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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/09/2025, n. 2695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2695 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 6930/2018 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi avente ad oggetto assicurazione contro i danni e vertente
TRA
, in qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia Parte_1
minore , rappresentato e difeso dagli avv.ti Giusep- Persona_1
pina Napoletano e Marco Avallone, elettivamente domiciliato come in atti;
- ATTORE -
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulia Salami e Marcello Murolo, elettivamente domiciliata come in atti;
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dun- que, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposi- zione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con ricorso ex art. 702 bis ritualmente notificato, il sig. Parte_2
, in qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore, con-
[...]
veniva in giudizio la compagnia assicurativa al fine Controparte_1
di sentirla condannare al pagamento del capitale assicurato di €
31.296,98 relativo alla polizza vita n. 20888510 (“D'Oro di ), CP_1
stipulata in data 15/02/2006 dalla coniuge , deceduta Persona_2
il 25/08/2013, con beneficiaria la figlia minore.
Si costituiva in giudizio la comparente compagnia, la quale contestava l'avversa pretesa deducendo dichiarazioni inesatte/reticenti dell'assicurata alla stipula (art. 1892 c.c.), in specie sull'esistenza di episodi lipotimici/convulsivi pregressi, la mancata consegna da parte del beneficiario della documentazione clinica richiesta ai sensi dell'art. 15 delle condizioni contrattuali ed in subordine, chiedeva la riduzione del capitale liquidabile a € 25.842,43 per effetto di prestito sulla polizza erogato il 22/02/2012.
2 Instaurato il contraddittorio, il Giudice, in data 14 ottobre 2019 dispo- neva il mutamento rito ed all'udienza successiva assegnava alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa, istruita documentalmente e mediante prova testimoniale, ve- niva rinviata per le conclusioni.
Precisate le conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le eccezioni e istanze preliminari svolte dalle parti, restano assorbite dalla decisione nel merito, che appare dirimente.
Occorre preliminarmente evidenziare che parte attrice ha stipulato, in data 15/02/2006, con la polizza venten- Controparte_2
nale di assicurazione sulla vita n. 20888510, avente decorrenza dal
16/02/2008, come risulta dalla documentazione prodotta in atti.
Appurata l'esistenza del contratto intercorso tra le parti del presente giudizio è necessario soffermarsi sul merito della vicenda. A tal propo- sito deve riconoscersi che la domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di quanto si dirà.
Occorre innanzitutto evidenziare che, ai sensi dell'art. 1892 c.c., le di- chiarazioni inesatte o le reticenze del contraente su circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il consenso o lo avrebbe dato a condi- zioni diverse, sono causa di annullamento del contratto quando il con- traente ha agito con dolo o colpa grave. Grava sull'assicuratore, che ec- cepisce l'invalidità, l'onere di provare la falsità/reticenza, la rilevanza ai fini della rappresentazione del rischio e l'elemento soggettivo (dolo o
3 colpa grave) (ex multis, Cass. 11.01.2017, n. 416; Cass. 20.10.2016, n.
21312; Cass. 31.07.2015, n. 16284).
È vero che la giurisprudenza ammette che la reticenza può attenere an- che a sintomi o accertamenti ritenuti dall'assicuratore rilevanti (Cass.
11.06.2010, n. 14069); tuttavia, in presenza di sintomi aspecifici e di valutazioni mediche tranquillizzanti, non integra dolo/colpa grave la mancata indicazione al momento della stipula (Cass. 21.06.2011, n.
13604).
Tanto premesso, nel caso di specie, dalla proposta sottoscritta il
02/02/2006 e presente in atti, risulta che l'assicurata ha dichiarato “sta- to di salute buono”, negando malattie/infermità/accertamenti ed il fa- scicolo informativo è stato ricevuto e accettato.
La relazione del medico curante prodotta in sede liquidativa riporta, al- la voce anamnesi personale remota, un riferimento a “pregresse crisi epilettiche”, ma, circostanza decisiva, non indica data certa di insor- genza recente, non segnala ricoveri o referti allegati e, soprattutto, esclude che l'assicurata conoscesse la natura della malattia che ha de- terminato il decesso.
Nel corso del giudizio sono stati escussi i testi, sig. e dott. Tes_1
, le cui dichiarazioni hanno confermato, nei limiti Testimone_2
delle rispettive conoscenze, le circostanze dedotte dalle parti, fornendo chiarimenti sia in ordine alle condizioni di salute della sig.ra
[...]
