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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/06/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 742/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di ConSIlio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 742/2025 R.G. promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Cremonesi Chiara Camilla Maria, con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Po- Controparte_1 C.F._2
mi Marco, con domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio)
CONCLUSIONI All'udienza del 04.06.2025, le parti precisavano congiuntamente le loro conclusioni, chiedendo di pronunciare la separazione legale dei coniugi alle condizioni depositate il 28.05.2025 e di seguito interamente riportate:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
2) Dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e che nulla hanno a che pretendere
l'uno dall'altro;
3) La SI.ra prende atto e riconosce che l'immobile sito in Vaprio D'Adda Controparte_1
(MI), via Leonardo da Vinci n. 8 è di proprietà esclusiva del SI. ; Parte_1
4) Il SI. si obbliga a donare alla SI.ra , la quale di- Parte_1 Controparte_1 chiara di accettare, la quota di proprietà del 50% del SI. dell'immobile sito Parte_1
in Serina (BG) via Erolo n. 15 e identificato al Catasto di detto Comune al piano 1 al foglio 10, particella 1825, subalterno 6, categoria A/3, Classe 2, Consistenza 4,0 vani e al piano SEM al fo- glio 10, particella 1803, subalterno 2, categoria C/6. Le parti concordano affinché l'atto notarile di donazione da parte del SI. alla SI.ra della quota di proprietà del 50% del predetto Pt_1 CP_1
immobile venga effettuata entro un anno dalla sentenza di separazione, con spese notarili e oneri conseguenti e connessi interamente a carico della SI.ra ; Controparte_1
5) Le parti dichiarano e danno atto di aver regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro esistente e, ad eccezione di quanto previsto al punto n. 4 che precede, dichiarano di non avere più nulla reci- procamente a pretendere per qualsivoglia titolo, ragione o causa.
6) Spese legali compensate”.
Inoltre, contestualmente chiedevano “Decorso il termine ex art. 3 L.
1.12.1970 n. 898 e previo pas- saggio in giudicato della sentenza di separazione emettere: -la pronuncia della cessazione degli ef- fetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi in Parabiago in data 26.05.1975 e trascritto nei registri di stati civile di detto comune all'anno 1975, atto n. 62, parte 2, S.A alle se- guenti Condizioni:
1) Dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e che nulla hanno a che pretendere
l'uno dall'altro;
2) La SI.ra prende atto e riconosce che l'immobile sito in Vaprio D'Adda Controparte_1
(MI), via Leonardo da Vinci n. 8 è di proprietà esclusiva del SI. ; Parte_1
3) Il SI. si obbliga a donare alla SI.ra , la quale di- Parte_1 Controparte_1 chiara di accettare, la quota di proprietà del 50% del SI. dell'immobile sito Parte_1
2 in Serina (BG) via Erolo n. 15 e identificato al Catasto di detto Comune al piano 1 al foglio 10, particella 1825, subalterno 6, categoria A/3, Classe 2, Consistenza 4,0 vani e al piano SEM al fo- glio 10, particella 1803, subalterno 2, categoria C/6. Le parti concordano affinché l'atto notarile di donazione da parte del SI. alla SI.ra della quota di proprietà del 50% del predetto Pt_1 CP_1
immobile venga effettuata entro un anno dalla sentenza di separazione, con spese notarili e oneri conseguenti e connessi interamente a carico della SI.ra ; Controparte_1
4) Le parti dichiarano e danno atto di aver regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro esistente e, ad eccezione di quanto previsto al punto n. 3 che precede, dichiarano di non avere più nulla reci- procamente a pretendere per qualsivoglia titolo, ragione o causa.
5) Spese legali compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti celebravano matrimonio concordatario in data 26.05.1975 in Parabiago (MI), adottando il regime patrimoniale della comunione legale dei beni, e stabilivano come dimora coniugale l'abitazione sita in Parabiago, Via MonSInor Ferdinando Pogliani n. 20, di proprietà della moglie.
Dall'unione nascevano le figlie, ora maggiorenni ed economicamente indipendenti, (il Per_1
18.04.1976) e (il 05.04.1981). Per_2
Con ricorso depositato in data 27.02.2025 il SI. adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo Pt_1
l'emissione della pronuncia di separazione e successiva cessazione degli effetti civili del matrimo- nio, stante l'intollerabilità della convivenza coniugale (invero già cessata dal 1996).
In data 23.04.2025 si costituiva la SI.ra mediante comparsa di risposta con la quale ade- CP_1
riva alla domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando au- tonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti. Nel dettaglio, chiedeva, tra l'altro, di “Accertare e dichiarare che l'immobile sito in Vaprio D'Adda (MI), via Leonardo da
Vinci n. 8 rientra nella comunione dei beni dei coniugi e, che, conseguentemente, la quota di 50% dello stesso è di proprietà della SI.ra ”. Controparte_1
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni (ut supra integralmente riportate) rassegnate congiuntamente dalle parti alla prima udienza del
04.06.2025.
3 Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi (invero già cessata da di- versi anni), tale da rendere ineluttabile la separazione.
Deve disporsi la rimessione sul ruolo del fascicolo, essendo stata chiesta l'emissione di sentenza di- vorzile.
