Art. 7.
I privati datori di lavoro i quali, essendovi obbligati ai sensi dei precedenti articoli, rifiutino di assumere i centralinisti minorati della vista sono puniti con una ammenda da lire 1500 a lire 3000 per ogni giorno lavorativo e per ogni unita' minorata non assunta.
I privati datori di lavoro i quali, essendovi obbligati ai sensi dei precedenti articoli, rifiutino di assumere i centralinisti minorati della vista sono puniti con una ammenda da lire 1500 a lire 3000 per ogni giorno lavorativo e per ogni unita' minorata non assunta.