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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/04/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione in data 12 febbraio
2025, con la concessione dei termini ridotti di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica, nella causa avente n.
4188/2017 R.G.
TRA
(già Parte_1 Controparte_1
) (c.f. ), incorporante di in persona
[...] P.IVA_1 Controparte_2 del legale rapp.te pro tempore elettivamente domiciliata in Salerno alla piazza Renato
Casalbore n. 25, presso lo studio dell'avv. Raffaele Casaburi che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ), in qualità di tutore Controparte_3 C.F._1 dell'interdetta (c. f. ) elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._2 in Nocera Inferiore (SA) alla via Napoli n. 6, presso lo studio dell'avv. Francesco De
Prisco che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
NONCHE'
, (cf. in persona del Sindaco pro Controparte_4 P.IVA_2 tempore,
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello in materia di opposizione avverso cartella di pagamento. CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 12.05.2016, CP_3
(in qualità di tutore dell'interdetta , conveniva in giudizio
[...] Parte_2 innanzi al Giudice di Pace di Salerno, - incorporante Controparte_1 di (quale soggetto incaricato della riscossione mediante ruolo), e il Controparte_2
(quale ente impositore), per spiegare opposizione avverso la Controparte_4 cartella di pagamento n. 10020160002427878000 emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo del credito derivante dal mancato pagamento della sanzione amministrativa elevata per infrazione al codice della strada, il tutto per l'importo di € 265,96.
In particolare, l'opponente postulava l'illegittimità dell'atto impugnato: al riguardo, rilevata preliminarmente l'omessa notifica degli atti ad esso presupposti, deduceva l'irritualità della notifica della cartella e ne predicava la nullità per carenza degli elementi essenziali
(segnatamente, per omessa sottoscrizione del responsabile del procedimento). Infine, contestata l'illegittima richiesta di pagamento delle maggiorazioni di cui all'art. 27 della legge n. 686/81, concludeva per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese.
Nel giudizio innanzi al Giudice di Pace si costituiva il concessionario della riscossione il quale – dedotto il difetto di legittimazione passiva in ordine all'eccezione di mancata notifica del verbale presupposto e della illegittimità delle maggiorazioni delle sanzioni irrogate – eccepiva l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 22 della legge n. 689/81 e dell'art. 617 c.p.c., nonché l'infondatezza delle avverse censure, domandandone il rigetto.
Si costituiva, altresì, l'ente impositore che pure eccepiva la Controparte_4 propria estraneità rispetto alle contestazioni sollevate in ordine alle attività di riscossione e domandava il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 5440/2016 resa in data 08.11.2016 il Giudice di Pace di Salerno accoglieva l'opposizione: assumeva come non raggiunta la prova della notifica della cartella non risultando agli atti la relata di notifica ex art. 149 c.p.c. e, esclusa l'operatività della sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 II comma, annullava la cartella di pagamento n.
10020160002427878000, con condanna del solo concessionario della riscossione delle spese di giudizio. Con atto di citazione notificato in data 26.04.2017 Controparte_1 spiegava appello avverso la sentenza sopra indicata: in proposito, contestata la erroneità della valutazione operata dal giudice di prossimità circa la documentazione attestante la prova della notifica della cartella di pagamento, censurava in ogni caso la decisione quanto al mancato riscontro del raggiungimento dello scopo e dell'intempestività dell'opposizione, oltre che sul piano delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio il contribuente, , il quale - eccepita Controparte_3 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 342 c.p.c. - postulava l'infondatezza delle doglianze sollevate dall'appellante, concludendo per il rigetto del gravame, con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
§ 1.1. Ciò posto, deve anzitutto essere dichiarata la contumacia della parte appellata
. Controparte_4
Non risulta infatti la costituzione in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto di appello.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, l'appello è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
Giova infatti osservare che “l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice "a quo", sia essa corretta o meno, e
a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti;
Ciò implica che in assenza di una espressa presa di posizione da parte del giudice del primo grado di giudizio (ovvero in presenza di una affermazione del tutto generica), il potere di qualificazione che non sia stato esercitato dal giudice "a quo", possa essere legittimamente esercitato dal giudice "ad quem", e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione
(ex multis Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 02/03/2012, n. 3338; Cass. civ., Sez. II,
Sentenza, 21/12/2009, n. 26919).
Nel caso di specie non v'è chi non veda come l'opposizione originariamente formulata da per l'annullamento della cartella di pagamento per irregolarità formale Controparte_3 della notifica della stessa – in assenza di qualificazione da parte del giudice di prossimità – vada inquadrata nella categoria delle opposizioni ex art. 617 c.p.c. § 3. Orbene la qualificazione da parte di questo giudice della domanda formulata da nei termini di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Controparte_5 determina l'inammissibilità dell'appello spiegato dalla . Parte_1
Invero, l'art. 618, secondo e terzo comma, c.p.c. espressamente qualifica come “non impugnabili” le sentenze pronunciate in materia di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Ne discende che avverso una sentenza del genere risulta esperibile unicamente il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., con conseguente inammissibilità dell'appello.
§ 4. Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, alla luce del rilievo d'ufficio circa il profilo di inammissibilità dell'appello sussistono le condizioni ex art. 92, secondo comma, c.p.c. per la compensazione integrale delle spese di lite nei rapporti con le parti costituite.
Nei rapporti con le parti contumaci le spese restano definitivamente a carico di parte appellante.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione determina l'applicabilità in astratto dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA inammissibile l'appello.
• COMPENSA le spese del presente giudizio nei rapporti con le parti costituite.
• DICHIARA non ripetibili le spese del presente giudizio nei rapporti con le parti contumaci.
