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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 26/05/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 715/2025 tra le parti:
(cf ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. VINATTIERI ELISABETTA (cf ) C.F._2
RICORRENTE
(cf e Controparte_1 P.IVA_1
) C.F., Controparte_1 C.F._3 con l'avv. BISÀ SIMONA (cf ) C.F._4
CONVENUTA
Fatto e diritto
I.1. ha proposto ricorso ex artt. 617 avverso l'ordinanza Parte_1 pronunciata ai sensi dell'art. 591ter c.p.c. dal giudice investito del giudizio di divisione ordinaria R.G. 862/2021 introdotto dalla Curatela odierna convenuta nei confronti di e (contumace nel Parte_1 Controparte_2 giudizio divisionale): con la suddetta ordinanza, emessa in data 15.3.2025 su ricorso dell'odierna ricorrente avverso il decreto e conseguente avviso di vendita 29.10.2024 emanati dal professionista delegato alla vendita, il giudice della divisione giudiziale ha ritenuto non accoglibile l'istanza della ricorrente affinché l'avviso di vendita fosse modificato perché ivi fosse contenuta menzione del diritto di abitazione alla medesima spettante per la quota di ½ sull'immobile alienando, ritenendo infatti il giudicante che tale diritto di godimento fosse stato ab origine invalidamente costituito.
Parte ricorrente ripercorre pertanto le vicende fattuali e le argomentazioni giuridiche in favore del riconoscimento del suddetto diritto, così concludendo: “CHIEDE Che il Giudice della Esecuzione , melius re perpensa, voglia correggere
e annullare l'ordinanza impugnata del Giudice della Divisione e dichiarare la valida costituzione e esistenza del diritto di abitazione della sig.ra Pt_1
che grava sulla quota di 1/2 dei beni oggetto di vendita ed è opponibile
[...] nei termini sopra indicati al e ai terzi acquirenti . Controparte_1
Chiede pertanto che detto diritto venga indicato espressamente nell'avviso di vendita e in tutti i futuri bandi. Chiede inoltre integrazione e rettifica della CTU in atti per una nuova stima del bene oggetto di vendita che tenga conto dell'esistenza di detto diritto in capo alla sig.ra . Spese vinte”. Parte_1
I.2. Si è costituita la Curatela fallimentare, contestando le avverse deduzioni e riproponendo le argomentazioni spese nell'ambito del sub-procedimento (R.G.
862-1/2021) introdotto dall'avverso ricorso ex art. 591ter c.p.c. e concluso con l'ordinanza qui opposta;
ha quindi chiesto di sentir “rigettare l'opposizione ex art. 617 c.p.c. ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente autorizzare la vendita dell'immobile senza l'aggravio di alcun diritto di abitazione, ai valori individuati nella perizia di stima. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
I.3. Il giudice assegnatario del fascicolo ha rimesso lo stesso al Presidente del
Tribunale sul rilievo per cui “l'impugnazione ex art. 617 c.p.c. esperibile avverso l'ordinanza ex art. 591ter c.p.c. deve essere proposta al Giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata” (cfr. decreto dott.ssa Piccinni 7.4.2025) e il
Presidente del Tribunale ha disposto l'assegnazione del fascicolo alla scrivente, quale giudice che ha emesso l'ordinanza opposta ex art. 617 c.p.c., sulla motivazione che “ai sensi dell'art. 591ter cpc. post Cartabia, avverso
l'ordinanza del giudice di cui al comma 2 è proponibile opposizione ex art. 617 cpc. innanzi al medesimo giudice” (cfr. provvedimento presidenziale 9.4.2025).
Alla prima udienza, celebrata in modalità cd. figurata, le parti hanno insistito nelle rispettive istanze e deduzioni e la ricorrente ha chiesto in via preliminare la rimessione della causa al Presidente del Tribunale per l'assegnazione a un giudice diverso da quello che aveva già emesso l'ordinanza ex art. 591ter
c.p.c.: quindi questo g.i., rilevato che su tale questione il Presidente del
Tribunale si era già espresso con decreto 9.4.2025 e tenendo espressamente
“ferma e impregiudicata ogni valutazione in punto di correttezza e regolarità dell'azione instaurata ai sensi dell'art. 617 c.p.c.”, considerata la natura documentale della causa ha fissato udienza di discussione ex art. 281sexies
c.p.c. parimenti sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.. II. Reputa questo Giudice che il presente giudizio debba essere definito in rito con pronuncia di inammissibilità.
In proposito, preme rilevare come già nell'ordinanza 14.4.2025 di fissazione della prima udienza - a seguito dell'assegnazione del fascicolo giusta provvedimento presidenziale 9.4.2025 cit. - questo giudice si esprimeva nel senso di lasciare “impregiudicata ogni valutazione e decisione in punto di ammissibilità dell'opposizione” e, ancora, nell'ordinanza 16.5.2025 all'esito della prima udienza cd. figurata questo giudice, come anticipato, ha lasciato
“ferma e impregiudicata ogni valutazione in punto di correttezza e regolarità dell'azione instaurata ai sensi dell'art. 617 c.p.c.” così per ben due volte manifestando la riserva di esprimersi in ordine alla ammissibilità e correttezza dell'opposizione svolta ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e in tal modo sollecitando il contraddittorio delle parti sul punto.
