Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 40/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Anna Mantovani - Presidente rel.
Dott. Maria Teresa Brena - Consigliera
Dott. Francesca Vullo - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 40/2024
TRA
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in VIA DELLA POSTA, 7 MILANO presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. LANZI ALESSANDRO,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_2
MASONE, 19 24121 BERGAMO presso lo studio dell'avv. GELMINI ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DELL' APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni diversa domanda, eccezione o conclusione,
anche proposta nel giudizio di primo grado, così giudicare:
In via principale:
- in parziale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Milano n. 9673/2023 del 29 novembre
2023, resa all'esito del giudizio R.G. n. 15941/2023, per tutti i motivi esposti nel presente atto, accertare che l'importo di Euro 131.222,40 (oltre interessi al saggio di cui al D. Lgs. 231/2002 dal
12 settembre 2020 e fino al soddisfo), cui è stata condannata in primo grado non è dovuto Pt_1
e, per l'effetto, condannare alla restituzione, in favore di dell'importo di Euro CP_1 Pt_1
169.073,77, di cui:
(i) Euro 131.222,40, a titolo di sorte capitale;
(ii) Euro 37.851,37 a titolo di interessi, al saggio di cui al D. Lgs. 231/2002, dal 12 settembre 2020 al 6 dicembre 2023;
oltre interessi, al saggio di cui al D. Lgs. 231/2002, dal 18 dicembre 2023 e fino al soddisfo.
In ogni caso:
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
NELL'INTERESSE DELL' APPELLATA:
Nel merito: rigettare l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Milano-Sezione Settima Civile n.9673/2023 pubblicata il 29.11.2023 con integrale rifusione delle spese e delle competenze del grado di appello.
In via istruttoria: solo in subordine, si rinnovano tutte le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 VI comma nn.2, 3 depositate da nel giudizio di primo grado, reiterate nel foglio di CP_1 precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
si chiede ammissione di prova per testi ed interpello sui seguenti capitoli, da intendersi tutti preceduti dalla locuzione “è vero che”, seguendo la numerazione originaria, esclusi quelli relativi a circostanze sulle quali si è già formato il giudicato:
1) Tra il luglio 2019 e il luglio 2020, ha realizzato, su indicazione di tutte le opere CP_1 Pt_1 in cartongesso (pareti, controsoffitti, velette, compensazioni, placcaggi) al piano terra ed al piano interrato nel nuovo polo sanitario di Meda di Istituto Auxologico.
2) Alla data del 20.03.2020, utilizzando il cartongesso fornitole da aveva posato, in Pt_1 CP_1 corrispondenza del piano terra e del piano interrato del nuovo polo sanitario di Meda di Istituto
Auxologico, 4.335,24 mq di pareti in cartongesso, 1.112,98 mq di controsoffitti e 475,70 mq di
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compensazioni e velette, così come indicato nei SAL 1, 2, 3 prodotti sub docc. 10, 11, 11 bis, 12 di parte attrice che mi si rammostrano e che confermo.
3) I SAL n.1, 2, 3 di cui al capitolo di prova n.2 che precede sono stati compilati da tra il Pt_1 luglio 2019 ed il marzo 2020.
4) Tra il luglio 2019 ed il marzo 2020, le pareti esterne del nuovo polo sanitario di Meda di Istituto
Auxologico erano prive di infissi e serramenti esterni e , su richiesta di in persona CP_1 Pt_1 dell'arch. sostituiva, per complessivi 1.000 mq, parte dei cartongessi, già posati al Persona_1 piano terra, che erano stati esposti alle intemperie, e parte dei cartongessi, già posati al piano interrato, che la stessa aveva comunicato di voler di sostituire. Pt_1
5) Nel marzo 2020, in persona del Direttore di cantiere Ing. richiedeva a Pt_1 Controparte_2
, nelle persone del legale rappresentante e del referente di cantiere CP_1 Persona_2
di sospendere l'emissione dei SAL e delle fatture per provvedere all'emissione, Controparte_3 al termine dei lavori, di un unico SAL di chiusura denominato “SAL scopa”, comprensivo anche dello svincolo delle garanzie.
