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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Larino
R.G. 370/2022
Il Tribunale di Larino , in persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
GE TO LL & C NC (C.F. 01490710702), assistito e difeso dall'avv. COLOMBO GIOVANNI attore
e
NS PEU N. 32 (C.F. 10317107091) , citato in persona del
Presidente SILVESTRI MA RI , assistita e difesa dall' avv.
VITALE CLEMENTINA convenuto
A.R.P.S. – Agenzia Regionale per la Ricostruzione Post Sisma – assistita e difesa dall' Avvocatura distrettuale dello Stato chiamata in causa
RI TO chiamato in causa contumace
CONCLUSIONI: all' udienza del 24.07.2024, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc , le parti rassegnavano le rispettive conclusioni a mezzo di note depositate in via telematica , che si richiamano integralmente .
In via preliminare si rileva che , ai sensi degli artt 132 cpc e 118 disp att cpc come modificati dalla legge n. 62 / 2009 , si omette lo “svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte .
La motivazione , inoltre , è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art 19 d l 83 / 2015 , che modifica il d l n. 179 / 2012 , nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU n. 64 /
15 .
Va altresì premesso che, per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato la geom. ES IT
& c NC (hereinafter TT IT) conveniva in giudizio dinanzi l' intestato
Tribunale il CO P.E.U. 32 nella persona del Presidente SI
pag. 2/12 IA RI , al fine di sentirlo condannare al pagamento in favore di essa attrice dell' importo di euro 59442,03 e di una ulteriore somma ai sensi dell' art 96 cpc , di cui il primo dovutole a titolo di corrispettivo per i lavori effettuati in favore del detto CO dalla TT TE IA SR , che aveva ceduto tale credito - con atto notarile del 06.12.2013 - proprio alla predetta TT IT.
Precisava la parte attrice nell' atto di citazione che i lavori oggetto della cessione erano stati effettuati dalla TE IA a seguito della conclusione in data 28.02.2006 di un contratto d' appalto tra la stessa società ed il CO , ed erano stati finanziati dal Comune di San
Giuliano di Puglia , nel cui territorio si trova l' immobile oggetto dei lavori in parola.
Si costituiva in giudizio SI IA RI , la quale premetteva di essere cessata dalla carica di Presidente del CO P.E.U. 32, precisava che al punto f ) del contratto di appalto si era convenuto che "il presente contratto di appalto, sebbene sottoscritto dal presidente del consorzio PEU 32, e sebbene abbia ad oggetto l'esecuzione di opere unitarie, costituisce fonte di obbligazioni parziarie ai soli effetti economici, per le quali risponderanno esclusivamente i singoli proprietari con esclusione di qualsiasi solidarietà tra gli stessi", che il successivo art. 8 aggiungeva che "eventuali ulteriori lavori eccedenti le quantità o non presenti nel computo metrico saranno conteggiate a parte" e che “ Le parti convengono sin d'ora che crediti vantati dall'impresa nei confronti dei singoli proprietari per lavori coperti da contributo saranno da ritenersi esigibili soltanto ad effettiva erogazione del contributo pubblico;
il committente procederà ad effettuare il pagamento entro trenta giorni successivi all'emissione del certificato di
pag. 3/12 pagamento, previa presentazione, da parte dell'impresa, del Documento unico di regolarità contributiva previsto dall'art.19 della legge regionale
12 agosto 1998 n.30 e di regolare fattura".
Aggiungeva la convenuta che “ ciascun consorziato, al momento della sottoscrizione del suddetto contratto, pattuiva con l'impresa un accollo per lavori extra oltre a quelli previsti da contratto, da corrispondere personalmente, ai sensi dell'art.5, all'impresa appaltatrice “ e che “mentre
i consorziati sigg.ri LL AL e SILVESTRI IA RI, nonché
OL US OL provvedevano a corrispondere quanto dovuto, a titolo di accollo, all'impresa TE IA, diversamente il sig.