, sia riguardo agli eventuali accertamenti medici eseguiti in Per_2
età giovanile e negli anni immediatamente precedenti il decesso.
4 In particolare, il teste dott. , escusso all'udienza del Testimone_2
6/04/2022, riferiva di episodi lipotimici indagati nel 1983 in età infanti- le, senza diagnosi di epilessia, con conclusione per una fibrillazione atriale compatibile con vita normale. Ricordava poi un malore fra fine
2012/inizi 2013 con ipotesi di convulsione e consiglio di visita neuro- logica. precisava che, “per quanto gli risulta, prima di fine 2012/inizio
2013 la paziente non era affetta da epilessia” e che le crisi lipotimiche non erano riconducibili con nesso causale certo a una patologia epiletti- forme. Il teste , escusso all'udienza del 23/09/2020, con- Tes_1
fermava che il beneficiario aveva chiesto la liquidazione ed aveva con- segnato tutta la documentazione in suo possesso, rispondendo ai solle- citi della Compagnia.
Con ordinanza del 25/05/2022, il Giudice, chiedeva chiarimenti al ri- corrente circa l'eventuale disponibilità di documentazione medica della defunta. All'udienza 14/12/2022 il sig. dichiarava di non es- Parte_1
sere in possesso di documentazione medica, perché la moglie “era in buone condizioni di salute e non aveva avuto bisogno di accertamenti o ricoveri”.
Il materiale istruttorio complessivamente acquisito consente pertanto di ritenere mancante la prova che, al momento della stipula (2006),
l'assicurata fosse consapevole di una patologia grave e abbia taciuto circostanze determinanti ai fini dell'assunzione del rischio. Il riferimen- to, in anamnesi remota, a “pregresse crisi epilettiche” è isolato, privo di corredo documentale e retrodatato a epoca infantile. La stessa fonte
5 esclude una conoscenza attuale della malattia da parte dell'assicurata.
Gli eventi del 2012/2013 sono successivi alla stipula e, per come rico- struiti, aspecifici e tranquillizzati dagli stessi curanti (certificato Barti-
“sindrome comiziale con crisi molto sporadiche… condizioni Per_3
obiettive ottimali”). In un simile contesto non può ritenersi integrato l'elemento soggettivo del dolo/colpa grave ex art. 1892 c.c., né è dimo- strato che, conoscendo tali elementi, l'assicuratore non avrebbe contrat- to o avrebbe posto condizioni diverse.
La difesa convenuta richiama, in replica, l'arresto (Cass. 15984/2023) sulla facoltà dell'assicuratore di rifiutare il pagamento quando la reti- cenza emerga dopo l'evento, senza necessità di impugnare nei tre mesi: il principio è corretto in astratto, ma presuppone pur sempre che la reti- cenza rilevante sia provata. Ciò che, nel caso concreto, non è avvenuto.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di annullamento ex art. 1892 c.c.
La Compagnia, dal canto suo, invoca altresì l'art. 15 delle condizioni, ritenendo legittimo subordinare il pagamento alla consegna della do- cumentazione clinica (cartelle, esami, referti) e rimproverando al bene- ficiario di non averla prodotta. Il ricorrente eccepisce la nullità della clausola per vessatorietà ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. q), d.lgs.
206/2005, richiamando Cass. 20.08.2015, n. 17024, che ha ritenuto nul- le, in contratti conclusi con il consumatore, previsioni che spostino sul beneficiario oneri probatori e documentali sproporzionati (relazioni mediche sulle cause del decesso, consegna di qualsiasi cartella clinica anche risalente), posto che, nell'assicurazione sulla vita, il beneficiario
6 deve provare il solo decesso, mentre grava sull'assicuratore la prova dei fatti impeditivi/esimenti (art. 2697 c.c.; v. anche Cass., Sez. U.,
26242/2014, sulla rilevabilità d'ufficio delle nullità di protezione).
Nel caso in esame, l'art. 15, per come applicato, è stato utilizzato per esigere dal beneficiario una produzione indeterminata e illimitata di documenti (“cartelle cliniche/esami” anche solo ipotizzati), al fine di verificare retrospettivamente la veridicità delle dichiarazioni precon- trattuali. Ciò determina un improprio trasferimento dell'onere probato- rio all'avente diritto alla prestazione, in contrasto con i principi appena richiamati. La clausola, in tale misura, va pertanto disapplicata perché nulla per vessatorietà e, in ogni caso, l'onere collaborativo ex artt. 1175
e 1375 c.c. non può mai tradursi nella prova di fatti negativi
(l'inesistenza di accertamenti) né nell'obbligo di procurare documenti non nella disponibilità del beneficiario.