6) Tra l'aprile 2020 ed il luglio 2020, ha realizzato in corrispondenza del piano terra e del CP_1 piano interrato del nuovo polo sanitario di Meda di Istituto Auxologico 6917 mq di opere in cartongesso, in aggiunta ai 4.335,24 mq realizzati sino al marzo 2020 di cui al capitolo di prova n.2 che precede
7) Tra il luglio 2019 ed il luglio 2020, ha utilizzato, per la realizzazione delle opere in CP_1 cartongesso in corrispondenza del piano terra e del piano interrato del nuovo polo sanitario di Meda di Istituto Auxologico, complessivi 16628 mq di cartongesso forniti da Pt_1
8) I 16628 mq di cartongesso di cui al capitolo di prova n.7 che precede sono stati utilizzati da per realizzare pareti, controsoffitti, velette, compensazioni e placcaggi in corrispondenza dei CP_1 locali indicati negli elaborati planimetrici, depositati da presso l'Ufficio tecnico del Pt_1
Comune di Meda, relativi al piano terra ed al piano interrato, prodotti sub docc. nn. 46, 47 di parte attrice che mi si rammostrano.
9) Tra il luglio 2019 ed il luglio 2020, ha realizzato, in corrispondenza del piano terra e del CP_1 piano interrato del nuovo polo sanitario di Meda di Istituto Auxologico, 11780 mq di pareti, controsoffitti, velette, cartellature, placcaggi e compensazioni in cartongesso.
10) Le pareti perimetrali in cartongesso posate da in corrispondenza del piano terra e del CP_1 piano interrato del nuovo polo sanitario di Meda di Istituto Auxologico, tra il luglio 2019 ed il luglio 2020, sono costituite da un'unica lastra di 12,5 mm.
11) Le pareti divisorie poste al piano terra ed al piano interrato del nuovo polo sanitario di Istituto
Auxologico posate da sono costituite da 2 lastre da 12,5 mm ciascuna. CP_1
12) Nel luglio 2020, al termine dei lavori, , in persona del legale rappresentante CP_1 [...]
e del referente di cantiere ha sollecitato a in persona del Per_2 Controparte_3 Pt_1
Direttore di cantiere Ing. e del legale rappresentante Ing. la Controparte_2 Persona_3
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consegna della certificazione REI antincendio dei cartongessi forniti ai sensi del DM 16 febbraio
2007;
34) Nel luglio 2020, ha consegnato a Istituto Auxologico, dopo il collaudo di tutte le opere Pt_1 realizzate incluse quelle in cartongesso, il nuovo polo sanitario di Meda.
35) Nel settembre 2020, è stato inaugurato il nuovo polo sanitario di Meda di Istituto Auxologico come indicato dal comunicato internet prodotto sub. n.44 di parte attrice che mi si rammostra e che confermo.
36) A far data dal luglio 2020, , in persona del legale rappresentante e del CP_1 Persona_2 referente di cantiere ha sollecitato a la verifica in contraddittorio ed il Controparte_3 Pt_1 collaudo delle opere realizzate in esecuzione del contratto di subappalto di cui al capitolo di prova n. 1 che precede.
37) Nel corso di un incontro svoltosi nel maggio 2021 presso gli uffici di di Milano, il Pt_1 legale rappresentante di NE AN IT ha sollecitato al legale rappresentante di CP_4
il collaudo, la compilazione del “Sal Scopa” ed il saldo inerenti a tutte le
[...] Persona_3 opere realizzate presso il nuovo polo sanitario di Meda di Istituto Auxologico.
