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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/04/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del G.O.P. Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3429/2022
T R A
, COD. FISC. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dagli Avv.ti Serena Antonella Casulli e Vincenzo Nicola Casulli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Bari alla via Melo n. 15
- ATTORE –
E
, COD. FISC. , domiciliato in Bari alla Controparte_1 CodiceFiscale_2
via Lorenzo Vitale n. 13, quartiere Sant'Anna
- CONVENUTO CONTUMACE –
All'udienza del 07.02.2025 la parte costituita ha precisato le conclusioni come di seguito riportate:
PER L' ATTORE: “… accertare e dichiarare la responsabilità del sig. per i danni Controparte_1
subiti dal sig. in occasione dell'evento avvenuto il 29.08.2018, alle ore 19 circa, Parte_1
in Bari in località Sant'Anna; condannare il sig. al risarcimento del danno subito dal sig. Controparte_1 nella misura di €.13.264,08 (di cui €.4.162,44 per danno biologico permanente Parte_1
del 4% come calcolato dal CTU, €.4.004,90 per invalidità temporanea come determinata dal CTU,
€.2.722,17 per danno morale, €.1.273,66 per spese mediche come accertate dal CTU, €.1.100,91 per spese di locomozione per l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna) e/o in quella maggiore o minore che sarà
ritenuta equa e giusta;
condannare il sig. al pagamento delle spese e compensi di Controparte_1
giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore perché anticipatario...”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione notificato ex art. 140 c.p.c. in data 11-24.03.2022, con notifica perfezionatisi per compiuta giacenza del plico, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio il sig. per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “…
[...] Controparte_1
accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2052 c.c. del sig. per i danni subiti dal Controparte_1
sig. in occasione dell'evento avvenuto il 29.08.2018, alle ore 19 circa, in Bari in Parte_1
località Sant'Anna; condannare il sig. al risarcimento del danno subito dal sig. Controparte_1
nella misura di €.24.692,42 e/o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta Parte_1
equa e giusta;
condannare il sig. al pagamento delle spese e compensi di giudizio, da Controparte_1
distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori e difensori perché anticipatari…”. Deduceva che in data
29.08.2018, alle ore 19 circa, in località Sant'Anna, nella campagna adiacente allo stabile di Via Lorenzo
Vitale n. 13, veniva urtato da un cane di taglia medio-grande, in corsa, di proprietà e condotto dal sig.
che, colpendolo all'altezza del polpaccio, lo faceva rovinare di spalle a terra;
che nella Controparte_1
caduta, impattava il gomito del braccio destro contro lo spigolo del marciapiede e, stante la gravità della situazione, il sig. , dapprima, chiamava il 118 e, successivamente, lo soccorreva Controparte_1
prontamente e, con la propria autovettura, lo trasportava al Pronto Soccorso della clinica Mater Dei, ove veniva sottoposto agli accertamenti di rito e ad una prima manovra di riduzione della lussazione al gomito;
che ricoverato nel reparto di Ortopedia, il giorno successivo veniva sottoposto ad una TAC da cui emergeva una lussazione al gomito destro e, pertanto, veniva realizzata una seconda manovra di riduzione della lussazione, questa volta con anestesia in sala operatoria, e veniva confezionata nuova valva gessata in flessione;
che in data 31.08.2018, veniva dimesso dall'Ospedale con diagnosi di "lussazione gomito
destro con distacco parcellare olecrano"; che al momento della rimozione della valva gessata avvenuta il pag. 2/8 25.09.2018, veniva riscontrata una rigidità pressoché completa dell'articolazione del gomito di dx, sia in flesso-estensione che in prono-supinazione per cui, in considerazione delle suddette condizioni cliniche che non gli consentivano di svolgere nemmeno le normali attività quotidiane, effettuava una TAC 3D al gomito dx in data 28.09.2018 presso l'Osp. di Acquaviva, che evidenziava una “Frattura del Tes_1
capitello radiale con avulsione di frammento osseo (di circa 15 mm) lungo il margine anteriore e relativo
deficit osseo della superficie articolare di oltre il 30%. Frattura del processo coronoide dell'ulna con
avulsione del frammento osseo (di circa 15x10 mm) con parziale coinvolgimento della faccetta antero-
mediale. Per quanto consentito dalla metodica si apprezzano piccole calcificazioni lamellari lungo la
presumibile sede del complesso legamentoso laterale per probabili esiti traumatici. Coesiste versamento
endoarticolare”; che tale associazione di lussazione del gomito con frattura contemporanea del capitello radiale e coronoide ulnare configura una condizione patologica definita “terribile triade”; che in data
08.10.2018, si recava a consulto presso il prof. a Bologna, che riscontrava una grave rigidità del Per_1