RI FA restava inadempiente“, che la cessione del credito dalla TE IA alla TT IT aveva preceduto la dichiarazione di fallimento della cedente e non era stata da questa notificata alla Agenzia
Regionale Protezione Civile (hereinafter ARPC), la quale era tenuta ad erogare i fondi alla TT appaltatrice in forza della legge regionale n. 8 del
04.05.2015 , ed in particolare dell' art. 20, secondo cui "al fine di accelerare le procedure di pagamento in favore dei soggetti aggiudicatari,
l'Agenzia emette i mandati di pagamento, previa conforme istruttoria da parte dei soggetti attuatori, in favore degli stessi, con quietanza delle imprese aggiudicatarie dei lavori."
Sulla base delle considerazioni che precedono la SI escludeva di dovere alcuna somma alla TT istante , addebitava alla negligenza di quest' ultima la mancata erogazione delle somme dovute dalla ARPC per il pagamento dei lavori effettati dalla TE IA e conseguentemente chiedeva preliminarmente di essere autorizzata alla chiamata in causa di
AR IO – nella qualità di attuale Presidente del CO - e la pag. 4/12 Protezione Civile ON LI , con relativo spostamento della prima udienza ex art 269 cpc , e , nel merito , di rigettare la domanda , con condanna della parte attrice per il titolo di cui all' art 96 cpc.
AR IO , regolarmente e tempestivamente citato, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Si costituiva invece la Agenzia Regionale Ricostruzione Post Sisma
(hereinafter AR) , con comparsa di costituzione e di risposta in cui evidenziava in primis l' inopponibilità ad essa della cessione del credito dalla TE IA alla TT IT ed in ogni caso la propria estraneità al rapporto contrattuale intercorrente tra il Soggetto Attuatore, ente committente, e l'impresa aggiudicatrice, e chiedeva – conseguentemente – il rigetto della domanda.
Il procedimento veniva trattenuto per la decisione all' udienza del
24.07.2024, sulla base delle sole produzioni documentali.
Deve essere preliminarmente esaminata l' eccezione con cui l' AR ha dedotto – sulla base della cessazione della SI dalla carica di
Presidente del CO all' epoca della notifica della domanda – il difetto di legittimazione passiva della detta convenuta e quindi l' inefficacia della chiamata in causa effettuata dalla stessa.
Si osserva sul punto che il CO deve essere inquadrato nella categoria delle associazioni non riconosciute ed in quanto tale può stare in giudizio, a norma dell'art. 36 cc, in persona di coloro ai quali è conferita la presidenza o la direzione, la cui rappresentanza processuale è meramente facoltativa ed eventuale, ed in mancanza di costoro può essere convenuto in giudizio in persona di tutti gli associati ( cfr ex aliis Cass n. 22900/2018).
pag. 5/12 Da tale premessa discende che la SI – nella sua qualità indiscussa di consorziata e quindi di associata – era legittimata ad essere convenuta in giudizio per conto del CO e conseguentemente titolata ad effettuare la chiamata in causa dei terzi.
E sempre in limine deve essere scrutinata l' eccezione sollevata dalla convenuta secondo cui l' atto di cessione del credito per cui è causa dalla
TE IA alla odierna attrice sarebbe inefficace in quanto non notificato alla AR.
Risulta agevole evidenziare al riguardo che la cessione del credito va notificata – ai sensi dell' art 1240 cc – alle parti del contratto e dalla constatazione – indiscutibile siccome risultante per tabulas – dell' estraneità dell' AR al contratto di appalto da cui trae origine il credito in parola discende l' inesistenza dell' obbligo di notificare al detto ente la cessione del credito stesso.
La cessione del credito deve pertanto essere ritenuta valida ed efficace , essendo stata notificata al committente / debitore P.E.U. , come ha del resto espressamente ammesso la convenuta.
E non vale ad escludere l' efficacia della cessione il fatto che la stessa sia stata effettuata mediante la consegna a mano della documentazione che la conteneva, non essendo prevista una forma specifica per la formazione dell' atto in questione e per la sua comunicazione al debitore ceduto.
Si deve , a questo punto , procedere all' esame del contratto di appalto concluso tra la TT attrice ed il CO P.E.U. 32 in data 28.02.2006
(all. n. 4 alla comparsa di risposta della convenuta).
pag. 6/12 A tal riguardo si rileva che, in base alla normativa tecnico-giuridica relativa alla ricostruzione post-sisma (cfr. ordinanza del Presidente della ON n.