38) E' vero che, tra il settembre 2019 ed il luglio 2020, le opere in cartongesso del nuovo Polo
Sanitario di Meda di Istituto Auxologico sono state realizzate da sulla base di disegni CP_1 preliminari che venivano giornalmente rivisti e consegnati da Pt_1
Si indicano a testi:
-Ing. c/o su tutti i capitoli di prova;
Controparte_2 Pt_1
c/o su tutti i capitoli di prova;
Controparte_3 CP_1
residente in [...] Su tutti i capitoli di prova;
Testimone_1
, residente in [...] su tutti i capitoli di prova;
Tes_2
, residente in [...] su tutti i capitoli di prova;
Testimone_3
. residente in [...]), 2), Tes_4 Persona_1
3), 4), 5), 7) , 8), 9), 10), 11), 38);
residente in [...] sui capitoli di prova dal n.1 al Testimone_5
n.12 n.38.
, residente in [...] sui capitoli di Testimone_6 prova dal n.1 al n.12;
residente in [...] sui capitoli di prova dal n.1 al n.12; Testimone_7
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residente in [...] sui capitoli di Tes_6 Persona_4 prova dal n.1 al n.12;
residente in [...] sui capitoli di Testimone_8 prova dal n.1 al n.12;
residente in [...] sui capitoli di Testimone_9 prova dal n.1 al n.12;
residente in [...] sui capitoli di prova dal n.1 Controparte_5 al n.12;
residente in [...] sui capitoli di prova dal n.1 al n.12; CP_6
, residente in [...] sui capitoli di prova dal n.1 al Testimone_10
n.12;
residente in [...]; Controparte_7
Istanza ex art. 118 c.p.c.
Si fa istanza affinché venga ordinato a Controparte_8
(Cod. Fisc e P.Iva con sede legale in Meda(MB) Via Pace 28,
[...] P.IVA_3 ai sensi dell'art. 118 c.p.c., di consentire l'ispezione, con l'ausilio di un consulente tecnico all'uopo incaricato, del piano terra e del piano interrato del nuovo Polo Sanitario sito in Meda Via Gagarin, al fine di determinare l'esatta superficie dei cartongessi posati da in esecuzione del contratto CP_1 di subappalto stipulato con il 16.07.2019. Pt_1
L'istanza si rende necessaria a fronte del rifiuto di di consentire il collaudo e la verifica in Pt_1 contraddittorio delle opere, non essendovi altro modo per determinare l'esatta misura delle superfici in cartongesso posate da a fronte delle strumentali contestazioni avversarie. CP_1
Istanza di CTU
Si chiede venga disposta CTU volta a determinare:
- l'esatta misura e la consistenza delle superfici in cartongesso posate da in esecuzione del CP_1 contratto di subappalto del 16.07.2019 al piano terra ed al piano interrato;
- il corrispettivo dovuto a per l'esecuzione delle opere contrattuali in base ai criteri di CP_1 determinazione del prezzo (art. 4 del contratto di subappalto) ovvero in base ai prezzi desumibili dal prezziario ovvero in base ai prezzi di mercato ritenuti applicabili.
La CTU si rende necessaria a fronte del rifiuto di prima dell'instaurazione del giudizio, di Pt_1 procedere alla verifica ed al collaudo in contraddittorio delle opere realizzate.
Istanze ex art. 210 c.p.c.
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- Si chiede che venga ordinato a C.F. e P.I. ) con Controparte_9 P.IVA_4 sede legale in Mariano Comense( CO) via Padre Masciadri 2, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di esibire tutte le fatture di vendita, ed i relativi estratti del registro Iva delle vendite inerenti ai cartongessi forniti a per il cantiere sito in Meda Via Gagarin dal giugno 2019 al luglio 2020. Pt_1
- Si chiede che venga ordinato a ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di produrre: i) il contratto di Pt_1 appalto sottoscritto con Istituto Auxologico per la realizzazione del nuovo Polo Sanitario di Meda;
ii) i SAL emessi da relativi al predetto appalto e tutte le fatture di vendita, con specifico Pt_1 riferimento a quelle relative alle opere in cartongesso realizzate al piano terra e interrato, emesse da a Istituto Auxologico dal giugno 2019 sino alla fine dei lavori;
iii) il registro presenze ed il Pt_1 libro giornale di relativi al predetto cantiere;
iv) i verbali di collaudo/consegna inerenti al Pt_1 nuovo polo sanitario dell'Istituto Auxologico di Meda;
v) la certificazione REI antincendio ai sensi del DM 16 febbraio 2007delle opere in cartongesso realizzate presso il nuovo polo sanitario di
Meda di Istituto Auxologico.