gomito sia in flesso estensione (movimento da 65° a 90°) sia in prono-supinazione (5-0-5), per cui consigliava trattamento chirurgico d'urgenza che veniva eseguito il 12.10.2018; che in fase post operatoria, si sottoponeva, dapprima, a radioterapia (roentgen terapia) per la prevenzione della formazione di ossificazioni eterotopiche e, successivamente, a diversi cicli di fisioterapia sia meccanica che manuale sino al 29.01.2019, data in cui veniva riscontrata una stabilizzazione della situazione clinica con supinazione al 60%; che i numerosi solleciti non formali e formali (tra cui l'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita) per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incidente occorso restavano privi di riscontro. Nonostante la regolare notifica della citazione il convenuto non si costituiva in giudizio per cui in data 15.07.2022 ne veniva dichiarata la contumacia. Nel
corso del giudizio era disposto l'interrogatorio formale del convenuto contumace, che non compariva a renderlo all'udienza all'uopo fissata;
era poi disposta ed espletata prova testimoniale a mezzo dei testi
, , e;
era quindi Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
disposta ed espletata C.T.U. medico-legale a mezzo del dott. con elaborato Persona_2
depositato il 27.09.2024. Su richiesta di parte attrice, la causa era infine rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. La domanda dell'attore è fondata nei termini di seguito indicati.
L'attore ha chiesto il risarcimento dei danni in relazione all'evento oggetto di causa ai Dall'analisi delle pag. 3/8 risultanze istruttorie emerge che il cane di proprietà o comunque condotto sotto la responsabilità del convenuto, al momento dell'evento era privo di guinzaglio, in corsa ed ha travolto l'odierno attore,
facendolo rovinare per terra. A tale conclusione si perviene, in primo luogo, per la mancata ingiustificata comparizione del convenuto all'udienza fissata per rendere il deferito interrogatorio formale, per cui devono trarsene le conseguenze di cui all'art. 232 c.p.c.,a mente del quale il Giudice, se la parte non si presenta all'interrogatorio formale, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso. Nella fattispecie concorrono, infatti, altri elementi di prova che,
insieme alla mancata presentazione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale, dimostrano la responsabilità del convenuto per il sinistro oggetto di causa. In particolare, all'udienza del 19.06.2023, il teste indifferente e collega musicista dell'attore, aveva modo di riferire “…ho assistito Testimone_3
personalmente alla scena e, quindi, ho visto il sig. cadere urtato dal cane in corsa;
preciso che Pt_1
conoscevo anche il sig. sempre in compagnia del medesimo cane;
non posso dire con Controparte_1
certezza se il cane fosse di proprietà del sig. al momento del sinistro il cane era libero dal CP_2
guinzaglio … altre volte, negli stessi luoghi, avevo visto lo stesso cane sempre libero ma sotto il controllo
del sig. ; … anche quel giorno il sig. conduceva lo stesso cane…”. Alla stessa CP_1 CP_1
udienza la sig.ra , compagna convivente dell'attore, ha dichiarato: “…preciso di non aver Testimone_4
personalmente assistito alla dinamica del sinistro ma fui contattata telefonicamente intorno alle ore
19.00 del giorno 29.08.2018 dal sig. , il quale mi informava che il suo cane GO Controparte_1
aveva fatto cadere il sig. ; che in seguito a tale caduta aveva riportato delle lesioni per Pt_1 Pt_1
cui lo stava accompagnando al Pronto Soccorso… riconosco nella fotografia il cane ed il sig. Per_3
posso dire che il sig. quando era solito portare nella campagna latistante CP_2 CP_1 Per_3
il complesso era solito lasciarlo libero senza guinzaglio… posso dire che il sig. accompagnò CP_1
presso il Pronto Soccorso della Mater Dei in quanto io, dopo essere stata avvisata, li ho Parte_1
immediatamente raggiunti…”. Le dichiarazioni rese dai sig.ri e venivano Testimone_4 Testimone_3
confermate, all'udienza del 06.10.2023, dal sig. , indifferente e collega musicista Testimone_5
dell'attore, che aveva modo di affermare “confermo la circostanza sub lett. A) della memoria ex art. 183,
VI comma n.2 c.p.c. (“se è vero che, il 29.08.2018 alle ore 19,00 circa, il sig. Parte_1
cadeva urtato dal cane (di nome , meticcio tipo bracco di taglia media, a pelo raso di colore Per_3
pag. 4/8 bianco e nero, rappresentato nella fotografia che Vs. mi mostra), in corsa del sig. , nella Controparte_1
campagna adiacente allo stabile di Via Lorenzo Vitale n.13 in Bari – quartiere Sant'Anna”). Tanto posso
dire perché ho assistito personalmente all'evento. Confermo la circostanza sub B) (“se è vero che, a
seguito dell'urto, il sig. perdeva l'equilibrio e cadeva all'indietro, impattando Parte_1
con lo spigolo del marciapiede il braccio destro all'altezza del gomito”) confermo la circostanza sub C),
precisando che mi è capitato più volte di intrattenermi con il sig. nei pressi della campagna Pt_1
adiacente i palazzi del quartiere Sant'Anna, ove si è verificato l'evento, e di aver visto più volte il sig.
