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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 14/04/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IMPERIA
- VOLONTARIA GIURISDIZIONE –
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Pasquale Longarini - giudice dott.ssa Paola Cappello - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di V.G. (adozione di maggiorenne) n. 277/2025, promosso da Parte_1
, cf , difesa dall'Avvocato ACQUARONE MARIA GRAZIA.
[...] C.F._1
Motivi della decisione
La signora nata a [...] il [...] intende adottare il signor Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...]. Persona_1
Deduce nel ricorso di essere vedova;
di non avere figli né stretti parenti;
di aver avuto continui contatti, per tanti anni, con la famiglia (in particolare coi genitori dell'adottando: la di lui Per_1
madre e il di lui padre , entrambi deceduti); di avere sempre partecipato Per_2 Persona_3
a tutti gli eventi della famiglia Astengo;
di aver instaurato con , di cui era stata Persona_1 anche madrina di battesimo, “un forte legame affettivo, quasi genitoriale, costruito nel tempo, dalla nascita di lui (nel 1965) sino ad oggi”, rapporto al quale ora intende dare una veste giuridica, adottandolo.
1 All'udienza del 7. c.m. l'adottante ha ribadito la sua richiesta.
Sono stati sentiti l'adottando che ha prestato il consenso (art. 296 c.c.) e le altre persone chiamate ad esprimere l'assenso (art. 297 c.c.) ed in particolare:
- l'adottando ha dichiarato: “Mio padre lavorava come autista alle Persona_1 dipendenze dell'azienda gestita dalla signora e da suo marito. Abitavamo in un Pt_1 appartamento di loro proprietà. Tra me e la signora sempre stato un rapporto di Pt_2
affetto, le feste le abbiamo sempre passate insieme. La aiuto regolarmente per quanto riguarda le pratiche condominiali o comunque burocratiche”;
- la moglie dell'adottando, , nonché i figli dell'adottando, e Persona_4 Per_5 Per_6
, hanno tutti dichiarato di essere assolutamente d'accordo all'accoglimento della
[...]
domanda di adozione ed hanno aggiunto che la signora è sempre stata per loro una figura Pt_1
di riferimento e una persona di famiglia.
::::::::::::::::::::::
Il Tribunale, trovandosi al cospetto di un'adottante di così avanzata età, 104 anni compiuti, si è posto doverosamente il problema della sua capacità di intendere e di volere.
Il difensore della ricorrente ha prodotto una relazione datata 12 febbraio 2025, a firma dello psichiatra dott. , il quale attesta di aver visitato la signora Persona_7 [...]
di averla trovata “pienamente capace di intendere e di volere”: “lucida, parzialmente Parte_1 orientata nel tempo, ben orientata nello spazio, attenta e concentrata … non disturbi della percezione … il pensiero non ha alterazioni della forma, il contenuto è esente da tematiche rilevanti, semplice ma ben strutturato, con nessi logici mantenuti. Buona la capacità di critica e giudizio della realtà …”.
Alla citata udienza il Presidente, come riportato nel verbale, ha sentito diffusamente la signora
“la quale risponde a tono a tutte le domande, è orientata nel tempo e nello spazio, Parte_1
appare lucida, riferisce di vivere da sola, di non avere particolari patologie, di stare bene, di uscire regolarmente di casa per fare la spesa, di cucinare, di fare lavori di casa, venendo aiutata da una signora soltanto una volta alla settimana per quattro ore, di avere sempre mantenuto rapporti di affetto con l'adottando, che conosce da quando era bambino” (v. verbale di udienza).
Alla stregua di ciò, è fugato ogni dubbio in ordine alla capacità di intendere e di volere della signora.
::::::::::::::::::::::
2 Il Tribunale, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, letti gli artt. 291 e seg. c.c., ravvisa tutti i presupposti per accogliere la domanda di adozione, atteso che: vi è la prescritta differenza di età tra adottante e adottando (art. 291 c.c.); si ravvisa la convenienza per quest'ultimo, che ha espresso il consenso all'adozione (artt. 296 e 312 c.c.); le altre persone chiamate ad esprimersi, hanno manifestato l'assenso (art. 297 c.c.).
Non vi sono altre persone che devono interloquire.
Con l'accoglimento della domanda viene dato un riconoscimento giuridico ad una frequentazione familiare che si è consolidata negli anni e che è fondata su solidi legami affettivi.
Come richiesto, l' aggiungerà il cognome dell'adottante al proprio;
quindi, si chiamerà Per_1
Persona_8
p.q.m.
Il Tribunale pronuncia l'adozione di , nato a [...] il 16 dicembre Persona_1
1965, da parte di nata a [...] il [...]. Parte_1
L'adottato, anziché anteporre il cognome dell'adottante al proprio, lo aggiungerà, per cui si chiamerà Persona_8
Si comunichi agli Ufficiali dello stato civile dei Comuni di Dolceacqua e di Cairo Montenotte
(luoghi di nascita dell'adottante e dell'adottato).
Imperia, deciso il 14 aprile 2025.
Il Presidente est. dott. Eduardo Bracco
3
- VOLONTARIA GIURISDIZIONE –
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Pasquale Longarini - giudice dott.ssa Paola Cappello - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di V.G. (adozione di maggiorenne) n. 277/2025, promosso da Parte_1
, cf , difesa dall'Avvocato ACQUARONE MARIA GRAZIA.
[...] C.F._1
Motivi della decisione
La signora nata a [...] il [...] intende adottare il signor Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...]. Persona_1
Deduce nel ricorso di essere vedova;
di non avere figli né stretti parenti;
di aver avuto continui contatti, per tanti anni, con la famiglia (in particolare coi genitori dell'adottando: la di lui Per_1
madre e il di lui padre , entrambi deceduti); di avere sempre partecipato Per_2 Persona_3
a tutti gli eventi della famiglia Astengo;
di aver instaurato con , di cui era stata Persona_1 anche madrina di battesimo, “un forte legame affettivo, quasi genitoriale, costruito nel tempo, dalla nascita di lui (nel 1965) sino ad oggi”, rapporto al quale ora intende dare una veste giuridica, adottandolo.
1 All'udienza del 7. c.m. l'adottante ha ribadito la sua richiesta.
Sono stati sentiti l'adottando che ha prestato il consenso (art. 296 c.c.) e le altre persone chiamate ad esprimere l'assenso (art. 297 c.c.) ed in particolare:
- l'adottando ha dichiarato: “Mio padre lavorava come autista alle Persona_1 dipendenze dell'azienda gestita dalla signora e da suo marito. Abitavamo in un Pt_1 appartamento di loro proprietà. Tra me e la signora sempre stato un rapporto di Pt_2
affetto, le feste le abbiamo sempre passate insieme. La aiuto regolarmente per quanto riguarda le pratiche condominiali o comunque burocratiche”;
- la moglie dell'adottando, , nonché i figli dell'adottando, e Persona_4 Per_5 Per_6
, hanno tutti dichiarato di essere assolutamente d'accordo all'accoglimento della
[...]
domanda di adozione ed hanno aggiunto che la signora è sempre stata per loro una figura Pt_1
di riferimento e una persona di famiglia.
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Il Tribunale, trovandosi al cospetto di un'adottante di così avanzata età, 104 anni compiuti, si è posto doverosamente il problema della sua capacità di intendere e di volere.
Il difensore della ricorrente ha prodotto una relazione datata 12 febbraio 2025, a firma dello psichiatra dott. , il quale attesta di aver visitato la signora Persona_7 [...]
di averla trovata “pienamente capace di intendere e di volere”: “lucida, parzialmente Parte_1 orientata nel tempo, ben orientata nello spazio, attenta e concentrata … non disturbi della percezione … il pensiero non ha alterazioni della forma, il contenuto è esente da tematiche rilevanti, semplice ma ben strutturato, con nessi logici mantenuti. Buona la capacità di critica e giudizio della realtà …”.
Alla citata udienza il Presidente, come riportato nel verbale, ha sentito diffusamente la signora
“la quale risponde a tono a tutte le domande, è orientata nel tempo e nello spazio, Parte_1
appare lucida, riferisce di vivere da sola, di non avere particolari patologie, di stare bene, di uscire regolarmente di casa per fare la spesa, di cucinare, di fare lavori di casa, venendo aiutata da una signora soltanto una volta alla settimana per quattro ore, di avere sempre mantenuto rapporti di affetto con l'adottando, che conosce da quando era bambino” (v. verbale di udienza).
Alla stregua di ciò, è fugato ogni dubbio in ordine alla capacità di intendere e di volere della signora.
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2 Il Tribunale, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, letti gli artt. 291 e seg. c.c., ravvisa tutti i presupposti per accogliere la domanda di adozione, atteso che: vi è la prescritta differenza di età tra adottante e adottando (art. 291 c.c.); si ravvisa la convenienza per quest'ultimo, che ha espresso il consenso all'adozione (artt. 296 e 312 c.c.); le altre persone chiamate ad esprimersi, hanno manifestato l'assenso (art. 297 c.c.).
Non vi sono altre persone che devono interloquire.
Con l'accoglimento della domanda viene dato un riconoscimento giuridico ad una frequentazione familiare che si è consolidata negli anni e che è fondata su solidi legami affettivi.
Come richiesto, l' aggiungerà il cognome dell'adottante al proprio;
quindi, si chiamerà Per_1
Persona_8
p.q.m.
Il Tribunale pronuncia l'adozione di , nato a [...] il 16 dicembre Persona_1
1965, da parte di nata a [...] il [...]. Parte_1
L'adottato, anziché anteporre il cognome dell'adottante al proprio, lo aggiungerà, per cui si chiamerà Persona_8
Si comunichi agli Ufficiali dello stato civile dei Comuni di Dolceacqua e di Cairo Montenotte
(luoghi di nascita dell'adottante e dell'adottato).
Imperia, deciso il 14 aprile 2025.
Il Presidente est. dott. Eduardo Bracco
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