrariis reiectis, all'esito della trattazione scritta della causa, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore,
[...]
disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
2 - compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
Lì 13/06/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle
ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 248/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. BARBUTO GIUSEPPE Parte_1
ricorrente
E
in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore (C.F.: – rappresentato e difeso, per P.IVA_1
procura generale alle liti in atti e anche disgiuntamente, dagli avvocati Valeria
Grandizio, Ettore Triolo e Gianfranco Esposito, dell'Avvocatura interna
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06/02/2020 parte ricorrente - a seguito di dichiarazione di dissenso delle conclusioni poste dal CTU nominato ex art. 445
1 bis cpc diretto al riconoscimento della pensione di inabilità - –chiedeva la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 445/bis 6° comma cpc.
2. Si costituiva l' opponendosi al rinnovo della CTU sottolineando la CP_1
discordanza delle contestazioni sollevate dal ricorrente rispetto alla valutazione medico-legale effettuata.
3. Da una accurata valutazione della relazione peritale, si riconoscono, la precisione metodologica, la chiara esposizione del ragionamento seguito, la corretta individuazione dei riferimenti temporali e la descrizione dettagliata della richiesta avanzata in giudizio, oltre alla completezza nell'esame delle parti coinvolte, elementi che convincono il giudizio espresso dal CTU in prima fase.
Il Ctu medico-legale nominato nella fase dell'ATP ha accertato che La sig.ra Pt_1
è affetta da “esiti di tiroidectomia totale per gozzo multi nodulare, in
[...]
trattamento sostitutivo”. Tali infermità rendono la sig.ra non invalida ( Parte_1
patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore ad 1/3
Non essendoci ulteriori elementi che possono sostenere la richiesta avanzata dal ricorrente nel modo da essa desiderato, la domanda deve essere rigettata
4. In ragione della natura della controversia e della qualità delle parti si reputa equo compensare integralmente le spese del giudizio, non avendo parte ricorrente prodotto idonea documentazione reddituale comprovante quanto genericamente dichiarato in ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
Il giudice, il gop dott.ssa Susanna Cirianni, contrariis reiectis, all'esito della trattazione scritta della causa, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore,
[...]
disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
2 - compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
Lì 13/06/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle
ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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