Le spese di lite verranno liquidate con la sentenza che conclude il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così delibera in via parzialmente definitiva:
1) dichiara la separazione personale tra i SIg.ri e Parte_2 _2
, coniugatisi in Parabiago (MI) in data 26.05.1975 (matrimonio trascritto nel regi-
[...]
stro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 62, parte II, Serie A, Anno 1975) e prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui recepiti;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procede- re all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone la rimessione della causa sul ruolo e conferma a tal fine l'udienza del 03.02.2026 per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile, in data
06.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di ConSIlio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 742/2025 R.G. promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Cremonesi Chiara Camilla Maria, con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Po- Controparte_1 C.F._2
mi Marco, con domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio)
CONCLUSIONI All'udienza del 04.06.2025, le parti precisavano congiuntamente le loro conclusioni, chiedendo di pronunciare la separazione legale dei coniugi alle condizioni depositate il 28.05.2025 e di seguito interamente riportate:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
2) Dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e che nulla hanno a che pretendere
l'uno dall'altro;
3) La SI.ra prende atto e riconosce che l'immobile sito in Vaprio D'Adda Controparte_1
(MI), via Leonardo da Vinci n. 8 è di proprietà esclusiva del SI. ; Parte_1
4) Il SI. si obbliga a donare alla SI.ra , la quale di- Parte_1 Controparte_1 chiara di accettare, la quota di proprietà del 50% del SI. dell'immobile sito Parte_1
in Serina (BG) via Erolo n. 15 e identificato al Catasto di detto Comune al piano 1 al foglio 10, particella 1825, subalterno 6, categoria A/3, Classe 2, Consistenza 4,0 vani e al piano SEM al fo- glio 10, particella 1803, subalterno 2, categoria C/6. Le parti concordano affinché l'atto notarile di donazione da parte del SI. alla SI.ra della quota di proprietà del 50% del predetto Pt_1 CP_1
immobile venga effettuata entro un anno dalla sentenza di separazione, con spese notarili e oneri conseguenti e connessi interamente a carico della SI.ra ; Controparte_1
5) Le parti dichiarano e danno atto di aver regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro esistente e, ad eccezione di quanto previsto al punto n. 4 che precede, dichiarano di non avere più nulla reci- procamente a pretendere per qualsivoglia titolo, ragione o causa.
6) Spese legali compensate”.
Inoltre, contestualmente chiedevano “Decorso il termine ex art. 3 L.
1.12.1970 n. 898 e previo pas- saggio in giudicato della sentenza di separazione emettere: -la pronuncia della cessazione degli ef- fetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi in Parabiago in data 26.05.1975 e trascritto nei registri di stati civile di detto comune all'anno 1975, atto n. 62, parte 2, S.A alle se- guenti Condizioni:
1) Dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e che nulla hanno a che pretendere
l'uno dall'altro;
2) La SI.ra prende atto e riconosce che l'immobile sito in Vaprio D'Adda Controparte_1
(MI), via Leonardo da Vinci n. 8 è di proprietà esclusiva del SI. ; Parte_1
3) Il SI. si obbliga a donare alla SI.ra , la quale di- Parte_1 Controparte_1 chiara di accettare, la quota di proprietà del 50% del SI. dell'immobile sito Parte_1
2 in Serina (BG) via Erolo n. 15 e identificato al Catasto di detto Comune al piano 1 al foglio 10, particella 1825, subalterno 6, categoria A/3, Classe 2, Consistenza 4,0 vani e al piano SEM al fo- glio 10, particella 1803, subalterno 2, categoria C/6. Le parti concordano affinché l'atto notarile di donazione da parte del SI. alla SI.ra della quota di proprietà del 50% del predetto Pt_1 CP_1
immobile venga effettuata entro un anno dalla sentenza di separazione, con spese notarili e oneri conseguenti e connessi interamente a carico della SI.ra ; Controparte_1
4) Le parti dichiarano e danno atto di aver regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro esistente e, ad eccezione di quanto previsto al punto n. 3 che precede, dichiarano di non avere più nulla reci- procamente a pretendere per qualsivoglia titolo, ragione o causa.
5) Spese legali compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti celebravano matrimonio concordatario in data 26.05.1975 in Parabiago (MI), adottando il regime patrimoniale della comunione legale dei beni, e stabilivano come dimora coniugale l'abitazione sita in Parabiago, Via MonSInor Ferdinando Pogliani n. 20, di proprietà della moglie.
Dall'unione nascevano le figlie, ora maggiorenni ed economicamente indipendenti, (il Per_1
18.04.1976) e (il 05.04.1981). Per_2
Con ricorso depositato in data 27.02.2025 il SI. adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo Pt_1
l'emissione della pronuncia di separazione e successiva cessazione degli effetti civili del matrimo- nio, stante l'intollerabilità della convivenza coniugale (invero già cessata dal 1996).
In data 23.04.2025 si costituiva la SI.ra mediante comparsa di risposta con la quale ade- CP_1
riva alla domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando au- tonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti. Nel dettaglio, chiedeva, tra l'altro, di “Accertare e dichiarare che l'immobile sito in Vaprio D'Adda (MI), via Leonardo da
Vinci n. 8 rientra nella comunione dei beni dei coniugi e, che, conseguentemente, la quota di 50% dello stesso è di proprietà della SI.ra ”. Controparte_1
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni (ut supra integralmente riportate) rassegnate congiuntamente dalle parti alla prima udienza del
04.06.2025.
3 Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi (invero già cessata da di- versi anni), tale da rendere ineluttabile la separazione.
Deve disporsi la rimessione sul ruolo del fascicolo, essendo stata chiesta l'emissione di sentenza di- vorzile.
Le spese di lite verranno liquidate con la sentenza che conclude il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così delibera in via parzialmente definitiva:
1) dichiara la separazione personale tra i SIg.ri e Parte_2 _2
, coniugatisi in Parabiago (MI) in data 26.05.1975 (matrimonio trascritto nel regi-
[...]
stro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 62, parte II, Serie A, Anno 1975) e prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui recepiti;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procede- re all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone la rimessione della causa sul ruolo e conferma a tal fine l'udienza del 03.02.2026 per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile, in data
06.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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