Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 20/05/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 812/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 812/2025 V.G. posta in decisione il 12/05/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], C.F. , ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] (avv. Stefano Geri)
e
, nato a [...] il [...], C.F. , ivi residente in [...]C.F._2
via Cornacchia n. 60 (avv. Stefano Geri)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
26/02/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in Castel ES (RA) il
17.09.2005, in regime patrimoniale di comunione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al n.19, Parte II, serie A, anno 2005;
preso atto che l'udienza del 08/05/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Castel ES (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto e si manterranno ognuno per proprio conto senza chiedere reciprocamente assegno di mantenimento o per alimenti.
2) I figli e resteranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento presso l'abitazione familiare sita in Faenza in via Cornacchia n. 60, che resterà assegnata al padre. Si dà atto che ha già lasciato l'abitazione coniugale. Parte_1
3) La madre sarà libera di vedere e tenere con sé i figli quando meglio lo riterrà opportuno, in accordo con il padre, concordando con i figli tempi e modalità.
4) I coniugi, disponendo di adeguate proprie risorse economiche, concordano che nulla verrà corrisposto a titolo di alimenti o per contributo al mantenimento dei figli.
5) L'assegno unico per i figli continuerà ad essere attribuito al padre.
6) Saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie
(che per quanto possibile verranno sempre preventivamente concordate) di istruzione, mediche, sportive e ricreative, che eventualmente si renderanno necessarie per i figli, applicando quanto previsto dal Protocollo per i procedimenti in materia familiare in uso presso il Tribunale di Ravenna.
7) provvederà al pagamento del debito residuo del mutuo acceso sull'immobile Parte_2
familiare, sito in via Cornacchia 60, a Faenza, del quale i coniugi sono comproprietari in parti uguali, come sono comproprietari dei beni mobili presenti all'interno dell'abitazione.
8) Il veicolo Renault Clio tg. FJ064ZB resterà di proprietà esclusiva del padre mentre il veicolo
Nissan UK tg. FD996VC resterà di proprietà esclusiva della madre.
9) Ad eccezione di quanto sopra previsto i coniugi si danno altresì reciprocamente atto, con la sottoscrizione del presente ricorso, di avere regolato fra loro ogni rapporto patrimoniale e di non avere più nulla da dividere e/o pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo ragione e causa. 10) I coniugi si rilasciano reciproco assenso per l'ottenimento del passaporto e/o carta d'identità validi per l'espatrio, dichiarando la loro piena disponibilità a sottoscrivere, in qualsiasi momento, i relativi atti amministrativi anche per il rilascio di passaporto e/o carta d'identità per i figli.
11) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Così deciso in Ravenna il 20.05.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè