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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/06/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2691/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2691/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MAURO Parte_1 C.F._1
ANTONIO BONU
ATTORE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
C.F. ); Controparte_2 C.F._3
entrambi con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPINA MICHELA TILOCCA
CONVENUTI
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI: per l'attore: vedi atto introduttivo, memoria ex art. 183 c.p.c. e note di trattazione scritta depositate il 28.3.2025; per i convenuti costituiti: vedi atto di costituzione in giudizio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Premesso che l'usucapione ventennale dev'essere accertata con un giudizio instaurato dall'usucapiente necessariamente contro il proprietario formale, in quanto l'oggetto dell'accertamento è il riconoscimento giudiziale che alla situazione formale di titolarità si è sovrapposta la situazione originante dal protrarsi del possesso continuato ed ininterrotto.
pagina 1 di 5 ha adito questo Tribunale chiedendo l'accertamento dell'intervenuto acquisto a Parte_1 titolo originario dell'immobile di civile abitazione sito in Lodine, nella via Nuraghe al civico 7, per avervi esercitato la piena signoria da oltre vent'anni e all'attualità.
Ha esposto che il bene di cui è causa è composto da: un'autorimessa sita nel piano seminterrato distinta al NCEU al Foglio 4, Part.34, sub 1, (Cat. C/6 Cl. 6 di Mq. 49, rendita €. 139.18); un appartamento posto al piano terra con adiacente cortile, distinto al NCEU al Foglio 4, Part. 34 Sub. 2, con graffato il Sub. 3, (Cat. A/2 Cl. 5 di n. 8,5 vani, rendita €. 548,74); un locale in corso di costruzione posto al piano primo di Mq. 149, distinto al NCEU al Foglio 4 Part. 34 Sub. 4; complesso confinante con area non edificata di proprietà e proprietà e la via Nuraghe. Controparte_2 CP_1 PEona_1
Ha affermato di aver esercitato una indiscussa, esclusiva, continua, ininterrotta, pacifica, indisturbata, pubblica ed incontestata signoria sull'immobile, sul quale esercita i poteri spettanti al proprietario, che ha manifestato anche svolgendo lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione incaricando maestranze qualificate, e sempre provveduto al pagamento dei tributi gravanti sullo stesso;
il tutto, in assenza di controversie o rivendicazioni da parte di terzi.
Ha affermato che, pur essendo egli nel pieno possesso della costruzione di via Nuraghe al civico 7, la situazione catastale in banca dati risulta differente, in quanto l'immobile sorge sul terreno ora censito in
Catasto quale “ente urbano” al Foglio 4, Particella 467, che deriva - a seguito di ulteriori partizioni intermedie -dal frazionamento della originaria particella n. 30 (avvenuta con pratica n. 152469 del
05.08.1987 per Tipo Mappale).
Il fondo edificato, dunque, risultava intestato a (nato a [...] il [...]) e PEona_2 Per_3
PE fu sua coniuge, i cui eredi per successioni testamentarie del 2006 ( e del 2011
[...] ER
( risultano essere i figli e odierni convenuti, i quali si CP_1 Controparte_2 Controparte_1
sono costituiti in giudizio confermando quanto dedotto in fatto dal ricorrente e sostanzialmente aderendo alla domanda.
Ha dato atto che, esaminate le ispezioni ipotecarie, non risulta nessuna trascrizione nel ventennio, precisando al contempo che ciò è ritenuto dipendere da mero errore catastale, ma che comunque i beni interessati hanno riguardato esclusivamente la porzione residua in capo allo stesso della CP_1
particella originaria n. 30 (ragione per la quale ha prodotto agli atti la denuncia di successione di e Testamento olografo dello stesso). PEona_2
Ha dichiarato inoltre, che: “a) (…) l'immobile oggetto del presente atto costituisce abitazione non di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969; b) che l'immobile in oggetto è ubicato nel territorio del Comune in cui risiede;
c) di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà',
pagina 2 di 5 usufrutto, uso e abitazione di altra casa ubicata nel medesimo Comune in cui e' situato l'immobile acquistato, neppure per quote su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà' su altra casa d'abitazione acquistata con le agevolazioni previste per
l'acquisto della prima casa d'abitazione; d) di essere edotto delle conseguenze previste in caso di dichiarazione mendace o di trasferimento (per atto a titolo oneroso o gratuito) dell'immobile acquistato entro i cinque anni da oggi ( penalità o soprattassa pari alla differenza fra l'imposta calcolata nella misura ordinaria, e l'imposta calcolata con l'agevolazione aumentata del 30% (trenta percento, interessi di mora), salvo che, entro un anno dall'alienazione dell'immobile in oggetto, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.” e, pertanto, richiesto applicarsi le agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa, ai sensi della nota II bis, art.1, tariffa, parte prima, allegata al T.U. 26 aprile 1986 n.131.