• DA' ATTO della sussistenza per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Salerno, 11/07/2019 Il Giudice dott.ssa Federica Felaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione in data 12 febbraio
2025, con la concessione dei termini ridotti di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica, nella causa avente n.
4188/2017 R.G.
TRA
(già Parte_1 Controparte_1
) (c.f. ), incorporante di in persona
[...] P.IVA_1 Controparte_2 del legale rapp.te pro tempore elettivamente domiciliata in Salerno alla piazza Renato
Casalbore n. 25, presso lo studio dell'avv. Raffaele Casaburi che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ), in qualità di tutore Controparte_3 C.F._1 dell'interdetta (c. f. ) elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._2 in Nocera Inferiore (SA) alla via Napoli n. 6, presso lo studio dell'avv. Francesco De
Prisco che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
NONCHE'
, (cf. in persona del Sindaco pro Controparte_4 P.IVA_2 tempore,
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello in materia di opposizione avverso cartella di pagamento. CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 12.05.2016, CP_3
(in qualità di tutore dell'interdetta , conveniva in giudizio
[...] Parte_2 innanzi al Giudice di Pace di Salerno, - incorporante Controparte_1 di (quale soggetto incaricato della riscossione mediante ruolo), e il Controparte_2
(quale ente impositore), per spiegare opposizione avverso la Controparte_4 cartella di pagamento n. 10020160002427878000 emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo del credito derivante dal mancato pagamento della sanzione amministrativa elevata per infrazione al codice della strada, il tutto per l'importo di € 265,96.
In particolare, l'opponente postulava l'illegittimità dell'atto impugnato: al riguardo, rilevata preliminarmente l'omessa notifica degli atti ad esso presupposti, deduceva l'irritualità della notifica della cartella e ne predicava la nullità per carenza degli elementi essenziali
(segnatamente, per omessa sottoscrizione del responsabile del procedimento). Infine, contestata l'illegittima richiesta di pagamento delle maggiorazioni di cui all'art. 27 della legge n. 686/81, concludeva per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese.
Nel giudizio innanzi al Giudice di Pace si costituiva il concessionario della riscossione il quale – dedotto il difetto di legittimazione passiva in ordine all'eccezione di mancata notifica del verbale presupposto e della illegittimità delle maggiorazioni delle sanzioni irrogate – eccepiva l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 22 della legge n. 689/81 e dell'art. 617 c.p.c., nonché l'infondatezza delle avverse censure, domandandone il rigetto.
Si costituiva, altresì, l'ente impositore che pure eccepiva la Controparte_4 propria estraneità rispetto alle contestazioni sollevate in ordine alle attività di riscossione e domandava il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 5440/2016 resa in data 08.11.2016 il Giudice di Pace di Salerno accoglieva l'opposizione: assumeva come non raggiunta la prova della notifica della cartella non risultando agli atti la relata di notifica ex art. 149 c.p.c. e, esclusa l'operatività della sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 II comma, annullava la cartella di pagamento n.
10020160002427878000, con condanna del solo concessionario della riscossione delle spese di giudizio. Con atto di citazione notificato in data 26.04.2017 Controparte_1 spiegava appello avverso la sentenza sopra indicata: in proposito, contestata la erroneità della valutazione operata dal giudice di prossimità circa la documentazione attestante la prova della notifica della cartella di pagamento, censurava in ogni caso la decisione quanto al mancato riscontro del raggiungimento dello scopo e dell'intempestività dell'opposizione, oltre che sul piano delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio il contribuente, , il quale - eccepita Controparte_3 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 342 c.p.c. - postulava l'infondatezza delle doglianze sollevate dall'appellante, concludendo per il rigetto del gravame, con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
§ 1.1. Ciò posto, deve anzitutto essere dichiarata la contumacia della parte appellata
. Controparte_4
Non risulta infatti la costituzione in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto di appello.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, l'appello è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
Giova infatti osservare che “l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice "a quo", sia essa corretta o meno, e
a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti;
Ciò implica che in assenza di una espressa presa di posizione da parte del giudice del primo grado di giudizio (ovvero in presenza di una affermazione del tutto generica), il potere di qualificazione che non sia stato esercitato dal giudice "a quo", possa essere legittimamente esercitato dal giudice "ad quem", e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione
(ex multis Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 02/03/2012, n. 3338; Cass. civ., Sez. II,
Sentenza, 21/12/2009, n. 26919).
Nel caso di specie non v'è chi non veda come l'opposizione originariamente formulata da per l'annullamento della cartella di pagamento per irregolarità formale Controparte_3 della notifica della stessa – in assenza di qualificazione da parte del giudice di prossimità – vada inquadrata nella categoria delle opposizioni ex art. 617 c.p.c. § 3. Orbene la qualificazione da parte di questo giudice della domanda formulata da nei termini di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Controparte_5 determina l'inammissibilità dell'appello spiegato dalla . Parte_1
Invero, l'art. 618, secondo e terzo comma, c.p.c. espressamente qualifica come “non impugnabili” le sentenze pronunciate in materia di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Ne discende che avverso una sentenza del genere risulta esperibile unicamente il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., con conseguente inammissibilità dell'appello.
§ 4. Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, alla luce del rilievo d'ufficio circa il profilo di inammissibilità dell'appello sussistono le condizioni ex art. 92, secondo comma, c.p.c. per la compensazione integrale delle spese di lite nei rapporti con le parti costituite.
Nei rapporti con le parti contumaci le spese restano definitivamente a carico di parte appellante.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione determina l'applicabilità in astratto dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA inammissibile l'appello.
• COMPENSA le spese del presente giudizio nei rapporti con le parti costituite.
• DICHIARA non ripetibili le spese del presente giudizio nei rapporti con le parti contumaci.
• DA' ATTO della sussistenza per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Salerno, 11/07/2019 Il Giudice dott.ssa Federica Felaco