Difatti, la problematica che viene in rilievo attiene al cd. diritto intertemporale che si intreccia con l'altra questione sollevata dalla parte ricorrente e afferente l'esigenza che a decidere sull'opposizione sia un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento opposto.
Onde fare definitivamente chiarezza, si osserva come l'azione instaurata sia censurabile di inammissibilità sotto due profili:
- da un lato, se fosse corretto l'utilizzo dello strumento “impugnatorio” dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (come sembrano indurre a ritenere i decreti 7.4.2025 e 9.4.2025 cit.), tale opposizione avrebbe dovuto effettivamente essere rivolta alla medesima autorità giudicante che ha emesso il provvedimento opposto la quale, in ossequio allo “schema bifasico” dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. sia pur traslato nel contesto di un giudizio di cognizione ordinario (giudizio divisionale), avrebbe dovuto fissare udienza davanti a sé per la discussione in ordine all'istanza di sospensiva e, nel definire questa (accogliendo o respingendo l'inibitoria), avrebbe assegnato alla parte ricorrente termine perentorio per introdurre il giudizio di merito sull'opposizione: pertanto l'opponente avrebbe dovuto depositare nello stesso sub-fascicolo (R.G. n. 862-1/2021) inerente il sub-procedimento ex art. 591ter
c.p.c. il proprio ricorso in opposizione e solo all'esito della fase cd. lato sensu cautelare iscrivere a ruolo un nuovo giudizio nel termine perentorio assegnato dal giudice con l'ordinanza resa a definizione della fase inibitoria;
- dall'altro lato e in ogni caso, con considerazione assorbente, l'iniziativa della ricorrente si espone a pronuncia di inammissibilità non risultando corretta la scelta dello strumento processuale tramite il quale censurare l'ordinanza resa ex art. 591ter c.p.c.; come infatti, da questo punto di vista correttamente, osservato dal Presidente del Tribunale nel proprio provvedimento 9.4.2025 “ai sensi dell'art. 591ter cpc. post Cartabia, avverso l'ordinanza del giudice di cui al comma 2 è proponibile opposizione ex art. 617 cpc. innanzi al medesimo giudice”, occorrendo tuttavia rammentare - e qui si viene all'aspetto di diritto intertemporale - come la nuova disciplina cd. post Cartabia si applica ai procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023 (data di entrata in vigore “generale”, ossia salvo deroghe espresse, del cd. rito Cartabia di cui al d.lgs. n. 149/2022) mentre ai procedimenti pendenti alla data del 28.2.2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti, laddove appare evidente che per “procedimento pendente” si intende il procedimento esecutivo nel cui ambito è stato proposto il ricorso ex art. 591ter c.p.c. e non già il sub- procedimento introdotto proprio con tale ricorso (rappresentando questo, in altri termini, una mera fase incidentale nell'ambito dell'unico e medesimo giudizio principale): del resto, opinare diversamente sarebbe privo di senso e foriero di caos giuridico, laddove si intendesse applicare la disciplina pre-d.lgs.
n. 149/2022 al procedimento principale e, invece, la disciplina post-d.lgs. n.
149/2022 a eventuali sub-procedimenti aperti nell'ambito del primo.
Ne deriva, mutatis mutandis e trasponendo al giudizio divisionale le regole valevoli per il processo esecutivo immobiliare, che essendo stato il giudizio di divisione introdotto prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022 (giudizio
R.G. n. 862/2021 introdotto con atto di citazione notificato alle controparti in data 25.3.2021), si applica la disciplina precedente al citato d.lgs. n.
149/2022 la quale disponeva - per quanto ci interessa - che “Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo
669terdecies”1 e non l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. III. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, occorre fare applicazione del principio di causalità sotteso al principio di soccombenza essendo indubbio che devono gravare sulla ricorrente, soccombente, i costi che la controparte ha sostenuto per la propria difesa nel giudizio ex adverso inammissibilmente instaurato: vale in proposito il richiamo all'indirizzo giurisprudenziale, che si condivide, per cui la mera circostanza dell'avvenuta definizione del giudizio con pronuncia in rito non vale a integrare le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” atte a giustificate la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. ord. n. 12484/2020, Cass. ord. n.
18348/2020, Cass. ord. n. 6426/2024, Cass. ord. n. 15847/2024).
La liquidazione delle spese viene operata a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa (indeterminabile, bassa complessità) e alla consistenza dell'attività processuale svolta, eliminati i compensi per la fase istruttoria non tenutasi e ridotti quelli per la fase decisionale celebrata in forma semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. tramite deposito di una sola breve nota scritta di parte ex art. 127ter c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso ex art. 617 c.p.c.;
2) condanna parte ricorrente alla refusione, in favore di controparte, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 2.550,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Pistoia, 25/05/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il testo integrale dell'art. 591ter c.p.c. pre-d.lgs. n. 149/2022, applicabile quindi per tutti i procedimenti instaurati fino al 28.2.2023 e pendenti a tale data:
“Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza;
il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669terdecies”.