Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/03/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 25/03/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 25/03/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato ITTA Parte_1
ROBERTO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato CARACUTA ROSALBA
nonché
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato CP_2
e difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA
resistente Oggetto: rendita infortunio sul lavoro
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/01/2023 il ricorrente, come in epigrafe indicato, ha dedotto che in seguito all'infortunio subito in data 30/11/2020, aveva riconosciuto postumi per inabilità permanente nella misura del CP_1
6% e un inabilità temporanea assoluta dal 30/11/2020 al 18/05/2021.
Tanto premesso parte istante ha concluso chiedendo in via principale l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento da parte di della prosecuzione della inabilità temporanea assoluta, senza CP_1 soluzione di continuità con il periodo già riconosciuto, dal 18.05.2021 al 07.07.2021 con condanna dell'istituto al pagamento della relativa indennità temporanea assoluta;
in via subordinata l'accertamento nei confronti dell' del proprio diritto al riconoscimento della indennità CP_2 di malattia dal 18.05.2021 al 07.07.2021 con condanna dell'istituto al pagamento dell' indennità di malattia per il predetto periodo. Ha chiesto altresì il riconoscimento del maggior grado di inabilità permanente nella misura del 35%, o nella misura da accertarsi nel corso del giudizio, invece del 6% già riconosciuto, con condanna dell' al versamento di quanto CP_1 dovuto. Costituitosi in giudizio, l ha concluso per il rigetto del ricorso, CP_1 contestando il quantum richiesto e la decorrenza. Costituitasi in giudizio ha contestato gli avversi assunti, CP_2 eccependo in via preliminare l'improponibilità della domanda nei confronti di per carenza di preventiva domanda amministrativa e CP_2
l'intervenuta prescrizione, concludendo per il rigetto del ricorso perché infondato. Effettuato un accertamento medico legale, all'odierna udienza il giudice ha pronunciato sentenza con motivazione contestuale.
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E' pacifico e non contestato tra le parti che il ricorrente in data 30.11.2020 subiva un infortunio sul lavoro, tanto che l' gli CP_1 riconosceva una inabilità temporanea assoluta con postumi sino al 18/05/2021 e un'invalidità permanente nella misura del 6%. Ciò premesso, per infortunio sul lavoro si intende l'evento occorso al lavoratore per causa violenta in occasione di lavoro e da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente (assoluta o parziale) o l'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni” (artt. 2 e 210 d.p.r. n.1124/1965), mentre “causa violenta” è un evento che con forza concentrata nel tempo e fuori dall'ordinario sia capace di vincere la resistenza dell'organismo umano o di comprometterne
2 l'equilibrio organico provocando una lesione: tale causa deve solitamente essere fortuita ed esterna, proveniente dall'ambiente di lavoro, ed i suoi caratteri peculiari sono la rapidità e l'immediatezza della successione cronologica tra causa e lesione e l'efficienza lesiva, vale a dire l'idoneità a produrre, isolatamente o in concorso con altri fattori, l'evento lesivo.
Nel caso di specie, rileva il giudicante come, all'esito di una visita particolareggiata e sulla scorta di un percorso logico condivisibile, il c.t.u. ha concluso che: “ … … sono residuate menomazioni che determinano un danno biologico permanente valutabile con il 6 % (seipercento); b) la data di insorgenza dei postumi permanenti in misura indennizzabile è quella del 07.07.2021 e dall'epoca non sono intervenute variazioni;
c) si è determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta che è durato dal 30.11.2020 al 07.07.2021 … …”. Il consulente ha riconosciuto la sussistenza dell'inabilità temporanea assoluta per l'ulteriore periodo e ha confermato la percentuale di danno biologico permanente del 6% già riconosciuta dall' CP_1
In seguito alle osservazioni presentate da parte ricorrente e alla ctp del dott. il consulente d'uffico, rispondendo compiutamente ed Per_1 esaustivamente alle osservazioni presentate e confermando le conclusioni rassegnate ha precisato: “ … … Il dott. , consulente medico Persona_2 di parte attrice presente alle operazioni peritali (e l'avv.R.ITTA, legale di parte attrice, non medico e non presente alle operazioni peritali), con una serie di argomentazioni che sopravvalutano di molto la portata disfunzionale degli esiti del noto infortunio (che non ci trovano d'accordo e che non fanno riferimento alla metodologia valutativa di legge che il C.T.U. ha l'obbligo di applicare), reputa riduttiva la valutazione medico- legale operata da chi scrive, crede adeguata l'attribuzione di una menomazione dell'integrità psicofisica del 28-30%, ritenendo che l'attuale danno biologico possa corrispondere al 50% della completa perdita funzionale della mano destra in destrimane (che è tabellata col 55%). Spiace contraddire lo stimato collega ma si ha il dovere di evidenziare che il quadro obiettivo-disfunzionale rilevato dallo scrivente è di entità moderata, interessa limitatamente solo alcune dita e non è paragonabile alla perdita funzionale (nemmeno parziale) di una mano. Si confermano pertanto le proprie conclusioni”. Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la
3 motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94). Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n.10123). Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico- giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico ( in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
4 Il ricorso va, pertanto, accolto nei suddetti limiti. L'accoglimento della domanda relativa alla prosecuzione del periodo di inabilità temporanea assoluta nei confronti di rende CP_1 superfluo l'esame della domanda subordinata proposta a detto titolo nei confronti di CP_2
In considerazione del parziale accoglimento del ricorso, sussistono giustificati motivi per compensare le spese legali nella misura della metà, con condanna di alla refusione della restante metà in favore di parte CP_1 ricorrente. Le ragioni della decisione giustificano, invece, la compensazione integrale delle spese di lite tra parte ricorrente e CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da Pt_1 ei confronti di e , così provvede:
[...] CP_1 CP_2
- dichiara che il ricorrente a seguito dell'infortunio avvenuto in data 30.11.2020, ha riportato un danno biologico pari al 6% con decorrenza dal 07/07/2021 e una inabilità temporanea assoluta dal 30/11/2020 al 07/07/2021;-
- condanna l' al pagamento, in favore dello stesso ricorrente, CP_1 degli importi differenziali dovuti in conseguenza dell'inabilità temporanea assoluta di cui al capo che precede, oltre interessi legali, o, se maggiore, rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
- compensa le spese legali nella misura della metà, con condanna di alla rifusione della restante metà, liquidata in euro 1.348,50 oltre CP_1
Iva, Cap e rimborso spese forfettarie come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra parte ricorrente e CP_2
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, CP_1 liquidate con separato decreto. Brindisi, 25/03/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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