Da ultimo, con le note conclusionali ha precisato che l'accertamento dell'usucapione sul bene si estende alla propria coniuge , alla quale è legato in regime di comunione legale Parte_2
dei beni.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali del ricorrente e l'escussione di testimoni, sulla cui credibilità e attendibilità non vi è motivo di dubitare (v. verbale di udienza del 29.1.2025); in particolare:
- , residente a [...], compaesana e cugina del ricorrente, ha Tes_1 dichiarato: “So che abita a Lodine nella via Nuraghe al civico 7 da sempre, io abito in quella Pt_1
via da quando sposata (nel 1975/1976) e loro stavano già lì, abitava già lì con la moglie Pt_1
, vivono ancora lì insieme. Hanno avuto 4 figli, 2 sono andati a vivere Parte_2 per conto loro e gli altri 2 vivono ancora con loro. E' una casa che hanno da sempre cercato di restaurare e tenere bene;
la casa non è ancora finita;
fanno dei lavori di miglioramento quando possono”;
- , residente a [...], sorella del ricorrente, sentita sui PEona_5 capitoli della memoria di parte, ha esposto che l'attore ha preso possesso del terreno riferibile ai da molti anni, ove ha costruito con la moglie e con i figli la casa coniugale ove ancora abita;
CP_1
confermato, inoltre, che non vi sono mai state contestazioni sulla proprietà del terreno in capo al fratello, che ha dato per notoria;
- , residente a [...]; conoscente delle parti, sentita sui capitoli della Testimone_2 memoria di parte, confermato anch'ella che abita l'immobile oggetto della presente Parte_1
procedura di usucapione con moglie e figli in modo mai contestato e notoriamente;
esponendo in pagina 3 di 5 ordine all'esercizio dei poteri possessori, ha aggiunto: “(…) hanno fatto vari lavori di ristrutturazione, dove abitano loro è finito, mentre il piano di sopra è da finire”.
Sulla base di tali premesse, il Tribunale prende atto che l'esito dell'istruttoria ha dato conferma alle allegazioni del ricorrente.
Risulta necessaria una precisazione in ordine all'integrità formale del contraddittorio: osserva il
Giudice, come il ricorrente ha spiegato la domanda chiedendo il riconoscimento della proprietà del fabbricato sito in Lodine alla Via Nuraghe al civico 7, individuando quali legittimati passivi gli odierni convenuti ai quali ha ritenuto riferibile l'“Ente Urbano”, distinto nel Foglio 4, particella 467, sul quale
è stato edificato;
tuttavia, dalla disamina della documentazione versata in atti, la correlazione non emerge in modo certo giacché la stessa non riporta indicato l'immobile di catasto fabbricati correlato (e viceversa), ed al contempo è rimasta inadempiuta dalla parte la produzione dell'opportuna relazione tecnica utile a chiarire la complessa vicenda catastale che si è determinata a seguito del disallineamento dei dati in Catasto;
ciononostante, la questione pare superabile nel senso che la costruzione che è costituita dalle partizioni distinte al Foglio 4, Particella 34, sub 1; Sub. 2, con graffato il Sub. 3; Sub. 4, sulla base delle visure catastali prodotte, risultano intestate (esclusi gli alias) a PEona_2 [...]
(danti causa degli odierni convenuti), a (odierno attore) ed CP_3 ER Parte_1
anche a (CF ) nata a [...] il [...] Controparte_4 C.F._4
(coniuge del ricorrente).
Ulteriore questione attiene alla valutazione della posizione di (coniuge del Controparte_4
ricorrente), la quale pur mai citata negli scritti difensivi, figura tra gli intestatari formali dei beni usucapendi e non è stata citata in giudizio;
viene indicata dai testi essere la consorte del e Pt_1 risulta inoltre nelle schede di progetto risalenti all'anno 1986, depositate per l'edificazione del compendio di cui è causa: ebbene, si precisa non sussiste nel caso di specie una fattispecie di litisconsortio necessario (alla luce del quale andrebbe integrato il contraddittorio) in quanto ella potrà beneficiare degli effetti estensivi in suo favore del presente accertamento determinati dal fatto che gli acquisti di beni immobili per usucapione effettuati anche da uno solo dei coniugi, durante il matrimonio, in vigenza del regime patrimoniale della comunione legale, entrano a far parte della comunione stessa, divenendo dunque, essa stessa acquirente ope legis..