L'istanza trova giustificazione nella necessità, a fronte delle strumentali contestazioni avversarie, di acquisire la documentazione, cui non ha potuto avere accesso, volta a dimostrare che: CP_1
- ha ottenuto dal Committente (Istituto Auxologico) il pagamento delle opere realizzate da Pt_1
in esecuzione del contratto di subappalto sub doc. n.1 di parte attrice;
CP_1
- tali opere sono state collaudate senza eccezioni da parte di Istituto Auxologico.
Istanza ex art. 213 c.p.c.
- Si chiede, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., che venga ordinato all'Ufficio Tecnico del Comune di Meda
l'esibizione di tutta la documentazione relativa al permesso di costruire n.109/2018, con specifico riferimento alle opere realizzate al piano terra ed al piano interrato del Polo Sanitario di Istituto
Auxologico.
La finalità dell'istanza è di consentire l'acquisizione della documentazione necessaria alla verifica della natura e la consistenza delle opere in cartongesso realizzate da , posto che ne CP_1 Pt_1 ha impedito la verifica ed il collaudo in contraddittorio.
Svolgimento del processo
Il presente procedimento ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 9673/2023 del Tribunale di
Milano, che ha accolto la domanda proposta da e nei confronti di CP_1 Controparte_1
condannando quest'ultima al Parte_1 pagamento dell'importo di € 162.332,37 oltre interessi, a titolo di saldo delle opere realizzate in favore della committente in regime di subappalto.
I fatti e le allegazioni delle parti:
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con l'atto introduttivo, ha dedotto che che aveva assunto in appalto dall' CP_1 Pt_1 [...]
la progettazione e la realizzazione di un nuovo polo sanitario in Meda, aveva Controparte_10 subappaltato ad essa attrice l'esecuzione delle opere relative alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in copertura ed alla sola posa in opera dei cartongessi. Per l'impianto fotovoltaico, il prezzo a corpo era stato pattuito di € 71.500,00 oltre IVA e, quanto alla posa del cartongesso, il prezzo a corpo era stabilito in € 126.000,00 oltre IVA. Quanto al cartongesso, ha dedotto che nel contratto era stato precisato che il predetto prezzo a corpo era stata determinato con riferimento alla misura di 8.100 mq e che per ogni metro quadro in eccesso il prezzo sarebbe stato di € 15,55/mq.
Ha dedotto, in relazione a tali opere, compiutamente realizzate, anche quelle commissionate quali opere in economia extra in corso di opera – oltre alla posa di pannelli fotovoltaici aggiuntivi e di una scaletta metallica -, di non essere stata pagata secondo le pattuizioni, in particolare avendo provveduto alla posa di 11.780 mq di cartongesso, 6917 dei quali non contabilizzati nei precedenti
SAL e non fatturati, e pertanto di vantare un credito complessivo di € 162.332,37, comprensivo delle ritenute in garanzia operate, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di tale importo, oltre interessi legali e rivalutazione.