condurre in quei luoghi il cane;
non posso dire se ciò avvenga quotidianamente. Ritengo che il CP_1
sig. abiti in uno dei palazzi adiacenti quella campagna in quanto più volte l'ho visto uscire CP_1
dagli stessi in compagnia del cane;
tutte le volte che ho visto il cane era sempre accompagnato dal sig.
. Confermo la circostanza sub D) (“se è vero che il cane, nelle circostanze di tempo e di luogo CP_1
di cui innanzi, era condotto dal sig. senza guinzaglio). Al momento dell'evento, insieme Controparte_1
a noi c'era anche il sig. in un primo momento il sig. è restato in terra e ci diceva Testimone_3 Pt_1
di sentire un grande dolore per cui abbiamo preferito non intervenire, temendo di peggiorare la
situazione…”. Alla luce delle risultanze istruttorie inerenti la dinamica del sinistro, risulta dimostrata la responsabilità del convenuto per il danno cagionato dal proprio cane o comunque dal cane da lui condotto o a questi in uso. Il collegamento causale tra il fatto dell'animale e il danno è dato, infatti, dal rapporto di proprietà e/o utenza dell'animale con il sig. . Al riguardo deve farsi riferimento alla CP_1
condivisibile giurisprudenza formatasi in materia per la quale “la responsabilità per il danno causato
dall'animale, prevista dall'art. 2052 cod. civ., incombe a titolo oggettivo ed in via alternativa o sul
proprietario, o su chi si serve dell'animale ovvero colui che, col consenso del proprietario, ed anche in
virtù di un rapporto di mero fatto, usa l'animale per soddisfare un interesse autonomo, anche non
coincidente con quello del proprietario” (Cass. n. 26/05/2020, n. 9661; Cass., 22/12/2015, n. 25738;
Cass., 07/07/2010, n. 16023)…”in caso di danno causato da animali, la responsabilità oggettiva prevista
dall'art. 2052 del codice civile italiano può essere posta a carico, in via alternativa, del proprietario
dell'animale o di chi se ne serve per il periodo in cui l'ha in uso. Tuttavia, è possibile ravvisare un
concorso di responsabilità quando i titoli della responsabilità stessa siano diversi”( Cfr. Cass. Civ.
n.17307/2024 ). Infatti, la responsabilità disciplinata dall'art.2052 c.c. è oggettiva e prescinde dalla colpa pag. 5/8 del proprietario, o di chi ne abbia la custodia in quel momento, che può essere esonerato soltanto se dimostri il caso fortuito. Nella fattispecie, però, il mancato utilizzo del guinzaglio deve essere considerato una condotta imprudente che esclude la possibilità di invocare il caso fortuito anche perché tale comportamento (ovvero quello di condurre il proprio cane senza guinzaglio) è stato tenuto in violazione dell'ordinanza n.209/2013 del Ministero della Salute, emessa a tutela dell'incolumità dei terzi. Peraltro, è
emersa l'insussistenza di qualsiasi corresponsabilità dell'attore che, urtato all'altezza del polpaccio, da un cane in corsa di taglia medio-grande, perdeva l'equilibrio, impattando il gomito contro lo spigolo del marciapiede. Non è stato accertato né dedotto nessun elemento idoneo ad interrompere il nesso causale tra il fatto del cane (impatto contro il sig. ) e l'evento lesivo (caduta con conseguenziale lussazione del Pt_1
gomito con frattura contemporanea del capitello radiale e coronoide ulnare) per cui è configurabile la responsabilità esclusiva del convenuto. La Suprema Corte ha avuto modo di stabilire il principio secondo cui la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l'obbligo di controllare e di custodire l'animale, adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi, laddove la pericolosità del genere animale non è limitata esclusivamente ad animali feroci ma può sussistere anche in relazione ad animali domestici o di compagnia quali il cane, di regola mansueto, così da obbligare il proprietario ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire anche le imprevedibili reazioni dell'animale. A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha condivisilmente statuito che
“l'imprevedibilità del comportamento da parte di un animale non può costituire caso fortuito che esonera
dalla responsabilità il proprietario/custode, atteso che l'imprevedibilità costituisce una caratteristica
ontologica di ogni essere privo di raziocinio”( Cfr. Cass. Civ. n.7093/2015 ) . Nel caso di specie, non si è
trattato di un comportamento aggressivo del cane ma di un fatto prevedibile ovvero che un cane corresse perché lasciato libero senza guinzaglio. Passando alla quantificazione del danno deve farsi riferimento alle risultanze dell'elaborato peritale frutto di approfondita analisi ed esente da vizi logici e procedimentali, che pertanto possono essere fatte proprie dal giudicante. Il C.T.U., dott.