Stante la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, le menzionate fonti di prova forniscono elementi di giudizio sufficienti per ritenere pienamente dimostrati gli assunti a fondamento della domanda. Non si procede a liquidazione delle spese, non essendovi stata opposizione alla domanda.
pagina 4 di 5 La presente sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva, costituisce titolo per ottenere la voltura catastale del bene ed è trascrivibile ai sensi dell'art. 2651 c.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accerta e dichiara che Pt_1
(C.F. ) nato a [...] [...], residente in [...]
Nuraghe al civico 7, è proprietario, per intervenuta usucapione, dell'immobile di civile abitazione sito in Lodine, nella via Nuraghe al civico 7 (che ha dichiarato costituire sua abitazione principale e prima casa e richiesto riconoscersi le agevolazione previste per l'acquisto della prima casa, ai sensi della nota
II bis, art.1, tariffa, parte prima, allegata al T.U. 26 aprile 1986 n.131, benefici dei quali potrà usufruire sussistendone i presupposti), che è composto da: autorimessa posta al piano seminterrato, distinta al
NCEU al Foglio 4, Part.34, sub 1 (Cat. C/6 Cl. 6 di Mq. 49, rendita €. 139.18); appartamento posto al piano terra con adiacente cortile, distinto al NCEU al Foglio 4, Part. 34 Sub. 2, con graffato il Sub. 3,
(Cat. A/2 Cl. 5 di n. 8,5 vani, rendita €. 548,74); locale in corso di costruzione posto al piano primo di
Mq. 149, distinto al NCEU al Foglio 4 Part. 34 Sub. 4 (valore €. 9.000); per l'effetto: ordina alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente di eseguire le conseguenti trascrizioni e volture, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità a riguardo. Nulla sulle spese processuali.
Sassari, il 10 giugno 2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2691/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MAURO Parte_1 C.F._1
ANTONIO BONU
ATTORE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
C.F. ); Controparte_2 C.F._3
entrambi con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPINA MICHELA TILOCCA
CONVENUTI
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI: per l'attore: vedi atto introduttivo, memoria ex art. 183 c.p.c. e note di trattazione scritta depositate il 28.3.2025; per i convenuti costituiti: vedi atto di costituzione in giudizio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Premesso che l'usucapione ventennale dev'essere accertata con un giudizio instaurato dall'usucapiente necessariamente contro il proprietario formale, in quanto l'oggetto dell'accertamento è il riconoscimento giudiziale che alla situazione formale di titolarità si è sovrapposta la situazione originante dal protrarsi del possesso continuato ed ininterrotto.
pagina 1 di 5 ha adito questo Tribunale chiedendo l'accertamento dell'intervenuto acquisto a Parte_1 titolo originario dell'immobile di civile abitazione sito in Lodine, nella via Nuraghe al civico 7, per avervi esercitato la piena signoria da oltre vent'anni e all'attualità.
Ha esposto che il bene di cui è causa è composto da: un'autorimessa sita nel piano seminterrato distinta al NCEU al Foglio 4, Part.34, sub 1, (Cat. C/6 Cl. 6 di Mq. 49, rendita €. 139.18); un appartamento posto al piano terra con adiacente cortile, distinto al NCEU al Foglio 4, Part. 34 Sub. 2, con graffato il Sub. 3, (Cat. A/2 Cl. 5 di n. 8,5 vani, rendita €. 548,74); un locale in corso di costruzione posto al piano primo di Mq. 149, distinto al NCEU al Foglio 4 Part. 34 Sub. 4; complesso confinante con area non edificata di proprietà e proprietà e la via Nuraghe. Controparte_2 CP_1 PEona_1
Ha affermato di aver esercitato una indiscussa, esclusiva, continua, ininterrotta, pacifica, indisturbata, pubblica ed incontestata signoria sull'immobile, sul quale esercita i poteri spettanti al proprietario, che ha manifestato anche svolgendo lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione incaricando maestranze qualificate, e sempre provveduto al pagamento dei tributi gravanti sullo stesso;
il tutto, in assenza di controversie o rivendicazioni da parte di terzi.
