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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Nr. 951-1/2025
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Decreto ex art. 35 bis D.lvo 25/2008
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone di
Loredana Giglio Presidente
Luca Marzullo Giudice Elena Stramaccioni Giudice
Nel procedimento iscritto al nr. 951-1/2025 r.g. promosso da
, nata il [...], a Cali, Colombia, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv.Teresa Fezzigna, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in
Perugia (PG), Via Sicilia 7/B
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
DI FIRENZE SEZIONE DI PERUGIA
[...]
RESISTENTE
E CON LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO – PROCURA DELLA
REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA;
OSSERVA
1.La ricorrente, proveniente dalla Colombia, ha impugnato, con ricorso depositato il 12.3.2025, provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale emesso, il 19.12.2024 ( notificato il 12.2.2025), dalla Controparte_1
di Perugia.
[...]
Ha contestualmente chiesto che sia dichiarata la sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento. Non si è ritenuto di dover disporre l'assegnazione di termini alle parti attesa la palese inammissibilità dell'istanza per le ragioni che si passano ad esporre.
2.L'art. 35 bis del d. lvo 25/2008 ( e successive modifiche) prevede, in via generale il principio generale della sospensione automatica dell'esecuzione del provvedimento impugnato, introducendo alcune deroghe tassative, tra cui quella dell'impugnazione del provvedimento di inammissibilità (art. 29) e di provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale (art. 28 ter). L'art. 28 bis del d.lvo 25/2008 prevede procedure accelerate per la trattazione delle domande reiterate inammissibili (comma I lett. a), delle domande proposte da richiedenti provenienti da Paesi di origine sicura (comma II lett. c) e delle domande manifestamente infondate ai sensi dell'art. 28 ter (comma II lett. d). All'epoca della presentazione della domanda di protezione internazionale ( maggio 2024) il paese di provenienza della ricorrente ( la Colombia) era stato inserito nell'elenco dei paesi c.d. sicuri dal DM del 7.5.2024, adottato ai sensi dell'art. 2 bis del D.lvo 25/2008, per i quali, dunque, avrebbe dovuto applicarsi la procedura accelerata.
Successivamente la Colombia è stata, invece, espunta dalla lista dei paesi sicuri e non ricompresa nell'elencazione di cui al DL 145/2024 e successiva legge di conversione nr. 289/2024. Il provvedimento adottato nei confronti della ricorrente non risulta trattato nelle forme e tempi propri della procedura accelerata e non reca la formula della manifesta infondatezza sicchè deve ritenersi essere stato emesso all'esito di procedura ordinaria. Si tratta, dunque, di provvedimento sospeso “ ex lege” con conseguente inammissibilità dell'istanza di sospensiva.
P.Q.M.
1) Dichiara inammissibile l'istanza di sospensiva in quanto proposta avverso provvedimento già sospeso “ ex lege” .
2) Dispone l'archiviazione del procedimento
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 15.4.2025 Il Presidente
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Decreto ex art. 35 bis D.lvo 25/2008
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone di
Loredana Giglio Presidente
Luca Marzullo Giudice Elena Stramaccioni Giudice
Nel procedimento iscritto al nr. 951-1/2025 r.g. promosso da
, nata il [...], a Cali, Colombia, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv.Teresa Fezzigna, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in
Perugia (PG), Via Sicilia 7/B
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
DI FIRENZE SEZIONE DI PERUGIA
[...]
RESISTENTE
E CON LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO – PROCURA DELLA
REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA;
OSSERVA
1.La ricorrente, proveniente dalla Colombia, ha impugnato, con ricorso depositato il 12.3.2025, provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale emesso, il 19.12.2024 ( notificato il 12.2.2025), dalla Controparte_1
di Perugia.
[...]
Ha contestualmente chiesto che sia dichiarata la sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento. Non si è ritenuto di dover disporre l'assegnazione di termini alle parti attesa la palese inammissibilità dell'istanza per le ragioni che si passano ad esporre.
2.L'art. 35 bis del d. lvo 25/2008 ( e successive modifiche) prevede, in via generale il principio generale della sospensione automatica dell'esecuzione del provvedimento impugnato, introducendo alcune deroghe tassative, tra cui quella dell'impugnazione del provvedimento di inammissibilità (art. 29) e di provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale (art. 28 ter). L'art. 28 bis del d.lvo 25/2008 prevede procedure accelerate per la trattazione delle domande reiterate inammissibili (comma I lett. a), delle domande proposte da richiedenti provenienti da Paesi di origine sicura (comma II lett. c) e delle domande manifestamente infondate ai sensi dell'art. 28 ter (comma II lett. d). All'epoca della presentazione della domanda di protezione internazionale ( maggio 2024) il paese di provenienza della ricorrente ( la Colombia) era stato inserito nell'elenco dei paesi c.d. sicuri dal DM del 7.5.2024, adottato ai sensi dell'art. 2 bis del D.lvo 25/2008, per i quali, dunque, avrebbe dovuto applicarsi la procedura accelerata.
Successivamente la Colombia è stata, invece, espunta dalla lista dei paesi sicuri e non ricompresa nell'elencazione di cui al DL 145/2024 e successiva legge di conversione nr. 289/2024. Il provvedimento adottato nei confronti della ricorrente non risulta trattato nelle forme e tempi propri della procedura accelerata e non reca la formula della manifesta infondatezza sicchè deve ritenersi essere stato emesso all'esito di procedura ordinaria. Si tratta, dunque, di provvedimento sospeso “ ex lege” con conseguente inammissibilità dell'istanza di sospensiva.
P.Q.M.
1) Dichiara inammissibile l'istanza di sospensiva in quanto proposta avverso provvedimento già sospeso “ ex lege” .
2) Dispone l'archiviazione del procedimento
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 15.4.2025 Il Presidente