[...]
ha accertato “in conseguenza dell'evento traumatico del 29.08.2018, subiva le seguenti Persona_2
lesioni personali: lussazione del gomito destro con frattura del capitello radiale con avulsione di
frammento osseo e frattura coronoide dell'ulna con avulsione di frammento. In funzione di tali
presupposti, ritengo che vada equamente riconosciuto un danno biologico indicabile complessivamente,
pag. 6/8 secondo i Baremes di medicina legale di riferimento, nella misura del 4%. Con lo stesso criterio si può
affermare che la invalidità temporanea, conseguente all'evento traumatico del 29.08.2018 si è protratta
per 30 giorni di invalidità temporanea totale, 20 subtotale al 75%, 50 giorni di invalidità temporanea
parziale al 50% e 50 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%. Il danno biologico subito non
incide sulla capacità lavorativa specifica del . Per quanto riguarda le spese mediche queste sono Pt_1
congrue all'entità del danno … in futuro, non si prevedono ulteriori spese mediche”. Sulla base di quanto accertato dal CTU, in applicazione delle tabelle di riferimento per il danno biologico di lieve entità, al sig.
può essere liquidata a fini risarcitori la somma attualizzata di €.10.889,51 di cui Parte_1
€.4.162,44 per danno biologico permanente del 4% come calcolato dal CTU, €.4.004,90 per invalidità
temporanea come determinata dal CTU, €.2.722,17 per danno morale. Sulle anzidette somme non può
riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.
In favore della danneggiata non possono essere riconosciuti gli interessi “compensativi” in quanto non è
stato provato un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento. Sicché deve ritenersi che la somma rivalutata (cioè liquidata in moneta attuale) ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (cfr. in proposito Cass., sez. III, 25.8.2003, n. 12452; Cass., sez. III,
28.7.2005, n. 15823; Cass., sez. III, 24.10.2007, n. 22347, pagg. 5 e segg. della motivazione;
Cass., sez.
III, 12.2.2008, n. 3268, pagg. 15 e segg. della motivazione;
in senso conforme, più recentemente, Cass.,
sez. III, 12.2.2010, n. 3355). Su tale somma possono, invece, essere riconosciuti gli interessi legali dalla presente pronuncia sino al saldo. Ancora, a titolo di danno patrimoniale possono essere riconosciute le spese mediche documentate pari ad €. 1.273,66 il tutto oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo.
In relazione all'andamento del giudizio ed al solo parziale accoglimento delle pretese attoree in relazione alla quantificazione del danno devono porsi definitivamente a carico di parte attrice le spese dell'espletata
C.T.U. e condannarsi i convenuti al pagamento delle altre spese processuali di parte attrice, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pag. 7/8 pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1
provvede:
- dichiara la responsabilità del convenuto ex art. 2052 c.c. per il sinistro oggetto di causa;
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore ed a titolo di risarcimento dei danni sofferti a seguito del sinistro, delle somme di €. 10.889,51 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali,
importo già attualizzato al momento di emissione della sentenza, oltre interessi legali dalla presente pronuncia sino al saldo, e di € 1.273,66 oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali;
- pone definitivamente a carico della parte attrice le spese dell'espletata C.T.U.;
- condanna il convenuto al pagamento delle ulteriori spese legali di parte attrice che liquida, in €. 4.350,00
di cui €. 332,50 per spese, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge, che distrae in favore dell'Avv. Casulli Serena Antonella dichiaratasi anticipataria ex art. 93 c.p.c..