La convenuta costituendosi, ha contestato le domande avverse, deducendo, quanto alla Pt_1 posa del cartongesso, che non vi era prova della posa nella misura indicata dall'attrice e che anzi era fisicamente impossibile che la , dopo l'ultimo SAL liquidato, avesse posato ulteriori CP_1
6.917 mq di cartongesso, dato che essa convenuta, in relazione all'opera oggetto di lite, aveva acquistato, dalle ditte ed 16.628,80 mq di cartongesso in totale, Controparte_9 Pt_2 cioè una misura tale da escludere che potessero essere stati posati i mq indicati dall'attrice. Negava altresì che vi fosse la prova anche dell'esecuzione delle indicate “opere extra”. Deduceva che le operate ritenute a garanzia non potevano essere “svincolate” poiché la non aveva adempiuto CP_1 all'obbligo, contrattualmente previsto, di fornire la prova “dell'esatto adempimento degli obblighi retributivi e degli oneri di cui al Contratto”. Inoltre, la non aveva inviato la dichiarazione di CP_1 conformità delle opere ed il progetto as built timbrato e firmato ad essa richiesti con apposita comunicazione mail del 16.7.2020. Infine, deduceva che risultava che la aveva, a sua volta, CP_1 subappaltato alcune prestazioni senza esserne stato autorizzata e che non aveva pagato alla subappaltrice il relativo corrispettivo di € 25.430,00.
La sentenza appellata:
Il tribunale ha integralmente accolto la domanda di , condannando al pagamento CP_1 Pt_1 dell'importo di € 162.332,37 oltre interessi di mora e spese processuali.
Quanto alla misura del cartongesso posato, il tribunale ha ritenuto che non avesse Pt_1 puntualmente contestato le deduzioni di parte attrice, ma si fosse limitata ad asserire una “mancanza di prova” della misura della posa, ed inoltre in particolare non avesse tenuto conto del fatto che
“avendo il subappalto per il quale è lite pacificamente ad oggetto, quanto al cartongesso, la “sola posa in opera” di tale materiale, tanto il prezzo “a corpo” pattuito tra le parti in relazione ai primi
8.100 mq quanto il prezzo a metro quadro concordato per l'eccedenza non possono che intendersi
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riferiti ai metri quadri di materiale effettivamente posato, restando, dunque, del tutto irrilevante la misura delle pareti realizzate con l'uso del medesimo materiale”.
Rilevava altresì che non avesse in alcun modo dedotto che, a fronte del materiale acquistato Pt_1 per la posa, altre imprese, diverse da , dalla stessa incaricate, avessero provveduto alla posa. CP_1
Evidenziava altresì la genericità delle contestazioni in ordine alla esecuzione di opere extra e la tardività della contestazione della presenza di vizi nelle stesse. Quanto alle altre contestazioni relative alle violazioni degli obblighi contributivi da parte di , alla mancata consegna delle CP_1 dichiarazioni di conformità, e alla questione relativa al mancato rilascio delle trattenute in garanzia, rilevava l'infondatezza di tutte le contestazioni di e la pacifica accettazione dell'opera da Pt_1 parte della stessa.
L'appello:
ha proposto appello, contestando la decisione del tribunale esclusivamente in relazione alla Pt_1 decisione circa l'obbligazione di pagamento delle opere in cartongesso, come misurate da . CP_1
Lamenta infatti che nella sentenza appellata non si sia tenuto conto del fatto che, diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure, il capitolato parlasse di realizzazione di opere in cartongesso, e non solo di posa.
Deduce, come secondo motivo di appello, che la contestazione in ordine al fatto che le opere di posa erano state realizzate nella misura dedotta da era stata ritualmente sollevata. CP_1
Sostiene inoltre che non abbia fornito la prova della realizzazione delle opere nella misura CP_1 indicata, dato che non ha mai emesso alcun SAL in relazione alle stesse. Inoltre “è impossibile” che abbia posato cartongessi in tale misura, in rapporto al materiale fornito, dato che, in base alle CP_1 misure dei locali da attrezzare e alle quantità necessarie per effettuare le pareti in cartongesso, mai sarebbe stato possibile realizzare in totale 11.780 mq, come dalla stessa preteso. La “relazione di
” riporterebbe dati evidentemente errati, sulla base di un errore di calcolo CP_1
(esemplificativamente conteggiando due volte le pareti divisorie), rendendo i calcoli proposti del tutto inattendibili.