13/2003 e successivi interventi) i proprietari di immobili confinanti, con strutture comuni ovvero costituenti un complesso edilizio unitario, sono stati riuniti in Consorzi, e ciò sia ai fini della semplificazione delle procedure amministrative, dando all'ente un unico interlocutore per un'unica pratica cumulativa (in luogo di tante pratiche relative alla concessione dei contributi per quante sono le unità immobiliari ed i singoli proprietari di esse), sia ai fini dell'accelerazione della ricostruzione, attraverso la stipulazione di un unico contratto di appalto, con una sola impresa, per i lavori di ricostruzione dei suddetti complessi edilizi unitari.
Va da sé però che, dal punto di vista civilistico, l'appalto unitario, concluso dal legale rappresentante del CO in nome e per conto dei singoli condomini, al suo interno si distingue in tanti singoli contratti tra l'appaltatore e i singoli proprietari, quantomeno per quel che riguarda la ricostruzione (o ristrutturazione) delle parti di proprietà esclusiva di ciascuno, mentre di appalto unitario potrà al più parlarsi per eventuali parti comuni.
Da ciò consegue, qualunque opzione qualificatoria si voglia perseguire, che il CO (ovvero il suo Presidente) è privo di legittimazione processuale rappresentativa dei committenti.
In primo luogo ciò si evince dalle stesse previsioni contrattuali, avendo le parti inteso tenere ben distinti i rapporti dare - avere facenti capo ai singoli committenti.
Il contratto di appalto infatti, a pag. 3, lettera f) recita testualmente: “il presente contratto d' appalto, sebbene sottoscritto dal Presidente del
pag. 7/12 CO “PEU 32“ e sebbene abbia per oggetto l' esecuzione di opere unitarie , costituisce fonte di obbligazioni parziarie ai soli fini economici, per le quali risponderanno esclusivamente i singoli proprietari con esclusione di qualsiasi vincolo di solidarietà tra gli stessi”.
E' dunque di tutta evidenza che lo schema contrattuale è congegnato in maniera da tener distinte le singole unità immobiliari facenti capo ai singoli proprietari ed i lavori ad essi relativi.
Da ciò consegue che l'appaltatore deve specificamente imputare il credito residuo ai lavori eseguiti presso l'una o l'altra unità immobiliare e richiedere il pagamento ai singoli proprietari mentre la richiesta potrà essere fatta al comune rappresentante solo per i lavori inerenti alle parti comuni.
Tanto più che i singoli proprietari – come emerge dal disposto normativo sopra richiamato – hanno espressamente escluso qualsiasi solidarietà che invece verrebbe in sostanza ad operare qualora fosse consentito all'appaltatore di chiedere al rappresentante unitario, e quindi a ciascuno dei proprietari, l'intero importo ancora vantato senza alcuna specifica imputazione e cioè a prescindere se esso sia relativo a lavori relativi alla unità immobiliare dell'uno o dell'altro dei proprietari riuniti in CO ovvero alle opere comuni.
In altri termini l'appaltatore che voglia convenire, anziché i singoli consorziati, direttamente il CO in persona dell'amministratore, potrà farlo solo in relazione alle obbligazioni che riguardino lavori su parti comuni, altrimenti dovrà citare i singoli condomini per ottenere il pagamento dei lavori eseguiti sulle parti di proprietà esclusiva di ciascuno.
pag. 8/12 Dall' applicazione delle coordinate giuridiche che precedono al caso in esame discende che – accertata l' assenza di titolo in capo al creditore per richiedere al CO il corrispettivo relativo ai lavori effettuati sulle porzioni di proprietà esclusiva dei singoli proprietari – occorrerà verificare se la domanda di pagamento di cui si tratta abbia per oggetto le opere realizzate sulle parti comuni.
Ma anche tale accertamento conduce ad un esito negativo, atteso da un lato che nel contratto sono indicati esclusivamente lavori da effettuare a beneficio delle singole unità immobiliari e dall' altro che la TT IT non ha in alcun modo specificato a quali lavori si riferisce il suo credito, ed in particolare se gli stessi hanno per oggetto parti comuni.
La domanda della TT IT deve quindi essere disattesa.