Va quindi respinta anche l'eccezione di inadempimento fondata sull'art. 15. Ne discende che la Compagnia era tenuta a liquidare la pre- stazione, ferma la quantificazione.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, pertanto, può pacificamente riconoscersi il diritto dell'attore a ricevere l'indennizzo derivante dalla polizza vita stipulata con la convenuta, nei limiti dell'importo effetti- vamente dovuto, tenuto conto delle risultanze istruttorie e delle ridu- zioni contrattualmente previste.
Per quanto concerne poi la quantificazione, è documentato che in data
22/02/2012 è stato erogato, sulla polizza n. 20888510, un prestito di €
7 5.609,38 (con incasso netto € 5.294,69), con conseguente riduzione del capitale liquidabile in caso di premorienza. La stessa convenuta quanti- fica il capitale residuo in € 25.842,43. Il ricorrente non ha fornito ele- menti idonei a contestare tale dato. Ne deriva che l'obbligazione inden- nitaria va determinata in € 25.842,43.
Tale quantificazione appare congrua alla luce della documentazione al- legata.
Inoltre, trattandosi di debito di valuta, spettano i soli interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla messa in mora (richiesta di liquidazione del
21.03.2014) e fino al saldo, restando assorbita la domanda di rivaluta- zione monetaria.
In conclusione, la convenuta compagnia di assicurazioni va condannata al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di € 25.842,43, oltre interessi legali decorrenti dalla data della messa in mora e fino al saldo effettivo.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sino ad ora esposto.
Le spese di lite del presente giudizio e, in applicazione del principio della soccombenza, si pongono a carico di parte convenuta e si liquida- no come da dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
8 a) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la convenuta , in Controparte_2
persona del L.r.p.t. a corrispondere in favore di parte attrice, nella qualità, la complessiva somma di € 25.842,43, oltre interessi legali maturati a decorrere dalla messa in mora e sino al saldo effettivo;
b) Rigetta ogni altra domanda;
c) Condanna la , in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., alla rifusione integrale delle spese di lite sostenute da parte attrice nell'ambito del presente giudizio, che si liquidano in € 4.955,00 per compenso professionale, oltre 15% a titolo di spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 12/09/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 6930/2018 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi avente ad oggetto assicurazione contro i danni e vertente
TRA
, in qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia Parte_1
minore , rappresentato e difeso dagli avv.ti Giusep- Persona_1
pina Napoletano e Marco Avallone, elettivamente domiciliato come in atti;
- ATTORE -
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulia Salami e Marcello Murolo, elettivamente domiciliata come in atti;
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dun- que, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposi- zione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con ricorso ex art. 702 bis ritualmente notificato, il sig. Parte_2
, in qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore, con-
[...]
veniva in giudizio la compagnia assicurativa al fine Controparte_1
di sentirla condannare al pagamento del capitale assicurato di €
31.296,98 relativo alla polizza vita n. 20888510 (“D'Oro di ), CP_1
stipulata in data 15/02/2006 dalla coniuge , deceduta Persona_2
il 25/08/2013, con beneficiaria la figlia minore.
Si costituiva in giudizio la comparente compagnia, la quale contestava l'avversa pretesa deducendo dichiarazioni inesatte/reticenti dell'assicurata alla stipula (art. 1892 c.c.), in specie sull'esistenza di episodi lipotimici/convulsivi pregressi, la mancata consegna da parte del beneficiario della documentazione clinica richiesta ai sensi dell'art. 15 delle condizioni contrattuali ed in subordine, chiedeva la riduzione del capitale liquidabile a € 25.842,43 per effetto di prestito sulla polizza erogato il 22/02/2012.
2 Instaurato il contraddittorio, il Giudice, in data 14 ottobre 2019 dispo- neva il mutamento rito ed all'udienza successiva assegnava alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa, istruita documentalmente e mediante prova testimoniale, ve- niva rinviata per le conclusioni.
Precisate le conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le eccezioni e istanze preliminari svolte dalle parti, restano assorbite dalla decisione nel merito, che appare dirimente.
Occorre preliminarmente evidenziare che parte attrice ha stipulato, in data 15/02/2006, con la polizza venten- Controparte_2
nale di assicurazione sulla vita n. 20888510, avente decorrenza dal
16/02/2008, come risulta dalla documentazione prodotta in atti.