Si è costituita l'appellata , contestando l'avverso appello, evidenziando in primo luogo che CP_1 non sarebbero state appellate le parti della sentenza relative alle poste di credito diverse rispetto alla posa del cartongesso. Inoltre, afferma la correttezza dei calcoli svolti, che si riferiscono alla CP_1 sola posa di cartongesso, e contesta la sussistenza di errori di calcolo, dato che la misura delle pareti posate si calcola correttamente in relazione ad ogni “faccia” della parete, a prescindere dal numero di lastre posate.
Sulle conclusioni come sopra riportate, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
Motivi della decisione
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L'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato.
In primo luogo, si rileva che le questioni oggetto del presente appello sono limitate al compenso richiesto da per la posa delle pareti in cartongesso, dato che sulle altre questioni, per le quali CP_1 vi è stata la condanna di al pagamento di parte dell'importo azionato, non è stato proposto Pt_1 appello.
Per quanto riguarda, quindi, la questione della misura delle pareti in cartongesso posate, in relazione alle quali era stato previsto un corrispettivo a mq di € 15,55 per la parte eccedente quanto pattuito a corpo, e cioè mq 8.100, l'appellante assume come argomento forte della propria contestazione in ordine alle misure affermate da la circostanza per cui, poiché il materiale è stato fornito dalla CP_1 stessa in una determinata quantità, non sarebbe plausibile il calcolo proposto da
Pt_1 CP_1 relativamente alle pareti posate. Questa “impossibilità”, peraltro, è affermata in quanto secondo la misura del posato doveva fare riferimento non tanto ai mq di pareti, quanto alle lastre
Pt_1 necessarie per fare ogni parete. Poiché, assume per fare un mq di parete occorrono 4 mq di
Pt_1 cartongesso, con il materiale fornito da non potevano che essere state realizzate solo le
Pt_1 opere in cartongesso il cui pagamento era stato stabilito a corpo (mq 4.335,24).
Così sostiene anche in comparsa conclusionale: “Da quanto sopra esposto emerge che, con Pt_1 il materiale fornitole da mai avrebbe potuto realizzare 11.780 mq di Opere in Pt_1 CP_1
Cartongesso, ossia 6.917 mq di Opere in Cartongesso “ulteriori”, rispetto ai 4.335,24 mq realizzati sino al marzo 2020. , infatti, non era nelle condizioni materiali (i.e. non aveva il CP_1 materiale) per poter realizzare Opere in Cartongesso oltre i 4.335,24 mq.”.
Ebbene, proprio questa argomentazione è di per sé contraddittoria rispetto all'esito sperato da se fosse vero che con il materiale fornito non potevano essere realizzati altro che i mq di Pt_1 opere in cartongesso pattuite a corpo, non spiega né con quale materiale, né chi avrebbe poi Pt_1 realizzato tutte le opere in cartongesso eccedenti tale misura, quando è incontestato che, per completare la commessa sia stata posata ben altra quantità di cartongesso rispetto ai mq 4.335,24 inizialmente previsti e già realizzati a marzo 2020.
Dunque, la pretesa “impossibilità” in realtà ridonda ai danni di che sostiene nei fatti una Pt_1 tesi non plausibile, e cioè che, nonostante sia incontestato che ulteriori opere siano state realizzate oltre ai mq. 4.335,24 realizzati sino a marzo 2020, non ci sarebbe stato nessun materiale per poterlo realizzare, dato che quello fornito sarebbe bastato appena per la realizzazione di al massimo
4.300/4.400 mq.