Ha affermato che, pur essendo egli nel pieno possesso della costruzione di via Nuraghe al civico 7, la situazione catastale in banca dati risulta differente, in quanto l'immobile sorge sul terreno ora censito in
Catasto quale “ente urbano” al Foglio 4, Particella 467, che deriva - a seguito di ulteriori partizioni intermedie -dal frazionamento della originaria particella n. 30 (avvenuta con pratica n. 152469 del
05.08.1987 per Tipo Mappale).
Il fondo edificato, dunque, risultava intestato a (nato a [...] il [...]) e PEona_2 Per_3
PE fu sua coniuge, i cui eredi per successioni testamentarie del 2006 ( e del 2011
[...] ER
( risultano essere i figli e odierni convenuti, i quali si CP_1 Controparte_2 Controparte_1
sono costituiti in giudizio confermando quanto dedotto in fatto dal ricorrente e sostanzialmente aderendo alla domanda.
Ha dato atto che, esaminate le ispezioni ipotecarie, non risulta nessuna trascrizione nel ventennio, precisando al contempo che ciò è ritenuto dipendere da mero errore catastale, ma che comunque i beni interessati hanno riguardato esclusivamente la porzione residua in capo allo stesso della CP_1
particella originaria n. 30 (ragione per la quale ha prodotto agli atti la denuncia di successione di e Testamento olografo dello stesso). PEona_2
Ha dichiarato inoltre, che: “a) (…) l'immobile oggetto del presente atto costituisce abitazione non di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969; b) che l'immobile in oggetto è ubicato nel territorio del Comune in cui risiede;
c) di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà',
pagina 2 di 5 usufrutto, uso e abitazione di altra casa ubicata nel medesimo Comune in cui e' situato l'immobile acquistato, neppure per quote su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà' su altra casa d'abitazione acquistata con le agevolazioni previste per
l'acquisto della prima casa d'abitazione; d) di essere edotto delle conseguenze previste in caso di dichiarazione mendace o di trasferimento (per atto a titolo oneroso o gratuito) dell'immobile acquistato entro i cinque anni da oggi ( penalità o soprattassa pari alla differenza fra l'imposta calcolata nella misura ordinaria, e l'imposta calcolata con l'agevolazione aumentata del 30% (trenta percento, interessi di mora), salvo che, entro un anno dall'alienazione dell'immobile in oggetto, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.” e, pertanto, richiesto applicarsi le agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa, ai sensi della nota II bis, art.1, tariffa, parte prima, allegata al T.U. 26 aprile 1986 n.131.
Da ultimo, con le note conclusionali ha precisato che l'accertamento dell'usucapione sul bene si estende alla propria coniuge , alla quale è legato in regime di comunione legale Parte_2
dei beni.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali del ricorrente e l'escussione di testimoni, sulla cui credibilità e attendibilità non vi è motivo di dubitare (v. verbale di udienza del 29.1.2025); in particolare:
- , residente a [...], compaesana e cugina del ricorrente, ha Tes_1 dichiarato: “So che abita a Lodine nella via Nuraghe al civico 7 da sempre, io abito in quella Pt_1
via da quando sposata (nel 1975/1976) e loro stavano già lì, abitava già lì con la moglie Pt_1
, vivono ancora lì insieme. Hanno avuto 4 figli, 2 sono andati a vivere Parte_2 per conto loro e gli altri 2 vivono ancora con loro. E' una casa che hanno da sempre cercato di restaurare e tenere bene;
la casa non è ancora finita;
fanno dei lavori di miglioramento quando possono”;
- , residente a [...], sorella del ricorrente, sentita sui PEona_5 capitoli della memoria di parte, ha esposto che l'attore ha preso possesso del terreno riferibile ai da molti anni, ove ha costruito con la moglie e con i figli la casa coniugale ove ancora abita;
CP_1
confermato, inoltre, che non vi sono mai state contestazioni sulla proprietà del terreno in capo al fratello, che ha dato per notoria;
- , residente a [...]; conoscente delle parti, sentita sui capitoli della Testimone_2 memoria di parte, confermato anch'ella che abita l'immobile oggetto della presente Parte_1
procedura di usucapione con moglie e figli in modo mai contestato e notoriamente;
esponendo in pagina 3 di 5 ordine all'esercizio dei poteri possessori, ha aggiunto: “(…) hanno fatto vari lavori di ristrutturazione, dove abitano loro è finito, mentre il piano di sopra è da finire”.