Bari, 11.04.2025
Il G.O.P
Avv. Massimiliano Lella
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del G.O.P. Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3429/2022
T R A
, COD. FISC. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dagli Avv.ti Serena Antonella Casulli e Vincenzo Nicola Casulli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Bari alla via Melo n. 15
- ATTORE –
E
, COD. FISC. , domiciliato in Bari alla Controparte_1 CodiceFiscale_2
via Lorenzo Vitale n. 13, quartiere Sant'Anna
- CONVENUTO CONTUMACE –
All'udienza del 07.02.2025 la parte costituita ha precisato le conclusioni come di seguito riportate:
PER L' ATTORE: “… accertare e dichiarare la responsabilità del sig. per i danni Controparte_1
subiti dal sig. in occasione dell'evento avvenuto il 29.08.2018, alle ore 19 circa, Parte_1
in Bari in località Sant'Anna; condannare il sig. al risarcimento del danno subito dal sig. Controparte_1 nella misura di €.13.264,08 (di cui €.4.162,44 per danno biologico permanente Parte_1
del 4% come calcolato dal CTU, €.4.004,90 per invalidità temporanea come determinata dal CTU,
€.2.722,17 per danno morale, €.1.273,66 per spese mediche come accertate dal CTU, €.1.100,91 per spese di locomozione per l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna) e/o in quella maggiore o minore che sarà
ritenuta equa e giusta;
condannare il sig. al pagamento delle spese e compensi di Controparte_1
giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore perché anticipatario...”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione notificato ex art. 140 c.p.c. in data 11-24.03.2022, con notifica perfezionatisi per compiuta giacenza del plico, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio il sig. per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “…
[...] Controparte_1
accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2052 c.c. del sig. per i danni subiti dal Controparte_1
sig. in occasione dell'evento avvenuto il 29.08.2018, alle ore 19 circa, in Bari in Parte_1
località Sant'Anna; condannare il sig. al risarcimento del danno subito dal sig. Controparte_1
nella misura di €.24.692,42 e/o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta Parte_1
equa e giusta;
condannare il sig. al pagamento delle spese e compensi di giudizio, da Controparte_1
distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori e difensori perché anticipatari…”. Deduceva che in data
29.08.2018, alle ore 19 circa, in località Sant'Anna, nella campagna adiacente allo stabile di Via Lorenzo
Vitale n. 13, veniva urtato da un cane di taglia medio-grande, in corsa, di proprietà e condotto dal sig.
che, colpendolo all'altezza del polpaccio, lo faceva rovinare di spalle a terra;
che nella Controparte_1
caduta, impattava il gomito del braccio destro contro lo spigolo del marciapiede e, stante la gravità della situazione, il sig. , dapprima, chiamava il 118 e, successivamente, lo soccorreva Controparte_1
prontamente e, con la propria autovettura, lo trasportava al Pronto Soccorso della clinica Mater Dei, ove veniva sottoposto agli accertamenti di rito e ad una prima manovra di riduzione della lussazione al gomito;
che ricoverato nel reparto di Ortopedia, il giorno successivo veniva sottoposto ad una TAC da cui emergeva una lussazione al gomito destro e, pertanto, veniva realizzata una seconda manovra di riduzione della lussazione, questa volta con anestesia in sala operatoria, e veniva confezionata nuova valva gessata in flessione;
che in data 31.08.2018, veniva dimesso dall'Ospedale con diagnosi di "lussazione gomito
destro con distacco parcellare olecrano"; che al momento della rimozione della valva gessata avvenuta il pag. 2/8 25.09.2018, veniva riscontrata una rigidità pressoché completa dell'articolazione del gomito di dx, sia in flesso-estensione che in prono-supinazione per cui, in considerazione delle suddette condizioni cliniche che non gli consentivano di svolgere nemmeno le normali attività quotidiane, effettuava una TAC 3D al gomito dx in data 28.09.2018 presso l'Osp. di Acquaviva, che evidenziava una “Frattura del Tes_1
capitello radiale con avulsione di frammento osseo (di circa 15 mm) lungo il margine anteriore e relativo
deficit osseo della superficie articolare di oltre il 30%. Frattura del processo coronoide dell'ulna con
avulsione del frammento osseo (di circa 15x10 mm) con parziale coinvolgimento della faccetta antero-
mediale. Per quanto consentito dalla metodica si apprezzano piccole calcificazioni lamellari lungo la
presumibile sede del complesso legamentoso laterale per probabili esiti traumatici. Coesiste versamento
endoarticolare”; che tale associazione di lussazione del gomito con frattura contemporanea del capitello radiale e coronoide ulnare configura una condizione patologica definita “terribile triade”; che in data
08.10.2018, si recava a consulto presso il prof. a Bologna, che riscontrava una grave rigidità del Per_1