Tuttavia, anche a volere prescindere da tale assorbente rilievo in punto di difetto di legittimazione passiva del CO , si osserva che la domanda deve ritenersi infondata anche ove si volessero porre in non cale le argomentazioni che precedono e si volesse ritenere che la SI sia stata convenuta in giudizio per rispondere – coerentemente con il contenuto del contratto d' appalto – della sola obbligazione di pagamento relativa ai lavori effettuati in favore dell' immobile di sua proprietà.
Si ribadisce al riguardo che la SI ha affermato – nella comparsa di risposta – di avere provveduto al versamento in favore dell' appaltatrice dell' importo relativo ai lavori effettuati nella propria abitazione , mentre a tanto non aveva provveduto AR FA e da tale circostanza ha dedotto – proprio sulla base della ripartizione pro quote con esclusione di solidarietà dell' onere del pagamento previsto dalla lettera f ) del contratto pag. 9/12 – la propria estraneità alla pretesa azionata dalla parte attrice e la conseguente responsabilità al riguardo del AR.
A tal proposito appare di fondamentale rilievo evidenziare che AR
FA ha ammesso di non avere versato la somma dovuta ( si legga il verbale di riunione del CO dell' 11 aprile 2019 - all. n. 5 alla comparsa di risposta della convenuta - in cui il predetto consorziato dichiarava testualmente di “impegnarsi a versare l' acconto di spettanza al
PEU entro 15 giorni dalla data odierna“ e sottoscriveva il detto verbale )
e, soprattutto, che la TT LI – cessionaria del credito della appaltatrice
TE IA – non ha mai contestato l' affermazione della SI di avvenuto pagamento della quota di sua pertinenza e dunque tale circostanza deve essere considerata provata in base al noto principio della non contestazione di cui all' art 115 cpc.
Infatti, come è noto , la non contestazione ha effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e deve ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.
In definitiva , in sede di reductio ad unum delle considerazioni che precedono , si osserva quanto segue.
Il contratto di appalto per cui è causa è fonte di obbligazioni parziarie dei singoli consorziati nei confronti dell' appaltatore, e quindi ciascuno dei detti consorziati risponde nei limiti del corrispettivo previsto per l' esecuzione delle opere effettuate sul proprio immobile.
pag. 10/12 Da tanto discende l' infondatezza della domanda , in quanto proposta nei confronti del CO e non invece nei confronti dei singoli consorziati in ragione della rispettiva obbligazione parziaria.
E l' erroneità della pretesa azionata dalla TT IT rimane ferma anche ove si volesse considerare che SI NN IA sia stata citata in quanto tenuta – in aderenza al contenuto del contratto d' appalto – a rispondere esclusivamente dell' obbligazione rappresentata dal corrispettivo dovuto per i lavori eseguiti nell' immobile di proprietà di essa consorziata, ostando all' accoglimento di tale domanda la mancata contestazione da parte dell' attrice dell' affermazione della SI di avvenuto pagamento della quota di sua spettanza.
Il rigetto della domanda sulla base delle argomentazioni appena prospettate rende superfluo l' esame degli ulteriori motivi svolti dalla convenuta, e tanto in base al noto principio della ragione più liquida, in forza del quale la causa può essere decisa anche sulla base di un motivo che , seppur subordinato , risulta assorbente e quindi rende inutile la trattazione delle ulteriori questioni ( cfr. ex plurimis Cass. SS. UU. n. 26242/14 ) .
Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto principale tra la TT attrice ed il CO e vengono liquidate in base allo scaglione per valore del d.m. n. 55/2014 , con applicazione del limite minimo in ragione dell' assenza di istruzione orale.
Le spese di lite vengono invece compensate nel rapporto tra il CO e la AR , non avendo la prima esperito alcuna domanda nei confronti della chiamata in causa, e tra questa e la parte attrice.
pag. 11/12
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da GE TO LL & C NC nei confronti di
NS PEU N. 32 , così provvede, ogni diversa istanza disattesa:
rigetta la domanda e condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in euro 7052, oltre rimborso forfettario
15%, iva e cap;
compensa interamente le spese di lite negli ulteriori rapporti processuali.
Così deciso in data 30/12/2024.