Sulla base di tali premesse, il Tribunale prende atto che l'esito dell'istruttoria ha dato conferma alle allegazioni del ricorrente.
Risulta necessaria una precisazione in ordine all'integrità formale del contraddittorio: osserva il
Giudice, come il ricorrente ha spiegato la domanda chiedendo il riconoscimento della proprietà del fabbricato sito in Lodine alla Via Nuraghe al civico 7, individuando quali legittimati passivi gli odierni convenuti ai quali ha ritenuto riferibile l'“Ente Urbano”, distinto nel Foglio 4, particella 467, sul quale
è stato edificato;
tuttavia, dalla disamina della documentazione versata in atti, la correlazione non emerge in modo certo giacché la stessa non riporta indicato l'immobile di catasto fabbricati correlato (e viceversa), ed al contempo è rimasta inadempiuta dalla parte la produzione dell'opportuna relazione tecnica utile a chiarire la complessa vicenda catastale che si è determinata a seguito del disallineamento dei dati in Catasto;
ciononostante, la questione pare superabile nel senso che la costruzione che è costituita dalle partizioni distinte al Foglio 4, Particella 34, sub 1; Sub. 2, con graffato il Sub. 3; Sub. 4, sulla base delle visure catastali prodotte, risultano intestate (esclusi gli alias) a PEona_2 [...]
(danti causa degli odierni convenuti), a (odierno attore) ed CP_3 ER Parte_1
anche a (CF ) nata a [...] il [...] Controparte_4 C.F._4
(coniuge del ricorrente).
Ulteriore questione attiene alla valutazione della posizione di (coniuge del Controparte_4
ricorrente), la quale pur mai citata negli scritti difensivi, figura tra gli intestatari formali dei beni usucapendi e non è stata citata in giudizio;
viene indicata dai testi essere la consorte del e Pt_1 risulta inoltre nelle schede di progetto risalenti all'anno 1986, depositate per l'edificazione del compendio di cui è causa: ebbene, si precisa non sussiste nel caso di specie una fattispecie di litisconsortio necessario (alla luce del quale andrebbe integrato il contraddittorio) in quanto ella potrà beneficiare degli effetti estensivi in suo favore del presente accertamento determinati dal fatto che gli acquisti di beni immobili per usucapione effettuati anche da uno solo dei coniugi, durante il matrimonio, in vigenza del regime patrimoniale della comunione legale, entrano a far parte della comunione stessa, divenendo dunque, essa stessa acquirente ope legis..
Stante la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, le menzionate fonti di prova forniscono elementi di giudizio sufficienti per ritenere pienamente dimostrati gli assunti a fondamento della domanda. Non si procede a liquidazione delle spese, non essendovi stata opposizione alla domanda.
pagina 4 di 5 La presente sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva, costituisce titolo per ottenere la voltura catastale del bene ed è trascrivibile ai sensi dell'art. 2651 c.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accerta e dichiara che Pt_1
(C.F. ) nato a [...] [...], residente in [...]
Nuraghe al civico 7, è proprietario, per intervenuta usucapione, dell'immobile di civile abitazione sito in Lodine, nella via Nuraghe al civico 7 (che ha dichiarato costituire sua abitazione principale e prima casa e richiesto riconoscersi le agevolazione previste per l'acquisto della prima casa, ai sensi della nota
II bis, art.1, tariffa, parte prima, allegata al T.U. 26 aprile 1986 n.131, benefici dei quali potrà usufruire sussistendone i presupposti), che è composto da: autorimessa posta al piano seminterrato, distinta al
NCEU al Foglio 4, Part.34, sub 1 (Cat. C/6 Cl. 6 di Mq. 49, rendita €. 139.18); appartamento posto al piano terra con adiacente cortile, distinto al NCEU al Foglio 4, Part. 34 Sub. 2, con graffato il Sub. 3,
(Cat. A/2 Cl. 5 di n. 8,5 vani, rendita €. 548,74); locale in corso di costruzione posto al piano primo di
Mq. 149, distinto al NCEU al Foglio 4 Part. 34 Sub. 4 (valore €. 9.000); per l'effetto: ordina alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente di eseguire le conseguenti trascrizioni e volture, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità a riguardo. Nulla sulle spese processuali.
Sassari, il 10 giugno 2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
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