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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/11/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 483/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter e 35 del D.Lgs.
n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 357 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
T R A
, ora Parte_1
, in Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Pasqualino
Capozzoli con domicilio eletto in Salerno alla Via J.F. Kennedy n. 14
PARTE APPELLANTE
E
parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Massimiliano Falconi con CP_1 domicilio eletto in Roma al Viale Giuseppe Mazzini n. 88
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 625/2024, emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 625/2024 pubblicata il 28.3.2024 il Tribunale di Salerno, in funzione di g.l., in accoglimento della domanda proposta da nei confronti dell'odierna appellante, CP_1 accertava la nullità del licenziamento intimato dall'associazione all'istante in conseguenza della natura ritorsiva dell'atto di recesso e, in conseguenza di ciò condannava la datrice di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel precedente posto di lavoro ed al pagamento dell'indennità risarcitoria indicata in dispositivo.
Avverso tale sentenza la parte soccombente proponeva appello con ricorso depositato in data
10.7.2024, contestando la valutazione del primo Giudice e concludendo, pertanto, come in atti, per l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza di primo grado nel senso del rigetto delle domande proposte dal con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con vittoria CP_1 delle spese del doppio grado.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva nel presente procedimento di appello, CP_1 resistendo sulla base di articolate argomentazioni all'avverso gravame e chiedendo alla Corte di disattenderlo, con vittoria di spese.
Esperito con esito positivo il tentativo di conciliazione, all'esito della trattazione del presente procedimento ex artt. 127 ter e 35 del D.Lgs. n. 149/2022 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
Devesi dichiarare cessata la materia del contendere tra le parti, tenuto conto dell'accordo conciliativo sottoscritto dalle stesse e trasmesso in via telematico in uno alle note difensive congiunte depositate dai difensori delle parti in previsione della trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del presente procedimento alla data odierna.
In detto verbale di conciliazione le parti risultano aver definito ogni questione insorta tra le stesse anche con riferimento all'oggetto del presente contenzioso, tanto in relazione allo stesso profilo relativo alle spese di lite (cfr. contenuto complessivo di cui alle pagg. da 3 a 6 del verbale de quo).
Ne deriva che vi è stato un espresso accordo tra le parti, con reciproche concessioni, con definitiva attribuzione al lavoratore, anche a titolo di ristoro delle spese legali, degli importi indicati ai punti
2) e 3) di cui alle pagg. 3 e 4 dell'accordo in questione.
Dal complessivo contenuto del richiamato verbale emerge pertanto la evidente volontà delle parti di non proseguire il presente giudizio di appello, sicché, come riferito in precedenza, deve prendersi atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere si determina qualora “le parti di una controversia danno atto, davanti al giudice dinanzi al quale essa pende, di avere raggiunto la sua composizione con un accordo negoziale, che con la sua efficacia e nella loro congiunta prospettazione rende non più necessario l'intervento della decisione del giudice investito della controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione della sistemazione data alla lite dall'accordo”
(Cass. S.U. n. 8980/2018).
In ordine alle spese processuali, ritiene il Collegio che le spese del doppio grado vadano senz'altro regolate nei termini espressamente concordati dalle parti nel suddetto verbale conciliativo, ed in particolare secondo quanto definito ai punti sopra richiamati, sicché deve disporsi la compensazione integrale delle stesse in considerazione del complessivo contenuto delle reciproche rinunce e concessioni espresse dalle parti in quella sede come anche della richiesta formulata da entrambi i difensori nelle note difensive congiunte depositate in prossimità della trattazione alla data odierna ex art. 127 ter c.p.c. del presente procedimento.
Deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto in data 10.7.2024 da
[...]
, ora Parte_1 [...]