Il giudice onorario
Dott. Riccardo De Mutiis
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Larino
R.G. 370/2022
Il Tribunale di Larino , in persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
GE TO LL & C NC (C.F. 01490710702), assistito e difeso dall'avv. COLOMBO GIOVANNI attore
e
NS PEU N. 32 (C.F. 10317107091) , citato in persona del
Presidente SILVESTRI MA RI , assistita e difesa dall' avv.
VITALE CLEMENTINA convenuto
A.R.P.S. – Agenzia Regionale per la Ricostruzione Post Sisma – assistita e difesa dall' Avvocatura distrettuale dello Stato chiamata in causa
RI TO chiamato in causa contumace
CONCLUSIONI: all' udienza del 24.07.2024, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc , le parti rassegnavano le rispettive conclusioni a mezzo di note depositate in via telematica , che si richiamano integralmente .
In via preliminare si rileva che , ai sensi degli artt 132 cpc e 118 disp att cpc come modificati dalla legge n. 62 / 2009 , si omette lo “svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte .
La motivazione , inoltre , è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art 19 d l 83 / 2015 , che modifica il d l n. 179 / 2012 , nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU n. 64 /
15 .
Va altresì premesso che, per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato la geom. ES IT
& c NC (hereinafter TT IT) conveniva in giudizio dinanzi l' intestato
Tribunale il CO P.E.U. 32 nella persona del Presidente SI
pag. 2/12 IA RI , al fine di sentirlo condannare al pagamento in favore di essa attrice dell' importo di euro 59442,03 e di una ulteriore somma ai sensi dell' art 96 cpc , di cui il primo dovutole a titolo di corrispettivo per i lavori effettuati in favore del detto CO dalla TT TE IA SR , che aveva ceduto tale credito - con atto notarile del 06.12.2013 - proprio alla predetta TT IT.
Precisava la parte attrice nell' atto di citazione che i lavori oggetto della cessione erano stati effettuati dalla TE IA a seguito della conclusione in data 28.02.2006 di un contratto d' appalto tra la stessa società ed il CO , ed erano stati finanziati dal Comune di San
Giuliano di Puglia , nel cui territorio si trova l' immobile oggetto dei lavori in parola.
Si costituiva in giudizio SI IA RI , la quale premetteva di essere cessata dalla carica di Presidente del CO P.E.U. 32, precisava che al punto f ) del contratto di appalto si era convenuto che "il presente contratto di appalto, sebbene sottoscritto dal presidente del consorzio PEU 32, e sebbene abbia ad oggetto l'esecuzione di opere unitarie, costituisce fonte di obbligazioni parziarie ai soli effetti economici, per le quali risponderanno esclusivamente i singoli proprietari con esclusione di qualsiasi solidarietà tra gli stessi", che il successivo art. 8 aggiungeva che "eventuali ulteriori lavori eccedenti le quantità o non presenti nel computo metrico saranno conteggiate a parte" e che “ Le parti convengono sin d'ora che crediti vantati dall'impresa nei confronti dei singoli proprietari per lavori coperti da contributo saranno da ritenersi esigibili soltanto ad effettiva erogazione del contributo pubblico;
il committente procederà ad effettuare il pagamento entro trenta giorni successivi all'emissione del certificato di
pag. 3/12 pagamento, previa presentazione, da parte dell'impresa, del Documento unico di regolarità contributiva previsto dall'art.19 della legge regionale
12 agosto 1998 n.30 e di regolare fattura".
Aggiungeva la convenuta che “ ciascun consorziato, al momento della sottoscrizione del suddetto contratto, pattuiva con l'impresa un accollo per lavori extra oltre a quelli previsti da contratto, da corrispondere personalmente, ai sensi dell'art.5, all'impresa appaltatrice “ e che “mentre
i consorziati sigg.ri LL AL e SILVESTRI IA RI, nonché
OL US OL provvedevano a corrispondere quanto dovuto, a titolo di accollo, all'impresa TE IA, diversamente il sig.