Appurata l'esistenza del contratto intercorso tra le parti del presente giudizio è necessario soffermarsi sul merito della vicenda. A tal propo- sito deve riconoscersi che la domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di quanto si dirà.
Occorre innanzitutto evidenziare che, ai sensi dell'art. 1892 c.c., le di- chiarazioni inesatte o le reticenze del contraente su circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il consenso o lo avrebbe dato a condi- zioni diverse, sono causa di annullamento del contratto quando il con- traente ha agito con dolo o colpa grave. Grava sull'assicuratore, che ec- cepisce l'invalidità, l'onere di provare la falsità/reticenza, la rilevanza ai fini della rappresentazione del rischio e l'elemento soggettivo (dolo o
3 colpa grave) (ex multis, Cass. 11.01.2017, n. 416; Cass. 20.10.2016, n.
21312; Cass. 31.07.2015, n. 16284).
È vero che la giurisprudenza ammette che la reticenza può attenere an- che a sintomi o accertamenti ritenuti dall'assicuratore rilevanti (Cass.
11.06.2010, n. 14069); tuttavia, in presenza di sintomi aspecifici e di valutazioni mediche tranquillizzanti, non integra dolo/colpa grave la mancata indicazione al momento della stipula (Cass. 21.06.2011, n.
13604).
Tanto premesso, nel caso di specie, dalla proposta sottoscritta il
02/02/2006 e presente in atti, risulta che l'assicurata ha dichiarato “sta- to di salute buono”, negando malattie/infermità/accertamenti ed il fa- scicolo informativo è stato ricevuto e accettato.
La relazione del medico curante prodotta in sede liquidativa riporta, al- la voce anamnesi personale remota, un riferimento a “pregresse crisi epilettiche”, ma, circostanza decisiva, non indica data certa di insor- genza recente, non segnala ricoveri o referti allegati e, soprattutto, esclude che l'assicurata conoscesse la natura della malattia che ha de- terminato il decesso.
Nel corso del giudizio sono stati escussi i testi, sig. e dott. Tes_1
, le cui dichiarazioni hanno confermato, nei limiti Testimone_2
delle rispettive conoscenze, le circostanze dedotte dalle parti, fornendo chiarimenti sia in ordine alle condizioni di salute della sig.ra
[...]
, sia riguardo agli eventuali accertamenti medici eseguiti in Per_2
età giovanile e negli anni immediatamente precedenti il decesso.
4 In particolare, il teste dott. , escusso all'udienza del Testimone_2
6/04/2022, riferiva di episodi lipotimici indagati nel 1983 in età infanti- le, senza diagnosi di epilessia, con conclusione per una fibrillazione atriale compatibile con vita normale. Ricordava poi un malore fra fine
2012/inizi 2013 con ipotesi di convulsione e consiglio di visita neuro- logica. precisava che, “per quanto gli risulta, prima di fine 2012/inizio
2013 la paziente non era affetta da epilessia” e che le crisi lipotimiche non erano riconducibili con nesso causale certo a una patologia epiletti- forme. Il teste , escusso all'udienza del 23/09/2020, con- Tes_1
fermava che il beneficiario aveva chiesto la liquidazione ed aveva con- segnato tutta la documentazione in suo possesso, rispondendo ai solle- citi della Compagnia.
Con ordinanza del 25/05/2022, il Giudice, chiedeva chiarimenti al ri- corrente circa l'eventuale disponibilità di documentazione medica della defunta. All'udienza 14/12/2022 il sig. dichiarava di non es- Parte_1
sere in possesso di documentazione medica, perché la moglie “era in buone condizioni di salute e non aveva avuto bisogno di accertamenti o ricoveri”.
Il materiale istruttorio complessivamente acquisito consente pertanto di ritenere mancante la prova che, al momento della stipula (2006),
l'assicurata fosse consapevole di una patologia grave e abbia taciuto circostanze determinanti ai fini dell'assunzione del rischio. Il riferimen- to, in anamnesi remota, a “pregresse crisi epilettiche” è isolato, privo di corredo documentale e retrodatato a epoca infantile. La stessa fonte
5 esclude una conoscenza attuale della malattia da parte dell'assicurata.
Gli eventi del 2012/2013 sono successivi alla stipula e, per come rico- struiti, aspecifici e tranquillizzati dagli stessi curanti (certificato Barti-
“sindrome comiziale con crisi molto sporadiche… condizioni Per_3
obiettive ottimali”). In un simile contesto non può ritenersi integrato l'elemento soggettivo del dolo/colpa grave ex art. 1892 c.c., né è dimo- strato che, conoscendo tali elementi, l'assicuratore non avrebbe contrat- to o avrebbe posto condizioni diverse.