gomito sia in flesso estensione (movimento da 65° a 90°) sia in prono-supinazione (5-0-5), per cui consigliava trattamento chirurgico d'urgenza che veniva eseguito il 12.10.2018; che in fase post operatoria, si sottoponeva, dapprima, a radioterapia (roentgen terapia) per la prevenzione della formazione di ossificazioni eterotopiche e, successivamente, a diversi cicli di fisioterapia sia meccanica che manuale sino al 29.01.2019, data in cui veniva riscontrata una stabilizzazione della situazione clinica con supinazione al 60%; che i numerosi solleciti non formali e formali (tra cui l'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita) per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incidente occorso restavano privi di riscontro. Nonostante la regolare notifica della citazione il convenuto non si costituiva in giudizio per cui in data 15.07.2022 ne veniva dichiarata la contumacia. Nel
corso del giudizio era disposto l'interrogatorio formale del convenuto contumace, che non compariva a renderlo all'udienza all'uopo fissata;
era poi disposta ed espletata prova testimoniale a mezzo dei testi
, , e;
era quindi Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
disposta ed espletata C.T.U. medico-legale a mezzo del dott. con elaborato Persona_2
depositato il 27.09.2024. Su richiesta di parte attrice, la causa era infine rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. La domanda dell'attore è fondata nei termini di seguito indicati.
L'attore ha chiesto il risarcimento dei danni in relazione all'evento oggetto di causa ai Dall'analisi delle pag. 3/8 risultanze istruttorie emerge che il cane di proprietà o comunque condotto sotto la responsabilità del convenuto, al momento dell'evento era privo di guinzaglio, in corsa ed ha travolto l'odierno attore,
facendolo rovinare per terra. A tale conclusione si perviene, in primo luogo, per la mancata ingiustificata comparizione del convenuto all'udienza fissata per rendere il deferito interrogatorio formale, per cui devono trarsene le conseguenze di cui all'art. 232 c.p.c.,a mente del quale il Giudice, se la parte non si presenta all'interrogatorio formale, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso. Nella fattispecie concorrono, infatti, altri elementi di prova che,
insieme alla mancata presentazione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale, dimostrano la responsabilità del convenuto per il sinistro oggetto di causa. In particolare, all'udienza del 19.06.2023, il teste indifferente e collega musicista dell'attore, aveva modo di riferire “…ho assistito Testimone_3
personalmente alla scena e, quindi, ho visto il sig. cadere urtato dal cane in corsa;
preciso che Pt_1
conoscevo anche il sig. sempre in compagnia del medesimo cane;
non posso dire con Controparte_1
certezza se il cane fosse di proprietà del sig. al momento del sinistro il cane era libero dal CP_2
guinzaglio … altre volte, negli stessi luoghi, avevo visto lo stesso cane sempre libero ma sotto il controllo
del sig. ; … anche quel giorno il sig. conduceva lo stesso cane…”. Alla stessa CP_1 CP_1
udienza la sig.ra , compagna convivente dell'attore, ha dichiarato: “…preciso di non aver Testimone_4
personalmente assistito alla dinamica del sinistro ma fui contattata telefonicamente intorno alle ore
19.00 del giorno 29.08.2018 dal sig. , il quale mi informava che il suo cane GO Controparte_1
aveva fatto cadere il sig. ; che in seguito a tale caduta aveva riportato delle lesioni per Pt_1 Pt_1
cui lo stava accompagnando al Pronto Soccorso… riconosco nella fotografia il cane ed il sig. Per_3
posso dire che il sig. quando era solito portare nella campagna latistante CP_2 CP_1 Per_3
il complesso era solito lasciarlo libero senza guinzaglio… posso dire che il sig. accompagnò CP_1
presso il Pronto Soccorso della Mater Dei in quanto io, dopo essere stata avvisata, li ho Parte_1
immediatamente raggiunti…”. Le dichiarazioni rese dai sig.ri e venivano Testimone_4 Testimone_3
confermate, all'udienza del 06.10.2023, dal sig. , indifferente e collega musicista Testimone_5
dell'attore, che aveva modo di affermare “confermo la circostanza sub lett. A) della memoria ex art. 183,
VI comma n.2 c.p.c. (“se è vero che, il 29.08.2018 alle ore 19,00 circa, il sig. Parte_1
cadeva urtato dal cane (di nome , meticcio tipo bracco di taglia media, a pelo raso di colore Per_3
pag. 4/8 bianco e nero, rappresentato nella fotografia che Vs. mi mostra), in corsa del sig. , nella Controparte_1
campagna adiacente allo stabile di Via Lorenzo Vitale n.13 in Bari – quartiere Sant'Anna”). Tanto posso
dire perché ho assistito personalmente all'evento. Confermo la circostanza sub B) (“se è vero che, a
seguito dell'urto, il sig. perdeva l'equilibrio e cadeva all'indietro, impattando Parte_1
con lo spigolo del marciapiede il braccio destro all'altezza del gomito”) confermo la circostanza sub C),
precisando che mi è capitato più volte di intrattenermi con il sig. nei pressi della campagna Pt_1
adiacente i palazzi del quartiere Sant'Anna, ove si è verificato l'evento, e di aver visto più volte il sig.