RI FA restava inadempiente“, che la cessione del credito dalla TE IA alla TT IT aveva preceduto la dichiarazione di fallimento della cedente e non era stata da questa notificata alla Agenzia
Regionale Protezione Civile (hereinafter ARPC), la quale era tenuta ad erogare i fondi alla TT appaltatrice in forza della legge regionale n. 8 del
04.05.2015 , ed in particolare dell' art. 20, secondo cui "al fine di accelerare le procedure di pagamento in favore dei soggetti aggiudicatari,
l'Agenzia emette i mandati di pagamento, previa conforme istruttoria da parte dei soggetti attuatori, in favore degli stessi, con quietanza delle imprese aggiudicatarie dei lavori."
Sulla base delle considerazioni che precedono la SI escludeva di dovere alcuna somma alla TT istante , addebitava alla negligenza di quest' ultima la mancata erogazione delle somme dovute dalla ARPC per il pagamento dei lavori effettati dalla TE IA e conseguentemente chiedeva preliminarmente di essere autorizzata alla chiamata in causa di
AR IO – nella qualità di attuale Presidente del CO - e la pag. 4/12 Protezione Civile ON LI , con relativo spostamento della prima udienza ex art 269 cpc , e , nel merito , di rigettare la domanda , con condanna della parte attrice per il titolo di cui all' art 96 cpc.
AR IO , regolarmente e tempestivamente citato, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Si costituiva invece la Agenzia Regionale Ricostruzione Post Sisma
(hereinafter AR) , con comparsa di costituzione e di risposta in cui evidenziava in primis l' inopponibilità ad essa della cessione del credito dalla TE IA alla TT IT ed in ogni caso la propria estraneità al rapporto contrattuale intercorrente tra il Soggetto Attuatore, ente committente, e l'impresa aggiudicatrice, e chiedeva – conseguentemente – il rigetto della domanda.
Il procedimento veniva trattenuto per la decisione all' udienza del
24.07.2024, sulla base delle sole produzioni documentali.
Deve essere preliminarmente esaminata l' eccezione con cui l' AR ha dedotto – sulla base della cessazione della SI dalla carica di
Presidente del CO all' epoca della notifica della domanda – il difetto di legittimazione passiva della detta convenuta e quindi l' inefficacia della chiamata in causa effettuata dalla stessa.
Si osserva sul punto che il CO deve essere inquadrato nella categoria delle associazioni non riconosciute ed in quanto tale può stare in giudizio, a norma dell'art. 36 cc, in persona di coloro ai quali è conferita la presidenza o la direzione, la cui rappresentanza processuale è meramente facoltativa ed eventuale, ed in mancanza di costoro può essere convenuto in giudizio in persona di tutti gli associati ( cfr ex aliis Cass n. 22900/2018).
pag. 5/12 Da tale premessa discende che la SI – nella sua qualità indiscussa di consorziata e quindi di associata – era legittimata ad essere convenuta in giudizio per conto del CO e conseguentemente titolata ad effettuare la chiamata in causa dei terzi.
E sempre in limine deve essere scrutinata l' eccezione sollevata dalla convenuta secondo cui l' atto di cessione del credito per cui è causa dalla
TE IA alla odierna attrice sarebbe inefficace in quanto non notificato alla AR.
Risulta agevole evidenziare al riguardo che la cessione del credito va notificata – ai sensi dell' art 1240 cc – alle parti del contratto e dalla constatazione – indiscutibile siccome risultante per tabulas – dell' estraneità dell' AR al contratto di appalto da cui trae origine il credito in parola discende l' inesistenza dell' obbligo di notificare al detto ente la cessione del credito stesso.
La cessione del credito deve pertanto essere ritenuta valida ed efficace , essendo stata notificata al committente / debitore P.E.U. , come ha del resto espressamente ammesso la convenuta.
E non vale ad escludere l' efficacia della cessione il fatto che la stessa sia stata effettuata mediante la consegna a mano della documentazione che la conteneva, non essendo prevista una forma specifica per la formazione dell' atto in questione e per la sua comunicazione al debitore ceduto.
Si deve , a questo punto , procedere all' esame del contratto di appalto concluso tra la TT attrice ed il CO P.E.U. 32 in data 28.02.2006
(all. n. 4 alla comparsa di risposta della convenuta).
pag. 6/12 A tal riguardo si rileva che, in base alla normativa tecnico-giuridica relativa alla ricostruzione post-sisma (cfr. ordinanza del Presidente della ON n.