, in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t. (parte appellante) nei confronti di (parte appellata) avverso la CP_1 sentenza del Tribunale di Salerno n. 625/2024, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: in riforma dell'impugnata sentenza dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
compensa le spese del doppio grado di giudizio;
dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, all'esito della camera di consiglio del 3 novembre 2025
Il CONS. EST. (Dr. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dr. Maura Stassano)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter e 35 del D.Lgs.
n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 357 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
T R A
, ora Parte_1
, in Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Pasqualino
Capozzoli con domicilio eletto in Salerno alla Via J.F. Kennedy n. 14
PARTE APPELLANTE
E
parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Massimiliano Falconi con CP_1 domicilio eletto in Roma al Viale Giuseppe Mazzini n. 88
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 625/2024, emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 625/2024 pubblicata il 28.3.2024 il Tribunale di Salerno, in funzione di g.l., in accoglimento della domanda proposta da nei confronti dell'odierna appellante, CP_1 accertava la nullità del licenziamento intimato dall'associazione all'istante in conseguenza della natura ritorsiva dell'atto di recesso e, in conseguenza di ciò condannava la datrice di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel precedente posto di lavoro ed al pagamento dell'indennità risarcitoria indicata in dispositivo.
Avverso tale sentenza la parte soccombente proponeva appello con ricorso depositato in data
10.7.2024, contestando la valutazione del primo Giudice e concludendo, pertanto, come in atti, per l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza di primo grado nel senso del rigetto delle domande proposte dal con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con vittoria CP_1 delle spese del doppio grado.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva nel presente procedimento di appello, CP_1 resistendo sulla base di articolate argomentazioni all'avverso gravame e chiedendo alla Corte di disattenderlo, con vittoria di spese.
Esperito con esito positivo il tentativo di conciliazione, all'esito della trattazione del presente procedimento ex artt. 127 ter e 35 del D.Lgs. n. 149/2022 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
Devesi dichiarare cessata la materia del contendere tra le parti, tenuto conto dell'accordo conciliativo sottoscritto dalle stesse e trasmesso in via telematico in uno alle note difensive congiunte depositate dai difensori delle parti in previsione della trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del presente procedimento alla data odierna.
In detto verbale di conciliazione le parti risultano aver definito ogni questione insorta tra le stesse anche con riferimento all'oggetto del presente contenzioso, tanto in relazione allo stesso profilo relativo alle spese di lite (cfr. contenuto complessivo di cui alle pagg. da 3 a 6 del verbale de quo).
Ne deriva che vi è stato un espresso accordo tra le parti, con reciproche concessioni, con definitiva attribuzione al lavoratore, anche a titolo di ristoro delle spese legali, degli importi indicati ai punti
2) e 3) di cui alle pagg. 3 e 4 dell'accordo in questione.
Dal complessivo contenuto del richiamato verbale emerge pertanto la evidente volontà delle parti di non proseguire il presente giudizio di appello, sicché, come riferito in precedenza, deve prendersi atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere si determina qualora “le parti di una controversia danno atto, davanti al giudice dinanzi al quale essa pende, di avere raggiunto la sua composizione con un accordo negoziale, che con la sua efficacia e nella loro congiunta prospettazione rende non più necessario l'intervento della decisione del giudice investito della controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione della sistemazione data alla lite dall'accordo”
(Cass. S.U. n. 8980/2018).
In ordine alle spese processuali, ritiene il Collegio che le spese del doppio grado vadano senz'altro regolate nei termini espressamente concordati dalle parti nel suddetto verbale conciliativo, ed in particolare secondo quanto definito ai punti sopra richiamati, sicché deve disporsi la compensazione integrale delle stesse in considerazione del complessivo contenuto delle reciproche rinunce e concessioni espresse dalle parti in quella sede come anche della richiesta formulata da entrambi i difensori nelle note difensive congiunte depositate in prossimità della trattazione alla data odierna ex art. 127 ter c.p.c. del presente procedimento.
Deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto in data 10.7.2024 da
[...]
, ora Parte_1 [...]
, in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t. (parte appellante) nei confronti di (parte appellata) avverso la CP_1 sentenza del Tribunale di Salerno n. 625/2024, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: in riforma dell'impugnata sentenza dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
compensa le spese del doppio grado di giudizio;
dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, all'esito della camera di consiglio del 3 novembre 2025
Il CONS. EST. (Dr. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dr. Maura Stassano)