La difesa convenuta richiama, in replica, l'arresto (Cass. 15984/2023) sulla facoltà dell'assicuratore di rifiutare il pagamento quando la reti- cenza emerga dopo l'evento, senza necessità di impugnare nei tre mesi: il principio è corretto in astratto, ma presuppone pur sempre che la reti- cenza rilevante sia provata. Ciò che, nel caso concreto, non è avvenuto.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di annullamento ex art. 1892 c.c.
La Compagnia, dal canto suo, invoca altresì l'art. 15 delle condizioni, ritenendo legittimo subordinare il pagamento alla consegna della do- cumentazione clinica (cartelle, esami, referti) e rimproverando al bene- ficiario di non averla prodotta. Il ricorrente eccepisce la nullità della clausola per vessatorietà ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. q), d.lgs.
206/2005, richiamando Cass. 20.08.2015, n. 17024, che ha ritenuto nul- le, in contratti conclusi con il consumatore, previsioni che spostino sul beneficiario oneri probatori e documentali sproporzionati (relazioni mediche sulle cause del decesso, consegna di qualsiasi cartella clinica anche risalente), posto che, nell'assicurazione sulla vita, il beneficiario
6 deve provare il solo decesso, mentre grava sull'assicuratore la prova dei fatti impeditivi/esimenti (art. 2697 c.c.; v. anche Cass., Sez. U.,
26242/2014, sulla rilevabilità d'ufficio delle nullità di protezione).
Nel caso in esame, l'art. 15, per come applicato, è stato utilizzato per esigere dal beneficiario una produzione indeterminata e illimitata di documenti (“cartelle cliniche/esami” anche solo ipotizzati), al fine di verificare retrospettivamente la veridicità delle dichiarazioni precon- trattuali. Ciò determina un improprio trasferimento dell'onere probato- rio all'avente diritto alla prestazione, in contrasto con i principi appena richiamati. La clausola, in tale misura, va pertanto disapplicata perché nulla per vessatorietà e, in ogni caso, l'onere collaborativo ex artt. 1175
e 1375 c.c. non può mai tradursi nella prova di fatti negativi
(l'inesistenza di accertamenti) né nell'obbligo di procurare documenti non nella disponibilità del beneficiario.
Va quindi respinta anche l'eccezione di inadempimento fondata sull'art. 15. Ne discende che la Compagnia era tenuta a liquidare la pre- stazione, ferma la quantificazione.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, pertanto, può pacificamente riconoscersi il diritto dell'attore a ricevere l'indennizzo derivante dalla polizza vita stipulata con la convenuta, nei limiti dell'importo effetti- vamente dovuto, tenuto conto delle risultanze istruttorie e delle ridu- zioni contrattualmente previste.
Per quanto concerne poi la quantificazione, è documentato che in data
22/02/2012 è stato erogato, sulla polizza n. 20888510, un prestito di €
7 5.609,38 (con incasso netto € 5.294,69), con conseguente riduzione del capitale liquidabile in caso di premorienza. La stessa convenuta quanti- fica il capitale residuo in € 25.842,43. Il ricorrente non ha fornito ele- menti idonei a contestare tale dato. Ne deriva che l'obbligazione inden- nitaria va determinata in € 25.842,43.
Tale quantificazione appare congrua alla luce della documentazione al- legata.
Inoltre, trattandosi di debito di valuta, spettano i soli interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla messa in mora (richiesta di liquidazione del
21.03.2014) e fino al saldo, restando assorbita la domanda di rivaluta- zione monetaria.
In conclusione, la convenuta compagnia di assicurazioni va condannata al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di € 25.842,43, oltre interessi legali decorrenti dalla data della messa in mora e fino al saldo effettivo.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sino ad ora esposto.
Le spese di lite del presente giudizio e, in applicazione del principio della soccombenza, si pongono a carico di parte convenuta e si liquida- no come da dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
8 a) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la convenuta , in Controparte_2
persona del L.r.p.t. a corrispondere in favore di parte attrice, nella qualità, la complessiva somma di € 25.842,43, oltre interessi legali maturati a decorrere dalla messa in mora e sino al saldo effettivo;
b) Rigetta ogni altra domanda;
c) Condanna la , in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., alla rifusione integrale delle spese di lite sostenute da parte attrice nell'ambito del presente giudizio, che si liquidano in € 4.955,00 per compenso professionale, oltre 15% a titolo di spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 12/09/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
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