13/2003 e successivi interventi) i proprietari di immobili confinanti, con strutture comuni ovvero costituenti un complesso edilizio unitario, sono stati riuniti in Consorzi, e ciò sia ai fini della semplificazione delle procedure amministrative, dando all'ente un unico interlocutore per un'unica pratica cumulativa (in luogo di tante pratiche relative alla concessione dei contributi per quante sono le unità immobiliari ed i singoli proprietari di esse), sia ai fini dell'accelerazione della ricostruzione, attraverso la stipulazione di un unico contratto di appalto, con una sola impresa, per i lavori di ricostruzione dei suddetti complessi edilizi unitari.
Va da sé però che, dal punto di vista civilistico, l'appalto unitario, concluso dal legale rappresentante del CO in nome e per conto dei singoli condomini, al suo interno si distingue in tanti singoli contratti tra l'appaltatore e i singoli proprietari, quantomeno per quel che riguarda la ricostruzione (o ristrutturazione) delle parti di proprietà esclusiva di ciascuno, mentre di appalto unitario potrà al più parlarsi per eventuali parti comuni.
Da ciò consegue, qualunque opzione qualificatoria si voglia perseguire, che il CO (ovvero il suo Presidente) è privo di legittimazione processuale rappresentativa dei committenti.
In primo luogo ciò si evince dalle stesse previsioni contrattuali, avendo le parti inteso tenere ben distinti i rapporti dare - avere facenti capo ai singoli committenti.
Il contratto di appalto infatti, a pag. 3, lettera f) recita testualmente: “il presente contratto d' appalto, sebbene sottoscritto dal Presidente del
pag. 7/12 CO “PEU 32“ e sebbene abbia per oggetto l' esecuzione di opere unitarie , costituisce fonte di obbligazioni parziarie ai soli fini economici, per le quali risponderanno esclusivamente i singoli proprietari con esclusione di qualsiasi vincolo di solidarietà tra gli stessi”.
E' dunque di tutta evidenza che lo schema contrattuale è congegnato in maniera da tener distinte le singole unità immobiliari facenti capo ai singoli proprietari ed i lavori ad essi relativi.
Da ciò consegue che l'appaltatore deve specificamente imputare il credito residuo ai lavori eseguiti presso l'una o l'altra unità immobiliare e richiedere il pagamento ai singoli proprietari mentre la richiesta potrà essere fatta al comune rappresentante solo per i lavori inerenti alle parti comuni.
Tanto più che i singoli proprietari – come emerge dal disposto normativo sopra richiamato – hanno espressamente escluso qualsiasi solidarietà che invece verrebbe in sostanza ad operare qualora fosse consentito all'appaltatore di chiedere al rappresentante unitario, e quindi a ciascuno dei proprietari, l'intero importo ancora vantato senza alcuna specifica imputazione e cioè a prescindere se esso sia relativo a lavori relativi alla unità immobiliare dell'uno o dell'altro dei proprietari riuniti in CO ovvero alle opere comuni.
In altri termini l'appaltatore che voglia convenire, anziché i singoli consorziati, direttamente il CO in persona dell'amministratore, potrà farlo solo in relazione alle obbligazioni che riguardino lavori su parti comuni, altrimenti dovrà citare i singoli condomini per ottenere il pagamento dei lavori eseguiti sulle parti di proprietà esclusiva di ciascuno.
pag. 8/12 Dall' applicazione delle coordinate giuridiche che precedono al caso in esame discende che – accertata l' assenza di titolo in capo al creditore per richiedere al CO il corrispettivo relativo ai lavori effettuati sulle porzioni di proprietà esclusiva dei singoli proprietari – occorrerà verificare se la domanda di pagamento di cui si tratta abbia per oggetto le opere realizzate sulle parti comuni.
Ma anche tale accertamento conduce ad un esito negativo, atteso da un lato che nel contratto sono indicati esclusivamente lavori da effettuare a beneficio delle singole unità immobiliari e dall' altro che la TT IT non ha in alcun modo specificato a quali lavori si riferisce il suo credito, ed in particolare se gli stessi hanno per oggetto parti comuni.
La domanda della TT IT deve quindi essere disattesa.