condurre in quei luoghi il cane;
non posso dire se ciò avvenga quotidianamente. Ritengo che il CP_1
sig. abiti in uno dei palazzi adiacenti quella campagna in quanto più volte l'ho visto uscire CP_1
dagli stessi in compagnia del cane;
tutte le volte che ho visto il cane era sempre accompagnato dal sig.
. Confermo la circostanza sub D) (“se è vero che il cane, nelle circostanze di tempo e di luogo CP_1
di cui innanzi, era condotto dal sig. senza guinzaglio). Al momento dell'evento, insieme Controparte_1
a noi c'era anche il sig. in un primo momento il sig. è restato in terra e ci diceva Testimone_3 Pt_1
di sentire un grande dolore per cui abbiamo preferito non intervenire, temendo di peggiorare la
situazione…”. Alla luce delle risultanze istruttorie inerenti la dinamica del sinistro, risulta dimostrata la responsabilità del convenuto per il danno cagionato dal proprio cane o comunque dal cane da lui condotto o a questi in uso. Il collegamento causale tra il fatto dell'animale e il danno è dato, infatti, dal rapporto di proprietà e/o utenza dell'animale con il sig. . Al riguardo deve farsi riferimento alla CP_1
condivisibile giurisprudenza formatasi in materia per la quale “la responsabilità per il danno causato
dall'animale, prevista dall'art. 2052 cod. civ., incombe a titolo oggettivo ed in via alternativa o sul
proprietario, o su chi si serve dell'animale ovvero colui che, col consenso del proprietario, ed anche in
virtù di un rapporto di mero fatto, usa l'animale per soddisfare un interesse autonomo, anche non
coincidente con quello del proprietario” (Cass. n. 26/05/2020, n. 9661; Cass., 22/12/2015, n. 25738;
Cass., 07/07/2010, n. 16023)…”in caso di danno causato da animali, la responsabilità oggettiva prevista
dall'art. 2052 del codice civile italiano può essere posta a carico, in via alternativa, del proprietario
dell'animale o di chi se ne serve per il periodo in cui l'ha in uso. Tuttavia, è possibile ravvisare un
concorso di responsabilità quando i titoli della responsabilità stessa siano diversi”( Cfr. Cass. Civ.
n.17307/2024 ). Infatti, la responsabilità disciplinata dall'art.2052 c.c. è oggettiva e prescinde dalla colpa pag. 5/8 del proprietario, o di chi ne abbia la custodia in quel momento, che può essere esonerato soltanto se dimostri il caso fortuito. Nella fattispecie, però, il mancato utilizzo del guinzaglio deve essere considerato una condotta imprudente che esclude la possibilità di invocare il caso fortuito anche perché tale comportamento (ovvero quello di condurre il proprio cane senza guinzaglio) è stato tenuto in violazione dell'ordinanza n.209/2013 del Ministero della Salute, emessa a tutela dell'incolumità dei terzi. Peraltro, è
emersa l'insussistenza di qualsiasi corresponsabilità dell'attore che, urtato all'altezza del polpaccio, da un cane in corsa di taglia medio-grande, perdeva l'equilibrio, impattando il gomito contro lo spigolo del marciapiede. Non è stato accertato né dedotto nessun elemento idoneo ad interrompere il nesso causale tra il fatto del cane (impatto contro il sig. ) e l'evento lesivo (caduta con conseguenziale lussazione del Pt_1
gomito con frattura contemporanea del capitello radiale e coronoide ulnare) per cui è configurabile la responsabilità esclusiva del convenuto. La Suprema Corte ha avuto modo di stabilire il principio secondo cui la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l'obbligo di controllare e di custodire l'animale, adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi, laddove la pericolosità del genere animale non è limitata esclusivamente ad animali feroci ma può sussistere anche in relazione ad animali domestici o di compagnia quali il cane, di regola mansueto, così da obbligare il proprietario ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire anche le imprevedibili reazioni dell'animale. A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha condivisilmente statuito che
“l'imprevedibilità del comportamento da parte di un animale non può costituire caso fortuito che esonera
dalla responsabilità il proprietario/custode, atteso che l'imprevedibilità costituisce una caratteristica
ontologica di ogni essere privo di raziocinio”( Cfr. Cass. Civ. n.7093/2015 ) . Nel caso di specie, non si è
trattato di un comportamento aggressivo del cane ma di un fatto prevedibile ovvero che un cane corresse perché lasciato libero senza guinzaglio. Passando alla quantificazione del danno deve farsi riferimento alle risultanze dell'elaborato peritale frutto di approfondita analisi ed esente da vizi logici e procedimentali, che pertanto possono essere fatte proprie dal giudicante. Il C.T.U., dott.