Ciò detto, al contrario risulta del tutto plausibile ciò che sostiene , quando riferisce che il CP_1 corrispettivo pattuito era commisurato ai mq di pareti posate, in quanto sostiene che non è vero che siano necessarie quattro lastre di cartongesso per ogni parete posata, e sostiene altresì che sia corretta la misurazione dalla stessa proposta, dove viene calcolato il perimetro e l'altezza delle pareti realizzate. Qualora si tratta di pareti con doppia faccia – perché divisorie – le stesse ben possono essere costruite con lastra unica, anche se, ai fini del calcolo del corrispettivo, devono
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essere misurate per ogni faccia rifinita, a prescindere dal numero di lastre necessarie per la costruzione delle stesse. Per questa ragione ben sarebbe possibile che, con il materiale fornito da siano state realizzate le pareti come calcolate nella perizia prodotta (doc. 52). Pt_1
Ciò premesso, non può non rilevarsi che abbia del tutto genericamente contestato le Pt_1 risultanze di tale perizia (già nella memoria di replica ex art. 183 c. 6 n. 3, dopo la produzione avversaria, si è limitata a sostenerne l'implausibilità).
Anche le ulteriori contestazioni svolte da non superano il vaglio di genericità sotto vari Pt_1 profili. E' infatti incontestato che l'opera sia stata completata, e non vi è traccia del fatto che altri soggetti – diversi da - abbiano provveduto a completare l'opera, circostanza che, invece, alla CP_1 luce delle contestazioni di non poteva che essersi verificata. Non può non rilevarsi, inoltre, Pt_1 che la quantità di materiale necessario è stata fornita proprio da che dunque ben sapeva Pt_1 quale fossero le necessità per il completamento dell'opera.
E d'altra parte non è comprensibile quale sarebbe la portata concreta dell'assunto dell'appellante, secondo cui ciò che sarebbe stato commissionato non sarebbe tanto la posa di opere in cartongesso, ma la realizzazione di opere in cartongesso. Non è dato comprendere, in altri termini, come avrebbe dovuto essere effettuato il calcolo se non prendendo a parametro le superfici delle pareti e dei controsoffitti realizzati, come d'altra parte risulta indicato nel contratto stipulato tra le parti.
Conclusivamente:
- ha provato di aver effettuato la posa di tutti i cartongessi che dovevano essere posati CP_1 per adempiere alla commessa con il polo sanitario di Meda, dato che, a fronte di tale allegazione, si è limitata a contestare le modalità di calcolo sia del corrispettivo che Pt_1 delle superfici posate, sulla base di una ipotesi di “impossibilità” in realtà contraddetta dalle proprie stesse argomentazioni in fatto;
- Secondo una corretta interpretazione del contratto, ma anche del comportamento delle parti
(il materiale è stato fornito da che ha valutato le quantità necessarie per la Pt_1 realizzazione dell'intera commessa), il corrispettivo era determinato sulla base dei mq di parte posati, per € 15,55 al mq, a prescindere dal numero di lastre necessarie per la realizzazione di ogni specifica parte (o controsoffitto, o veletta, etc);
- ha dedotto di aver realizzato una determinata metratura di posa di cartongesso, e ha CP_1 prodotto, a supporto di tale allegazione, una perizia (doc. 52), che sviluppa i calcoli di quanto realizzato sulla base delle planimetrie redatte dalla stessa Pt_1
- non ha precisamente contestato la perizia di parte prodotta in primo grado a Pt_1 supporto della propria pretesa, e in cui sono indicati con precisione i metodi di calcolo del realizzato;
- non ha dedotto in modo preciso e tempestivo che sarebbero intervenuti altri soggetti Pt_1
e altri materiali per il completamento della commessa.
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Deve quindi ritenersi che le deduzioni dell'appellante non siano idonee a contrastare la pretesa della parte attrice oggi appellata. In base alle considerazioni sopra espresse non si ravvisa la necessità di procedere ad istruttoria, dovendo ritenersi sufficienti a provare il diritto azionato le deduzioni anche documentali di , solo genericamente e contraddittoriamente contrastate da CP_1 Pt_1
Pertanto deve confermarsi la sentenza di primo grado.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 9673/2023 del
Tribunale di Milano, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna alla rifusione a Parte_1
e delle spese del presente giudizio, liquidate in CP_1 Controparte_1 complessivi € 9.991,00, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a.
3) Raddoppio contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012.
Così deciso in Milano, 4 dicembre 2024
La Presidente est.
Anna Mantovani
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