Tuttavia, anche a volere prescindere da tale assorbente rilievo in punto di difetto di legittimazione passiva del CO , si osserva che la domanda deve ritenersi infondata anche ove si volessero porre in non cale le argomentazioni che precedono e si volesse ritenere che la SI sia stata convenuta in giudizio per rispondere – coerentemente con il contenuto del contratto d' appalto – della sola obbligazione di pagamento relativa ai lavori effettuati in favore dell' immobile di sua proprietà.
Si ribadisce al riguardo che la SI ha affermato – nella comparsa di risposta – di avere provveduto al versamento in favore dell' appaltatrice dell' importo relativo ai lavori effettuati nella propria abitazione , mentre a tanto non aveva provveduto AR FA e da tale circostanza ha dedotto – proprio sulla base della ripartizione pro quote con esclusione di solidarietà dell' onere del pagamento previsto dalla lettera f ) del contratto pag. 9/12 – la propria estraneità alla pretesa azionata dalla parte attrice e la conseguente responsabilità al riguardo del AR.
A tal proposito appare di fondamentale rilievo evidenziare che AR
FA ha ammesso di non avere versato la somma dovuta ( si legga il verbale di riunione del CO dell' 11 aprile 2019 - all. n. 5 alla comparsa di risposta della convenuta - in cui il predetto consorziato dichiarava testualmente di “impegnarsi a versare l' acconto di spettanza al
PEU entro 15 giorni dalla data odierna“ e sottoscriveva il detto verbale )
e, soprattutto, che la TT LI – cessionaria del credito della appaltatrice
TE IA – non ha mai contestato l' affermazione della SI di avvenuto pagamento della quota di sua pertinenza e dunque tale circostanza deve essere considerata provata in base al noto principio della non contestazione di cui all' art 115 cpc.
Infatti, come è noto , la non contestazione ha effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e deve ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.
In definitiva , in sede di reductio ad unum delle considerazioni che precedono , si osserva quanto segue.
Il contratto di appalto per cui è causa è fonte di obbligazioni parziarie dei singoli consorziati nei confronti dell' appaltatore, e quindi ciascuno dei detti consorziati risponde nei limiti del corrispettivo previsto per l' esecuzione delle opere effettuate sul proprio immobile.
pag. 10/12 Da tanto discende l' infondatezza della domanda , in quanto proposta nei confronti del CO e non invece nei confronti dei singoli consorziati in ragione della rispettiva obbligazione parziaria.
E l' erroneità della pretesa azionata dalla TT IT rimane ferma anche ove si volesse considerare che SI NN IA sia stata citata in quanto tenuta – in aderenza al contenuto del contratto d' appalto – a rispondere esclusivamente dell' obbligazione rappresentata dal corrispettivo dovuto per i lavori eseguiti nell' immobile di proprietà di essa consorziata, ostando all' accoglimento di tale domanda la mancata contestazione da parte dell' attrice dell' affermazione della SI di avvenuto pagamento della quota di sua spettanza.
Il rigetto della domanda sulla base delle argomentazioni appena prospettate rende superfluo l' esame degli ulteriori motivi svolti dalla convenuta, e tanto in base al noto principio della ragione più liquida, in forza del quale la causa può essere decisa anche sulla base di un motivo che , seppur subordinato , risulta assorbente e quindi rende inutile la trattazione delle ulteriori questioni ( cfr. ex plurimis Cass. SS. UU. n. 26242/14 ) .
Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto principale tra la TT attrice ed il CO e vengono liquidate in base allo scaglione per valore del d.m. n. 55/2014 , con applicazione del limite minimo in ragione dell' assenza di istruzione orale.
Le spese di lite vengono invece compensate nel rapporto tra il CO e la AR , non avendo la prima esperito alcuna domanda nei confronti della chiamata in causa, e tra questa e la parte attrice.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Larino , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da GE TO LL & C NC nei confronti di
NS PEU N. 32 , così provvede, ogni diversa istanza disattesa:
rigetta la domanda e condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in euro 7052, oltre rimborso forfettario
15%, iva e cap;
compensa interamente le spese di lite negli ulteriori rapporti processuali.
Così deciso in data 30/12/2024.
Il giudice onorario
Dott. Riccardo De Mutiis
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