[...]
ha accertato “in conseguenza dell'evento traumatico del 29.08.2018, subiva le seguenti Persona_2
lesioni personali: lussazione del gomito destro con frattura del capitello radiale con avulsione di
frammento osseo e frattura coronoide dell'ulna con avulsione di frammento. In funzione di tali
presupposti, ritengo che vada equamente riconosciuto un danno biologico indicabile complessivamente,
pag. 6/8 secondo i Baremes di medicina legale di riferimento, nella misura del 4%. Con lo stesso criterio si può
affermare che la invalidità temporanea, conseguente all'evento traumatico del 29.08.2018 si è protratta
per 30 giorni di invalidità temporanea totale, 20 subtotale al 75%, 50 giorni di invalidità temporanea
parziale al 50% e 50 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%. Il danno biologico subito non
incide sulla capacità lavorativa specifica del . Per quanto riguarda le spese mediche queste sono Pt_1
congrue all'entità del danno … in futuro, non si prevedono ulteriori spese mediche”. Sulla base di quanto accertato dal CTU, in applicazione delle tabelle di riferimento per il danno biologico di lieve entità, al sig.
può essere liquidata a fini risarcitori la somma attualizzata di €.10.889,51 di cui Parte_1
€.4.162,44 per danno biologico permanente del 4% come calcolato dal CTU, €.4.004,90 per invalidità
temporanea come determinata dal CTU, €.2.722,17 per danno morale. Sulle anzidette somme non può
riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.
In favore della danneggiata non possono essere riconosciuti gli interessi “compensativi” in quanto non è
stato provato un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento. Sicché deve ritenersi che la somma rivalutata (cioè liquidata in moneta attuale) ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (cfr. in proposito Cass., sez. III, 25.8.2003, n. 12452; Cass., sez. III,
28.7.2005, n. 15823; Cass., sez. III, 24.10.2007, n. 22347, pagg. 5 e segg. della motivazione;
Cass., sez.
III, 12.2.2008, n. 3268, pagg. 15 e segg. della motivazione;
in senso conforme, più recentemente, Cass.,
sez. III, 12.2.2010, n. 3355). Su tale somma possono, invece, essere riconosciuti gli interessi legali dalla presente pronuncia sino al saldo. Ancora, a titolo di danno patrimoniale possono essere riconosciute le spese mediche documentate pari ad €. 1.273,66 il tutto oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo.
In relazione all'andamento del giudizio ed al solo parziale accoglimento delle pretese attoree in relazione alla quantificazione del danno devono porsi definitivamente a carico di parte attrice le spese dell'espletata
C.T.U. e condannarsi i convenuti al pagamento delle altre spese processuali di parte attrice, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pag. 7/8 pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1
provvede:
- dichiara la responsabilità del convenuto ex art. 2052 c.c. per il sinistro oggetto di causa;
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore ed a titolo di risarcimento dei danni sofferti a seguito del sinistro, delle somme di €. 10.889,51 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali,
importo già attualizzato al momento di emissione della sentenza, oltre interessi legali dalla presente pronuncia sino al saldo, e di € 1.273,66 oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali;
- pone definitivamente a carico della parte attrice le spese dell'espletata C.T.U.;
- condanna il convenuto al pagamento delle ulteriori spese legali di parte attrice che liquida, in €. 4.350,00
di cui €. 332,50 per spese, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge, che distrae in favore dell'Avv. Casulli Serena Antonella dichiaratasi anticipataria ex art. 93 c.p.c..
Bari, 11.04.2025
Il G.O.P
Avv. Massimiliano Lella
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